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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7232 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data
14/7/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parte_2
Caradonna come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Accogli come Controparte_2 da procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
- ( ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_3 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari Controparte_4 come da procura in atti;
r.g. n. 1 APPELLATA
E
- ( ), in persona del presidente pro CP_5 P.IVA_4 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fiammetta Fusco come da procura in atti;
APPELLATA
E
- ), in persona del legale rappresentante pro CP_6 P.IVA_5 tempore, con sede in Latina, Via dei Boi 55;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
16470/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante “piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa accogliere il presente appello ed in integrale riforma della sentenza appellata nel merito annullare l'atto impugnato per tutti i motivi di cui al presente ricorso, tra cui il perfezionamento del silenzio assenso e del legittimo affidamento di parte ricorrente;
in subordine nella denegata ipotesi in cui non avvenga accolta l'istanza di annullamento del provvedimento di revoca, riconoscere agli odierni ricorrenti l'indennizzo, da valutare in via equitativa, per il consolidato legittimo affidamento conseguito al silenzio assenso della PA per tutte le ragioni articolate al punto c del presente atto introduttivo;
in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della PA interessata per tutte le ragioni esposte ai punti g e i;
in via di regresso nella denegata ipotesi di condanna del alla restituzione del contributo, disporre la condanna Parte_1 pro quota in via di regresso delle società beneficiarie coobbligate ed CP_1
Si reiterano le richieste istruttorie di cui alle memorie di parte CP_6 appellante depositate nel processo di primo grado ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 cpc da intendersi ivi trascritte. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma CP_1 adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande ed eccezioni tutte già proposte, nel giudizio di primo grado, in
r.g. n. 2 riforma della impugnata sentenza n. 16470/2020, emessa dal Tribunale civile di Roma- sez. II civile - Dott. Corrado Cartoni in data 22 novembre 2020, pubblicata in data 23 novembre 2020 accogliere le seguenti conclusioni: - In via principale nel merito, annullare l'atto di revoca del contributo erogato, per tutti i motivi di cui al ricorso;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta l'istanza di annullamento del provvedimento di revoca, riconoscere alla
in persona del l.r.p.t., l'indennizzo, da valutarsi in via equitativa, per il CP_1 consolidato legittimo affidamento conseguito al silenzio assenso della PA;
- In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della PA interessata;
- Rigettare nel merito il gravame relativamente all'azione di regresso avanzata dal Parte_1 nei confronti della nonché alla avanzata richiesta di accertamento CP_1 della carenza di legittimazione passiva in capo all'appellante. In ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, del primo grado di giudizio e del presente procedimento di gravame. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi i mezzi istruttori così come articolati negli atti di parte e nelle memorie 183 VI comma cpc, nel procedimento di primo grado. Con riserva di altro dedurre e produrre, ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori eventualmente articolati ex adverso dalle appellate. In via gradata, nella ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle controparte si chiede ammettersi prova contraria sui capitoli articolati dalla stessa eventualmente ammessi”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_3 rigettata ogni contraria istanza, −In via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 1 e n. 2, c.p.c., nonché dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto.
− Nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. − In ogni caso con vittoria di compensi e spese del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge. − In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti e, per tali motivi, già rigettate nel primo grado di giudizio”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, CP_5 contrariis reiectis, rigettare l'interposto appello, in quan-to inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite del grado”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda trae origine dalla revoca (di cui alla determinazione n. G08340 pubblicata sul B.U.R. n. 61 del 2/8/2016) del contributo di euro 122.360,00, che r.g. n. 3 era stato erogato in data 29/12/2011 a seguito della sottoscrizione in data 6/4/2011 dell'atto di impegno prot. n. 20284 (in conformità alla delibera del 23/4/2010 di approvazione del programma di investimento, proposto dal Parte_1 con le società Advanced
[...] CP_1 CP_6 CP_7
Technology S.r.l. nell'ambito dell'avviso pubblico -di cui alla determinazione dirigenziale n. C0811 del 8/4/2009- per la presentazione delle richieste di contributo relative all'attività I.4 “acquisizione dei servizi avanzati per le PMI”).
