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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 49040/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1991, con il patrocinio dell'Avv. SORICELLI MARIA FEDERICA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/01/1989, con il patrocinio dell'avv. Lucia Pinzari e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/11/2023 chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Roma il 30.10.2016, precisando che dall'unione erano nate le figlie (06.12.2017) e (10.10.2020) e deducendo, a Per_1 Per_2
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi a causa delle condotte violente agite dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza dei minori, le quali avevano portato ad un rinvio a giudizio del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia. Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo delle figlie minori con collocamento presso di sé, con previsione delle visite padre-figlie solo all'esito dei dovuti accertamenti, e che venisse disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario CP_1
delle minori.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione personale ma contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte, chiedendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
Chiedeva altresì, in ragione del momentaneo stato di detenzione per custodia cautelare in carcere, che non venisse stabilito alcun contributo da lui dovuto per il mantenimento delle figlie.
All'udienza tenutasi dinanzi al Giudice Designato in data 08.01.2024 compariva personalmente la parte ricorrente;
il giudice, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, emanava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c.
Acquisita la relazione pervenuta dai Servizi Sociali incaricati, nonché preso atto dell'informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile, tenuto conto altresì delle querele sporte dalla parte ricorrente nei confronti del resistente per le violenze subite.
Con riguardo ai provvedimenti consequenziali alla separazione, occorre in primo luogo confermare l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Nel caso in esame sono emerse ragioni che richiedono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato. Il sig. si trova attualmente in stato detentivo presso la Casa Circondariale di CP_1
Frosinone, all'esito di sentenza di condanna emessa in data 02.02.2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della Nonostante il Pt_1
mancato passaggio in giudicato della sentenza di condanna, avverso la quale il resistente ha proposto appello, l'attuale reclusione del impedendo di fatto CP_1
una costante comunicazione tra i genitori, non rende possibile l'esercizio della bigenitorialità, che sarebbe allo stato pregiudizievole per le figlie minori. Le condotte violente agite dal resistente nei confronti della moglie alla presenza delle figlie minori delle parti, nonché del figlio primogenito della ricorrente, che trovano riscontro nelle molteplici testimonianze assunte in seno al processo penale, rendono necessaria la sospensione degli incontri padre-figlie, incontri che di fatto sono cessati sin dall'estate del 2023. Avuto riguardo alla tenera età delle minori, che hanno assistito in più occasioni agli scontri tra i genitori e, tra questi, all'episodio risalente all'estate 2021 che ha richiesto l'intervento dei soccorsi in quanto la
[...]
era priva di sensi, alla presenza dei bambini, a causa dell'aggressione Pt_1
perpetrata dal nonché tenuto conto che il resistente ha più volte violato le CP_1
misure cautelari che gli sono state applicate nel corso del procedimento penale causando così l'applicazione della più grave misura della custodia cautelare in carcere, gli incontri potranno riprendere solo allorquando sarà documentata la completa riabilitazione del padre ed il superamento del trauma da parte delle figlie.
Il potrà riprendere, pertanto, gli incontri con le figlie minori quando risulterà CP_1
avere ultimato, con esito positivo, il percorso che pure ha già intrapreso dal
06.03.2024 presso la UOSD Dipendenze e Psicopatologie nel circuito penitenziario
(documentato in atti), anche al fine di documentare il superamento della dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché quando le figlie saranno state valutate da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e considerate adeguatamente pronte per reintrodurre le visite con il padre.
Le minori saranno pertanto collocate presso la madre in Roma, in via di Fioranello
n. 186.
Tenuto conto, inoltre, delle relazioni redatte in data 02.08.2024 e in data 13.11.2024 dalla dott.ssa dei Servizi Sociali incaricati, la quale ha riferito di essersi Per_3
attivata al fine di garantire alla ricorrente un supporto economico che verrà erogato dal 2025, nonché al fine di reperire una struttura di semi-autonomia che possa ospitare la madre unitamente ai minori, deve essere mantenuto l'affiancamento del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per la durata di un anno, affinché la
[...]
ossa essere supportata nella gestione della prole. Pt_1 Con riguardo, infine, al mantenimento della prole, deve essere confermato nella misura di euro 300,00 mensili, come già disposto in via provvisoria e urgente, il contributo dovuto da a per il mantenimento Controparte_1 Parte_1
delle figlie minori, con decorrenza dalla data della domanda. Ed invero la detenzione in carcere di parte resistente non esclude l'onere del padre di contribuire al mantenimento della prole così come previsto dal codice civile. Tale importo appare congruo al collegio altresì tenuto conto che il resistente, che sino alla detenzione svolgeva attività lavorativa tramite la ITTICA DI SARNO CECILIA
S.R.L. con una retribuzione annuale netta di 15.000,00 euro circa, ha documentato di avere reperito, dal mese di luglio 2024, un impiego all'interno della Casa
Circondariale in qualità di addetto alle pulizie, nonché avuto riguardo alle difficoltà economiche, documentate dai Servizi Sociali, riscontrate dalla sig.ra la Pt_1
quale ha necessità di reperire una soluzione abitativa che possa ospitare adeguatamente l'intero nucleo familiare e può contare sulla sola retribuzione percepita dall'attività di addetta alle pulizie, che svolge dal 21.10.2024 con regolare contratto di lavoro part time.
I genitori dovranno sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per le figlie minori.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di mantenimento in proprio favore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 49040/2023, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 30.10.2016; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00906, parte 1, serie 03);
- affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, la quale adotterà Per_1 Per_2
le decisioni di maggior interesse per le minori – riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
- dispone che le minori siano collocate presso la madre e la sospensione della frequentazione padre-figlie;
- incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di un anno, al fine di supportare e le figlie minori;
Parte_1
- determina in euro 300,00 mensili il contributo dovuto da a Controparte_1 [...]
per il mantenimento delle figlie minori e , da Parte_1 Per_1 Per_2
corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le minori;
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida nella somma complessiva pari ad euro 3000,00 oltre Iva e CNF Pt_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
30/12/2024 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI