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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1805/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Lorenzo Azzi Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Milena Porro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Erba (CO), via G.
Leopardi n. 7/d
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Incardona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via XII Ottobre n. 2/73
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“Nel merito: 1) Revocare l'assegno di mantenimento dovuto dal signor in favore della signora Pt_1
a far data da maggio 2020; 2) Dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di assegno divorzile, CP_1
in favore della signora 3) Con vittoria di spese e compensi professionali di Controparte_1
1 causa. In via istruttoria: Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti e disattese e, in particolare, per le prove orali di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, ne 2) c.p.c. datata
10.12.2021 in atti, e nel dettaglio per: • La prova per testi sui capitoli da 1 a 20, con i testi ivi indicati;
• La prova per interrogatorio formale sui capitoli nr 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Sin da ora ci si oppone a nuove produzioni e nuove domande ex adverso formulate sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
“- In via istruttoria ammettere le prove dedotte e non ammesse con memoria del 13 dicembre 2021 da intendersi qui integralmente trascritte: - Nel merito riconoscere in favore della sig. ra CP_1
l'assegno divorzile in misura non inferiore a quello in oggi dovuto dal sig. , pari ad Parte_1
€400,00 mensili oltre adeguamento Istat e/o nel differente importo accertato dal Tribunale di Como in conseguenza della espletanda istruttoria. - Vinte le spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/05/2020, il sig. ha chiesto a questo tribunale di: - Pt_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, in Erba (CO), in data
26/07/1980 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Erba, anno 1980, atto n. 9, parte
I), con la sig.ra dalla quale si era separato consensualmente con verbale del 02/06/2005, CP_1
omologato in data 13/06/2005 dal Tribunale di Como (alle seguenti condizioni: cessione dal marito alla moglie di ½ della casa coniugale al prezzo di €110.000,00; trasferimento dal marito alla moglie di una polizza assicurativa;
assegno di mantenimento della moglie da parte del marito di €700,00 al mese); - revocare, a far data da maggio 2020, l'assegno di mantenimento previsto in separazione a proprio carico e in favore della resistente;
- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile alla ex moglie. A sostegno di tali conclusioni, il ricorrente ha indicato di aver interrotto, negli ultimi anni, la propria attività lavorativa e che il suo reddito è, conseguentemente, precipitato. Ha riferito di non possedere beni immobili e di vivere con la compagna, che percepisce una pensione di €500,00, mentre la sig.ra sarebbe economicamente autosufficiente perché avrebbe una pensione CP_1
propria, vivrebbe in una casa di cui è proprietaria per la metà e per l'altra metà usufruttuaria e disporrebbe di un patrimonio finanziario.
Con memoria difensiva, depositata in data 05/11/2020, si è costituita la sig.ra aderendo CP_1
alla domanda di divorzio e chiedendo, nel merito, il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile in misura non inferiore a €700,00, come stabilito in separazione. Ha affermato di: - essersi dedicata alla famiglia, in costanza di matrimonio, come da accordi;
- percepire il minimo della pensione e nemmeno tutti i mesi;
- essere proprietaria per metà della casa in cui vive da sola e per
2 l'altra metà usufruttuaria;
- aver finito di pagare il mutuo per corrispondere al ricorrente il prezzo della vendita della casa come da separazione;
- aver riscattato la polizza trasferitale dal sig. Pt_1 per il raggiungimento dei 60 anni per un importo di €18.000,00. Il marito, viceversa, avrebbe ha beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa che valgono €25.000,00, vivrebbe nella villa di proprietà della compagna e avrebbe depositato dichiarazioni dei redditi infedeli.
All'udienza presidenziale del 02/02/2021, esperito con insuccesso il tentativo di conciliazione, il presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che meglio hanno illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e patrimoniale. In particolare, il sig. Pt_1
ha dichiarato che: - all'epoca della separazione guadagnava 1.000€ netti al mese;
- negli ultimi 4 anni non ha più avuto reddito e non ha diritto alla pensione;
- ha un deposito titoli con un controvalore di
€150-155.000,00; - non ha immobili e dal 2005 vive in una grande casa di proprietà della sua compagna, che percepisce la pensione minima di €500,00; - in separazione ha venduto alla resistente la metà della casa coniugale, che lei ha pagato €110.000,00 (importo confluito nei titoli); - tale immobile è stato venduto nel 2007, per €750.000,00, dalla sig.ra la quale ne ha comprato CP_1
un altro per €350-370.000,00 di cui ha trattenuto per sé l'usufrutto, donando la nuda proprietà ai figli;
- sul conto corrente ha €6.000-7.000,00. La resistente ha dichiarato che: - prende la pensione minima di €515,00 al mese;
- con i €750.000,00 della vendita della casa ha estinto il mutuo, pagato debiti e comprato, per €450.000,00 (anche se nel rogito è indicato €370.000,00), la casa in cui vive oggi, che ha intestato ai figli salvo tenere per sé l'usufrutto; - come risparmi ha €13.000,00 e sul conto corrente soli €3.000,00; - non ha spese, ma aiuta la figlia;
- il ricorrente starebbe lavorando in nero. I legali di entrambe le parti hanno dichiarato che l'assegno previsto in separazione ammonta, oggi, a €823,00.
Con l'ordinanza presidenziale del 03-04/03/2021, è stato ridotto l'assegno di mantenimento per la moglie a €400,00 (esaminate le rispettive situazioni abitative e reddituali, la durata del matrimonio, il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della sig.ra in costanza di matrimonio, CP_1
la convivenza del marito con la compagna e il suo patrimonio mobiliare, il diritto reale della resistente che utilizza l'assegno anche per aiutare la figlia). È stato nominato il giudice istruttore ed è stata fissata udienza ex art. 183 c.p.c.
In data 27/05/2021, il ricorrente ha depositato la memoria integrativa, in cui ha dichiarato che non ha maturato i requisiti necessari per percepire la pensione di anzianità e/o vecchiaia e che ha già cominciato a intaccare i propri risparmi. Ha ribadito che la sig.ra - percepisce la pensione;
CP_1
- ha risparmi per €13.000,00; - nel 2019 ha incassato la polizza per €10.000,00; - ha la proprietà e l'usufrutto dell'immobile in cui vive;
- dovrebbe disporre di una cifra tra €365.000,00 e €500.000,00 per via della compravendita delle case;
- ha utilizzato il mantenimento per la figlia che ha, ormai, 42 anni.
3 In data 17/06/2021, la resistente ha depositato la comparsa di costituzione, in cui ha evidenziato che il ricorrente, nei calcoli effettuati, non ha tenuto conto del mutuo, e ha riferito che, in realtà, le è rimasto ben poco, chiedendo, pertanto, un assegno divorzile di non meno di €400,00.
Con note di trattazione scritta del 01/07/2021, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale di status e la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con note di trattazione scritta del 02/07/2021, il ricorrente ha affermato che la resistente ha compiuto atti di donazione in favore dei figli e aiutato la figlia ad acquistare casa per cifre che, oggi, le permetterebbero di avere i “mezzi adeguati”, associandosi alla richiesta di sentenza parziale sullo status e di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Vista la richiesta delle parti di pronuncia di sentenza parziale di status, il giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e, precisate le conclusioni delle parti limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio con note scritte depositate per l'udienza cartolare del
01/10/2021, il giudice ha riservato alla successiva ordinanza la rimessione della causa in istruttoria e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. chiesti dalle parti rimettendo la decisione al collegio.
In data 12/10/2021, con sentenza n. 1014/2021, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 10/11/2021, il ricorrente ha ribadito le proprie domande e argomentazioni e, con memoria dell'11/11/2021, la resistente ha affermato che il sig. ha saldi attivi dei conti correnti e investimenti bancari che lo rendono non catalogabile nel Pt_1
novero delle persone indigenti.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 10/12/2021, il ricorrente ha chiesto l'interpello, la prova testimoniale e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 13/12/2021, la resistente ha chiesto l'ammissione della prova per testi, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e indagini da parte della guardia di finanza.
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositate dal ricorrente in data 23/12/2021 e dalla resistente in data 28/12/2021, il primo ha chiesto prova contraria e la seconda ha insistito nelle proprie domande.
In data 07/04/2022, si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori e, con ordinanza del
26-27/05/2022, è stata ammessa la prova testimoniale chiesta dalla resistente sui capitoli 1-2-3-4-6 e la prova contraria del ricorrente articolata al capitolo 18 e sono stati disposti l'ordine di esibizione richiesto dal ricorrente sulla polizza assicurativa della resistente e sugli estratti conto del 2020 e del
4 2021 relativi al conto n. 71944 aperto presso CREVAL - Filiale di Erba e l'ordine di esibizione richiesto dalla resistente sugli estratti conto integrali del conto corrente del ricorrente dal 2017 al
2021, con riserva di valutazione circa la richiesta di indagini della Guardia di Finanza.
In data 07/10/2022, entrambe le parti hanno riscontrato l'ordine di esibizione, producendo i documenti richiesti, e, all'udienza del 28/10/2022, sono stati escussi i testi. Il sig. Testimone_1
(figlio della resistente) ha dichiarato che, dalla nascita di (figlia dei coniugi), la madre Persona_1
non ha più lavorato, ma non ha saputo dire se questa fosse stata una decisione comune. La sig.ra ha confermato i capitoli da 1 a 4 e il capitolo 18. Il legale della resistente ha rilevato Persona_1
anomalie sul conto corrente del sig. e ha insistito per l'esecuzione di indagini da parte della Pt_1
Guardia di Finanza, chiedendo la trasmissione degli atti in Procura. Il ricorrente ha riconosciuto di avere un altro conto corrente, in rosso, e uno cointestato.
