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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3458/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3458/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA U. VISCONTI DI MODRONE, 8/6 C.F._2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VISCIANO ENRICO, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA MARSALA N. 35 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. CACCIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO sulle seguenti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2 Pregiudizialmente e preliminarmente:
1. Riformare l'impugnata sentenza, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficaciaesecutiva o dell'esecuzione, qualora frattanto iniziata, erronea quanto a motivazione e presupposti, quale pronunzia affetta dai citati vizi logici, sì come evidenziati in narrativa del presente atto per i motivi dedotti e per l'effetto di ciò, riformarne il p.to 1) con riferimento al rigetto delle domande svolte nei confronti del convenuto, quale pronunzia contrastante con gli stessi assunti di fondatezza della domanda meritevole di accertamento istruttorio e quanto al p.to 2) con riferimento alle
pagina 1 di 6 spese di lite, per i motivi dedotti, mediante la condanna dell'appellato ex art. 2033 cod. civ. alla restituzione in favore degli attori solidali della somma di € 71.000,00 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, provata per tabulas dagli esponenti e versata per tutte le causali di cui in narrativa del presente atto, risultante dalla documentazione prodotta;
2. Condannare in ogni caso il convenuto alla rifusione delle spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre IVA, CPA,
15% e successive occorrende. Subordinatamente:
1. Disporre l'assunzione di prova o rinnovazione parziale o totale dell'assunzione ex art. 356 cpc e così del giuramento, nella più corretta formula individuata ed anche suppletorio od estimatorio ritenuto ex officio, ovvero dando disposizioni per effetto delle quali il procedimento debba continuare ex art. 191 cpc delegandone assunzione delle prove all'istruttore se nominato e/o al relatore disponendo la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, IV co. cpc
In estremo ed ulteriore subordine ed in denegata ipotesi principale e subordinata:
1. Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannare ex art. 2041 c.c. l'appellato che senza giusta causa si è arricchito, per illecita locupletazione, ai danni degli attori ed è quindi, nei limiti dell'arricchimento accertato, tenuto a indennizzare questi ultimi della correlativa deminutio patrimoniale o somma veriore determinata secondo giustizia anche equitativa non inferiore a quella devoluta, oltre alle ulteriori voci di damnum emergens e lucrum cessans indirettamente conseguenti.
2.Il tutto in ogni caso con vittoria di spese di lite oltre IVA e CPA, 15%
Per Controparte_1 In via principale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 1300 del 05/11/2024 RG 2512/2023 Tribunale di Busto Arsizio per i motivi tutti di cui in narrativa. In via Subordinata:
- rigettare l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 1300 del 05/11/2024 RG 2512/2023 Tribunale di Busto Arsizio per i motivi tutti di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivanp Parte_1 Parte_2 in giudizio per sentirlo condannare al pagamento e alla restituzione di euro 71.000 Controparte_1
( oggetto i due bonifici effettuati sul conto cointestato tra il genero e alla figlia) ovvero, in CP_1 subordine, per accertare l'indebito arricchimento per il medesimo importo, somma che gli attori allegavano di aver prestato al convenuto il quale avrebbe riconosciuto il debito mediante messaggi inviti whatsapp.
si costituiva in giudizio e, contraddette le avverse pretese, chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea.
Con sentenza n.1300/ 2024 il Tribunale d Busto Arsizio, espletato il richiesto giuramento decisorio, ha rigettato la domanda attorea in forza dell'estio dell'espletato giuramento, avente valore di prova legale, condannando parte attorea alla refusione delle spese di lite. Ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. ritenendo la domanda attorea non infondata prime facie.
