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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6155/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag. RA Direzione Provinciale Salerno
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Ing. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1029/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SA0132580 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7701/2025 depositato il 16/12/2025
Visto e letto l'atto di appello di NZ EL RA (AD); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata contribuente S.R.L. ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento catastale, a seguito di DOCFA, di unità immobiliare D/8 elevando la rendita da proposta in euro 4.463,70 a euro 5.770,00, annullandolo;
-che in particolare la sentenza appellata ha così motivato: “il ricorso è fondato ricorrendo un vizio di motivazione dell'atto impugnato in ordine alle ragioni della individuazione della categoria catastale, giacche l'Ufficio non ha replicato alle obiezioni specificamente formulate sul punto del contribuente, limitandosi a operare una riduzione dei valori senza illustrarne le ragioni e comunque senza chiarire la ratio della categoria rimasta immutata, e senza replicare al ricorrente, che non contesta le tabelle ma la categoria individuata, insistendo per la congruità del valore proposto con docfa. Il declassamento catastale di un immobile diverso dalle indicazioni fornite dal contribuente deve contenere una adeguata, ancorché sommaria, motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.( Cass. Ordinanza Cass. n. 2709/2014). Il criterio di calcolo utilizzato dall'NZ, al di là della sua conformità alle prescrizioni di settore, non è stato esplicitato adeguatamente nel provvedimento impugnato, cosicchè emergono elementi di irragionevolezza e incongruità nell'operato dell'NZ.”;
-che ha reagito con appello l'AD, riproponendo le difese di primo grado ed insistendo in particolare per la congruità di una valutazione della rendita in euro 4.950,00 così come già proposta in mediazione;
-che la parte contribuente si è costituita con apposito atto, riproponendo quanto già opposto dettagliatamente in primo grado e contrastando specificamente gli elementi tecnici ed estimativi, anche alla stregua del prontuario estimativo in uso, utilizzato dall'AD per la determinazione della rendita sia come accertata sia come proposta in mediazione dall'AD; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che l'appello dell'AD, da ritenersi ammissibile per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, si limita a riproporre le ragioni già proposte in primo grado, senza impingere in concreto le ragioni concrete, evidenziate ampiamente nella sentenza appellata, che hanno portato la Corte di prime cure a ritenere infondato l'avviso per difetto di deduzioni e prove giustificative concrete;
-che comunque le dette ragioni sono infondate anche riguardo alla valutazione, sulla quale in appello in sostanza si insite, proposta in mediazione;
-che invero, il punto decisivo, a parere del Collegio, è il dato che l'AD applica il prontuario in uso ma riconduce erroneamente la unità immobiliare -consistente pacificamente in (dalla descrizione nella relazione di stima allegata all'accertamento) “ immobile con destinazione esposizione per commercio autovetture …, realizzati in prefabbricati pesanti e cemento armato -muratura e copertura piana e a volta, solai in latero cemento, tamponature in laterizio, porte e finestre in metallo, pavimentazione in cemento liscio ” - e dunque da ricondurre alla classificazione di prontuario “TC-Attività commerciale”, a “S-Attività diretta all ' erogazione di servizi/ TD – Attivit à direzionale ” , cio è ' EDILIZIA TERZIARIA/DIREZIONALE, applicando così i diversi parametri previsti dal prontuario applicato;
-che già questo errore travolge la fondatezza della originaria stima di accertamento, atteso che il prezzo unitario a mq. per la tipologia corretta, secondo il prontuario allegato da parte contribuente (non avversato da AD che non lo ha prodotto nonostante avesse onere, atteso che lo utilizza in motivazione e ne fa fonte di prova in accertamento), è inferiore a quello utilizzato in accertamento riferito ad u.i.u. di altra destinazione (terziaria/direzionale);
-che dell'errore è consapevole la stessa AD che in giudizio, segnatamente in appello, ripropone la proposta di mediazione in diminuzione rilevante (da ero 5.770,00 ad euro 4.950,00), tanto da chiedere espressamente: “ Da quanto descritto, l'Ufficio ha correttamente operato tenendo conto di ogni parametro valutativo in relazione all'immobile in questione, per cui la sentenza sopra citata va riformata con conferma totale dell'accertamento d'ufficio secondo la stima di € 4.950,00 ” ;
-che tuttavia anche tale stima è approssimativa e non conforme al prontuario utilizzato, come segnalato puntualmente dalla parte appellata, sia perché opera riduzioni forfettarie immotivate sui parametri di originaria stima, mantenendo la collocazione della u.i.u. in destinazione impropria, invece di operare sulla base dei parametri di giusta collocazione (che sono inferiori alle riduzioni immotivate operate), ma addirittura perchè, quanto all'area di sedime, è affetta da un errore di metodo computando nella base di calcolo anche i piazzali e i passaggi, contrariamente quanto stabilito dal punto C1 allegato II istruzioni Circ. 6/2012;
-che emendato il solo detto ultimo errore (base di calcolo per l'area di sedime emendata nel valore massimo euro 201.240,00 invece che euro 220.735,00, come da richiesta giudiziale di AD), la rendita attribuibile risulta assai vicina a quella proposta dalla parte contribuente;
-che collocata la u.i.u. nella corretta tipologia di prontuario (commerciale e non direzionale), la rendita proposta dalla contribuente con la DOCFA risulta perfettamente congrua e nel valore massimo;
-che in sostanza non vi è prova della maggiore rendita rispetto a quella proposta in DOCFA, né vi sono elementi in giudizio, introdotti specificamente dall'Ade, per discostarsene;
-che dunque l'appello va rigettato e la sentenza appellata confermata con la integrazione motiva di cui innanzi;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. ON AD a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liqudia in euro 1.000,00, nonché IVA e Cassa Professionale se dovute.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6155/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag. RA Direzione Provinciale Salerno