Con ordinanza dell'08-10/11/2022, il giudice istruttore ha ordinato all' la produzione in giudizio CP_2
della documentazione attinente alla situazione previdenziale del ricorrente, disposto l'aggiornamento della documentazione economica delle parti e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 30/11/2022, l' ha depositato l'estratto contributivo e il certificato di pensione del sig. CP_2
, da cui risulta che il ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia da agosto 2014 e che la Pt_1
domanda di pensione, presentata a gennaio 2022, è stata liquidata con decorrenza retroattiva.
In data 15/05/2023, le parti hanno depositato la documentazione economica aggiornata e, in data
29/05/2023 il ricorrente e in data 31/05/2023 la resistente, hanno depositato il foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/06/2023, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordine di deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi, buste paga, contratto di lavoro ed estratto conto (con precisazione CP_2 dell'importo percepito dal sig. ). Pt_1
In data 28/07/2023, il sig. ha depositato la comparsa conclusionale, in cui ha dichiarato di aver Pt_1 subito nel tempo una riduzione del proprio reddito e che l'incremento rilevabile nel 2023 è dovuto al fatto che l' , a decorrere dal 2022, gli ha riconosciuto la pensione in via retroattiva a far data CP_2 dall'agosto 2014. Ha evidenziato, che, invece, la sig.ra non è affatto priva di mezzi adeguati CP_1
di sostentamento, potendo contare sulla proprietà della casa in cui vive, sul ricavato dalla vendita della casa coniugale (che, al netto dell'importo speso per l'acquisto della nuova casa, è pari a
€365.200,00), sugli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento, sulla polizza CR (riscossa nel 2019 per €10.000,00) e sull'assicurazione con importo garantito di
5 €13.863,90. Inoltre, la resistente non avrebbe dimostrato che la cessazione dell'attività lavorativa era stata concordata tra i coniugi.
Con memoria depositata in data 20/09/2023, la resistente ha replicato che il sig. ha Pt_1
rappresentato una situazione economica difforme da quella reale. Infatti, il ricorrente gode di una disponibilità economica di €150.000,00, come emerge dalla produzione integrale degli estratti conto,
e, nel corso dei due anni antecedenti la produzione degli estratti conto, ha speso €94.000,00. Tale somma è stata ulteriormente incrementata dalla pensione liquidata dall' nel 2022 per €23.000,00 CP_2
e, dagli estratti conto della carta di credito, risultano prelievi mensili di circa €2.000,00. Viceversa, la sig.ra senza il contributo del ricorrente, si troverebbe a vivere con circa €500,00 mensili, CP_1
essendo il suo reddito dato unicamente dalla pensione di anzianità, e, per pagare la quota della casa coniugale cedutale dal marito, ha dovuto accendere un mutuo ipotecario. Ha riferito che la circostanza che dalla nascita della figlia si sia dedicata alla crescita della figlia e non abbia più svolto Per_1
alcuna attività lavorativa è pacifica, a nulla rilevando se ciò fosse stato concordato o meno.
Con ordinanza del 21/09/2023, la causa è stata rimessa in istruttoria per congedo del giudice e, in data
20/11/2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta precisando le conclusioni come in precedenza.
In data 21/11/2024, il giudice istruttore ha nuovamente rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e successivi venti giorni per il deposito di memorie di replica.
In diritto
Il materiale probatorio
Atteso che entrambe le parti hanno reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le proprie istanze istruttorie, il collegio osserva che il materiale probatorio in atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, confermando la sufficienza della già articolata istruttoria (orale e documentale) esperita.
Domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine allo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, essendo già stato pronunciato in data 01/10/2021, con sentenza parziale n. 1014/2021.
La domanda di assegno divorzile
Sono necessarie alcune considerazioni preliminari in diritto, attesa l'evoluzione della giurisprudenza sull'interpretazione, costituzionalmente orientata, che deve darsi dell'art. 5, comma 6, della legge
898/1970 in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e al ragionamento logico che il giudice è chiamato a fare sulla base delle singole fattispecie concrete, per come accertate e provate in giudizio (Cass. Sez. Unite n. 18287 del 11.7.2018, Cass. Sez. I 14.12.2018 n. 6386; Cass.
6 Sez. I 14.1.2019 n. 651; Cass. Sez. I 17.4.2019 n. 10781; Cass. Sez. I 17.4.2019 n. 10782; Cass. Sez.
I 23.4.2019 n. 11178; Cass. Sez. I 7.5.2019 n. 12021 Cass. Sez. I 7.10.2019 n. 24934; Cass. Sez. I
28.2.2020 n. 5603).