Il tribunale ha respinto le domande svolte dal : a) di annullamento Parte_1 della revoca del contributo;
b) in subordine, di indennizzo per il legittimo affidamento e di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale;
c) di condanna pro quota, in via ulteriormente subordinata, delle coobbligate CP_1 ed Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto
[...] CP_6 legittima la revoca del contributo: la nota del 19/7/2012 non conteneva la richiesta di modifica del programma, che andava autorizzata ex art. 10, comma 3 dell'avviso pubblico (richiamato nell'atto di impegno) altrimenti costituendo legittima causa di revoca ex art. 14, lett. a); l'amministrazione, in sede di valutazione finale si è quindi “determinata nel senso che le modifiche apportate e le difficoltà riscontrate, non contestate e riconosciute da parte attrice con riferimento ad una grave crisi economica che ha visto operare di fatto al progetto solo due delle quattro imprese partecipanti, abbiano compromesso la corretta realizzazione del programma, con sua riduzione e grave incidenza sulla funzionalità”: la revoca “deve considerarsi legittima, senza che possano ravvisarsi un silenzio assenso, non configurabile in assenza di una richiesta di variazione del progetto, un legittimo affidamento o inadempienze contrattuali od extracontrattuali dell'amministrazione, ovvero condotte contrarie a buona fede”;
d'altro canto, non sussiste alcuna rilevante violazione in sede “amministrativa”, poiché le importanti e “sostanziali modifiche al progetto, la parziale rendicontazione delle spese, le difformità tra attività realizzate ed attività approvate in istruttoria e la riduzione del programma approvato non avrebbero, comunque, potuto portare ad una decisione diversa (…)” (v. sentenza impugnata).
r.g. n. 4 Il tribunale ha inoltre ritenuto assorbita la domanda di regresso, avendo
[...] rinunciato alla domanda riconvenzionale di condanna alla CP_3 restituzione (a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria presso CP_8
.
[...]
Il ha proposto appello, lamentando: 1) l'erronea affermazione Parte_1 della propria legittimazione passiva;
2) la mancata ammissione delle prove orali, funzionali alla dimostrazione della conoscenza ed asseverazione delle modifiche apportate al progetto;
3) la motivazione apparente e contraddittoria rispetto alle ragioni della revoca, che è basata su errati presupposti;
4) l'erronea valutazione del silenzio-assenso, a fronte della comunicazione di rimodulazione in data
19/7/2012; 5) la violazione del contraddittorio, in sede amministrativa, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza ai fini dell'annullamento della revoca, in subordine insistendo nella domanda di indennizzo e di risarcimento del danno e, in via ulteriormente subordinata, di condanna pro quota di ex art. 1299 Parte_3
c.c. e quali dirette beneficiarie del contributo.
La società ha resistito all'impugnazione in relazione alla CP_1 contestazione della legittimazione passiva ed alla domanda di regresso a suo carico. Aderendo per il resto al gravame del , l'appellata ha proposto Parte_1 appello incidentale ai fini della riforma della sentenza: a) la P.A. non ha dimostrato la difformità del progetto realizzato, che è stato portato a termine da due delle società partecipanti;
b) la mancata contestazione della rimodulazione, comunicata in data 19/7/2012, ha comportato il silenzio assenso e comunque il legittimo affidamento (stante il decorso di tre anni dalla chiusura del progetto); c) le prove documentali sono state valutate erroneamente e quelle orali non sono state ammesse;
d) è errata l'applicazione dell'art. 21 octies legge 241/1990, sul presupposto che il vizio non avrebbe cambiato l'esito della valutazione.