e , con atto di appello depositato in data 12.12.2024, hanno impugnato la Pt_1 Parte_2 sentenza articolando motivi che si possono richiamare come segue: I ) “Error in iudicando- erronea valutazione dei mezzi istruttori”: si censura il preminente rilievo assegnato al giuramento a fronte delle incongruenze emerse e alle evidenze documentali di segno contrario;
pagina 2 di 6 II) “Error in procedendo”: si censura la mancata valutazione ex art.116 c.p.c. del disconoscimento della provenienza dei documenti informatici prodotti;
III) “Erronea valutazione del riconoscimento ex art. 1988 c.c.”: si contesta la erronea valutazione delle prove come idonee a fondare il riconoscimento del debito, attesa la produzione di estratti conto comprovanti gl esborsi effettuati con i due bonifici;
IV ) “Erronea valutazione del disposto di cui ex art. 2738 cc e 233 cc e mancata o omessa pronunzia di c.d. non liquet sulla richiesta di trasmissione atti alla Procura della Repubblica per falso giuramento in confronto con le risultanze istruttorie e per tabulas”: si deduce la falsità delle dichiarazioni rese in sede di giuramento decisorio e si censura il mancato invio degli atti alla Procura della Repubblica;
V) “Error in procedendo ed in iudicando: sul giuramento decisorio”: si contesta la contraddittorietà tra il giuramento decisorio e le prove documentali e confessioni rese;
VI) ”Error in procedendo- erronea applicazione dell'onere della prova”: ci si duole che non si sarebbe tenuto conto dell'articolo 1988 c.c. che prevede che nel corso di un procedimento riguardante una promessa di pagamento,il destinatario di tale promessa sia dispensato dal provare il rapporto fondamentale; VII) “Error in iudicando ed in procedendo sulle spese di lite”: vi sarebbe contraddizione tra la valutazione operata in sede di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la condanna alle spese di lite. Ha infine chiesto in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art 283 c.p.c., nel merito la riforma della sentenza impugnata e la condanna alla restituzione dell'importo oggetto di domanda, in subordine accertarsi l'arricchimento senza giusta ausa ex art.2041 c.c. e con condanna di all'indennizzo nei limiti della illecita CP_1 locupletazione da determinarsi in via equitativa, non inferiore a quella devoluta, oltre interessi.
costituitosi con comparsa di costituzione depositata il 14.4.2025, ha eccepito in via CP_1 pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione (art. 325 c.p.c.), deducendo l'intervenuta definitività della sentenza di primo grado, nonché in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, nel merito, contraddette le avversarie deduzioni, ne ha chiesto il rigetto.
In data 8.5.2025 l'appellante ha avanzato istanza ex art.153 co. 2 c.p.c. chiedendo di “disporre la rimessione in termini ai fini dell'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione entro termini perentori concessi giudizialmente ai fini dell'introduzione corretta e regolare del giudizio di gravame, ove non, per ragioni di speditezza del procedimento e per economia processuale, riconoscendo valido e efficace il decorso del termine per l'interposizione dell'appello già notificato e noto alle parti, mantenendo ferma ogni consequenziale pronunzia con riguardo alle domande nel merito”, istanza sulla quale il consigliere istruttore ha disposto non luogo a provvedere riservando all'esito del contraddittorio tra le parti.
Alla prima udienza di trattazione del 15.5.2025, previa rinuncia da parte dell'appellante della richiesta di sospensiva, dato atto della reiterata istanza di rimessione in termini da pate pagina 3 di 6 dell'appellate, avversata da parte appellata, il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. Le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 26.6.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, e all'esito della discussione, trattenuta la causa in decisione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
****
L'appello è inammissibile.
