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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3103 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter
c.p.c.
TRA
in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, e Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti con l'avv.to Nicola Staniscia del foro di Roma;
[...]
AVV.TO STANISCIA Nicola, in giudizio ex art. 86 c.p.c.;
ATTORI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Michele CP_1
Clemente del foro di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Controparte_2
Fabio Federicis del foro di Trieste
CONVENUTI
; Controparte_3
; Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
1 CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori delle parti così concludevano:
Per gli attori:
“gli attori, nel procedimento epigrafato, precisano le conclusioni riportandosi a quelle spiegate nell'atto di citazione ed insistono affinchè l'Ecc.mo Giudice adito dichiari l'inammissibilità per tardività delle doglianze ex art. 617 cpc svolte da e rigetti l'eccezione di CP_1
adempimento poiché tardiva e non provata ex art. 2697 cc, e ciò sul presupposto del mancato pagamento di tutte le somme dovute dall'esecutata antecedentemente alla proposizione dei singoli atti espropriativi.
Si insta per la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Spese distratte”.
Per la convenuta CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, e ritenute legittime e fondate le opposizioni all'esecuzione mobiliare presso terzi n. 1078/18,
- preliminarmente, dichiarare estinta l'azione esecutiva promossa da confronti e Parte_3
per la mancata riassunzione dell'opposizione; Parte_1
-dichiarare inammissibili, anche perchè tardivi, gli interventi proposti successivamente all'udienza ex art. 547 c.p.c., del 19.12.2018, e successivamente all'opposizione all'esecuzione depositata il
19.10.21 ed il 30.03.22;
- in via principale e nel merito, rigettare le richieste di assegnazione del credito avanzate dalla procedente e dagli intervenienti nelle posizioni indicate da n. 1 a n. 14 e sub n 17 Parte_3 del ricorso in opposizione depositato il 19.10.21 (all. F), attesa l'avvenuta integrale soddisfazione dei crediti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 666/2018 dinanzi al Tribunale di
Roma;
- rigettare altresì le richieste di assegnazione di cui alle posizioni nn. 15, 16, 19,20, 21 perché non supportate di idoneo titolo e di cui alla posizione n. 18 in quanto l'interveniente è del tutto priva di titolo;
- rigettare le richieste di assegnazione del credito avanzate dagli intervenuti Parte_2
e Avv. Tralicci Gina, nelle posizioni indicate da A) a D) del ricorso in opposizione depositato
[...]
il 30.03.22 (all.G) per i motivi ivi dedotti;
- ferma la tardività degli stessi e l'estinzione dell'azione esecutiva, per scrupolo difensivo, rigettare la richiesta di assegnazione formulata con gli interventi depositati in data 5.05.22 dall'Avv. Gina
Tralicci anche nell'interesse del Sig. in forza della sentenza n. 22612/21 del Parte_6
Giudice di Pace di Roma, in quanto le somme ivi richieste non corrispondono a quanto liquidato
2 nel titolo e l'attestazione di conformità di quest'ultimo è generica e manca la procura conferita dal
Sig. Signorini all'Avv. Tralicci;
- accertare la violazione, da parte della procedente e degli intervenienti, del Parte_3 principio di correttezza e buona fede, integrante l'abuso del diritto nell'utilizzo dei mezzi di espropriazione e per l'effetto dichiarare irripetibili le spese di esecuzioni e rigettare la domanda a tale titolo avanzata dagli opposti;
- in subordine, dichiarare la capienza del compendio pignorato a per Controparte_2
l'importo di 16.159,40, in considerazione degli eventuali modesti residuali crediti non soddisfatti nella procedura esecutiva immobiliare n. 666/2018 dinanzi al Tribunale di Roma;
con ogni conseguenziale provvedimento finalizzato allo svincolo dei compendi pignorati ai terzi Sigg.ri
e . Controparte_3 Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi”.
FATTO e DIRITTO
Premessa
Con atto di pignoramento avanzato ex art. 543 c.p.c. premesso di essere Parte_3
creditrice di della somma di euro 10.772,93 (oltre interessi legali) in Controparte_5
virtù di sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, e di avere appreso che CP_4
, e risultavano essere debitori di
[...] Controparte_3 Controparte_2
promuoveva dinnanzi all'intestato Ufficio azione esecutiva. CP_1
Incardinato il procedimento al numero RGE 1078/18, rendeva apposita CP_2
dichiarazione, indicando l'importo disponibile di euro 16.159,40, mentre i terzi ulteriori omettevano di rendere analoga dichiarazione;
la debitrice depositava inoltre istanza di conversione del pignoramento, che veniva tuttavia dichiarata inammissibile dal G.E., atteso che nelle more erano intervenuti altri creditori non contemplati nella suddetta istanza. Con riferimento a tali interventi, precisati con nota depositata il 26 novembre 2020, ferma la tardività, eccepiva CP_1 comunque l'intervenuta soddisfazione in altra procedura esecutiva immobiliare promossa dall'avv.to Gina TRALICCI dinnanzi al Tribunale di Roma ed iscritta al n. RGE 666/18 e, per taluni, addirittura l'inammissibilità, poiché non accompagnati da idoneo titolo esecutivo.
In accoglimento dell'istanza avanzata da il G.E., con ordinanza di data 16 giugno 2022, CP_1 disponeva la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito e liquidando contestualmente le spese della fase cautelare;
tale provvedimento veniva reclamato ma l'intestato Tribunale, con ordinanza collegiale di data 24 ottobre 2022, dichiarava il gravame inammissibile, perché tardivamente esperito.
3 Con atto di citazione depositato in data 10 ottobre 2022 , Parte_1 Parte_2
, , e l'avvocato
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Nicola STANISCIA hanno radicato l'epigrafato giudizio di merito, al fine di fare accertare l'inammissibilità per tardività delle doglianze ex art. 617 c.p.c. svolte dalla esecutata, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sul presupposto del mancato pagamento di tutte le somme dovute dall'esecutata antecedentemente alla proposizione dei singoli atti espropriativi.
Si è costituita preliminarmente chiedendo che venisse dichiarata estinta l'azione CP_1
esecutiva promossa da e per la mancata riassunzione Parte_3 Parte_1 dell'opposizione e che venissero dichiarati inammissibili gli interventi proposti successivamente all'udienza del 19 dicembre 2018 e successivamente all'opposizione all'esecuzione depositata il 19 ottobre 2021; nel merito, l'odierna convenuta ha instato per il rigetto delle richieste di assegnazione del credito avanzate dalla procedente e dagli altri intervenienti, attese la integrale Parte_3 soddisfazione dei crediti nell'ambito della procedura anteriormente radicata davanti al Tribunale di
Roma e l'assenza di titolo per talune delle posizioni.
Anche si è costituita in giudizio, confermando quanto già formalmente Controparte_2 dichiarato nell'ambito della procedura esecutiva, evidenziando come in realtà nessuna domanda sia stata svolta nei suoi confronti e rimettendosi a giustizia.
e , invece, pur regolarmente citati, hanno scelto Controparte_4 Controparte_3
la contumacia.
Rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio a quello recante n. R.G. 3105/22, non essendone stati esplicitati i presupposti, ed istruita documentalmente (anche mediante acquisizione del fascicolo dell'esecuzione n. RGE 1078/18), la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Nel merito
Devono ritenersi fondate le ragioni di opposizione concernenti il merito proposte dalla odierna convenuta on i ricorsi depositati in data 19 ottobre 2021 e 30 marzo 2022. CP_1
Anche nel presente giudizio, come già nell'ambito della procedura esecutiva, spiega CP_1
dettagliate ragioni di opposizione che meritano certamente di essere condivise.
Ed infatti, circa le singole posizioni degli odierni attori:
1) il credito di , intervenuto in forza di sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Roma n. 42670/13, risulta già integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 666/2018 pendente dinnanzi al Tribunale di Roma, in misura pari ad euro 2.967,49,
4 comprensiva delle spese di esecuzione (cfr. docc. nn. 2 punto 9 e 3 punto 10 del fascicolo di depositato con l'opposizione all'esecuzione del 19 ottobre 2021); CP_1
2) l'intervento proposto da in virtù di un preteso atto di Parte_2
cessione del credito, deve reputarsi inammissibile in quanto non vi è prova della notifica/comunicazione, in data anteriore alla notifica del precetto (avvenuta il 27 ottobre 2021), della cessione del credito alla debitrice odierna convenuta (che ad ogni buon CP_1
conto non ha ami accettato la cessione). Per tali ragioni deve ritenersi che non sia legittimata Pt_2
ad agire esecutivamente nei confronti della debitrice per realizzare il credito ceduto;
3) il credito di creditrice procedente in forza di sentenza del Tribunale di Parte_3
Roma n. 16450/16, risulta già integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 666/2018 pendente dinnanzi al Tribunale di Roma, in misura pari ad euro 11.785,45, comprensiva delle spese di esecuzione (cfr. docc. nn. 2 punto 3 e 3 punto 13 del fascicolo di depositato con l'opposizione all'esecuzione del 19 ottobre 2021); CP_1
4) l'intervento spiegato da in virtù della sentenza n. 23662/19 del Giudice di Parte_3
Pace di Roma deve reputarsi inammissibile ex art. 482 c.p.c. per violazione del termine di cui all'art. 480 c.p.c.; ad ogni buon conto, anche in questo caso il credito è stato integralmente soddisfatto nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 666/18 Tribunale di Roma nella misura di euro 1.119,51 (cfr. doc n. 5 punto 16 del fascicolo di depositato con l'opposizione CP_1 all'esecuzione);
5) l'intervento di in virtù di sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_4
8584/21, per l'importo di euro 5.257,74 oltre interessi legali, deve reputarsi inammissibile in quanto tardivo e comunque corredato da un titolo privo della formula esecutiva e di idonea specifica attestazione di conformità;
6) l'intervento dell'avvocato , in virtù della sentenza n. 17797/19 Parte_5
del Tribunale di Roma, deve ritenersi inammissibile, atteso che l'interveniente non ha valido titolo, essendo stata allegata una sentenza priva di dispositivo e costituente una mera scansione.
Quanto alla posizione dell'avvocato Nicola STANISCIA, emerge dalla documentazione allegata che: il credito vantato in virtù di sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 42670/13 risulta già integralmente soddisfatto nell'esecuzione immobiliare n. 666/18 in misura pari ad 4.067,11, comprensiva di spese di esecuzione (cfr. doc. n. 2 punto 4 e doc. n. 3 punto 4 allegato da CP_1
nella fase esecutiva); il credito vantato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 22777/08 risulta già integralmente soddisfatto nell'esecuzione immobiliare n. 666/18 in misura pari ad
3.936,89, comprensiva di spese di esecuzione (cfr. doc. n. 5 punto 15 allegato da nella CP_1
fase esecutiva); il credito vantato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 7950/16 risulta già
5 integralmente soddisfatto nell'esecuzione immobiliare n. 666/18 in misura pari ad 3.247,00, comprensiva di spese di esecuzione (cfr. doc. n. 2 punto 2 e doc. n. 3 punto 2 allegato da CP_1 nella fase esecutiva); l'intervento spiegato in virtù della sentenza n. 17797/19 del Tribunale di
Roma deve ritenersi inammissibile, atteso che l'interveniente non ha valido titolo, essendo stata allegata una sentenza priva di dispositivo e costituente una mera scansione.
Orbene, alle censure suddette (peraltro adeguatamente documentate anche con riferimento ai mandati di pagamento ed al provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare dinnanzi al Tribunale di Roma) gli opponenti hanno mosso nell'atto introduttivo della presente fase soltanto delle generiche contestazioni, limitandosi a riportare quanto allegato davanti al G.E. e tralasciando di depositare memorie, pur a fronte della spiegata richiesta di termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
Da ultimo, e con riferimento alle spese di esecuzione richieste dalla procedente e Parte_3
dagli altri intervenienti, si ritiene la irripetibilità delle stesse, dovendosi stigmatizzare il comportamento processuale degli odierni attori, i quali hanno chiaramente introdotto la procedura esecutiva dinnanzi al Tribunale di Trieste nel momento in cui era già pendente davanti al Tribunale di Roma procedura esecutiva ampiamente capiente ( ha documentato come il compendio CP_1
pignorato consistesse in quattro cespiti di ingente valore); e ciò in uno con l'insegnamento della
Suprema Corte -cui il Giudice ritine di dover aderire- secondo il quale “È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore” (cfr. Cass. n. 6513/23).
Ne deriva che, accertato che taluni dei crediti sono stati integralmente soddisfatti e che altri sono stati azionati con interventi che devono reputarsi inammissibili, le ragioni di opposizione già spiegate da nell'ambito del procedimento di esecuzione dovranno essere accolte;
per CP_1
l'effetto le richieste di assegnazione del credito avanzate dagli odierni attori nell'ambito della procedura esecutiva dovranno essere rigettate.
Sulle spese di lite
Nel rapporto attori - convenuta le spese seguono la soccombenza e si liquidano CP_1
come da dispositivo, secondo i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (aggiornati al 2022) tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata.
Nulla sulle spese nei confronti di e dei convenuti contumaci. CP_2
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, i motivi di opposizione spiegati da e, per CP_1
l'effetto, rigetta le richieste di assegnazione del credito avanzate dagli odierni attori nell'ambito della procedura esecutiva;
- condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
spese che si liquidano in euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_2 Controparte_4
. Controparte_3
Dispone procedersi alla restituzione del fascicolo del procedimento esecutivo mobiliare presso terzi
R.G. n. 1078/18 del Tribunale di Trieste.
Così deciso a Trieste, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
7