Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 227
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte di primo grado ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione in ordine alla individuazione della categoria catastale, in quanto l'Ufficio non ha adeguatamente motivato la propria decisione né replicato alle obiezioni del contribuente. La Cassazione (Ordinanza n. 2709/2014) ha affermato che il declassamento catastale deve contenere un'adeguata motivazione.

  • Accolto
    Erronea classificazione catastale

    Il Collegio ha ritenuto che l'errore nella classificazione catastale (da 'TC-Attività commerciale' a 'S/TD-Edilizia terziaria/direzionale') travolge la fondatezza della stima di accertamento, poiché il prezzo unitario per la categoria corretta è inferiore a quello utilizzato dall'Agenzia. Anche la proposta di mediazione dell'Agenzia (euro 4.950,00) è stata ritenuta approssimativa e non conforme al prontuario, oltre a computare erroneamente i piazzali e i passaggi nella base di calcolo dell'area di sedime.

  • Rigettato
    Riforma della sentenza di primo grado

    L'appello è stato rigettato poiché l'Agenzia si è limitata a riproporre le difese di primo grado senza incidere sulle ragioni della sentenza appellata. Inoltre, anche la stima proposta in mediazione è stata ritenuta infondata per errata classificazione catastale e per errori nel calcolo dell'area di sedime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 227
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 227
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo