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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1432/2023 R.G. tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. COSCIA SIMONE, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ILICETO FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellato
OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo
CONCLUSIONI per parte appellante:
a) Compensare le spese di lite del primo grado di giudizio e revocare la condanna al risarcimento del danno ex art. 93 cpc.
b) Con condanna della in caso di opposizione, al pagamento delle CP_2 spese di lite del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. per parte appellata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal nella qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola Pt_1
Maselli, o, in ogni caso, rigettarlo in quanto del tutto pretestuoso e infondato, in fatto e/o in diritto, e, comunque, non provato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 3267/2023 dolendosi delle sole statuizioni concernenti la condanna alla rifusione delle spese processuali (€ 7.616,00 oltre accessori), in luogo della compensazione, e la condanna ex art. 96, terzo coma, cpc (€7.616,00) in favore della parte vittoriosa.
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. – in Parte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale – Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Controparte_3 chiedendo l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di mutuo ipotecario n. 153400, stipulato tra le parti il 02.09.2010 ed avente
Contr 1 di seguito anche solo “ ” o “la Banca” pag. 2/10 per oggetto l'erogazione dell'importo di € 260.000,00 da restituirsi mediante
30 rate semestrali.
In particolare, il sig. chiedeva: Pt_1
- di dichiarare la nullità delle pattuizioni relative ai tassi, in quanto superiori alla soglia usura, con conseguente declaratoria del diritto alla restituzione della sola quota capitale e condanna della convenuta alla restituzione dell'importo illegittimamente percepito a titolo di interessi pari ad €
35.414,38, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e rivalutazione;
- in via subordinata, di dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, perché generica ed indeterminata, ovvero per applicazione di interessi anatocistici, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 15.060,66 (ritenuto illegittimo previa ricostruzione del piano di ammortamento con applicazione del tasso legale), o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre accessori e rivalutazione;
- in via gradata, di dichiarare l'errata indicazione dell'ISC, poiché inferiore a quello applicato, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 26.545,99, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia oltre accessori e rivalutazione, in quanto illegittimamente percepito previa ricostruzione del piano di ammortamento con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
- in via ulteriormente gradata, di accertare la responsabilità precontrattuale della convenuta ex artt. 1337, 1338, 1440 e 2043 c.c., con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre accessori e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza delle CP_1 domande avversarie e concludendo per il rigetto delle stesse.
In dettaglio, la sosteneva: CP_2
pag. 3/10 - l'infondatezza della domanda sul presupposto della legittimità delle pattuizioni;
- l'erroneità dei conteggi eseguiti dall'attore ai fini della tesi circa il carattere usurario del tasso pattuito;
- l'avvenuto pagamento di interessi moratori salvo che per un importo irrisorio;
Part
- l'irrilevanza della discrasia nell'indicazione dell' ;
- l'assenza di responsabilità per omesse od erronee informazioni sul costo del finanziamento.
Senza svolgimento di attività istruttoria il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3267/2023 pubblicata il 21.04.2023, affermando la totale infondatezza delle domande attoree, ha così deciso:
“1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le Parte_1 Controparte_4 spese di giudizio liquidate in € 7.616 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché iva e c.p.a;
3. condanna l'attore a versare alla convenuta ex art. 96 comma 3 c.p.c.
l'importo di € 7.616 - determinato in via equitativa – da intendersi in valori attuali oltre interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo.”
II. L'appello
Avverso la sentenza ha interposto appello il sig. il quale ne Parte_1 ha chiesto la parziale riforma, impugnando il provvedimento del primo
Giudice solamente in ordine al capo relativo alle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha affidato il proprio gravame a tale motivo:
“ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI
ALL'ART. 91, 92 E 93 CPC”
Il motivo censura la sentenza di primo grado, per essere il Tribunale incorso in errore, condannando l'appellante al pagamento delle spese legali e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Ad avviso del le spese di lite Pt_1 avrebbero dovuto essere almeno compensate, atteso che:
pag. 4/10 i) in merito alla censura di nullità della clausola di determinazione degli interessi per mancata indicazione del regime finanziario, sussistono orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito, mentre la Suprema
Corte non si era ancora pronunciata al momento della citazione;
ii) solo nelle more del giudizio erano intervenute pronunce in punto di verifica separata del carattere usurario dei tassi corrispettivi e di quelli moratori, di irrilevanza del computo, a tal fine, della commissione di estinzione anticipata e di penale per la risoluzione2.
