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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5275/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANZONI MONICA CP_1 C.F._2
LUISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che con provvedimento del 18/04/2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 03/06/2025, da svolgersi in forma scritta, con invito alle parti a modificare parzialmente il contenuto delle condizioni congiunte;
pagina 1 di 3 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà.
2) La casa coniugale di Spezzano di Fiorano Modenese, via Loira 17, è assegnata a Parte_1
che vi risiederà con il figlio sino a quando avrà completato il ciclo di studi e si renderà Per_1 Per_1
economicamente indipendente, completa degli arredi e accessori che la compongono, riservando a un momento successivo e di comune accordo la loro suddivisione.
3) concorderà direttamente con il figlio le occasioni di incontro con lui. CP_1 Per_1
4) provvederà in via esclusiva a tutte le necessità di , sia di carattere ordinario Parte_1 Per_1
che straordinario e di qualsiasi genere, comprese le spese di carattere straordinario mediche, scolastiche e ricreative, così come individuate dal Protocollo 25/9/2019 in vigore presso il Tribunale di Modena: La detrazione per il figlio e/o l'Assegno Unico sono concordemente attribuite integralmente a favore di Parte_1
5) Nel termine di 5 giorni dal deposito del presente ricorso corrisponderà a mezzo Parte_1 bonifico bancario a la somma forfettaria di € 12.500,00 (eurododicimilacinquecento/00) CP_1
di cui 7.800,00 (settemilaottocento/00) per contributo al mantenimento maturato per le mensilità decorrenti da giugno a novembre 2024 mentre i restanti 4.700,00 (quattromilasettecento/00) quale contributo versato alla moglie per l'acquisto di un veicolo nuovo. Dal mese di dicembre 2024, il signor
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese corrisponderà a la Parte_1 CP_1 somma di € 1.300,00 (euromilletrecento/00) a titolo di assegno mensile di alimenti/mantenimento. Tale importo sarà soggetto ad aggiornamento Istat se positivo a far tempo dal secondo anno. A tale ultimo proposito i coniugi precisano, ove ve ne fosse bisogno, che la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di così come quantificato, è avvenuta tenendo in debito conto, CP_1 dello stato occupazionale, reddituale e patrimoniale della signora dell'età di entrambi i CP_1
ricorrenti e della durata del matrimonio.
6) Allo scopo di definire complessivamente i rapporti economici e patrimoniali tra di loro in occasione della separazione e avuto riguardo a un quadro di sistemazione familiare più ampio che comprende anche i figli, e convengono che la quota pari alla metà del “superbonus CP_1 Parte_1
110%” relativo all'immobile già casa coniugale di Via Loira 17 di Spezzano di Fiorano Modenese del quale sono comproprietari in ragione della metà ciascuno e di spettanza di ognuno di loro per la metà, rimanga interamente a mani di così che, maggiorata della rivalutazione e interessi Parte_1
che detta somma maturerà alla data del 31.12.2031, i coniugi daranno esecuzione sulla destinazione di tali somme ad accordi già siglati già concordati da separata scrittura.
pagina 2 di 3 7) Le spese e i compensi dei Legali per la presente procedura sono interamente compensati.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 05/07/1984, Persona_2 [...]
in data 15/03/1992, in data 13/10/1994, tutti maggiorenni ed Per_3 Persona_4
economicamente autosufficienti e in data 24/11/2005, maggiorenne ma non Persona_5
ancora economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
(MO) il 22/03/1967
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/06/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 1984 - Atto n. 29 - Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5275/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANZONI MONICA CP_1 C.F._2
LUISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che con provvedimento del 18/04/2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 03/06/2025, da svolgersi in forma scritta, con invito alle parti a modificare parzialmente il contenuto delle condizioni congiunte;
pagina 1 di 3 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà.
2) La casa coniugale di Spezzano di Fiorano Modenese, via Loira 17, è assegnata a Parte_1
che vi risiederà con il figlio sino a quando avrà completato il ciclo di studi e si renderà Per_1 Per_1
economicamente indipendente, completa degli arredi e accessori che la compongono, riservando a un momento successivo e di comune accordo la loro suddivisione.
3) concorderà direttamente con il figlio le occasioni di incontro con lui. CP_1 Per_1
4) provvederà in via esclusiva a tutte le necessità di , sia di carattere ordinario Parte_1 Per_1
che straordinario e di qualsiasi genere, comprese le spese di carattere straordinario mediche, scolastiche e ricreative, così come individuate dal Protocollo 25/9/2019 in vigore presso il Tribunale di Modena: La detrazione per il figlio e/o l'Assegno Unico sono concordemente attribuite integralmente a favore di Parte_1
5) Nel termine di 5 giorni dal deposito del presente ricorso corrisponderà a mezzo Parte_1 bonifico bancario a la somma forfettaria di € 12.500,00 (eurododicimilacinquecento/00) CP_1
di cui 7.800,00 (settemilaottocento/00) per contributo al mantenimento maturato per le mensilità decorrenti da giugno a novembre 2024 mentre i restanti 4.700,00 (quattromilasettecento/00) quale contributo versato alla moglie per l'acquisto di un veicolo nuovo. Dal mese di dicembre 2024, il signor
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese corrisponderà a la Parte_1 CP_1 somma di € 1.300,00 (euromilletrecento/00) a titolo di assegno mensile di alimenti/mantenimento. Tale importo sarà soggetto ad aggiornamento Istat se positivo a far tempo dal secondo anno. A tale ultimo proposito i coniugi precisano, ove ve ne fosse bisogno, che la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di così come quantificato, è avvenuta tenendo in debito conto, CP_1 dello stato occupazionale, reddituale e patrimoniale della signora dell'età di entrambi i CP_1
ricorrenti e della durata del matrimonio.
6) Allo scopo di definire complessivamente i rapporti economici e patrimoniali tra di loro in occasione della separazione e avuto riguardo a un quadro di sistemazione familiare più ampio che comprende anche i figli, e convengono che la quota pari alla metà del “superbonus CP_1 Parte_1
110%” relativo all'immobile già casa coniugale di Via Loira 17 di Spezzano di Fiorano Modenese del quale sono comproprietari in ragione della metà ciascuno e di spettanza di ognuno di loro per la metà, rimanga interamente a mani di così che, maggiorata della rivalutazione e interessi Parte_1
che detta somma maturerà alla data del 31.12.2031, i coniugi daranno esecuzione sulla destinazione di tali somme ad accordi già siglati già concordati da separata scrittura.
pagina 2 di 3 7) Le spese e i compensi dei Legali per la presente procedura sono interamente compensati.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 05/07/1984, Persona_2 [...]
in data 15/03/1992, in data 13/10/1994, tutti maggiorenni ed Per_3 Persona_4
economicamente autosufficienti e in data 24/11/2005, maggiorenne ma non Persona_5
ancora economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
(MO) il 22/03/1967
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/06/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 1984 - Atto n. 29 - Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3