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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3152 del R.G. 2018, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Parise e nel cui studio in Trebisacce al Viale Libertà, n. 506, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Roberto Laghi e la C.F._3
seconda dall'Avv. Domenico Laghi, entrambi presso e nello studio dei medesimi in
Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6, elettivamente domiciliano;
- convenuti –
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 09.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
Rg 3152/2018 all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, parte attrice evocava in giudizio i convenuti identificati in epigrafe assumendo di essere proprietaria di un appartamento sito all'interno del complesso turistico residenziale “Villaggio il Castello” in Roseto Capo
Spulico in catasto Fg. 26 Part. 227 Sub. 5 – A/3 e Part. 229 Sub 74 – A/3 confinante con quello degli odierni convenuti contraddistinto in catasto terreni del Comune di Roseto
Capo Spulico al Fg. 26 Part. 227 Sub 1 piano terra e Part. 229 Sub 75 piano sottostrada.
Assumeva che gli odierni convenuti avrebbero aumentato le dimensioni di un piccolo box in muratura insistente nella loro area di corte e pertanto avrebbero violato i deliberati assembleari e si sarebbero appropriati di parte dell'area di corte di proprietà dell'attrice.
Rilevava altresì che i convenuti avrebbero rimosso una lastra di bachelite di circa un metro assicurata ai mattoni posti sul muro divisorio delle proprietà con dei fermi metallici provocando danni alla detta parete.
Concludeva, dunque, “…previo accertamento del diritto di proprietà esclusiva in capo
alla sig.ra dell'immobile dettagliatamente indicato in narrativa e in Parte_1
accoglimento della domanda di rivendica condannare i sigg.ri e CP_1 CP_2
al rilascio ed alla restituzione della porzione di corte privata occupata dagli
[...]
stessi a seguito dell'ampliamento del box dii loro proprietà con ripristino dello stato
originario e condanna degli stessi al risarcimento del danno cagionato in € 1.200,00
ovvero in quella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226
cc con ogni conseguenza di legge…” (cfr atto di citazione pag. 5) nonché “….accogliere
comunque la domanda nei limiti di quanto è emerso dalla CTU e quindi di condannare i
convenuti al rilascio, in favore di parte attrice, della striscia di terreno, ricadente nella
Rg 3152/2018 proprietà di , arbitrariamente occupata dai coniugi , Parte_1 Persona_1
così come risulta dall'espletata CTU, nonché condannare gli stessi coniugi convenuti ad
astenersi dal continuare a compiere atti emulativi nei confronti di e, in Parte_1
particolare, a non rimuovere mai piu' le lastre di bachelite dalla predetta apposte - a
tutela della sua privacy - all'interno della sua proprietà e all'altezza dello spazio
parzialmente aperto (vds anche documentazione fotografica in atti) che, da un lato, divide
la proprietà delle parti in causa, oltre al risarcimento dei danni da valutare
equitativamente…” (cfr comparsa conclusionale). Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 18.02.2019 si costituivano i convenuti indicati in epigrafe i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'avversa azione ex adverso proposta e, subordinatamente impugnavano e contestavano in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione, poiché
infondato in fatto ed in diritto, e tutta la documentazione che controparte ha prodotto.
Formulavano, altresì, eccezione d'usucapione con riguardo alla porzione di corte asseritamente occupata dal box realizzato dagli stessi per il quoziente di terreno formalmente intestato a parte attrice;
nonché, in considerazione dell'entità minimale della porzione di terreno in contesa, chiedevano che fosse escluso il diritto dell'istante all'arretramento del fabbricato, riconoscendogli una tutela per equivalente, attraverso un indennizzo da determinarsi secondo equità.
Concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale di voler accertare e dichiarare il diritto dei convenuti a mantenere la parete divisoria costituita da mattoni aperti volta ad ottenere la circolazione di aria e luce, ovvero, in via riconvenzionale, l'esistenza di una servitù
reciproca di aria e luce tra le proprietà confinanti dei contendenti con riguardo alla parete
Rg 3152/2018 divisoria costituita da mattoni aperti, ovvero, subordinatamente, sempre in via riconvenzionale, di voler accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in favore della proprietà della convenuta di una servitù d'aria e di luce in corrispondenza della parete divisoria costituita da mattoni aperti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testi ed espletamento di CTU tecnica.
All'udienza del 09.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Nel merito si osserva quanto segue.
