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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67136/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67136/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIBERTI GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ZEBIO 28 00195 RO presso il difensore avv.
CILIBERTI GIUSEPPE
ATTRICE contro
RO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA ANICIA 6B 00153 RO presso il difensore avv. RUSSO FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato ex L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa, lette le conclusioni delle parti;
richiamati integralmente i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio, con cui si è chiarito l'ambito di indagine di natura tecnica e della meritevolezza della domanda;
richiamati gli esiti dell'accertamento tecnico rassegnati dalla CTU, nella quale si è incentrata l'intera istruttoria del giudizio odierno e sulla quale non possono sollevarsi dubbi circa l'aderenza al quesito affidato ed alla verifica dello stato dei luoghi oggetto di causa;
considerato che
è emerso che:
• Il all'esito di precedenti giudizi, definiti e passati in giudicato, irrevocabili quanto CP_1 all'ambito dell'accertamento, ha adibito l''area esterna a parcheggio', l'area in esame è quella sulla quale il odierno convenuto ha costruito il parcheggio ed è un'area CP_1
condominiale (si cfr. pagg 10 e ss del CTU); questo è un elemento che non può porsi in discussione, come pure l'ulteriore per cui le richieste conclusive ribadite dalla parte attrice sul punto non possono essere prese in considerazione;
• Considerato che le conclusioni esposte dalla CTU hanno consentito di appurare la situazione dei luoghi al momento dell'attuale giudizio, nonostante non possano essere ridiscussi gli esiti dei giudizi intercorsi tra le parti e riguardanti in parte temi già discussi e decisi;
• Posto ciò, 'dalla valutazione dello stato di fatto della costruzione', giacchè quello di diritto è conforme ai progetti ed autorizzazioni, il CTU ha consentito di verificare che sussistono delle criticità di cui si deve tenere in debito conto al fine di consentire al convenuto di CP_1
intervenire sui c. d. punti deboli della struttura, descritti nella relazione peritale pagg. 12 e ss.;
• Sotto questo unico punto, si invitano le parti a verificare le modalità di intervento per eliminare i rischi dovuti
• Nel merito, non può accogliersi la domanda di riduzione in pristino stato dei luoghi, per le medesime ragioni, in quanto i lavori eseguiti sono conformi ai titoli ottenuti dal convenuto ed i lavori eseguiti per la realizzazione del parcheggio sono stati effettuati dietro indicazioni tecniche fornite all'esito dei giudizi già svolti;
• Posto ciò, delimitato il thema decidendum, la domanda attorea non può essere accolta, se non demandando alle parti la valutazione di ridurre il carico dell'uso del parcheggio e del peso della pagina 2 di 4 struttura, perché alcune criticità devo essere risolte ma non secondo le richieste della parte attrice;
• Recita la CTU 'Ad esito delle indagini strutturali è stato dunque possibile conoscere la quantità ed il diametro delle arma-ture presenti, nonché la dimensione delle sezioni resistenti (travi e pilastri) ed infine le resistenze del c.l.s. e dell'acciaio. Tutti i dati rilevati sono raccolti nella relazione della
Edil test (All. 19), di cui sopra sono stati illustrati gli stralci di interesse… La presente descri-zione deve ovviamente considerarsi come una sintesi estrema di tutta la modellazione di calcolo che è
invece dettagliatamente riprodotta ed illustrata nella relazione di calcolo acclusa come All. 21, a cui ne-cessariamente si rimanda per tutti gli approfondimenti che dovessero occorrere…
• In particolare, le travi che entrano in crisi non sono verificate nei confronti della sollecitazione di taglio. Ciò è dovuto alla scarsa armatura esistente (vedi relazione Edil Test – All. 19), in quanto
sono state rinvenute mediamente delle staffe Ø6 mm con interasse 20 cm (Ø6/20); questa percentuale di armatura staffata era tipica delle modalità costruttive e di progetto dell'epoca di realizzazione (anni '70)';
• Posto ciò, 'Per quanto riguarda i muri in c.a., alcuni pannelli non sono verificati, anche in questo caso per insuffi-cienza di armature. In realtà tali muri sono soggetti al carico concentrato prodotto
dalle travi principali che su di essi convergono, nonché, per il caso delle sezioni di muro poste
sopra le ampie finestre, tali pannelli non sono verificati a causa della riduzione eccessiva della
sezione resistente dovuta alle bucature. 'In conclusione, la verifica di sicurezza secondo il punto
8.3 delle NTC, condotta per i soli carichi gravita-zionali e con LC1, non è risultata positiva poiché
alcuni elementi della struttura portante non hanno sod-disfatto le verifiche numeriche di resistenza. Ciò significa che tali elementi devono essere consolidati affinché possano superare
positivamente le verifiche. La struttura necessita dunque di essere sottoposta ad un progetto di
consolidamento che esula dai limiti della presente consulenza. In conseguenza di tutto quanto
sopra e conformandosi alle disposizioni dettate dal punto 8.3 delle NTC e dal punto C8.3 della
Circolare, il sottoscritto professionista prescrive che sulla costruzione vengano immediatamente e
tempestivamente adottati i necessari provvedimenti indicati dalle citate norme, consi-stenti nella limitazione dei carichi, nella restrizione dell'uso (ora a parcheggio), oppure che vengano adot-tati degli interventi anche parziali o temporanei purché rivolti ad eliminare sin da subito le
vulnerabilità riscontrate, in attesa di interventi definitivi. Per ausilio si riproducono nuovamente gli stralci della norma: … '
• Ed altresì, 'Stante la necessità di eseguire un calcolo specifico per la valutazione degli interventi restrittivi o di elimi-nazione delle vulnerabilità, calcolo che esula dai limiti del presente incarico, i
pagina 3 di 4 soggetti interessati (parti in causa) dovranno nominare un tecnico abilitato al fine di eseguire lo studio di eliminazione delle vulnera-bilità o di restrizione dell'uso qui prescritto, nonché il
progetto di consolidamento temporaneo e/o defini-tivo.'.
