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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott.ssa Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Rio Sparto n. 40, presso e nello Studio dell'Avv. ADELCHI SULPIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Cappelle Sul Tavo CP_1 C.F._2
(PE), alla Via Umberto I n. 16, presso e nello studio dell'Avv. ROBERTO SACCOCCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso del 08.01.2024 il sig. , premesso di aver contratto matrimonio con la Parte_1 sig.ra in data 1.02.81, matrimonio cui seguiva la pronuncia di separazione consensuale CP_1 dei coniugi in data 25.06.19, ricorreva all'Intestato Tribunale di Pescara per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Pescara al n. 31, Parte II, Serie A, anno 1981, ordinando allo Stato civile del Comune di Pescara di provvedere alle annotazioni prescritte dalla legge e, per l'effetto, “in modifica delle condizioni della separazione, attesa l'autonomia economica di entrambi i coniugi, revocare tutte le condizioni di cui al decreto di omologa e, in particolare, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , essendo gli stessi oggi indipendenti”. CP_1
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva un rilevante peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione consensuale pronunciata nell'anno 2019.
Esponeva, infatti, di non poter più svolgere attività lavorativa per ragioni di salute e di percepire esclusivamente una pensione APE pari ad € 10.215,30 annui, come da documentazione fiscale prodotta;
rappresentava, inoltre, di essere gravato da molteplici obbligazioni periodiche: un prestito personale Compass rimborsato mediante rate mensili di € 173,38; una rateizzazione con Agenzia delle
Entrate-Riscossione di € 140,00 mensili;
un piano di recupero INPS di 57 rate da € 80,00 mensili;
un ulteriore piano pagoPA INPS di 35 rate da € 100,00 mensili. Alla luce di tali esborsi e dell'esiguità del reddito percepito, il sig. affermava di non poter più far fronte all'assegno mensile di € 50,00 Pt_1 concordato in sede di separazione in favore della sig.ra la quale — secondo quanto dedotto — CP_1 svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con reddito annuo pari ad € 1.800,00.
3. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alle richieste di natura economica formulate dal ricorrente, chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili e, in via del tutto subordinata, l'obbligo di corrispondere, in suo favore, la somma di € 50,00 mensili, pari all'importo già dovuto a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione;
con vittoria di spese e compensi di lite. A sostegno della formulata pretesa, rappresentava di versare in una situazione reddituale precaria, percependo un reddito mensile pari ad € 250,00 mensili quale operaia presso un'impresa di servizi di pulizie, per un reddito annuo complessivo di circa €
1.800,00, risultando gravata da un prestito personale e priva di ulteriori risorse idonee a garantirle autonomia economica. pagina 2 di 8 4. All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 16 maggio 2024, successivamente differita per il
6 giugno 2024, le parti si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi ed entrambe dichiaravano di non volersi riconciliare;
il Giudice, all'esito, riservava la propria decisione.
5. Con provvedimento del 25 luglio 2024, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice confermava le condizioni economiche previste in sede di separazione con riguardo all'assegno da versarsi in favore della resistente, rilevando la natura ancora provvisoria della fase sul mantenimento. Non essendo state formulate richieste istruttorie e risultando la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2025.
6. Precisate, dunque, le rispettive conclusioni, all'udienza di rimessione della causa in decisione del 23 ottobre 2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava un peggioramento delle condizioni di salute del Sig. attesa la diagnosticata patologia del morbo di Parkinson, particolarmente accentuata Pt_1 tanto da dover sopportare spese continuative ed ingenti per medicinali;
parte resistente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni versate in atti il 23.12.2024; all'esito, il Giudice riservava di riferirne al Collegio per la decisione.
8. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto n. 2196/2019 del 9.7.2019.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle statuizioni di natura economica, la domanda di parte ricorrente circa la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, va rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 8 11. In merito alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile si deve premettere che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art 5 legge 01/12/1970 n.
898, modificato dall'art 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive statuizioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento della misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25010/2007).
12. Dunque, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, non assume rilievo vincolante il contributo economico fissato in favore della resistente in sede di separazione personale, trattandosi di determinazioni riferite ad un diverso momento della crisi coniugale e, come tali, insuscettibili di cristallizzare l'assetto economico tra le parti all'esito del divorzio.
13. Tanto precisato, giova rammentare, come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 dell'11.7.2018).
pagina 4 di 8 14. Ai fini del riconoscimento dell'assegno risulta, pertanto, sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, anche la sola sussistenza della funzione assistenziale. Invero, ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive ( cfr. Cass. civ. Ord. n. 26392/2025; Cass. civ. n. 26520/2024).
15. Nel caso di specie, l'esame delle risultanze documentali consente una ricostruzione lineare della situazione economica attuale delle parti, dalla quale non emergono elementi idonei a giustificare la revoca dell'assegno già riconosciuto in favore della resistente in sede di separazione personale. L'onere di allegare e dimostrare un effettivo mutamento degli assetti economici, tale da privare di ragione l'obbligo contributivo posto in capo al marito, incombeva sul ricorrente, il quale, tuttavia, non ha assolto alcuna prova utile in questa direzione.
15.1. Le certificazioni uniche depositate in atti – relative agli anni 2021, 2022 e 2023 (si v. doc. 10) – attestano un reddito del ricorrente privo di oscillazioni significative, nonché l'attuale percezione della pensione APE pari ad € 10.215,30 annui, quale unico emolumento attestato a decorrere dal 2023, in assenza di ulteriori introiti dimostrati. La mancata produzione delle ulteriori dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni impedisce di scrutinare in modo compiuto la situazione reddituale del ricorrente nelle annualità precedenti, sicché, allo stato, il solo dato utilizzabile è quello cristallizzato nelle CU versate, dalle quali si ricava una situazione reddituale attuale definitiva, non supportata da elementi idonei a comprovare l'asserito peggioramento economico del ricorrente.
15.2. I medesimi documenti confermano la titolarità di un unico rapporto di conto corrente presso la le cui movimentazioni risultano coerenti con i dati reddituali sopra richiamati, Controparte_2 riflettendo le entrate connesse alla pensione APE e le uscite riconducibili ai prestiti rateizzati. (si v. doc. del 22.05.2024) Non emerge, tuttavia, alcun elemento atto a delineare un effettivo peggioramento della situazione del ricorrente: i prestiti Compass, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS e PagoPA rappresentano oneri personali, contratti nel tempo per ragioni estranee al contesto familiare e, pertanto, irrilevanti ai fini della valutazione dell'an debeatur dell'assegno divorzile, giacché non suscettibili di incidere sulla determinazione del contributo dovuto all'ex coniuge. (si. v. doc. n 6-9).
pagina 5 di 8 15.3 Neppure le affermazioni rese all'udienza del 23 ottobre 2025 circa la necessità di sostenere spese mensili per medicinali, connesse alla patologia del (morbo di Parkinson), trovano riscontro in Pt_1 documentazione medica o farmaceutica, sicché l'assunto resta privo di valore probatorio e non idoneo a fondare una revisione in peius dell'obbligo già assunto.
16. Per converso, la resistente ha documentato una situazione reddituale modesta e priva di concrete prospettive di incremento. Le certificazioni uniche prodotte attestano percezioni pari ad € 1.801,00 nell'anno 2021, ad € 1.800,00 nell'anno 2022 e ad € 5.965,00 nell'anno 2023, somma quest'ultima derivante dalla coesistenza, in quell'annualità, di due rapporti lavorativi, uno dei quali ormai cessato. A decorrere dal 2024, la resistente può contare esclusivamente sul reddito di modesta entità derivante dal rapporto di lavoro part-time presso la società Gest/Cest, dal quale percepisce € 250,00 mensili, come attestato dai relativi estratti conto. Tale reddito, già di per sé modesto, risulta ulteriormente compresso dalle spese ordinarie connesse al mantenimento dell'abitazione di proprietà (già casa coniugale) sita in
Pescara, Via Tiburtina Valeria, unico bene immobiliare risultante intestato alla resistente. (si v. doc 3-7 allegati alla comparsa di costituzione).