La domanda attorea deve essere qualificata come rivendica.
Infatti, dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno chiarito che “quando la condanna al rilascio o alla consegna
venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria
di ogni titolo, non può essere utilmente esercitata una azione personale di restituzione. In
questo caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento
risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione,
mediante la probatio diabolica” (Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
È, peraltro, lo stesso attore a qualificare la propria azione come di rivendica (cfr atto di citazione pag. 5), in ragione del possesso del tratto di terreno compiuto da altro soggetto che se ne qualifica come proprietario.
Rg 3152/2018 La giurisprudenza ha infatti chiarito la definizione dell'azione di rivendica, distinguendola da altre azioni a difesa della proprietà, precisando che ribadendo che “L'azione di rivendica
e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che
presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è
anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo
usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la
contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi -
l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo
che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga
attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura
della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di
regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo
diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come
vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come
azione di rivendica” (Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 20912 del 21/07/2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, la prova della proprietà necessaria ai fini dell'azione di rivendica non è stata fornita da parte attrice. Al riguardo, merita ricordare che “il rigoroso
onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione può essere
assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo
derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a
risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in
suo favore” (Cass. civ., Sez. II, 1 marzo 1995, n. 2334).
Quanto all'espletata CTU tecnica la stessa non può sopperire al deficit probatorio gravante su parte attrice atteso, altresì, che la relazione peritale è stata eseguita sulla sola base di dati
Rg 3152/2018 catastali di cui non è, in tale sede, necessario ribadire la loro valenza probatoria e che,
come noto, non costituiscono fonti di prova della proprietà e hanno un valore meramente residuale.
Orbene, fatta questa doverosa premessa, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo, nonché dal preciso tenore delle conclusioni formulate in atti, la domanda esperita va qualificata come azione reale di rivendica e non come regolamento di confini.
Così inquadrata la domanda di merito non può trovare accoglimento atteso il difetto di qualsivoglia elemento probatorio e ciò rende superfluo l'esame di ogni altra questione che resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 3152/18 R.G. - ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di e CP_1 CP_2
di € 2.552,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge;
[...]
3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, il 20 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 3152/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3152 del R.G. 2018, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Parise e nel cui studio in Trebisacce al Viale Libertà, n. 506, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Roberto Laghi e la C.F._3
seconda dall'Avv. Domenico Laghi, entrambi presso e nello studio dei medesimi in
Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6, elettivamente domiciliano;
- convenuti –
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 09.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
Rg 3152/2018 all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, parte attrice evocava in giudizio i convenuti identificati in epigrafe assumendo di essere proprietaria di un appartamento sito all'interno del complesso turistico residenziale “Villaggio il Castello” in Roseto Capo
Spulico in catasto Fg. 26 Part. 227 Sub. 5 – A/3 e Part. 229 Sub 74 – A/3 confinante con quello degli odierni convenuti contraddistinto in catasto terreni del Comune di Roseto
Capo Spulico al Fg. 26 Part. 227 Sub 1 piano terra e Part. 229 Sub 75 piano sottostrada.
Assumeva che gli odierni convenuti avrebbero aumentato le dimensioni di un piccolo box in muratura insistente nella loro area di corte e pertanto avrebbero violato i deliberati assembleari e si sarebbero appropriati di parte dell'area di corte di proprietà dell'attrice.
Rilevava altresì che i convenuti avrebbero rimosso una lastra di bachelite di circa un metro assicurata ai mattoni posti sul muro divisorio delle proprietà con dei fermi metallici provocando danni alla detta parete.
Concludeva, dunque, “…previo accertamento del diritto di proprietà esclusiva in capo
alla sig.ra dell'immobile dettagliatamente indicato in narrativa e in Parte_1
accoglimento della domanda di rivendica condannare i sigg.ri e CP_1 CP_2
al rilascio ed alla restituzione della porzione di corte privata occupata dagli
[...]
