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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1825/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Erica Aprile che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
Cristina Piro che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
il padre a partire dall'inizio dell'anno scolastico terrà con se i figli nel fine settimana seguendo lo schema: due fine settimana con il padre e uno con la madre;
per il periodo in cui il padre si troverà a Caserta per il suo corso di formazione, la frequentazione con i figli avverrà presso la casa coniugale e la madre si allontanerà per i fine settimana spettanti al padre;
i minori trascorreranno fino a quattro settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordarsi entro il 15 maggio;
per l'estate 2025, trovandosi i minori a Ravenna presso l'abitazione dei nonni materni, nel mese di luglio i minori staranno con il padre dal 29.6. al 6.7 sera, e dal venerdì 11 alla domenica 13 sera;
nel mese di agosto i figli staranno con il padre la seconda settimana (dal 9 al 16) e la quarta settimana
(dal 23 al 30); inoltre trascorreranno con il padre la prima settimana di settembre (dal 30.8 al 6.9); fermo restando che i pernotti avverranno sempre a casa dei nonni materni;
i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi
24-30, 31-6; tre giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente i periodi giovedì santo- sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
assegnare la casa coniugale alla madre: il padre potrà permanere nella casa coniugale fino alla prima settimana di agosto compresa e potrà conservare l'uso della cantina per riporvi per proprie cose fino al termine della permanenza a Caserta;
porre a carico della madre la totalità delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 e attribuire al padre l'intero assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.2.2025, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 15.11.2014 a Ravenna (RA) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1
ed , rispettivamente il 24.1.2015, Persona_1 Persona_2 Persona_3
17.5.2016 ed il 30.5.2021. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé, frequentazione paritetica fra i genitori, mantenimento diretto dei minori, con partecipazione in pari misura alle spese straordinarie necessarie per gli stessi e suddivisione paritaria della rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, confermando la CP_1 persistente crisi matrimoniale fra i coniugi. Ha chiesto dunque l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la casa coniugale, l'assegnazione dell'abitazione familiare, la disciplina della frequentazione materna, la previsione a carico della madre della somma complessiva di € 900,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, e la previsione di un assegno separativo pari ad € 700,00 in favore del resistente.
pagina 2 di 5 Dopo un rinvio per trattative, all'udienza del 18.6.2025, all'esito del tentativo di conciliazione da parte del Giudice, le parti hanno definitivamente concordato le condizioni della separazione e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli minori
, ed , in quanto garantiscono agli stessi un Persona_1 Persona_2 Persona_3
rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In particolare, avendo il padre da poco superato un concorso per l'accesso alla scuola nazionale dell'amministrazione per diventare dirigente di II fascia, a partire da metà luglio sarà impegnato per 11 mesi nella scuola, di cui solo le prime settimane con lezioni tenute a Roma e per il resto a Caserta.
Pertanto, le parti hanno concordato una frequentazione della prole concentrata nel fine settimana, in considerazione della distanza logistica dello rispetto alla residenza dei CP_1
minori. Quanto alla frequentazione nel periodo estivo del corrente anno, in ragione del scarse disponibilità economiche del padre che a partire da luglio percepirà uno stipendio ridotto a circa € 1.600,00 mensili (gravati dalla quota parte della rata di mutuo di € 720,00), le parti hanno concordato una permanenza dei minori presso l'abitazione dei nonni materni in Ravenna (dove già si trovano e dove per consuetudine la famiglia si recava a trascorrere periodi di vacanza) con previsione che il padre si occuperà di loro in orario diurno nelle settimane di sua pertinenza, alloggiando lui per il pernotto altrove. Infine, per tutto il periodo in cui il padre dovrà sostenere i costi di alloggio a Caserta, la madre si è resa disponibile a consentire la frequentazione paterna nei fine seitan presso la casa coniugale, allontanandosi lei a partire dal venerdì sera fino alla domenica sera, onde evitare un ulteriore costo di alloggio in Firenze.
pagina 3 di 5 Le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della prole, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.2.1985, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il CP_1
15.11.2014 a Ravenna, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune al n.
268, parte 1, anno 2014);
dispone l'affido condiviso dei figli minori , ed Persona_1 Persona_2 Per_3
con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
[...]
dispone che il padre a partire dall'inizio dell'anno scolastico terrà con se i figli nel fine settimana dalle ore 21,00 del venerdì alle ore 22,00 della domenica, seguendo lo schema: due fine settimana con il padre e uno con la madre;
per il periodo in cui il padre si troverà a
Caserta per il suo corso di formazione, la frequentazione con i figli avverrà presso la casa coniugale e la madre si allontanerà per i fine settimana spettanti al padre;
i minori trascorreranno fino a quattro settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordarsi entro il 15 maggio;
per l'estate 2025, trovandosi i minori a
Ravenna presso l'abitazione dei nonni materni, nel mese di luglio i minori staranno con il padre dal 29.6. al 6.7 sera, e dal venerdì 11 alla domenica 13 sera;
nel mese di agosto i figli staranno con il padre la seconda settimana (dal 9 al 16) e la quarta settimana (dal 23 al 30); inoltre trascorreranno con il padre la prima settimana di settembre (dal 30.8 al 6.9); fermo restando che i pernotti avverranno sempre a casa dei nonni materni;
i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
pagina 4 di 5 assegna la casa coniugale alla madre;
il padre potrà permanere nella casa coniugale fino alla prima settimana di agosto compresa e potrà conservare l'uso della cantina per riporvi per proprie cose fino al termine della permanenza a Caserta;
pone a carico della madre la totalità delle spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 18 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1825/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Erica Aprile che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
Cristina Piro che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
il padre a partire dall'inizio dell'anno scolastico terrà con se i figli nel fine settimana seguendo lo schema: due fine settimana con il padre e uno con la madre;
per il periodo in cui il padre si troverà a Caserta per il suo corso di formazione, la frequentazione con i figli avverrà presso la casa coniugale e la madre si allontanerà per i fine settimana spettanti al padre;
i minori trascorreranno fino a quattro settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordarsi entro il 15 maggio;
per l'estate 2025, trovandosi i minori a Ravenna presso l'abitazione dei nonni materni, nel mese di luglio i minori staranno con il padre dal 29.6. al 6.7 sera, e dal venerdì 11 alla domenica 13 sera;
nel mese di agosto i figli staranno con il padre la seconda settimana (dal 9 al 16) e la quarta settimana
(dal 23 al 30); inoltre trascorreranno con il padre la prima settimana di settembre (dal 30.8 al 6.9); fermo restando che i pernotti avverranno sempre a casa dei nonni materni;
i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi
24-30, 31-6; tre giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente i periodi giovedì santo- sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
assegnare la casa coniugale alla madre: il padre potrà permanere nella casa coniugale fino alla prima settimana di agosto compresa e potrà conservare l'uso della cantina per riporvi per proprie cose fino al termine della permanenza a Caserta;
porre a carico della madre la totalità delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 e attribuire al padre l'intero assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.2.2025, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 15.11.2014 a Ravenna (RA) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1
ed , rispettivamente il 24.1.2015, Persona_1 Persona_2 Persona_3
17.5.2016 ed il 30.5.2021. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé, frequentazione paritetica fra i genitori, mantenimento diretto dei minori, con partecipazione in pari misura alle spese straordinarie necessarie per gli stessi e suddivisione paritaria della rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, confermando la CP_1 persistente crisi matrimoniale fra i coniugi. Ha chiesto dunque l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la casa coniugale, l'assegnazione dell'abitazione familiare, la disciplina della frequentazione materna, la previsione a carico della madre della somma complessiva di € 900,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, e la previsione di un assegno separativo pari ad € 700,00 in favore del resistente.
pagina 2 di 5 Dopo un rinvio per trattative, all'udienza del 18.6.2025, all'esito del tentativo di conciliazione da parte del Giudice, le parti hanno definitivamente concordato le condizioni della separazione e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli minori
, ed , in quanto garantiscono agli stessi un Persona_1 Persona_2 Persona_3
rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In particolare, avendo il padre da poco superato un concorso per l'accesso alla scuola nazionale dell'amministrazione per diventare dirigente di II fascia, a partire da metà luglio sarà impegnato per 11 mesi nella scuola, di cui solo le prime settimane con lezioni tenute a Roma e per il resto a Caserta.
Pertanto, le parti hanno concordato una frequentazione della prole concentrata nel fine settimana, in considerazione della distanza logistica dello rispetto alla residenza dei CP_1
minori. Quanto alla frequentazione nel periodo estivo del corrente anno, in ragione del scarse disponibilità economiche del padre che a partire da luglio percepirà uno stipendio ridotto a circa € 1.600,00 mensili (gravati dalla quota parte della rata di mutuo di € 720,00), le parti hanno concordato una permanenza dei minori presso l'abitazione dei nonni materni in Ravenna (dove già si trovano e dove per consuetudine la famiglia si recava a trascorrere periodi di vacanza) con previsione che il padre si occuperà di loro in orario diurno nelle settimane di sua pertinenza, alloggiando lui per il pernotto altrove. Infine, per tutto il periodo in cui il padre dovrà sostenere i costi di alloggio a Caserta, la madre si è resa disponibile a consentire la frequentazione paterna nei fine seitan presso la casa coniugale, allontanandosi lei a partire dal venerdì sera fino alla domenica sera, onde evitare un ulteriore costo di alloggio in Firenze.
pagina 3 di 5 Le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della prole, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.2.1985, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il CP_1
15.11.2014 a Ravenna, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune al n.
268, parte 1, anno 2014);
dispone l'affido condiviso dei figli minori , ed Persona_1 Persona_2 Per_3
con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
[...]
dispone che il padre a partire dall'inizio dell'anno scolastico terrà con se i figli nel fine settimana dalle ore 21,00 del venerdì alle ore 22,00 della domenica, seguendo lo schema: due fine settimana con il padre e uno con la madre;
per il periodo in cui il padre si troverà a
Caserta per il suo corso di formazione, la frequentazione con i figli avverrà presso la casa coniugale e la madre si allontanerà per i fine settimana spettanti al padre;
i minori trascorreranno fino a quattro settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordarsi entro il 15 maggio;
per l'estate 2025, trovandosi i minori a
Ravenna presso l'abitazione dei nonni materni, nel mese di luglio i minori staranno con il padre dal 29.6. al 6.7 sera, e dal venerdì 11 alla domenica 13 sera;
nel mese di agosto i figli staranno con il padre la seconda settimana (dal 9 al 16) e la quarta settimana (dal 23 al 30); inoltre trascorreranno con il padre la prima settimana di settembre (dal 30.8 al 6.9); fermo restando che i pernotti avverranno sempre a casa dei nonni materni;
i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
pagina 4 di 5 assegna la casa coniugale alla madre;
il padre potrà permanere nella casa coniugale fino alla prima settimana di agosto compresa e potrà conservare l'uso della cantina per riporvi per proprie cose fino al termine della permanenza a Caserta;
pone a carico della madre la totalità delle spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 18 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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