Come noto, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018, la Suprema Corte ha fornito un'interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente svantaggiato in parte innovativa rispetto agli orientamenti precedenti, enunciando - dopo analitica motivazione - il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Il Collegio di legittimità, quindi, osservando e precisando che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto al contributo periodico una funzione composita,
l'unica che consentirebbe di valorizzare, in posizione equi-ordinata, tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, riconoscendo, pertanto, all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partner).
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il tribunale deve accertare l'esistenza e l'entità di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi, ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), purché tale disparità sia, comunque, “rilevante”.
Dovrà, poi, verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare”.
7 La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I, 17.4.2019, n. 10781 e Cass. Sez. I, 17.4.2019, n. 10782).
Tanto premesso, ricostruendo la situazione economico-reddituale delle parti, il signor ha Pt_1
dichiarato (cfr. autodichiarazione del 15/05/2023) di essere titolare di partita iva, occupandosi saltuariamente di recupero crediti (come confermato, quantomeno fino a settembre 2021, dalla prova testimoniale) e percependo un reddito annuo di €239, a cui si aggiungono €928,42 mensili lordi a titolo di pensione, di disporre di liquidità per circa €30.000,00 (saldi dei conti correnti, taluni dei quali, tuttavia, cointestati) e di risparmi investiti per circa €95.000,00 e di essere proprietario di un'autovettura Audi Q5. Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito complessivo annuo pari a circa €500 nel 2020 (PF 2021), €250 nel 2021 (PF 2022), €900 nel
2022 (PF 2023) ed €1.000 nel 2023 (PF 2024) e una pensione mensile netta, per l'anno 2022, pari a
€928,41 per la mensilità di gennaio, pari a €877,00 per i mesi da febbraio a dicembre e pari a €714,91 come tredicesima e, per l'anno 2024, pari a €926,26 (doc. 40). Vive nella casa di proprietà della attuale compagna, la quale percepisce un reddito mensile da pensione di €515,00 per tredici mensilità.
Dispone di risparmi per circa €60.000,00 (doc. 41). Nel corso dell'anno 2022 si evidenziano uscite dal conto corrente presso Banca Sella sempre superiori alle entrate, di per sé compatibili sia con la prospettazione della convenuta secondo cui l'attore disporrebbe di liquidità superiori a quelle dichiarate sia con la prospettazione attorea secondo cui negli ultimi anni ha eroso i propri risparmi.
La signora percepisce una pensione pari a €614,76 al mese (che si aggiunge all'assegno di CP_1
mantenimento versatole dal ricorrente pari, fino all'udienza presidenziale, a €843,00 – come stabilito in sede di separazione e rivalutato – e, dopo, a €400,00, oggi rivalutati in €425,00). Dalla documentazione prodotta, risulta aver percepito, nel 2022, una pensione di €572,00 per dodici mensilità (CU 2023), mentre negli anni passati risulta un reddito complessivo annuo pari a €13.277,00 nel 2023 (730/2024), €14.198 nel 2021 (730/2022), €17.262 nel 2020 (730/2021) ed €16.335 nel 2019
(730/2020). Da gennaio a marzo 2023 ha percepito una pensione di €563,73. Risiede nell'abitazione acquistata, di cui ha la proprietà per metà e l'usufrutto per la restante metà.
Dalla documentazione in atti (che presenta qualche lacuna quanto all'attore, dimostratosi, nel corso del giudizio, non pienamente trasparente, con particolare riguardo al percepimento di un reddito da pensione e alla titolarità di conti correnti ulteriori rispetto a quelli dichiarati) risulta, dunque,
l'esistenza di una disparità reddituale tra le parti che, come visto, giustifica la previsione di un assegno divorzile ed è indubbia l'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare da parte della sig.ra
8 oggi ottantunenne, che, per tutta la durata del matrimonio (25 anni), si è dedicata alla CP_1
famiglia.
Pertanto, in conclusione, si ritiene di dover confermare l'attribuzione di un assegno divorzile tanto in funzione assistenziale – visto il reddito da pensione minimo della resistente – quanto in funzione compensativa – stante il contributo al menage familiare che è pacifico la resistente abbia dato più del ricorrente, non avendo lavorato per tutta la durata del matrimonio – per un quantum che si ritiene congruo determinare in €300,00 al mese.
Le spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il tenore della presente decisione con riferimento alla misura dell'assegno divorzile costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, dato atto che, con sentenza n. 1014/2021 del
01/10/2021 pubblicata l'11/10/2021, è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, così decide:
1) dispone che il sig. versi alla sig.ra in via anticipata entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza,
l'importo di €300,00 mensili (annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) a titolo di assegno divorzile;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Lorenzo Azzi Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Milena Porro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Erba (CO), via G.