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Ing. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1029/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SA0132580 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7701/2025 depositato il 16/12/2025
Visto e letto l'atto di appello di NZ EL RA (AD); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata contribuente S.R.L. ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento catastale, a seguito di DOCFA, di unità immobiliare D/8 elevando la rendita da proposta in euro 4.463,70 a euro 5.770,00, annullandolo;
-che in particolare la sentenza appellata ha così motivato: “il ricorso è fondato ricorrendo un vizio di motivazione dell'atto impugnato in ordine alle ragioni della individuazione della categoria catastale, giacche l'Ufficio non ha replicato alle obiezioni specificamente formulate sul punto del contribuente, limitandosi a operare una riduzione dei valori senza illustrarne le ragioni e comunque senza chiarire la ratio della categoria rimasta immutata, e senza replicare al ricorrente, che non contesta le tabelle ma la categoria individuata, insistendo per la congruità del valore proposto con docfa. Il declassamento catastale di un immobile diverso dalle indicazioni fornite dal contribuente deve contenere una adeguata, ancorché sommaria, motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.( Cass. Ordinanza Cass. n. 2709/2014). Il criterio di calcolo utilizzato dall'NZ, al di là della sua conformità alle prescrizioni di settore, non è stato esplicitato adeguatamente nel provvedimento impugnato, cosicchè emergono elementi di irragionevolezza e incongruità nell'operato dell'NZ.”;
-che ha reagito con appello l'AD, riproponendo le difese di primo grado ed insistendo in particolare per la congruità di una valutazione della rendita in euro 4.950,00 così come già proposta in mediazione;
-che la parte contribuente si è costituita con apposito atto, riproponendo quanto già opposto dettagliatamente in primo grado e contrastando specificamente gli elementi tecnici ed estimativi, anche alla stregua del prontuario estimativo in uso, utilizzato dall'AD per la determinazione della rendita sia come accertata sia come proposta in mediazione dall'AD; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che l'appello dell'AD, da ritenersi ammissibile per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, si limita a riproporre le ragioni già proposte in primo grado, senza impingere in concreto le ragioni concrete, evidenziate ampiamente nella sentenza appellata, che hanno portato la Corte di prime cure a ritenere infondato l'avviso per difetto di deduzioni e prove giustificative concrete;
-che comunque le dette ragioni sono infondate anche riguardo alla valutazione, sulla quale in appello in sostanza si insite, proposta in mediazione;
-che invero, il punto decisivo, a parere del Collegio, è il dato che l'AD applica il prontuario in uso ma riconduce erroneamente la unità immobiliare -consistente pacificamente in (dalla descrizione nella relazione di stima allegata all'accertamento) “ immobile con destinazione esposizione per commercio autovetture …, realizzati in prefabbricati pesanti e cemento armato -muratura e copertura piana e a volta, solai in latero cemento, tamponature in laterizio, porte e finestre in metallo, pavimentazione in cemento liscio ” - e dunque da ricondurre alla classificazione di prontuario “TC-Attività commerciale”, a “S-Attività diretta all ' erogazione di servizi/ TD – Attivit à direzionale ” , cio è ' EDILIZIA TERZIARIA/DIREZIONALE, applicando così i diversi parametri previsti dal prontuario applicato;
-che già questo errore travolge la fondatezza della originaria stima di accertamento, atteso che il prezzo unitario a mq. per la tipologia corretta, secondo il prontuario allegato da parte contribuente (non avversato da AD che non lo ha prodotto nonostante avesse onere, atteso che lo utilizza in motivazione e ne fa fonte di prova in accertamento), è inferiore a quello utilizzato in accertamento riferito ad u.i.u. di altra destinazione (terziaria/direzionale);
-che dell'errore è consapevole la stessa AD che in giudizio, segnatamente in appello, ripropone la proposta di mediazione in diminuzione rilevante (da ero 5.770,00 ad euro 4.950,00), tanto da chiedere espressamente: “ Da quanto descritto, l'Ufficio ha correttamente operato tenendo conto di ogni parametro valutativo in relazione all'immobile in questione, per cui la sentenza sopra citata va riformata con conferma totale dell'accertamento d'ufficio secondo la stima di € 4.950,00 ” ;
-che tuttavia anche tale stima è approssimativa e non conforme al prontuario utilizzato, come segnalato puntualmente dalla parte appellata, sia perché opera riduzioni forfettarie immotivate sui parametri di originaria stima, mantenendo la collocazione della u.i.u. in destinazione impropria, invece di operare sulla base dei parametri di giusta collocazione (che sono inferiori alle riduzioni immotivate operate), ma addirittura perchè, quanto all'area di sedime, è affetta da un errore di metodo computando nella base di calcolo anche i piazzali e i passaggi, contrariamente quanto stabilito dal punto C1 allegato II istruzioni Circ. 6/2012;
-che emendato il solo detto ultimo errore (base di calcolo per l'area di sedime emendata nel valore massimo euro 201.240,00 invece che euro 220.735,00, come da richiesta giudiziale di AD), la rendita attribuibile risulta assai vicina a quella proposta dalla parte contribuente;
-che collocata la u.i.u. nella corretta tipologia di prontuario (commerciale e non direzionale), la rendita proposta dalla contribuente con la DOCFA risulta perfettamente congrua e nel valore massimo;
-che in sostanza non vi è prova della maggiore rendita rispetto a quella proposta in DOCFA, né vi sono elementi in giudizio, introdotti specificamente dall'Ade, per discostarsene;
-che dunque l'appello va rigettato e la sentenza appellata confermata con la integrazione motiva di cui innanzi;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. ON AD a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liqudia in euro 1.000,00, nonché IVA e Cassa Professionale se dovute.