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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 145 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente rel. est..
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 145 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1964, residente in [...] L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. FABRIZIO GIANCARLI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
11/11/1992, residente in [...], progetto C.A.S.E. Fraz. Sant'elia -
L'Aquila (AQ)
E
RESISTENTE -CONTUMACIALE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “accertare e dichiarare che il figlio non ha più diritto CP_1 all'assegno di mantenimento e per l'effetto, voglia dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, l'obbligazione al mantenimento gravante sul sig. ” Parte_1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 26.1.2024, premesso che Parte_1
dalla relazione cessata il 11.11.1992 con la Sig.ra era nato in Persona_1
data 11.11.1992, (maggiorenne), che, con sentenza n. Controparte_1
191/2021, emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, veniva dichiarato in via definitiva, ma senza determinazione del quantum, il diritto al mantenimento del figlio, a carico del padre, chiedeva che il Tribunale accertasse il venir meno dei presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) nel corso degli anni, aveva sempre provveduto al mantenimento del figlio, inizialmente versando il denaro alla madre e, una volta che ha raggiunto la maggiore CP_1
età, a lui direttamente;
b) il ragazzo, oltre ad aver superato la maggiore età, però, non studiava né mostrava interesse verso la ricerca del lavoro, al punto da non aver accettato un'offerta di lavoro a tempo indeterminato presso la società dello zio paterno, né risultava impegnato in alcuna formazione lavorativa;
c) il ricorrente è, altresì, genitore di altri due figli, nata il [...] e di R_
, nato il [...] e corrisponde a quest'ultimo (ancora minorenne) la Per_3 somma di € 150,00.
3. All'udienza del 15.05.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, compariva solo il Sig. , il quale evidenziava che la notifica Parte_1 tentata alla residenza nonché la successiva, effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 5.4.2024 non rispettava il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica e l'udienza pertanto chiedeva autorizzarsi il rinnovo della notificazione presso la residenza con fissazione di ulteriore udienza.
4. Il Presidente autorizzava la parte a rinnovare la notifica fissando termine per l'adempimento e rinviando all'udienza del 18.9.2024.
5. All'udienza del 18.9.2024 nessuno depositava le note in sostituzione dell'udienza e il Giudice rinviava all'udienza del 9.10.2024.
6. All'udienza del 9.10.2024 la parte ricorrente depositava le note in sostituzione d'udienza insistendo per l'accoglimento del ricorso.
pag. 2/5 7. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente dichiarava la contumacia di e riservava di riferire al Collegio. Controparte_1
8. La domanda va respinta. Va premesso in diritto che il primo comma dell'art. 337 septies c.c. così recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.” Viene in discussione la valutazione del momento nel quale tale diritto del figlio maggiorenne possa intendersi venuto meno e delle condizioni che possano giustificare la revoca dell'onere di mantenimento da parte dei genitori. La soluzione preferibile valorizza l'impegno del figlio di maggiore età che, terminati gli studi, si impegni nel ricercare attivamente una occupazione e/o una collocazione professionale in linea con le proprie aspirazioni. Al riguardo, in punto di onere probatorio, la suprema corte ha evidenziato che “…in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass.,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023; cass. ordinanza del 2 luglio 2021 n. 18785).
In relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a pag. 3/5 circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass.
12952/2016). Più di recente, (cass. ordinanza n. 9609 del 10 aprile 2024) è tornata a sottolineare come l'atteggiamento del figlio verso le opportunità lavorative e la concomitante indagine in fatto sulle relative motivazioni, influisca sulla permanenza del diritto al mantenimento.
9. Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente che descrive, in maniera assai sintetica, un ragazzo per nulla incline al reperimento di una stabile occupazione lavorativa, né dedito allo studio o a qualsiasi altro tipo di formazione. Il ricorrente riferisce inoltre -unico dettaglio in ipotesi significativo- che il ragazzo avrebbe anche rifiutato una valida offerta di lavoro proposta dallo zio paterno. In tale contesto, il padre ricorrente non ha tuttavia offerto alcuna valida allegazione né elemento di riscontro in fatto, che comprovi validamente le circostanze poste alla base della sua domanda di esonero dal contributo al mantenimento. La stessa produzione documentale, da cui dovrebbe trarsi ragione il convincimento circa la cattiva volontà del ragazzo di impegnarsi nel reperimento di un lavoro ed anzi circa il rifiuto della corrispondente offerta a tale riguardo effettuata dal padre non appare né utile né attendibile a questo collegio. Si tratta infatti, da un lato, della copia di una missiva, sottoscritta dallo zio del ragazzo, titolare di attività commerciale, che però reca una data di oltre dieci anni fa (14/4/2014), e dunque colloca l'evento in un momento di molto risalente, che all'evidenza non è idoneo a fornire riscontro circa l'allegata sopravvenuta modifica delle condizioni di fatto poste a sostegno della domanda giudiziale. In secondo luogo, nel merito, neppure vi è prova che tale proposta di lavoro sia mai stata ricevuta dal destinatario, essendo stata prodotta solo la copia dell'avviso di spedizione della raccomandata, ma non la prova del suo ricevimento (tra l'altro ad un indirizzo, diverso da quello cui è stata effettuata la notifica, che neppure è chiarito corrispondesse a quello di residenza, all'epoca, del ragazzo).
pag. 4/5 10. La sentenza della Corte d'Appello (all. 1 al fasc. di parte ricorrente), peraltro, che ha confermato il diritto del figlio risarcimento del danno non avendo il padre offerto utile prova contraria con riguardo all'accusa di avere abdicato al suo ruolo, non avendo intessuto con il figlio stesso alcuna significativa relazione affettiva e di frequentazione rappresenta un ulteriore elemento e significativo elemento impeditivo della possibilità di ipotizzare in favore del padre la prova di aver fatto il possibile per aiutare il figlio a trovare la propria indipendenza.
11. Alla luce di quanto esposto, non può ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente e per affermare dunque la sussistenza di ragioni adeguate ad escludere che la condizione di inattività e inoccupazione del figlio sia ricollegabile ad inerzia e pigrizia di quest'ultimo.
12. La domanda con la quale il ricorrente ha richiesto di essere esonerato dal versamento dell'assegno di mantenimento va dunque respinta.
13. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente e del parziale accoglimento delle domande della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ Respinge la domanda;
▪ nulla sulle spese.
Così deciso in videoconferenza il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente rel. est..
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 145 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1964, residente in [...] L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. FABRIZIO GIANCARLI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
11/11/1992, residente in [...], progetto C.A.S.E. Fraz. Sant'elia -
L'Aquila (AQ)
E
RESISTENTE -CONTUMACIALE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “accertare e dichiarare che il figlio non ha più diritto CP_1 all'assegno di mantenimento e per l'effetto, voglia dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, l'obbligazione al mantenimento gravante sul sig. ” Parte_1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 26.1.2024, premesso che Parte_1
dalla relazione cessata il 11.11.1992 con la Sig.ra era nato in Persona_1
data 11.11.1992, (maggiorenne), che, con sentenza n. Controparte_1
191/2021, emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, veniva dichiarato in via definitiva, ma senza determinazione del quantum, il diritto al mantenimento del figlio, a carico del padre, chiedeva che il Tribunale accertasse il venir meno dei presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) nel corso degli anni, aveva sempre provveduto al mantenimento del figlio, inizialmente versando il denaro alla madre e, una volta che ha raggiunto la maggiore CP_1
età, a lui direttamente;
b) il ragazzo, oltre ad aver superato la maggiore età, però, non studiava né mostrava interesse verso la ricerca del lavoro, al punto da non aver accettato un'offerta di lavoro a tempo indeterminato presso la società dello zio paterno, né risultava impegnato in alcuna formazione lavorativa;
c) il ricorrente è, altresì, genitore di altri due figli, nata il [...] e di R_
, nato il [...] e corrisponde a quest'ultimo (ancora minorenne) la Per_3 somma di € 150,00.
3. All'udienza del 15.05.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, compariva solo il Sig. , il quale evidenziava che la notifica Parte_1 tentata alla residenza nonché la successiva, effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 5.4.2024 non rispettava il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica e l'udienza pertanto chiedeva autorizzarsi il rinnovo della notificazione presso la residenza con fissazione di ulteriore udienza.
4. Il Presidente autorizzava la parte a rinnovare la notifica fissando termine per l'adempimento e rinviando all'udienza del 18.9.2024.