Leopardi n. 7/d
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Incardona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via XII Ottobre n. 2/73
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“Nel merito: 1) Revocare l'assegno di mantenimento dovuto dal signor in favore della signora Pt_1
a far data da maggio 2020; 2) Dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di assegno divorzile, CP_1
in favore della signora 3) Con vittoria di spese e compensi professionali di Controparte_1
1 causa. In via istruttoria: Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti e disattese e, in particolare, per le prove orali di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, ne 2) c.p.c. datata
10.12.2021 in atti, e nel dettaglio per: • La prova per testi sui capitoli da 1 a 20, con i testi ivi indicati;
• La prova per interrogatorio formale sui capitoli nr 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Sin da ora ci si oppone a nuove produzioni e nuove domande ex adverso formulate sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
“- In via istruttoria ammettere le prove dedotte e non ammesse con memoria del 13 dicembre 2021 da intendersi qui integralmente trascritte: - Nel merito riconoscere in favore della sig. ra CP_1
l'assegno divorzile in misura non inferiore a quello in oggi dovuto dal sig. , pari ad Parte_1
€400,00 mensili oltre adeguamento Istat e/o nel differente importo accertato dal Tribunale di Como in conseguenza della espletanda istruttoria. - Vinte le spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/05/2020, il sig. ha chiesto a questo tribunale di: - Pt_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, in Erba (CO), in data
26/07/1980 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Erba, anno 1980, atto n. 9, parte
I), con la sig.ra dalla quale si era separato consensualmente con verbale del 02/06/2005, CP_1
omologato in data 13/06/2005 dal Tribunale di Como (alle seguenti condizioni: cessione dal marito alla moglie di ½ della casa coniugale al prezzo di €110.000,00; trasferimento dal marito alla moglie di una polizza assicurativa;
assegno di mantenimento della moglie da parte del marito di €700,00 al mese); - revocare, a far data da maggio 2020, l'assegno di mantenimento previsto in separazione a proprio carico e in favore della resistente;
- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile alla ex moglie. A sostegno di tali conclusioni, il ricorrente ha indicato di aver interrotto, negli ultimi anni, la propria attività lavorativa e che il suo reddito è, conseguentemente, precipitato. Ha riferito di non possedere beni immobili e di vivere con la compagna, che percepisce una pensione di €500,00, mentre la sig.ra sarebbe economicamente autosufficiente perché avrebbe una pensione CP_1
propria, vivrebbe in una casa di cui è proprietaria per la metà e per l'altra metà usufruttuaria e disporrebbe di un patrimonio finanziario.
Con memoria difensiva, depositata in data 05/11/2020, si è costituita la sig.ra aderendo CP_1
alla domanda di divorzio e chiedendo, nel merito, il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile in misura non inferiore a €700,00, come stabilito in separazione. Ha affermato di: - essersi dedicata alla famiglia, in costanza di matrimonio, come da accordi;
- percepire il minimo della pensione e nemmeno tutti i mesi;
- essere proprietaria per metà della casa in cui vive da sola e per
2 l'altra metà usufruttuaria;
- aver finito di pagare il mutuo per corrispondere al ricorrente il prezzo della vendita della casa come da separazione;
- aver riscattato la polizza trasferitale dal sig. Pt_1 per il raggiungimento dei 60 anni per un importo di €18.000,00. Il marito, viceversa, avrebbe ha beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa che valgono €25.000,00, vivrebbe nella villa di proprietà della compagna e avrebbe depositato dichiarazioni dei redditi infedeli.
All'udienza presidenziale del 02/02/2021, esperito con insuccesso il tentativo di conciliazione, il presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che meglio hanno illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e patrimoniale. In particolare, il sig. Pt_1
ha dichiarato che: - all'epoca della separazione guadagnava 1.000€ netti al mese;
- negli ultimi 4 anni non ha più avuto reddito e non ha diritto alla pensione;
- ha un deposito titoli con un controvalore di
€150-155.000,00; - non ha immobili e dal 2005 vive in una grande casa di proprietà della sua compagna, che percepisce la pensione minima di €500,00; - in separazione ha venduto alla resistente la metà della casa coniugale, che lei ha pagato €110.000,00 (importo confluito nei titoli); - tale immobile è stato venduto nel 2007, per €750.000,00, dalla sig.ra la quale ne ha comprato CP_1
un altro per €350-370.000,00 di cui ha trattenuto per sé l'usufrutto, donando la nuda proprietà ai figli;
- sul conto corrente ha €6.000-7.000,00. La resistente ha dichiarato che: - prende la pensione minima di €515,00 al mese;
- con i €750.000,00 della vendita della casa ha estinto il mutuo, pagato debiti e comprato, per €450.000,00 (anche se nel rogito è indicato €370.000,00), la casa in cui vive oggi, che ha intestato ai figli salvo tenere per sé l'usufrutto; - come risparmi ha €13.000,00 e sul conto corrente soli €3.000,00; - non ha spese, ma aiuta la figlia;
- il ricorrente starebbe lavorando in nero. I legali di entrambe le parti hanno dichiarato che l'assegno previsto in separazione ammonta, oggi, a €823,00.
Con l'ordinanza presidenziale del 03-04/03/2021, è stato ridotto l'assegno di mantenimento per la moglie a €400,00 (esaminate le rispettive situazioni abitative e reddituali, la durata del matrimonio, il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della sig.ra in costanza di matrimonio, CP_1
la convivenza del marito con la compagna e il suo patrimonio mobiliare, il diritto reale della resistente che utilizza l'assegno anche per aiutare la figlia). È stato nominato il giudice istruttore ed è stata fissata udienza ex art. 183 c.p.c.
In data 27/05/2021, il ricorrente ha depositato la memoria integrativa, in cui ha dichiarato che non ha maturato i requisiti necessari per percepire la pensione di anzianità e/o vecchiaia e che ha già cominciato a intaccare i propri risparmi. Ha ribadito che la sig.ra - percepisce la pensione;
CP_1
- ha risparmi per €13.000,00; - nel 2019 ha incassato la polizza per €10.000,00; - ha la proprietà e l'usufrutto dell'immobile in cui vive;
- dovrebbe disporre di una cifra tra €365.000,00 e €500.000,00 per via della compravendita delle case;
- ha utilizzato il mantenimento per la figlia che ha, ormai, 42 anni.
3 In data 17/06/2021, la resistente ha depositato la comparsa di costituzione, in cui ha evidenziato che il ricorrente, nei calcoli effettuati, non ha tenuto conto del mutuo, e ha riferito che, in realtà, le è rimasto ben poco, chiedendo, pertanto, un assegno divorzile di non meno di €400,00.
Con note di trattazione scritta del 01/07/2021, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale di status e la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con note di trattazione scritta del 02/07/2021, il ricorrente ha affermato che la resistente ha compiuto atti di donazione in favore dei figli e aiutato la figlia ad acquistare casa per cifre che, oggi, le permetterebbero di avere i “mezzi adeguati”, associandosi alla richiesta di sentenza parziale sullo status e di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Vista la richiesta delle parti di pronuncia di sentenza parziale di status, il giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e, precisate le conclusioni delle parti limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio con note scritte depositate per l'udienza cartolare del
01/10/2021, il giudice ha riservato alla successiva ordinanza la rimessione della causa in istruttoria e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. chiesti dalle parti rimettendo la decisione al collegio.
In data 12/10/2021, con sentenza n. 1014/2021, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 10/11/2021, il ricorrente ha ribadito le proprie domande e argomentazioni e, con memoria dell'11/11/2021, la resistente ha affermato che il sig. ha saldi attivi dei conti correnti e investimenti bancari che lo rendono non catalogabile nel Pt_1
novero delle persone indigenti.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 10/12/2021, il ricorrente ha chiesto l'interpello, la prova testimoniale e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 13/12/2021, la resistente ha chiesto l'ammissione della prova per testi, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e indagini da parte della guardia di finanza.
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositate dal ricorrente in data 23/12/2021 e dalla resistente in data 28/12/2021, il primo ha chiesto prova contraria e la seconda ha insistito nelle proprie domande.
In data 07/04/2022, si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori e, con ordinanza del
26-27/05/2022, è stata ammessa la prova testimoniale chiesta dalla resistente sui capitoli 1-2-3-4-6 e la prova contraria del ricorrente articolata al capitolo 18 e sono stati disposti l'ordine di esibizione richiesto dal ricorrente sulla polizza assicurativa della resistente e sugli estratti conto del 2020 e del
4 2021 relativi al conto n. 71944 aperto presso CREVAL - Filiale di Erba e l'ordine di esibizione richiesto dalla resistente sugli estratti conto integrali del conto corrente del ricorrente dal 2017 al
2021, con riserva di valutazione circa la richiesta di indagini della Guardia di Finanza.
In data 07/10/2022, entrambe le parti hanno riscontrato l'ordine di esibizione, producendo i documenti richiesti, e, all'udienza del 28/10/2022, sono stati escussi i testi. Il sig. Testimone_1
(figlio della resistente) ha dichiarato che, dalla nascita di (figlia dei coniugi), la madre Persona_1
non ha più lavorato, ma non ha saputo dire se questa fosse stata una decisione comune. La sig.ra ha confermato i capitoli da 1 a 4 e il capitolo 18. Il legale della resistente ha rilevato Persona_1
anomalie sul conto corrente del sig. e ha insistito per l'esecuzione di indagini da parte della Pt_1
Guardia di Finanza, chiedendo la trasmissione degli atti in Procura. Il ricorrente ha riconosciuto di avere un altro conto corrente, in rosso, e uno cointestato.
Con ordinanza dell'08-10/11/2022, il giudice istruttore ha ordinato all' la produzione in giudizio CP_2
della documentazione attinente alla situazione previdenziale del ricorrente, disposto l'aggiornamento della documentazione economica delle parti e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 30/11/2022, l' ha depositato l'estratto contributivo e il certificato di pensione del sig. CP_2
, da cui risulta che il ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia da agosto 2014 e che la Pt_1
domanda di pensione, presentata a gennaio 2022, è stata liquidata con decorrenza retroattiva.
In data 15/05/2023, le parti hanno depositato la documentazione economica aggiornata e, in data
29/05/2023 il ricorrente e in data 31/05/2023 la resistente, hanno depositato il foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/06/2023, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordine di deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi, buste paga, contratto di lavoro ed estratto conto (con precisazione CP_2 dell'importo percepito dal sig. ). Pt_1
In data 28/07/2023, il sig. ha depositato la comparsa conclusionale, in cui ha dichiarato di aver Pt_1 subito nel tempo una riduzione del proprio reddito e che l'incremento rilevabile nel 2023 è dovuto al fatto che l' , a decorrere dal 2022, gli ha riconosciuto la pensione in via retroattiva a far data CP_2 dall'agosto 2014. Ha evidenziato, che, invece, la sig.ra non è affatto priva di mezzi adeguati CP_1
di sostentamento, potendo contare sulla proprietà della casa in cui vive, sul ricavato dalla vendita della casa coniugale (che, al netto dell'importo speso per l'acquisto della nuova casa, è pari a
€365.200,00), sugli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento, sulla polizza CR (riscossa nel 2019 per €10.000,00) e sull'assicurazione con importo garantito di
5 €13.863,90. Inoltre, la resistente non avrebbe dimostrato che la cessazione dell'attività lavorativa era stata concordata tra i coniugi.
Con memoria depositata in data 20/09/2023, la resistente ha replicato che il sig. ha Pt_1
rappresentato una situazione economica difforme da quella reale. Infatti, il ricorrente gode di una disponibilità economica di €150.000,00, come emerge dalla produzione integrale degli estratti conto,
e, nel corso dei due anni antecedenti la produzione degli estratti conto, ha speso €94.000,00. Tale somma è stata ulteriormente incrementata dalla pensione liquidata dall' nel 2022 per €23.000,00 CP_2
e, dagli estratti conto della carta di credito, risultano prelievi mensili di circa €2.000,00. Viceversa, la sig.ra senza il contributo del ricorrente, si troverebbe a vivere con circa €500,00 mensili, CP_1
essendo il suo reddito dato unicamente dalla pensione di anzianità, e, per pagare la quota della casa coniugale cedutale dal marito, ha dovuto accendere un mutuo ipotecario. Ha riferito che la circostanza che dalla nascita della figlia si sia dedicata alla crescita della figlia e non abbia più svolto Per_1
alcuna attività lavorativa è pacifica, a nulla rilevando se ciò fosse stato concordato o meno.
Con ordinanza del 21/09/2023, la causa è stata rimessa in istruttoria per congedo del giudice e, in data
20/11/2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta precisando le conclusioni come in precedenza.
In data 21/11/2024, il giudice istruttore ha nuovamente rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e successivi venti giorni per il deposito di memorie di replica.
In diritto
Il materiale probatorio
Atteso che entrambe le parti hanno reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le proprie istanze istruttorie, il collegio osserva che il materiale probatorio in atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, confermando la sufficienza della già articolata istruttoria (orale e documentale) esperita.
Domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine allo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, essendo già stato pronunciato in data 01/10/2021, con sentenza parziale n. 1014/2021.
La domanda di assegno divorzile
Sono necessarie alcune considerazioni preliminari in diritto, attesa l'evoluzione della giurisprudenza sull'interpretazione, costituzionalmente orientata, che deve darsi dell'art. 5, comma 6, della legge
898/1970 in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e al ragionamento logico che il giudice è chiamato a fare sulla base delle singole fattispecie concrete, per come accertate e provate in giudizio (Cass. Sez. Unite n. 18287 del 11.7.2018, Cass. Sez. I 14.12.2018 n. 6386; Cass.
6 Sez. I 14.1.2019 n. 651; Cass. Sez. I 17.4.2019 n. 10781; Cass. Sez. I 17.4.2019 n. 10782; Cass. Sez.
I 23.4.2019 n. 11178; Cass. Sez. I 7.5.2019 n. 12021 Cass. Sez. I 7.10.2019 n. 24934; Cass. Sez. I
28.2.2020 n. 5603).