In data 06/11/2024, l'odierna parte appellata ha notificato ad entrambi gli odierni appellanti, presso il procuratore costituito, la sentenza n. 1300/2024 del Tribunale di Busto Arsizio ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (docc. 1 – 6 fasc. appello . CP_1
L'appello proposto da è stato notificato alla controparte in data 12/12/2024. Parte_3
Tali dati fattuali sono pacifici, tant'è che parte appellante ha chiesto la rimessione in termini deducendo di avere subito “l'interruzione totale dei servizi dello studio per il duplice periodo intercorrente nei giorni dal 8.11.24 a tutto il 8.11.2024 e dal giorno 29.11.24 a tutto il giorno 5.12.24” per cause non imputabili al difensore affermando altresì che “che l'istante, successivamente alla lettura della comparsa costitutiva avversaria, prodotta, lo si vuol quivi ribadire, dopo 5 mesi dall'evento, poteva apprendere –e non v'è motivo di metterlo in dubbio- che potesse esser stato effettuato un tentativo di notifica alla propria casella PEC, la quale, per le ovvie ed intuibili ragioni suesposte, data l'anomalia esterna della causazione dell'evento, potrebbe non aver funzionato proprio all'atto del ricevimento, determinandosi l'anomalia della produzione di consegna del file .eml al notificante, ma non anche l'invio della medesima consegna nella casella colpita dal malfunzionamento” ( p.2,3 atto di rimessione in termini). Deve premettersi che le ricevute di avvenuta consegna della notifica effettuata a mezzo Pec ed inviate all'avv. Visciano (doc. 5 e doc. 6) in data 6/11/25 sono state rilasciata da NA, server di appoggio di sicurezza postale del dominio dell'indirizzo pec
. NA è gestore accreditato dal Ministero della Email_1
Giustizia per il rilascio delle certificazioni delle comunicazioni a mezzo pec e quindi delle ricevute di avvenuta consegna sicchè la certezza del recapito delle predette pec è rilasciata da un ente terzo ed accreditato dal Ministero della Giustizia e costituisce piena prova dell'avvenuta ricezione della notifica.
Risulta dunque che parte appellata ha notificato la sentenza di primo grado in data 06/11/2024, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex artt. 170 cpc et 325 cpc, al procuratore costituito degli appellanti e, nonostante la rituale notifica del provvedimento, solamente in data 12/12/2024, a distanza di 36 giorni dall'avvenuta notifica della sentenza a controparte, dunque oltre il termine previsto ex artt. 325 et 326 cpc, che prevedono che la notifica pagina 4 di 6 dell'atto di appello debba essere effettuata perentoriamente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado., l'odierna parte appellante ha notificato l'atto di impugnazione.
Non hanno pregio le deduzioni di parte appellata secondo cui la notifica della sentenza non sarebbe stata presa in carico in quanto in quel periodo la linea internet che serve lo studio dell'avv. Visciano sarebbe stata non funzionante. In primo luogo l'asserito periodo di malfunzionamento della rete internet dell'utenza fissa dello studio dell'avvocato Visciano avrebbe riguardato l'intera giornata del 08/11/2024 e l'arco temporale dal giorno 29/11/2024 al giorno 05/12/2024, sicchè, già secondo le deduzioni dell'appellante, in data 06/11/2024 non si sarebbe verificato alcun malfunzionamento. A monte, la prova che non funzionasse la rete internet dell'utenza fissa di studio nel periodo lamentato è stata rimessa a comunicazioni indirizzate all'amministratore del condominio in cui è sito lo studio legale e al gestore della linea fissa di studio “TIM”, che non attestano alcun intervenuto malfunzionamento. (docc.
1-4 all. istanza rimessione in termini) In ogni caso, e la circostanza appare dirimente, la posta elettronica certificata ben poteva essere consultata da qualsiasi altro punto di accesso internet o da un altro dispositivo (PC portatile, telefono cellulare o da un PC collegato ad altro punto di accesso diverso rispetto alla linea fissa del telefono di studio), sicchè l'omissione appare ancor più inescusabile ove si consideri che il legale avrebbe avuto, in base alla sua stessa prospettazione, consapevolezza delle disfunzioni, e avrebbe pertanto dovuto allertarsi e consultare la casella postale nei giorni successivi per verificare la ricezione della posta elettronica nel frattempo pervenuta.
La giurisprudenza invocata a sostegno non giova all'appellante, atteso che nel caso di specie, come sopra esposto, la parte non ha fornito la prova di un impedimento assoluto, non essendo sufficiente un'impossibilità relativa, né una mera difficoltà.
All'inammissibilità dell'appello consegue che parte appellante deve essere condannata alle spese di lite del grado.Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per il valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n.1300 / 2024 del Tribunale di Busto Arsizio Pt_1 Parte_2 così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante soccombente a rifondere le spese di lite del grado alla parte appellata che si liquidano in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario Controparte_1 spese generali al 15%;
pagina 5 di 6 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 3 luglio 2025
La consigliere est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3458/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA U. VISCONTI DI MODRONE, 8/6 C.F._2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VISCIANO ENRICO, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA MARSALA N. 35 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. CACCIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO sulle seguenti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2 Pregiudizialmente e preliminarmente:
1. Riformare l'impugnata sentenza, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficaciaesecutiva o dell'esecuzione, qualora frattanto iniziata, erronea quanto a motivazione e presupposti, quale pronunzia affetta dai citati vizi logici, sì come evidenziati in narrativa del presente atto per i motivi dedotti e per l'effetto di ciò, riformarne il p.to 1) con riferimento al rigetto delle domande svolte nei confronti del convenuto, quale pronunzia contrastante con gli stessi assunti di fondatezza della domanda meritevole di accertamento istruttorio e quanto al p.to 2) con riferimento alle
pagina 1 di 6 spese di lite, per i motivi dedotti, mediante la condanna dell'appellato ex art. 2033 cod. civ. alla restituzione in favore degli attori solidali della somma di € 71.000,00 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, provata per tabulas dagli esponenti e versata per tutte le causali di cui in narrativa del presente atto, risultante dalla documentazione prodotta;
2. Condannare in ogni caso il convenuto alla rifusione delle spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre IVA, CPA,
15% e successive occorrende. Subordinatamente:
1. Disporre l'assunzione di prova o rinnovazione parziale o totale dell'assunzione ex art. 356 cpc e così del giuramento, nella più corretta formula individuata ed anche suppletorio od estimatorio ritenuto ex officio, ovvero dando disposizioni per effetto delle quali il procedimento debba continuare ex art. 191 cpc delegandone assunzione delle prove all'istruttore se nominato e/o al relatore disponendo la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, IV co. cpc
In estremo ed ulteriore subordine ed in denegata ipotesi principale e subordinata:
1. Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannare ex art. 2041 c.c. l'appellato che senza giusta causa si è arricchito, per illecita locupletazione, ai danni degli attori ed è quindi, nei limiti dell'arricchimento accertato, tenuto a indennizzare questi ultimi della correlativa deminutio patrimoniale o somma veriore determinata secondo giustizia anche equitativa non inferiore a quella devoluta, oltre alle ulteriori voci di damnum emergens e lucrum cessans indirettamente conseguenti.
2.Il tutto in ogni caso con vittoria di spese di lite oltre IVA e CPA, 15%
Per Controparte_1 In via principale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 1300 del 05/11/2024 RG 2512/2023 Tribunale di Busto Arsizio per i motivi tutti di cui in narrativa. In via Subordinata:
- rigettare l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 1300 del 05/11/2024 RG 2512/2023 Tribunale di Busto Arsizio per i motivi tutti di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivanp Parte_1 Parte_2 in giudizio per sentirlo condannare al pagamento e alla restituzione di euro 71.000 Controparte_1
( oggetto i due bonifici effettuati sul conto cointestato tra il genero e alla figlia) ovvero, in CP_1 subordine, per accertare l'indebito arricchimento per il medesimo importo, somma che gli attori allegavano di aver prestato al convenuto il quale avrebbe riconosciuto il debito mediante messaggi inviti whatsapp.
si costituiva in giudizio e, contraddette le avverse pretese, chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea.
Con sentenza n.1300/ 2024 il Tribunale d Busto Arsizio, espletato il richiesto giuramento decisorio, ha rigettato la domanda attorea in forza dell'estio dell'espletato giuramento, avente valore di prova legale, condannando parte attorea alla refusione delle spese di lite. Ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. ritenendo la domanda attorea non infondata prime facie.
e , con atto di appello depositato in data 12.12.2024, hanno impugnato la Pt_1 Parte_2 sentenza articolando motivi che si possono richiamare come segue: I ) “Error in iudicando- erronea valutazione dei mezzi istruttori”: si censura il preminente rilievo assegnato al giuramento a fronte delle incongruenze emerse e alle evidenze documentali di segno contrario;
pagina 2 di 6 II) “Error in procedendo”: si censura la mancata valutazione ex art.116 c.p.c. del disconoscimento della provenienza dei documenti informatici prodotti;
III) “Erronea valutazione del riconoscimento ex art. 1988 c.c.”: si contesta la erronea valutazione delle prove come idonee a fondare il riconoscimento del debito, attesa la produzione di estratti conto comprovanti gl esborsi effettuati con i due bonifici;
IV ) “Erronea valutazione del disposto di cui ex art. 2738 cc e 233 cc e mancata o omessa pronunzia di c.d. non liquet sulla richiesta di trasmissione atti alla Procura della Repubblica per falso giuramento in confronto con le risultanze istruttorie e per tabulas”: si deduce la falsità delle dichiarazioni rese in sede di giuramento decisorio e si censura il mancato invio degli atti alla Procura della Repubblica;
V) “Error in procedendo ed in iudicando: sul giuramento decisorio”: si contesta la contraddittorietà tra il giuramento decisorio e le prove documentali e confessioni rese;
VI) ”Error in procedendo- erronea applicazione dell'onere della prova”: ci si duole che non si sarebbe tenuto conto dell'articolo 1988 c.c. che prevede che nel corso di un procedimento riguardante una promessa di pagamento,il destinatario di tale promessa sia dispensato dal provare il rapporto fondamentale; VII) “Error in iudicando ed in procedendo sulle spese di lite”: vi sarebbe contraddizione tra la valutazione operata in sede di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la condanna alle spese di lite. Ha infine chiesto in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art 283 c.p.c., nel merito la riforma della sentenza impugnata e la condanna alla restituzione dell'importo oggetto di domanda, in subordine accertarsi l'arricchimento senza giusta ausa ex art.2041 c.c. e con condanna di all'indennizzo nei limiti della illecita CP_1 locupletazione da determinarsi in via equitativa, non inferiore a quella devoluta, oltre interessi.
costituitosi con comparsa di costituzione depositata il 14.4.2025, ha eccepito in via CP_1 pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione (art. 325 c.p.c.), deducendo l'intervenuta definitività della sentenza di primo grado, nonché in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, nel merito, contraddette le avversarie deduzioni, ne ha chiesto il rigetto.
In data 8.5.2025 l'appellante ha avanzato istanza ex art.153 co. 2 c.p.c. chiedendo di “disporre la rimessione in termini ai fini dell'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione entro termini perentori concessi giudizialmente ai fini dell'introduzione corretta e regolare del giudizio di gravame, ove non, per ragioni di speditezza del procedimento e per economia processuale, riconoscendo valido e efficace il decorso del termine per l'interposizione dell'appello già notificato e noto alle parti, mantenendo ferma ogni consequenziale pronunzia con riguardo alle domande nel merito”, istanza sulla quale il consigliere istruttore ha disposto non luogo a provvedere riservando all'esito del contraddittorio tra le parti.
Alla prima udienza di trattazione del 15.5.2025, previa rinuncia da parte dell'appellante della richiesta di sospensiva, dato atto della reiterata istanza di rimessione in termini da pate pagina 3 di 6 dell'appellate, avversata da parte appellata, il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. Le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 26.6.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, e all'esito della discussione, trattenuta la causa in decisione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
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L'appello è inammissibile.