Per i medesimi motivi, l'appellante ritiene errata anche la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per non avere agito con dolo o colpa grave, stante l'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi alle proprie tesi.
Infine, la sentenza di primo grado viene impugnata anche in ragione del quantum delle spese: a fronte della richiesta di parte attrice di condanna della convenuta ad un importo di circa € 35.000,00, l'appellante si è visto porre a carico la somma di € 15.232,00 (comprensiva di spese e risarcimento), pari almeno alla metà del capitale domandato, in assenza di istruttoria.
Si è costituita la che ha concluso per il rigetto del gravame e la CP_2 conferma in toto della statuizione di primo grado, deducendo:
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante indicato in modo specifico: i) il capo della decisione di primo grado impugnato;
ii) le censure formulate alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure;
iii) le ragioni per le quali la decisione del
Tribunale sarebbe errata;
- l'infondatezza dell'eccezione di violazione della legge in tema di spese processuali, atteso che la motivazione del primo Giudice sul punto appare ineccepibile ed esente da vizi logici, avendo lo stesso rigettato integralmente tutte le domande attoree ed applicato correttamente l'art. 91 c.p.c.;
pag. 5/10 - la legittima condanna di controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c., in quanto, dalla semplice lettura della sentenza appellata, si evincerebbe chiaramente il comportamento in mala fede o gravemente colposo tenuto dal sig. nel corso del giudizio di primo grado;
Pt_1
- la corretta misura della condanna.
Ciò posto in ordine all'articolazione del contraddittorio tra le parti, la Corte reputa anzitutto che la parte appellante non sia incorsa nell'inammissibilità ex art. 342 cpc.
Il collegio osserva infatti che sono sufficientemente individuati i punti della statuizione che l'appellante ha inteso impugnare (punti 2 e 3 del dispositivo relativi alla condanna alle spese e alla condanna ex art. 9, terzo comma, cpc). Del pari chiare appaiono le ragioni poste a fondamento dell'appello, tanto che, al riguardo, la parte appellata ha potuto svolgere un'adeguata difesa, così dimostrando di avere ben inteso le censure formulate avverso la sentenza di prime cure.
L'appellante non ha proposto appello relativamente al punto 1) del dispositivo della sentenza di primo grado, con cui è stata rigettata la domanda di pagamento dell'importo di oltre 35mila euro.
Da ciò deriva che sul rigetto della domanda di merito proposta dal sig. si è formato il giudicato. Pt_1
Fatte queste premesse, la Corte ritiene l'appello infondato quanto alla statuizione sub 2 del dispositivo, con cui il primo giudice ha condannato il al rimborso delle spese processuali in favore della parte avversa per Pt_1
l'importo di € 7.616,00, oltre accessori, in ragione della soccombenza.
In proposito l'appellante sostiene che le spese avrebbero dovuto essere compensate dati gli oscillanti indirizzi giurisprudenziali sulle questioni poste in citazione, e che l'importo sarebbe comunque eccessivo, dato che non è stata espletata istruttoria.
La Corte reputa, per converso, che il primo giudice abbia correttamente applicato il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 e 92 cpc. In
pag. 6/10 particolare, la compensazione delle spese è prevista per la soccombenza reciproca (ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso in parola), ovvero in caso di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ebbene, sembra evidente che le questioni trattate nella causa di primo grado vanno considerate seriali, e ciò anche secondo le deduzioni dello stesso appellante, il quale ha incentrato le proprie difese in appello sull'esistenza di contrasti giurisprudenziali. Neppure appare mutata la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, posto che – come ha osservato lo stesso appellante – su alcune delle questioni trattate in causa la Cassazione si è pronunciata a suo sfavore in corso di causa;
ciononostante la parte ha coltivato il giudizio.
Nel caso in esame va dunque applicato il criterio della soccombenza come ha fatto il primo giudice.
Neppure l'ammontare delle spese può ritenersi eccessivo. A tale riguardo l'appellante sostiene che non avrebbe dovuto essere applicata la voce relativa alla fase istruttoria. In proposito coglie invece nel segno la difesa dell'appellata, laddove ha sottolineato che tale voce di compenso vada riconosciuta in ragione del fatto che il contraddittorio si è articolato anche con il deposito delle memorie intermedie ex art. 183 cpc (nel testo previgente).
La Corte condivide il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il d.m. 55/2014 non individua alcun compenso specifico per l'espletamento dell'istruttoria, ma piuttosto un onorario unitario che concerne tutta la fase di trattazione e comprende anche l'emolumento spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento
(Cass. n. 8561/2023; v. anche Cass. n. 4698/2019). Va quindi considerata corretta la liquidazione del compenso per la fase istruttoria effettuata dal primo giudice, parametrata sui valori medi.
La Corte ritiene invece che l'appello possa essere accolto con riferimento al punto 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, con cui la parte pag. 7/10 è stata condannata al versamento in favore della parte avversa Pt_1 dell'ulteriore somma di € 7.616,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc, applicato d'ufficio.
In proposito non sembra potersi considerare la lite come assolutamente temeraria posto che gli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni trattate non sono del tutto conformi nella giurisprudenza di merito;
su alcuni dei temi esaminati la Corte di cassazione si è pronunciata solo in tempi recenti,
a causa iniziata, e solo su un punto a Sezioni unite.
Più in dettaglio, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di merito proposta dal sig. sulla base di motivazioni che sono prevalenti nella Pt_1 giurisprudenza almeno di merito (la circostanza non è posta in dubbio dallo stesso appellante), e le sentenze dei giudici di legittimità che si sono espresse sulle questioni decise in primo grado sono sopravvenute in corso di causa.
È sufficiente osservare che la doglianza sull'indeterminatezza del regime finanziario, legato anche alla previsione del cd ammortamento alla francese,
è stata formulata in citazione, e notificata in data antecedente alla decisione di legittimità del 2020 che ha ritenuto tale regime finanziario esente da anatocismo illegittimo;
si noti che il primo giudice ha in realtà rilevato che il contratto prevedeva espressamente, all'allegato B, il piano di ammortamento del finanziamento debitamente sottoscritto dall'attore, ove erano specificati il numero delle rate, la periodicità, la durata ed il tasso applicato.
Ancora, la tesi dell'avvenuta pattuizione di interessi usurari, sostenuta dal sul presupposto della sommatoria di interessi corrispettivi e Pt_1 moratori, era smentita, oltre che da una parte nutrita della giurisprudenza di merito già affermatasi all'epoca di introduzione della lite, anche dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, con decisione sopravvenuta in coso di causa nel settembre 2020.
L'appellante sostiene infine che il rigetto della domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della per violazione della CP_2
pag. 8/10 normativa sulla trasparenza, deriva dal rigetto delle altre domande proposte in causa sulla base di indirizzi giurisprudenziale non unanimi.
Il punto 3 del dispositivo della sentenza di primo grado va quindi revocato.
Le spese del grado vanno compensate stante la reciproca soccombenza.
L'appellata è vittoriosa con riguardo al punto 2 riguardante la condanna alla rifusione delle spese, con conseguente soccombenza dell'appellante.
L'appellante è vittorioso per l'accoglimento dell'impugnazione che comporta la revoca della condanna per responsabilità aggravata;
a ciò corrisponde la soccombenza dell'appellata che ha chiesto, nelle conclusioni, la conferma integrale della sentenza impugnata, anche in relazione a detto punto 3.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3267/2023 così
[...] decide:
1. accoglie parzialmente l'appello;
2. in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il punto 3) del dispositivo;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. compensa le spese del grado d'appello.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 9/10 pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cita SS.UU. n. 19597/2020, Cass. n. 7352/2022 e Cass. n. 5379/2023.