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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5408 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(LATINA (LT), 29/12/1965) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VERDAT SABRINA giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 15/06/1964) con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MICHIELAN GIAMPIERO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 con cui e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5182/2014 alle condizioni di seguito indicate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e
contraria istanza, ferme le ulteriori e diverse condizioni contenute nella
sentenza n. 5182/2014 , a modifica della predetta sentenza, accertato quanto
sovra dichiarato per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio
1) deliberare la cessazione dell'obbligo del Sig. di Parte_1
corrispondere il mantenimento alla figlia per raggiunta Persona_1
indipendenza economica con decorrenza dal mese di aprile 2025.
2) Deliberare l'obbligo del Sig. di corrispondere per il Parte_1
mantenimento della figlia direttamente alla stessa la Persona_2
somma mensile di € 300,00 (trecento/00), dando atto dell'impegno del padre
a farsi esclusivo carico di ulteriori eventuali necessità economiche occorrenti
alla figlia, come da richiesta negoziale della madre;
3) spese di lite compensate”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
3
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 5408/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Roma n. 5182/2014 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5408 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(LATINA (LT), 29/12/1965) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VERDAT SABRINA giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 15/06/1964) con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MICHIELAN GIAMPIERO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 con cui e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5182/2014 alle condizioni di seguito indicate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e
contraria istanza, ferme le ulteriori e diverse condizioni contenute nella
sentenza n. 5182/2014 , a modifica della predetta sentenza, accertato quanto
sovra dichiarato per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio
1) deliberare la cessazione dell'obbligo del Sig. di Parte_1
corrispondere il mantenimento alla figlia per raggiunta Persona_1
indipendenza economica con decorrenza dal mese di aprile 2025.
2) Deliberare l'obbligo del Sig. di corrispondere per il Parte_1
mantenimento della figlia direttamente alla stessa la Persona_2
somma mensile di € 300,00 (trecento/00), dando atto dell'impegno del padre
a farsi esclusivo carico di ulteriori eventuali necessità economiche occorrenti
alla figlia, come da richiesta negoziale della madre;
3) spese di lite compensate”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
3
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 5408/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Roma n. 5182/2014 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi