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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3784 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. , entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Napoli in Via San Romualdo, 33 presso lo studio dell'avv. Nicola De Vito che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 3.1.2017, in regime di separazione
1 V.G. n. 3784/2025
dei beni, in costanza del quale sono nati tre figli (nata a [...] il [...]); Per_1
(nato a [...] il [...]) ed (nata a Giugliano in [...] il [...])- CP_1 Per_2 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1 – i coniugi vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
2 – i figli saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
3 – I minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) Il padre potrà accompagnare i figli tutti i giorni dalla casa familiare a scuola, li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i figli i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalla uscita di scuola fino alle
20,00 circa, nonché, se vorrà - a settimane alterne – potrà pernottare con gli stessi dalle il sabato, andandoli a prendere alle ore 16,00 per poi riconsegnarli alla madre alle ore 19,00 della domenica
(ciò vale anche per da quando avrà compiuto i 3 anni di età, come da protocollo del Per_2
Tribunale); c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia
o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00; e) le vacanze estive dei figli, dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 20 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei coniugi. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i figli per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza;
f) il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; g) qualora il giorno del compleanno della madre o la
2 V.G. n. 3784/2025
festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
4 – Per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: il padre verserà alla moglie per il mantenimento dei figli la somma di € 750,00 mensili, ossia € 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno
10 di ogni mese.
5 – Le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6 – I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
7 – I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
Giugliano in Campania (NA) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del
d.P.R. 396/2000”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nato a [...] il Parte_1
14/2/1985 e nata a [...] il [...]; Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n. 1, parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3784 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. , entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Napoli in Via San Romualdo, 33 presso lo studio dell'avv. Nicola De Vito che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 3.1.2017, in regime di separazione
1 V.G. n. 3784/2025
dei beni, in costanza del quale sono nati tre figli (nata a [...] il [...]); Per_1
(nato a [...] il [...]) ed (nata a Giugliano in [...] il [...])- CP_1 Per_2 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1 – i coniugi vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
2 – i figli saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
3 – I minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) Il padre potrà accompagnare i figli tutti i giorni dalla casa familiare a scuola, li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i figli i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalla uscita di scuola fino alle
20,00 circa, nonché, se vorrà - a settimane alterne – potrà pernottare con gli stessi dalle il sabato, andandoli a prendere alle ore 16,00 per poi riconsegnarli alla madre alle ore 19,00 della domenica
(ciò vale anche per da quando avrà compiuto i 3 anni di età, come da protocollo del Per_2
Tribunale); c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia
o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00; e) le vacanze estive dei figli, dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 20 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei coniugi. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i figli per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza;
f) il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; g) qualora il giorno del compleanno della madre o la
2 V.G. n. 3784/2025
festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
4 – Per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: il padre verserà alla moglie per il mantenimento dei figli la somma di € 750,00 mensili, ossia € 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno
10 di ogni mese.
5 – Le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6 – I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
7 – I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
Giugliano in Campania (NA) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del
d.P.R. 396/2000”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nato a [...] il Parte_1
14/2/1985 e nata a [...] il [...]; Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n. 1, parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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