16.1. La prospettiva reddituale della resistente è peraltro condizionata dall'età anagrafica – 62 anni – e dalla natura delle mansioni esercitate, esclusivamente manuali e a carattere esecutivo, le quali non consentono l'accesso a posizioni retributive più elevate né realistiche possibilità di ricollocazione in contesti lavorativi differenti. La durata ultratrentennale del matrimonio e il ruolo domestico e familiare svolto dalla resistente, non contestato dal ricorrente, integrano ulteriori indici che consolidano la permanenza di uno stato di oggettiva fragilità economica, rilevante ai soli fini della componente assistenziale dell'assegno.
17. In tale contesto, il raffronto tra le attuali condizioni delle parti conferma la perdurante asimmetria reddituale, connotata dall'esistenza, in capo al ricorrente, di un reddito fisso e certo, mentre la resistente versa in una situazione di precaria autosufficienza economica, aggravata da oneri personali e dall'impossibilità, correlata all'età e al profilo lavorativo, di incrementare la propria capacità reddituale. Né la documentazione versata in atti consente di individuare apporti patrimoniali, rendite ovvero entrate ulteriori che possano giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno già riconosciuto.
La domanda di revoca proposta dal ricorrente risulta, dunque, infondata, non essendo stato dimostrato alcun mutamento sopravvenuto idoneo a sovvertire l'assetto economico definito in sede di separazione.
pagina 6 di 8 18. Ne consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, nella sola componente assistenziale, determinata nella misura – già consolidatasi nel tempo – di € 50,00 mensili, somma coerente con l'attuale equilibrio reddituale delle parti e proporzionata alle esigenze primarie della beneficiaria, non essendo stato documentato alcun contributo incrementativo al patrimonio familiare.
19. Le spese del presente giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 da , nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pescara, in data
1.2.1981, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie A, anno 1981;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) rigetta la domanda di parte ricorrente;
d) accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente e, per l'effetto, pone a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, la somma di € 50,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, importo CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pescara il 1.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 8 Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott.ssa Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Rio Sparto n. 40, presso e nello Studio dell'Avv. ADELCHI SULPIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Cappelle Sul Tavo CP_1 C.F._2
(PE), alla Via Umberto I n. 16, presso e nello studio dell'Avv. ROBERTO SACCOCCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso del 08.01.2024 il sig. , premesso di aver contratto matrimonio con la Parte_1 sig.ra in data 1.02.81, matrimonio cui seguiva la pronuncia di separazione consensuale CP_1 dei coniugi in data 25.06.19, ricorreva all'Intestato Tribunale di Pescara per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Pescara al n. 31, Parte II, Serie A, anno 1981, ordinando allo Stato civile del Comune di Pescara di provvedere alle annotazioni prescritte dalla legge e, per l'effetto, “in modifica delle condizioni della separazione, attesa l'autonomia economica di entrambi i coniugi, revocare tutte le condizioni di cui al decreto di omologa e, in particolare, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , essendo gli stessi oggi indipendenti”. CP_1
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva un rilevante peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione consensuale pronunciata nell'anno 2019.
Esponeva, infatti, di non poter più svolgere attività lavorativa per ragioni di salute e di percepire esclusivamente una pensione APE pari ad € 10.215,30 annui, come da documentazione fiscale prodotta;
rappresentava, inoltre, di essere gravato da molteplici obbligazioni periodiche: un prestito personale Compass rimborsato mediante rate mensili di € 173,38; una rateizzazione con Agenzia delle
Entrate-Riscossione di € 140,00 mensili;
un piano di recupero INPS di 57 rate da € 80,00 mensili;
un ulteriore piano pagoPA INPS di 35 rate da € 100,00 mensili. Alla luce di tali esborsi e dell'esiguità del reddito percepito, il sig. affermava di non poter più far fronte all'assegno mensile di € 50,00 Pt_1 concordato in sede di separazione in favore della sig.ra la quale — secondo quanto dedotto — CP_1 svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con reddito annuo pari ad € 1.800,00.
3. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alle richieste di natura economica formulate dal ricorrente, chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili e, in via del tutto subordinata, l'obbligo di corrispondere, in suo favore, la somma di € 50,00 mensili, pari all'importo già dovuto a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione;
con vittoria di spese e compensi di lite. A sostegno della formulata pretesa, rappresentava di versare in una situazione reddituale precaria, percependo un reddito mensile pari ad € 250,00 mensili quale operaia presso un'impresa di servizi di pulizie, per un reddito annuo complessivo di circa €
1.800,00, risultando gravata da un prestito personale e priva di ulteriori risorse idonee a garantirle autonomia economica. pagina 2 di 8 4. All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 16 maggio 2024, successivamente differita per il
6 giugno 2024, le parti si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi ed entrambe dichiaravano di non volersi riconciliare;
il Giudice, all'esito, riservava la propria decisione.
5. Con provvedimento del 25 luglio 2024, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice confermava le condizioni economiche previste in sede di separazione con riguardo all'assegno da versarsi in favore della resistente, rilevando la natura ancora provvisoria della fase sul mantenimento. Non essendo state formulate richieste istruttorie e risultando la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2025.
6. Precisate, dunque, le rispettive conclusioni, all'udienza di rimessione della causa in decisione del 23 ottobre 2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava un peggioramento delle condizioni di salute del Sig. attesa la diagnosticata patologia del morbo di Parkinson, particolarmente accentuata Pt_1 tanto da dover sopportare spese continuative ed ingenti per medicinali;
parte resistente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni versate in atti il 23.12.2024; all'esito, il Giudice riservava di riferirne al Collegio per la decisione.
8. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto n. 2196/2019 del 9.7.2019.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle statuizioni di natura economica, la domanda di parte ricorrente circa la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, va rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 8 11. In merito alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile si deve premettere che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art 5 legge 01/12/1970 n.
898, modificato dall'art 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive statuizioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento della misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25010/2007).
12. Dunque, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, non assume rilievo vincolante il contributo economico fissato in favore della resistente in sede di separazione personale, trattandosi di determinazioni riferite ad un diverso momento della crisi coniugale e, come tali, insuscettibili di cristallizzare l'assetto economico tra le parti all'esito del divorzio.
13. Tanto precisato, giova rammentare, come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 dell'11.7.2018).
pagina 4 di 8 14. Ai fini del riconoscimento dell'assegno risulta, pertanto, sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, anche la sola sussistenza della funzione assistenziale. Invero, ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive ( cfr. Cass. civ. Ord. n. 26392/2025; Cass. civ. n. 26520/2024).
15. Nel caso di specie, l'esame delle risultanze documentali consente una ricostruzione lineare della situazione economica attuale delle parti, dalla quale non emergono elementi idonei a giustificare la revoca dell'assegno già riconosciuto in favore della resistente in sede di separazione personale. L'onere di allegare e dimostrare un effettivo mutamento degli assetti economici, tale da privare di ragione l'obbligo contributivo posto in capo al marito, incombeva sul ricorrente, il quale, tuttavia, non ha assolto alcuna prova utile in questa direzione.
15.1. Le certificazioni uniche depositate in atti – relative agli anni 2021, 2022 e 2023 (si v. doc. 10) – attestano un reddito del ricorrente privo di oscillazioni significative, nonché l'attuale percezione della pensione APE pari ad € 10.215,30 annui, quale unico emolumento attestato a decorrere dal 2023, in assenza di ulteriori introiti dimostrati. La mancata produzione delle ulteriori dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni impedisce di scrutinare in modo compiuto la situazione reddituale del ricorrente nelle annualità precedenti, sicché, allo stato, il solo dato utilizzabile è quello cristallizzato nelle CU versate, dalle quali si ricava una situazione reddituale attuale definitiva, non supportata da elementi idonei a comprovare l'asserito peggioramento economico del ricorrente.