L'appellata (cui erano stati assegnati la gestione ed il Controparte_3 controllo delle attività inerenti al bando) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., poiché l'atto non contiene l'articolazione di motivi r.g. n. 5 specifici e si risolve nella mera riproposizione degli argomenti di primo grado.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto del gravame: a) il ha Parte_1 sottoscritto l'atto di impegno, divenendo parte sostanziale del rapporto e ricevendo l'erogazione del contributo;
b) il progetto finale è difforme da quello approvato, poiché la fuoriuscita di due società ha determinato la perdita di organicità e funzionalità; c) il non ha mai richiesto l'autorizzazione Parte_1 preventiva alla modifica del programma di investimento, poiché la missiva del
19/7/2012 era del tutto generica e la variazione, d'altro canto, era già avvenuta prima della comunicazione;
d) in difetto di autorizzazione, la valutazione è stata rimessa -ex art. 10, comma 3- alla rendicontazione finale: la revoca del contributo si fonda sull'analisi della non conformità del progetto (e non sull'esercizio di discrezionalità tecnica); e) con l'invio della proposta di revoca, inoltre, è stato rispettato l'art. 10 bis legge 241/1990. Infine, la domanda risarcitoria, semmai da ricondurre alla responsabilità contrattuale, è generica ed infondata.
Anche la ha chiesto il rigetto dell'appello: a) è inammissibile CP_5 la contestazione della legittimazione passiva del , in quanto non svolta in Parte_1 primo grado;
in ogni caso, l'attrice è il soggetto proponente e firmatario dell'atto di impegno, come tale responsabile per gli inadempimenti;
b) la nota del
19/7/2012 non conteneva alcuna richiesta di variazione del progetto, invece necessaria in base all'avviso pubblico: di conseguenza, non è configurabile il silenzio assenso né il legittimo affidamento;
c) la revoca deriva dagli inadempimenti della beneficiaria agli obblighi assunti (quale fase dinamica di utilizzo della sovvenzione) e non dall'esercizio del potere autoritativo o discrezionale della P.A. (quale fase statica): non è quindi configurabile l'eccesso di potere o la discrezionalità tecnica viziata;
d) il tribunale ha applicato l'art. 21 octies legge 241/1990, poiché le modifiche sostanziali e la riduzione del programma imponevano comunque la revoca del contributo.
Nella dichiarata contumacia di la causa è stata rinviata per la CP_6 precisazione delle conclusioni;
giunta alla cognizione dello scrivente relatore, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
r.g. n. 6 Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Le singole doglianze del non risultano specificamente individuate, Parte_1 risolvendosi l'appello, almeno in parte, nella riproposizione delle difese di primo grado;
non di meno, tenuto conto del rigetto integrale delle domande proposte, è possibile esaminare le ragioni del gravame, cui le controparti hanno compiutamente replicato, nei termini e nei limiti che seguono.
1. L'appellante lamenta di essere stato erroneamente riconosciuto quale destinatario del provvedimento di revoca e del conseguente obbligo restitutorio: il contributo è stato incassato dalle singole beneficiarie, mentre il rivestiva Parte_1 il ruolo di mero “capofila” ed intermediario (non essendo quindi configurabile l'A.T.I. o altra entità giuridicamente rilevante).
Anche a voler prescindere dall'assenza di contestazione in primo grado, tuttavia, la doglianza è manifestamente infondata: il contributo è stato erogato al quale parte negoziale dell'atto di impegno dal medesimo sottoscritto, Parte_1 mentre non rilevano, rispetto al creditore, i rapporti interni con le società partecipanti al programma.
2. L'appellante, sotto altro profilo, lamenta la mancata ammissione delle prove orali, quale motivo di gravame cui ha aderito tali prove sono CP_1 rilevanti ai fini della decisione della vertenza, in quanto idonee alla dimostrazione della conoscenza -e dell'approvazione- delle modifiche al progetto.
Con l'ordinanza istruttoria, tuttavia, il giudice di primo grado ha espressamente provveduto sulle richieste dell'attrice. In primo luogo, ha rilevato l'inammissibilità dell'interrogatorio formale nei confronti dei “componenti del
Nucleo di Valutazione” e del “rappresentante legale di , Controparte_9 trattandosi di “terzi estranei al giudizio”: il motivo di gravame è quindi inammissibile, in difetto di specifica censura (che, d'altro canto, non è in concreto configurabile) in ordine alla disciplina processuale applicata (ex art. 228 e segg.
c.p.c.). Il tribunale ha altresì rilevato l'inammissibilità ed irrilevanza dell'interrogatorio formale del “rappresentante legale di in Controparte_3 quanto relativo a “circostanze che risultano o devono risultare da documenti o
r.g. n. 7 non rilevanti ai fini della decisione”; anche sotto tale profilo, si registra l'inammissibilità della lagnanza dell'appellante, che si risolve nel mero rinvio alle prove articolate nella memoria istruttoria: a) risulta del tutto omessa la riproduzione dei mezzi di prova (v. Cass. n. 16420/2023); b) non consta alcuna specifica censura al giudizio di irrilevanza dei capitoli (v. Cass. n. 1532/2018) e di necessità della prova documentale (ravvisata dal giudice in ragione della natura e del contenuto della pattuizione, v. infra).
3. Nel merito, l'appellante denuncia, al pari dell'appellante incidentale, la motivazione apparente della sentenza impugnata: nel richiamare le ragioni del provvedimento di revoca, il tribunale si è acriticamente adeguato alle difese delle controparti. Per contro, è rimasto indimostrato il difetto di funzionalità ed organicità del progetto, posto a fondamento della valutazione finale;
quest'ultima,
d'altro canto, consegue ad un'istruttoria “lacunosa”, come pure contraddittoriamente evidenziato nella sentenza. Il giudice, inoltre, ha del tutto omesso di esaminare la condotta della P.A.: è censurabile l'operato (oltre che la composizione) del nucleo di valutazione, sotto il profilo dell'eccesso di potere (in violazione della “discrezionalità tecnica”), del travisamento dei fatti e della carenza della motivazione di revoca.
In disparte l'equivoca interpretazione della sentenza (in cui la carenza dell'istruttoria amministrativa è riportata quale mera lagnanza di parte), va considerato che è incontroversa la partecipazione al progetto di due soltanto fra le imprese partecipanti, così come è pacifica la conseguente rimodulazione del progetto (quale presupposto della principale doglianza dell'attrice/appellante, v. infra); in tale contesto, costituisce onere della parte obbligata, semmai (v. infra), dimostrare la sostanziale conformità al progetto finanziato e, comunque,
l'adempimento delle ulteriori obbligazioni (quale circostanza in concreto contraddetta dalle carenze riscontrate, estese all'incompletezza della rendicontazione). È infatti del tutto inconferente ogni riferimento ai supposti vizi del provvedimento amministrativo: la revoca non si fonda sull'esercizio del potere autoritativo della P.A., ma sull'inadempimento alle obbligazioni assunte dal r.g. n. 8 beneficiario del contributo.
4. D'altro canto, l'art. 14, lett. a) dell'avviso pubblico stabilisce che è causa di revoca il progetto difforme, cioè quando la “modificazione non sia stata autorizzata da Sviluppo Lazio”. Il tema centrale della controversia, infatti, è costituito dalla supposta formazione del silenzio-assenso rispetto all'intervenuta variazione: gli appellanti (principale ed incidentale) lamentano l'erronea valutazione delle prove documentali, poiché la richiesta di rimodulazione è stata inoltrata il 19/7/2012 e ha lasciato decorrere i venti giorni Controparte_3 previsti dall'atto di impegno, replicando (nella nota del 6/8/2012) soltanto all'istanza di proroga ed alla comunicazione del cambio di sede.