5. All'udienza del 18.9.2024 nessuno depositava le note in sostituzione dell'udienza e il Giudice rinviava all'udienza del 9.10.2024.
6. All'udienza del 9.10.2024 la parte ricorrente depositava le note in sostituzione d'udienza insistendo per l'accoglimento del ricorso.
pag. 2/5 7. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente dichiarava la contumacia di e riservava di riferire al Collegio. Controparte_1
8. La domanda va respinta. Va premesso in diritto che il primo comma dell'art. 337 septies c.c. così recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.” Viene in discussione la valutazione del momento nel quale tale diritto del figlio maggiorenne possa intendersi venuto meno e delle condizioni che possano giustificare la revoca dell'onere di mantenimento da parte dei genitori. La soluzione preferibile valorizza l'impegno del figlio di maggiore età che, terminati gli studi, si impegni nel ricercare attivamente una occupazione e/o una collocazione professionale in linea con le proprie aspirazioni. Al riguardo, in punto di onere probatorio, la suprema corte ha evidenziato che “…in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass.,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023; cass. ordinanza del 2 luglio 2021 n. 18785).
In relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a pag. 3/5 circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass.
12952/2016). Più di recente, (cass. ordinanza n. 9609 del 10 aprile 2024) è tornata a sottolineare come l'atteggiamento del figlio verso le opportunità lavorative e la concomitante indagine in fatto sulle relative motivazioni, influisca sulla permanenza del diritto al mantenimento.
9. Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente che descrive, in maniera assai sintetica, un ragazzo per nulla incline al reperimento di una stabile occupazione lavorativa, né dedito allo studio o a qualsiasi altro tipo di formazione. Il ricorrente riferisce inoltre -unico dettaglio in ipotesi significativo- che il ragazzo avrebbe anche rifiutato una valida offerta di lavoro proposta dallo zio paterno. In tale contesto, il padre ricorrente non ha tuttavia offerto alcuna valida allegazione né elemento di riscontro in fatto, che comprovi validamente le circostanze poste alla base della sua domanda di esonero dal contributo al mantenimento. La stessa produzione documentale, da cui dovrebbe trarsi ragione il convincimento circa la cattiva volontà del ragazzo di impegnarsi nel reperimento di un lavoro ed anzi circa il rifiuto della corrispondente offerta a tale riguardo effettuata dal padre non appare né utile né attendibile a questo collegio. Si tratta infatti, da un lato, della copia di una missiva, sottoscritta dallo zio del ragazzo, titolare di attività commerciale, che però reca una data di oltre dieci anni fa (14/4/2014), e dunque colloca l'evento in un momento di molto risalente, che all'evidenza non è idoneo a fornire riscontro circa l'allegata sopravvenuta modifica delle condizioni di fatto poste a sostegno della domanda giudiziale. In secondo luogo, nel merito, neppure vi è prova che tale proposta di lavoro sia mai stata ricevuta dal destinatario, essendo stata prodotta solo la copia dell'avviso di spedizione della raccomandata, ma non la prova del suo ricevimento (tra l'altro ad un indirizzo, diverso da quello cui è stata effettuata la notifica, che neppure è chiarito corrispondesse a quello di residenza, all'epoca, del ragazzo).
pag. 4/5 10. La sentenza della Corte d'Appello (all. 1 al fasc. di parte ricorrente), peraltro, che ha confermato il diritto del figlio risarcimento del danno non avendo il padre offerto utile prova contraria con riguardo all'accusa di avere abdicato al suo ruolo, non avendo intessuto con il figlio stesso alcuna significativa relazione affettiva e di frequentazione rappresenta un ulteriore elemento e significativo elemento impeditivo della possibilità di ipotizzare in favore del padre la prova di aver fatto il possibile per aiutare il figlio a trovare la propria indipendenza.
11. Alla luce di quanto esposto, non può ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente e per affermare dunque la sussistenza di ragioni adeguate ad escludere che la condizione di inattività e inoccupazione del figlio sia ricollegabile ad inerzia e pigrizia di quest'ultimo.
12. La domanda con la quale il ricorrente ha richiesto di essere esonerato dal versamento dell'assegno di mantenimento va dunque respinta.
13. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente e del parziale accoglimento delle domande della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ Respinge la domanda;
▪ nulla sulle spese.
Così deciso in videoconferenza il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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