• Ciò deve ritenersi essersi verificato attraverso il mutamento della struttura avvenuta con il tempo e con l'uso della stessa, ne segue che non è quindi questione di an, poiché il diritto del CP_1
convenuto non può mettersi in discussione e neppure le modalità, in sostanza, dei lavori eseguiti,
perché autorizzati, non contrari a legge ed assentiti;
• Ne segue che la richiesta di inibizione all'uso del parcheggio non può essere accolta, ma certamente non può non tenersi in debito conto, dalle parti, delle osservazioni e degli inviti del CTU rivolti alle parti di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed oggettivamente confacente allo stato dei luoghi già assentito;
• Con riferimento alla questione dell'atto di obbligo, come anche il punto precedente della domanda attore, lo stesso è parte degli atti pubblici e menzionato begli stessi;
si richiama quanto argomentato con il provvedimento dello 06.12.2021.
• Da quanto sin qui osservato, la domanda non può essere accolta;
• Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
3) Spese di CTU a metà tra le parti del giudizio;
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67136/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIBERTI GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ZEBIO 28 00195 RO presso il difensore avv.
CILIBERTI GIUSEPPE
ATTRICE contro
RO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA ANICIA 6B 00153 RO presso il difensore avv. RUSSO FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato ex L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa, lette le conclusioni delle parti;
richiamati integralmente i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio, con cui si è chiarito l'ambito di indagine di natura tecnica e della meritevolezza della domanda;
richiamati gli esiti dell'accertamento tecnico rassegnati dalla CTU, nella quale si è incentrata l'intera istruttoria del giudizio odierno e sulla quale non possono sollevarsi dubbi circa l'aderenza al quesito affidato ed alla verifica dello stato dei luoghi oggetto di causa;
considerato che
è emerso che:
• Il all'esito di precedenti giudizi, definiti e passati in giudicato, irrevocabili quanto CP_1 all'ambito dell'accertamento, ha adibito l''area esterna a parcheggio', l'area in esame è quella sulla quale il odierno convenuto ha costruito il parcheggio ed è un'area CP_1
condominiale (si cfr. pagg 10 e ss del CTU); questo è un elemento che non può porsi in discussione, come pure l'ulteriore per cui le richieste conclusive ribadite dalla parte attrice sul punto non possono essere prese in considerazione;
• Considerato che le conclusioni esposte dalla CTU hanno consentito di appurare la situazione dei luoghi al momento dell'attuale giudizio, nonostante non possano essere ridiscussi gli esiti dei giudizi intercorsi tra le parti e riguardanti in parte temi già discussi e decisi;
• Posto ciò, 'dalla valutazione dello stato di fatto della costruzione', giacchè quello di diritto è conforme ai progetti ed autorizzazioni, il CTU ha consentito di verificare che sussistono delle criticità di cui si deve tenere in debito conto al fine di consentire al convenuto di CP_1
intervenire sui c. d. punti deboli della struttura, descritti nella relazione peritale pagg. 12 e ss.;
• Sotto questo unico punto, si invitano le parti a verificare le modalità di intervento per eliminare i rischi dovuti
• Nel merito, non può accogliersi la domanda di riduzione in pristino stato dei luoghi, per le medesime ragioni, in quanto i lavori eseguiti sono conformi ai titoli ottenuti dal convenuto ed i lavori eseguiti per la realizzazione del parcheggio sono stati effettuati dietro indicazioni tecniche fornite all'esito dei giudizi già svolti;
• Posto ciò, delimitato il thema decidendum, la domanda attorea non può essere accolta, se non demandando alle parti la valutazione di ridurre il carico dell'uso del parcheggio e del peso della pagina 2 di 4 struttura, perché alcune criticità devo essere risolte ma non secondo le richieste della parte attrice;
• Recita la CTU 'Ad esito delle indagini strutturali è stato dunque possibile conoscere la quantità ed il diametro delle arma-ture presenti, nonché la dimensione delle sezioni resistenti (travi e pilastri) ed infine le resistenze del c.l.s. e dell'acciaio. Tutti i dati rilevati sono raccolti nella relazione della
Edil test (All. 19), di cui sopra sono stati illustrati gli stralci di interesse… La presente descri-zione deve ovviamente considerarsi come una sintesi estrema di tutta la modellazione di calcolo che è
invece dettagliatamente riprodotta ed illustrata nella relazione di calcolo acclusa come All. 21, a cui ne-cessariamente si rimanda per tutti gli approfondimenti che dovessero occorrere…
• In particolare, le travi che entrano in crisi non sono verificate nei confronti della sollecitazione di taglio. Ciò è dovuto alla scarsa armatura esistente (vedi relazione Edil Test – All. 19), in quanto
sono state rinvenute mediamente delle staffe Ø6 mm con interasse 20 cm (Ø6/20); questa percentuale di armatura staffata era tipica delle modalità costruttive e di progetto dell'epoca di realizzazione (anni '70)';
• Posto ciò, 'Per quanto riguarda i muri in c.a., alcuni pannelli non sono verificati, anche in questo caso per insuffi-cienza di armature. In realtà tali muri sono soggetti al carico concentrato prodotto
dalle travi principali che su di essi convergono, nonché, per il caso delle sezioni di muro poste
sopra le ampie finestre, tali pannelli non sono verificati a causa della riduzione eccessiva della
sezione resistente dovuta alle bucature. 'In conclusione, la verifica di sicurezza secondo il punto
8.3 delle NTC, condotta per i soli carichi gravita-zionali e con LC1, non è risultata positiva poiché
alcuni elementi della struttura portante non hanno sod-disfatto le verifiche numeriche di resistenza. Ciò significa che tali elementi devono essere consolidati affinché possano superare
positivamente le verifiche. La struttura necessita dunque di essere sottoposta ad un progetto di
consolidamento che esula dai limiti della presente consulenza. In conseguenza di tutto quanto
sopra e conformandosi alle disposizioni dettate dal punto 8.3 delle NTC e dal punto C8.3 della
Circolare, il sottoscritto professionista prescrive che sulla costruzione vengano immediatamente e
tempestivamente adottati i necessari provvedimenti indicati dalle citate norme, consi-stenti nella limitazione dei carichi, nella restrizione dell'uso (ora a parcheggio), oppure che vengano adot-tati degli interventi anche parziali o temporanei purché rivolti ad eliminare sin da subito le
vulnerabilità riscontrate, in attesa di interventi definitivi. Per ausilio si riproducono nuovamente gli stralci della norma: … '
• Ed altresì, 'Stante la necessità di eseguire un calcolo specifico per la valutazione degli interventi restrittivi o di elimi-nazione delle vulnerabilità, calcolo che esula dai limiti del presente incarico, i
pagina 3 di 4 soggetti interessati (parti in causa) dovranno nominare un tecnico abilitato al fine di eseguire lo studio di eliminazione delle vulnera-bilità o di restrizione dell'uso qui prescritto, nonché il
progetto di consolidamento temporaneo e/o defini-tivo.'.
• Ciò deve ritenersi essersi verificato attraverso il mutamento della struttura avvenuta con il tempo e con l'uso della stessa, ne segue che non è quindi questione di an, poiché il diritto del CP_1
convenuto non può mettersi in discussione e neppure le modalità, in sostanza, dei lavori eseguiti,
perché autorizzati, non contrari a legge ed assentiti;
• Ne segue che la richiesta di inibizione all'uso del parcheggio non può essere accolta, ma certamente non può non tenersi in debito conto, dalle parti, delle osservazioni e degli inviti del CTU rivolti alle parti di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed oggettivamente confacente allo stato dei luoghi già assentito;
• Con riferimento alla questione dell'atto di obbligo, come anche il punto precedente della domanda attore, lo stesso è parte degli atti pubblici e menzionato begli stessi;
si richiama quanto argomentato con il provvedimento dello 06.12.2021.
• Da quanto sin qui osservato, la domanda non può essere accolta;
• Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
3) Spese di CTU a metà tra le parti del giudizio;
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
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