15.2. I medesimi documenti confermano la titolarità di un unico rapporto di conto corrente presso la le cui movimentazioni risultano coerenti con i dati reddituali sopra richiamati, Controparte_2 riflettendo le entrate connesse alla pensione APE e le uscite riconducibili ai prestiti rateizzati. (si v. doc. del 22.05.2024) Non emerge, tuttavia, alcun elemento atto a delineare un effettivo peggioramento della situazione del ricorrente: i prestiti Compass, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS e PagoPA rappresentano oneri personali, contratti nel tempo per ragioni estranee al contesto familiare e, pertanto, irrilevanti ai fini della valutazione dell'an debeatur dell'assegno divorzile, giacché non suscettibili di incidere sulla determinazione del contributo dovuto all'ex coniuge. (si. v. doc. n 6-9).
pagina 5 di 8 15.3 Neppure le affermazioni rese all'udienza del 23 ottobre 2025 circa la necessità di sostenere spese mensili per medicinali, connesse alla patologia del (morbo di Parkinson), trovano riscontro in Pt_1 documentazione medica o farmaceutica, sicché l'assunto resta privo di valore probatorio e non idoneo a fondare una revisione in peius dell'obbligo già assunto.
16. Per converso, la resistente ha documentato una situazione reddituale modesta e priva di concrete prospettive di incremento. Le certificazioni uniche prodotte attestano percezioni pari ad € 1.801,00 nell'anno 2021, ad € 1.800,00 nell'anno 2022 e ad € 5.965,00 nell'anno 2023, somma quest'ultima derivante dalla coesistenza, in quell'annualità, di due rapporti lavorativi, uno dei quali ormai cessato. A decorrere dal 2024, la resistente può contare esclusivamente sul reddito di modesta entità derivante dal rapporto di lavoro part-time presso la società Gest/Cest, dal quale percepisce € 250,00 mensili, come attestato dai relativi estratti conto. Tale reddito, già di per sé modesto, risulta ulteriormente compresso dalle spese ordinarie connesse al mantenimento dell'abitazione di proprietà (già casa coniugale) sita in
Pescara, Via Tiburtina Valeria, unico bene immobiliare risultante intestato alla resistente. (si v. doc 3-7 allegati alla comparsa di costituzione).
16.1. La prospettiva reddituale della resistente è peraltro condizionata dall'età anagrafica – 62 anni – e dalla natura delle mansioni esercitate, esclusivamente manuali e a carattere esecutivo, le quali non consentono l'accesso a posizioni retributive più elevate né realistiche possibilità di ricollocazione in contesti lavorativi differenti. La durata ultratrentennale del matrimonio e il ruolo domestico e familiare svolto dalla resistente, non contestato dal ricorrente, integrano ulteriori indici che consolidano la permanenza di uno stato di oggettiva fragilità economica, rilevante ai soli fini della componente assistenziale dell'assegno.
17. In tale contesto, il raffronto tra le attuali condizioni delle parti conferma la perdurante asimmetria reddituale, connotata dall'esistenza, in capo al ricorrente, di un reddito fisso e certo, mentre la resistente versa in una situazione di precaria autosufficienza economica, aggravata da oneri personali e dall'impossibilità, correlata all'età e al profilo lavorativo, di incrementare la propria capacità reddituale. Né la documentazione versata in atti consente di individuare apporti patrimoniali, rendite ovvero entrate ulteriori che possano giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno già riconosciuto.
La domanda di revoca proposta dal ricorrente risulta, dunque, infondata, non essendo stato dimostrato alcun mutamento sopravvenuto idoneo a sovvertire l'assetto economico definito in sede di separazione.
pagina 6 di 8 18. Ne consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, nella sola componente assistenziale, determinata nella misura – già consolidatasi nel tempo – di € 50,00 mensili, somma coerente con l'attuale equilibrio reddituale delle parti e proporzionata alle esigenze primarie della beneficiaria, non essendo stato documentato alcun contributo incrementativo al patrimonio familiare.
19. Le spese del presente giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 da , nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pescara, in data
1.2.1981, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie A, anno 1981;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) rigetta la domanda di parte ricorrente;
d) accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente e, per l'effetto, pone a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, la somma di € 50,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, importo CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pescara il 1.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 8 Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 8 di 8