Articolo 95 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 94Articolo 96
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15 marzo 1969
Art. 95.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1969, a norma dell' articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.500 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 400 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.042 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.000
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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