Come noto, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018, la Suprema Corte ha fornito un'interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente svantaggiato in parte innovativa rispetto agli orientamenti precedenti, enunciando - dopo analitica motivazione - il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Il Collegio di legittimità, quindi, osservando e precisando che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto al contributo periodico una funzione composita,
l'unica che consentirebbe di valorizzare, in posizione equi-ordinata, tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, riconoscendo, pertanto, all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partner).
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il tribunale deve accertare l'esistenza e l'entità di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi, ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), purché tale disparità sia, comunque, “rilevante”.
Dovrà, poi, verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare”.
7 La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I, 17.4.2019, n. 10781 e Cass. Sez. I, 17.4.2019, n. 10782).
Tanto premesso, ricostruendo la situazione economico-reddituale delle parti, il signor ha Pt_1
dichiarato (cfr. autodichiarazione del 15/05/2023) di essere titolare di partita iva, occupandosi saltuariamente di recupero crediti (come confermato, quantomeno fino a settembre 2021, dalla prova testimoniale) e percependo un reddito annuo di €239, a cui si aggiungono €928,42 mensili lordi a titolo di pensione, di disporre di liquidità per circa €30.000,00 (saldi dei conti correnti, taluni dei quali, tuttavia, cointestati) e di risparmi investiti per circa €95.000,00 e di essere proprietario di un'autovettura Audi Q5. Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito complessivo annuo pari a circa €500 nel 2020 (PF 2021), €250 nel 2021 (PF 2022), €900 nel
2022 (PF 2023) ed €1.000 nel 2023 (PF 2024) e una pensione mensile netta, per l'anno 2022, pari a
€928,41 per la mensilità di gennaio, pari a €877,00 per i mesi da febbraio a dicembre e pari a €714,91 come tredicesima e, per l'anno 2024, pari a €926,26 (doc. 40). Vive nella casa di proprietà della attuale compagna, la quale percepisce un reddito mensile da pensione di €515,00 per tredici mensilità.
Dispone di risparmi per circa €60.000,00 (doc. 41). Nel corso dell'anno 2022 si evidenziano uscite dal conto corrente presso Banca Sella sempre superiori alle entrate, di per sé compatibili sia con la prospettazione della convenuta secondo cui l'attore disporrebbe di liquidità superiori a quelle dichiarate sia con la prospettazione attorea secondo cui negli ultimi anni ha eroso i propri risparmi.
La signora percepisce una pensione pari a €614,76 al mese (che si aggiunge all'assegno di CP_1
mantenimento versatole dal ricorrente pari, fino all'udienza presidenziale, a €843,00 – come stabilito in sede di separazione e rivalutato – e, dopo, a €400,00, oggi rivalutati in €425,00). Dalla documentazione prodotta, risulta aver percepito, nel 2022, una pensione di €572,00 per dodici mensilità (CU 2023), mentre negli anni passati risulta un reddito complessivo annuo pari a €13.277,00 nel 2023 (730/2024), €14.198 nel 2021 (730/2022), €17.262 nel 2020 (730/2021) ed €16.335 nel 2019
(730/2020). Da gennaio a marzo 2023 ha percepito una pensione di €563,73. Risiede nell'abitazione acquistata, di cui ha la proprietà per metà e l'usufrutto per la restante metà.
Dalla documentazione in atti (che presenta qualche lacuna quanto all'attore, dimostratosi, nel corso del giudizio, non pienamente trasparente, con particolare riguardo al percepimento di un reddito da pensione e alla titolarità di conti correnti ulteriori rispetto a quelli dichiarati) risulta, dunque,
l'esistenza di una disparità reddituale tra le parti che, come visto, giustifica la previsione di un assegno divorzile ed è indubbia l'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare da parte della sig.ra
8 oggi ottantunenne, che, per tutta la durata del matrimonio (25 anni), si è dedicata alla CP_1
famiglia.
Pertanto, in conclusione, si ritiene di dover confermare l'attribuzione di un assegno divorzile tanto in funzione assistenziale – visto il reddito da pensione minimo della resistente – quanto in funzione compensativa – stante il contributo al menage familiare che è pacifico la resistente abbia dato più del ricorrente, non avendo lavorato per tutta la durata del matrimonio – per un quantum che si ritiene congruo determinare in €300,00 al mese.
Le spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il tenore della presente decisione con riferimento alla misura dell'assegno divorzile costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, dato atto che, con sentenza n. 1014/2021 del
01/10/2021 pubblicata l'11/10/2021, è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, così decide:
1) dispone che il sig. versi alla sig.ra in via anticipata entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza,
l'importo di €300,00 mensili (annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) a titolo di assegno divorzile;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
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