In data 06/11/2024, l'odierna parte appellata ha notificato ad entrambi gli odierni appellanti, presso il procuratore costituito, la sentenza n. 1300/2024 del Tribunale di Busto Arsizio ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (docc. 1 – 6 fasc. appello . CP_1
L'appello proposto da è stato notificato alla controparte in data 12/12/2024. Parte_3
Tali dati fattuali sono pacifici, tant'è che parte appellante ha chiesto la rimessione in termini deducendo di avere subito “l'interruzione totale dei servizi dello studio per il duplice periodo intercorrente nei giorni dal 8.11.24 a tutto il 8.11.2024 e dal giorno 29.11.24 a tutto il giorno 5.12.24” per cause non imputabili al difensore affermando altresì che “che l'istante, successivamente alla lettura della comparsa costitutiva avversaria, prodotta, lo si vuol quivi ribadire, dopo 5 mesi dall'evento, poteva apprendere –e non v'è motivo di metterlo in dubbio- che potesse esser stato effettuato un tentativo di notifica alla propria casella PEC, la quale, per le ovvie ed intuibili ragioni suesposte, data l'anomalia esterna della causazione dell'evento, potrebbe non aver funzionato proprio all'atto del ricevimento, determinandosi l'anomalia della produzione di consegna del file .eml al notificante, ma non anche l'invio della medesima consegna nella casella colpita dal malfunzionamento” ( p.2,3 atto di rimessione in termini). Deve premettersi che le ricevute di avvenuta consegna della notifica effettuata a mezzo Pec ed inviate all'avv. Visciano (doc. 5 e doc. 6) in data 6/11/25 sono state rilasciata da NA, server di appoggio di sicurezza postale del dominio dell'indirizzo pec
. NA è gestore accreditato dal Ministero della Email_1
Giustizia per il rilascio delle certificazioni delle comunicazioni a mezzo pec e quindi delle ricevute di avvenuta consegna sicchè la certezza del recapito delle predette pec è rilasciata da un ente terzo ed accreditato dal Ministero della Giustizia e costituisce piena prova dell'avvenuta ricezione della notifica.
Risulta dunque che parte appellata ha notificato la sentenza di primo grado in data 06/11/2024, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex artt. 170 cpc et 325 cpc, al procuratore costituito degli appellanti e, nonostante la rituale notifica del provvedimento, solamente in data 12/12/2024, a distanza di 36 giorni dall'avvenuta notifica della sentenza a controparte, dunque oltre il termine previsto ex artt. 325 et 326 cpc, che prevedono che la notifica pagina 4 di 6 dell'atto di appello debba essere effettuata perentoriamente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado., l'odierna parte appellante ha notificato l'atto di impugnazione.
Non hanno pregio le deduzioni di parte appellata secondo cui la notifica della sentenza non sarebbe stata presa in carico in quanto in quel periodo la linea internet che serve lo studio dell'avv. Visciano sarebbe stata non funzionante. In primo luogo l'asserito periodo di malfunzionamento della rete internet dell'utenza fissa dello studio dell'avvocato Visciano avrebbe riguardato l'intera giornata del 08/11/2024 e l'arco temporale dal giorno 29/11/2024 al giorno 05/12/2024, sicchè, già secondo le deduzioni dell'appellante, in data 06/11/2024 non si sarebbe verificato alcun malfunzionamento. A monte, la prova che non funzionasse la rete internet dell'utenza fissa di studio nel periodo lamentato è stata rimessa a comunicazioni indirizzate all'amministratore del condominio in cui è sito lo studio legale e al gestore della linea fissa di studio “TIM”, che non attestano alcun intervenuto malfunzionamento. (docc.
1-4 all. istanza rimessione in termini) In ogni caso, e la circostanza appare dirimente, la posta elettronica certificata ben poteva essere consultata da qualsiasi altro punto di accesso internet o da un altro dispositivo (PC portatile, telefono cellulare o da un PC collegato ad altro punto di accesso diverso rispetto alla linea fissa del telefono di studio), sicchè l'omissione appare ancor più inescusabile ove si consideri che il legale avrebbe avuto, in base alla sua stessa prospettazione, consapevolezza delle disfunzioni, e avrebbe pertanto dovuto allertarsi e consultare la casella postale nei giorni successivi per verificare la ricezione della posta elettronica nel frattempo pervenuta.
La giurisprudenza invocata a sostegno non giova all'appellante, atteso che nel caso di specie, come sopra esposto, la parte non ha fornito la prova di un impedimento assoluto, non essendo sufficiente un'impossibilità relativa, né una mera difficoltà.
All'inammissibilità dell'appello consegue che parte appellante deve essere condannata alle spese di lite del grado.Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per il valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n.1300 / 2024 del Tribunale di Busto Arsizio Pt_1 Parte_2 così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante soccombente a rifondere le spese di lite del grado alla parte appellata che si liquidano in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario Controparte_1 spese generali al 15%;
pagina 5 di 6 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 3 luglio 2025
La consigliere est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
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