Come rilevato dal tribunale, tuttavia, la nota del 19/7/2012 non contiene alcuna richiesta di variazione del progetto (e neppure della compagine, quale ipotesi in tesi suscettibile di silenzio-assenso); infatti, è oggettivamente insufficiente il mero riferimento, in seno all'istanza di proroga del termine, al fatto che “con la presente si comunica che nello svolgimento delle attività previste nel programma di investimento si sono verificati alcuni eventi che hanno richiesto la necessaria rimodulazione delle attività pianificate in sede di stesura del progetto”
(v. doc. 3): anche a voler prescindere dalla forma (trattandosi di “comunicazione”, in assenza di richieste diverse dalla proroga), il contenuto risulta del tutto generico
(pure nel successivo richiamo al “momento di grave crisi che coinvolge i settori di alcune delle aziende aderenti al programma di investimento”) rispetto all'oggetto della rimodulazione (e, a monte, all'individuazione delle imprese in difficoltà, di cui non viene affatto prospettata la sostituzione).
5. Il tribunale ha evidenziato che “con nota del 9.12.2015, CP_3 comunicava proprio ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/90 la
[...] proposta di revoca, a cui il rispondeva e proponeva osservazioni con Parte_1 successiva nota del 12.12.2015” (v. sentenza impugnata): l'appellante lamenta che la violazione del contraddittorio sussiste egualmente, poiché le contestazioni a suo carico sono state indebitamente estese con la replica del 20/6/2006. La doglianza è però irrilevante, non constando “alcun concreto elemento” idoneo ad una r.g. n. 9 decisione diversa dalla revoca: sia davanti “all'amministrazione” (come rilevato dal tribunale ai fini di cui all'art. 21 octies comma 2 legge 241/1990) che, in ogni caso, nel giudizio stesso.
6. Le ragioni del rigetto sono logicamente incompatibili con la “lesione del legittimo affidamento”, oggetto della domanda subordinata di indennizzo: non sussiste né l'elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso (poiché, in disparte la necessità di autorizzazione espressa, non è comunque configurabile il
“silenzio assenso” in difetto della richiesta di autorizzazione), né quello soggettivo della buona fede (essendo prevista, a pena di revoca del beneficio, la necessità della previa richiesta di modifica). Neppure sussiste l' “illegittimità della revoca”, che è il presupposto della domanda risarcitoria (richiamata dall'appellante sotto il profilo della mancata partecipazione ad altri bandi).
7. L'attrice ha ribadito la domanda (ulteriormente) subordinata di regresso pro quota, a carico delle beneficiarie ed a tal fine, ha CP_1 CP_6 evidenziato che il è legittimato al recupero delle somme versate per Parte_1 conto degli altri condebitori e che, per altro verso, la condanna alla rivalsa non presuppone che sia già avvenuto il pagamento. L'appellata ha CP_1 resistito al gravame sul punto, ribadendo che nessun danno è configurabile in capo al consorzio a fronte dell'escussione della polizza fideiussoria: il regresso è azionabile a suo carico, per l'importo dovuto, dalla compagnia assicurativa (quale circostanza effettivamente avvenuta, secondo quanto genericamente affermato nella memoria di replica).
In disparte ogni rilievo (sull'entità del contributo percepito da ciascuna delle convenute, che è oggetto di domanda), va anche in tal caso constatata l'assenza di pertinenti critiche, nell'atto di appello, alle ragioni della decisione: il giudice di primo grado ha rilevato che ha formalmente rinunciato alla Controparte_3 domanda riconvenzionale di restituzione del contributo, di talché la domanda del
, di “condanna in via condizionata”, è rimasta “assorbita” in quanto Parte_1 espressamente “subordinata proprio alla riconvenzionale”.
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
r.g. n. 10 Le spese sono regolate in base alla soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto (rispetto a ciascuna delle parti) delle ragioni della decisione nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza del
Tribunale di Roma n. 16470/2020, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale di CP_1
- condanna e in solido, alla Parte_1 CP_1 refusione delle spese in favore di e di Controparte_3 CP_5 che liquida, per ciascuna delle appellate, in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori;
- condanna alla refusione delle spese in favore Parte_1 di che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali ed accessori;
- dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale con CP_6
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 2/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 11