stessi a seguito dell'ampliamento del box dii loro proprietà con ripristino dello stato
originario e condanna degli stessi al risarcimento del danno cagionato in € 1.200,00
ovvero in quella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226
cc con ogni conseguenza di legge…” (cfr atto di citazione pag. 5) nonché “….accogliere
comunque la domanda nei limiti di quanto è emerso dalla CTU e quindi di condannare i
convenuti al rilascio, in favore di parte attrice, della striscia di terreno, ricadente nella
Rg 3152/2018 proprietà di , arbitrariamente occupata dai coniugi , Parte_1 Persona_1
così come risulta dall'espletata CTU, nonché condannare gli stessi coniugi convenuti ad
astenersi dal continuare a compiere atti emulativi nei confronti di e, in Parte_1
particolare, a non rimuovere mai piu' le lastre di bachelite dalla predetta apposte - a
tutela della sua privacy - all'interno della sua proprietà e all'altezza dello spazio
parzialmente aperto (vds anche documentazione fotografica in atti) che, da un lato, divide
la proprietà delle parti in causa, oltre al risarcimento dei danni da valutare
equitativamente…” (cfr comparsa conclusionale). Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 18.02.2019 si costituivano i convenuti indicati in epigrafe i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'avversa azione ex adverso proposta e, subordinatamente impugnavano e contestavano in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione, poiché
infondato in fatto ed in diritto, e tutta la documentazione che controparte ha prodotto.
Formulavano, altresì, eccezione d'usucapione con riguardo alla porzione di corte asseritamente occupata dal box realizzato dagli stessi per il quoziente di terreno formalmente intestato a parte attrice;
nonché, in considerazione dell'entità minimale della porzione di terreno in contesa, chiedevano che fosse escluso il diritto dell'istante all'arretramento del fabbricato, riconoscendogli una tutela per equivalente, attraverso un indennizzo da determinarsi secondo equità.
Concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale di voler accertare e dichiarare il diritto dei convenuti a mantenere la parete divisoria costituita da mattoni aperti volta ad ottenere la circolazione di aria e luce, ovvero, in via riconvenzionale, l'esistenza di una servitù
reciproca di aria e luce tra le proprietà confinanti dei contendenti con riguardo alla parete
Rg 3152/2018 divisoria costituita da mattoni aperti, ovvero, subordinatamente, sempre in via riconvenzionale, di voler accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in favore della proprietà della convenuta di una servitù d'aria e di luce in corrispondenza della parete divisoria costituita da mattoni aperti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testi ed espletamento di CTU tecnica.
All'udienza del 09.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Nel merito si osserva quanto segue.
La domanda attorea deve essere qualificata come rivendica.
Infatti, dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno chiarito che “quando la condanna al rilascio o alla consegna
venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria
di ogni titolo, non può essere utilmente esercitata una azione personale di restituzione. In
questo caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento
risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione,
mediante la probatio diabolica” (Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
È, peraltro, lo stesso attore a qualificare la propria azione come di rivendica (cfr atto di citazione pag. 5), in ragione del possesso del tratto di terreno compiuto da altro soggetto che se ne qualifica come proprietario.
Rg 3152/2018 La giurisprudenza ha infatti chiarito la definizione dell'azione di rivendica, distinguendola da altre azioni a difesa della proprietà, precisando che ribadendo che “L'azione di rivendica
e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che
presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è
anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo
usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la
contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi -
l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo
che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga
attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura
della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di
regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo
diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come
vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come
azione di rivendica” (Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 20912 del 21/07/2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, la prova della proprietà necessaria ai fini dell'azione di rivendica non è stata fornita da parte attrice. Al riguardo, merita ricordare che “il rigoroso
onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione può essere
assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo
derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a
risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in
suo favore” (Cass. civ., Sez. II, 1 marzo 1995, n. 2334).
Quanto all'espletata CTU tecnica la stessa non può sopperire al deficit probatorio gravante su parte attrice atteso, altresì, che la relazione peritale è stata eseguita sulla sola base di dati
Rg 3152/2018 catastali di cui non è, in tale sede, necessario ribadire la loro valenza probatoria e che,
come noto, non costituiscono fonti di prova della proprietà e hanno un valore meramente residuale.
Orbene, fatta questa doverosa premessa, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo, nonché dal preciso tenore delle conclusioni formulate in atti, la domanda esperita va qualificata come azione reale di rivendica e non come regolamento di confini.
Così inquadrata la domanda di merito non può trovare accoglimento atteso il difetto di qualsivoglia elemento probatorio e ciò rende superfluo l'esame di ogni altra questione che resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 3152/18 R.G. - ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di e CP_1 CP_2
di € 2.552,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge;
[...]
3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, il 20 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 3152/2018