Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4775/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANSUETO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
ha convenuto in giudizio l' formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, come non dovute le tasse universitarie versate dal ricorrente in favore dell' in relazione al corso TFA Controparte_1 sostegno sostenuto negli a.a. 2020/2021e 2021/2022; per l'effetto condannare l' , in persona del Rettore pro tempore, a Controparte_1 restituire in favore del ricorrente la somma di € 2.949,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto in fatto che gli è stata riconosciuta una invalidità pari all'80% non revisionabile, così come emerge dalla certificazione della competente commissione medica dell'Inps allegata in atti;
che nell'anno accademico 2020/2021, il ricorrente è stato ammesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l' , con matricola n. 584594, così come Controparte_1 risulta dal libretto universitario in atti;
che in data 13.07.2021 ha inserito nella piattaforma online pagina 1 di 4
che durante il percorso universitario la segreteria studenti della gli ha chiesto di versare le Controparte_1 tasse universitarie per complessivi € 2.949,00, somma poi effettivamente versata come da quietanza in atti;
che ha formulato istanza di rimborso delle tasse universitarie versate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs n. 68/2012 ed in mancanza di riscontro ha poi invitato l' a stipulare una CP_1 convenzione di negoziazione assistita, ma l'ente resistente ha risposto negativamente all'invito sostenendo che “l'articolo 9 dovrebbe essere letto alla luce delle definizioni di cui all'art. 1 lettera d) dello stesso decreto, il quale richiama l'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, del 22.10.2004 n. 270, il quale prevede che Le università rilasciano i seguenti titoli:
1. a) laurea;
b) laurea magistrale 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca”, titoli esclusivamente definiti dalla legge n. 341/90” e che il TFA sostegno introdotto dall'art. 13 del DM n. 249 del 2010 “non può essere assimilato ad un corso di studio, rappresentando invece un percorso di formazione abilitante”.
L è rimasta contumace. Controparte_1
Orbene, ai fini della decisione della presente controversia si rende necessaria una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'art. 5 della legge 240/2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. In attuazione della predetta delega è stato emanato il D.Lgs n. 68/2012 dal titolo “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”.
L'art. 9 del dlgs. 68/12 così dispone:
“1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.”
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lettera d) del medesimo decreto legislativo, si intende “per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del 22 ottobre 2004, Controparte_2
n. 270, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del 10 Controparte_2
pagina 2 di 4 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università”.
L'art. 3 del d.m. 270/2004 prevede: “1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5.
L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri”.
L'art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 08/07/2005, n. 212 dispone: “1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
….
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici.”
Il corso per l'attività di sostegno ai disabili è stato specificamente disciplinato dall'art. 13 del d.m. 249/2010, il quale così dispone:
“1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal , Controparte_2
pagina 3 di 4 , sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali Controparte_2 competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Controparte_3
, possono accedere gli insegnanti abilitati.
[...]
2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Controparte_3 tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.”.
Ora, dall'esame complessivo delle disposizioni normative sopra richiamate si rileva che: il dlgs 68/2012 prevede l'esonero “totale” dalle tasse universitarie per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% che frequentano “corsi di livello universitario” (art. 9 co. 1 e 2); ai sensi dell'art. 1 del dlgs. 68/12, per corsi si intendono i corsi di istruzione e di formazione previsti dall'art. 3 d.m. 270/2004 e dall'art. 3 d.p.r. 212/05; sia l'art. 3 d.m. 270/2004 che l'art. 3 d.p.r. 212/05 fanno espresso riferimento ai corsi di specializzazione universitari aventi l'obiettivo di fornire agli studenti particolari conoscenze e competenze in ambiti professionali specifici;
l'art. 13 del d.m. 249/2010 definisce il corso per l'attività di sostegno ai disabili come un corso di specializzazione tenuto esclusivamente presso le università, all'esito del quale si consegue un diploma di specializzazione.
Il corso di formazione per l'attività di sostegno ai disabili rientra dunque tra i “corsi di livello universitario” per i quali l'art. 9 dlgs. 68/2012 prevede l'esonero totale dalle tasse universitarie in favore degli studenti con disabilità pari o superiore al 66% come il ricorrente, il quale ha pertanto diritto al rimborso della somma di euro 2949,00 versata a titolo di tasse di iscrizione come da quietanze in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 2949,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
condanna l'ente convenuto a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Mansueto dichiaratosi antistatario.
Foggia, 6.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4