Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2471/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471/2022 promossa da:
C.F./P.IVA , con sede legale in PA P.IVA_1
Magenta, via Don Pompeo Beretta n. 18, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Turco (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arese, via Monte Grappa n. 9/b, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Simone Scelsa (C.F. ) del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Podgora n. 13, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis rejectis:
Nel merito
-ACCERTARE l'inadempimento contrattuale del dott. al contratto Controparte_1 di collaborazione professionale stipulato in data 30.10.2017 con la società PA
pagina 1 di 7
- ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto stesso citato (contratto stipulato il 30.10.2017 tra e dott. PA [...]
e CONDANNARE il dott. al pagamento della somma di CP Controparte_1 euro 28.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a norma dell'art. 17 del contratto a titolo di clausola penale corrispondente ad € 1.000,00 per ciascun giorno di assenza ingiustificata, complessivamente 28 giorni, rispetto agli impegni assunti contrattualmente.
- CONDANNARE al pagamento dei danni non patrimoniali, Controparte_1 liquidati in via equitativa dall'Ill.mo Giudice.
In ogni caso
- Rigettare la damanda di condanna ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 com. 3 c.p.c. e per converso condannare il dott. al pagamento in CP favore della società attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
- Con vittoria di spese e di competenze di causa
In via istruttoria
Con riserva di dedurre, produrre ed articolare capitoli di prova nei termini di legge.
parte convenuta:
In via principale
1) Accertare e dichiarare che il recesso dal contratto di collaborazione professionale concluso in data 30 ottobre 2017 tra e il dott. PA
, avvenuto in data 9 aprile 2020, è ascrivibile alla sola volontà dell'attrice CP che ha allontanato il dott. dalla struttura intimandogli di non fare ritorno e, per CP
l'effetto
2) Dichiarare non dovuta dal dott. alcuna somma a titolo di penale ai sensi 17 CP del contratto di collaborazione di cui al punto precedente, non essendo allo stesso imputabile alcuna assenza ingiustificata, mandandolo assolto da ogni domanda avversaria;
In via secondaria
3) Accertare e dichiarare che il contratto di collaborazione tra il dott. e CP si è risolto per intervenuto recesso dell'attrice in data 9 PA aprile 2020. Accertare e dichiarare inoltre che l'attrice ha rifiutato le prestazioni del dott , anche ai fini del preavviso contrattuale, sin dal 9 aprile 2020; CP
In via istruttoria
4) Ammettere la prova per testimoni sui capitoli seguenti:
A) Vero che la conversazione che le viene fatta ascoltare è avvenuta in sua presenza il giorno 9 aprile 2020 all'interno della Clinica ? PA
pagina 2 di 7 B) Vero che le persone coinvolte nella discussione di cui alla registrazione che le viene fatta ascoltare sono i signori , e la signora , CP Persona_1 Tes_1 moglie del signor CP_2
C) Vero che il signor agisce all'interno della clinica quale delegato del Persona_1 titolare signor Ed è vero che la signora agisce all'interno della CP_2 Tes_1 clinica come delegata del signor CP_2
D) Vero che il signor il giorno 9 aprile 2020 ha imposto al dott. Persona_1 [...]
di lasciare la struttura e di non farvi più ritorno, come risulta dalla registrazione CP audio che le viene fatta ascoltare?
E) Vero che il dott. è stato sostituito da altri odontoiatri già dal 9 aprile CP
2020?
F) Vero che, nel corso del lockdown di marzo/aprile 2020, la clinica di seguitava CP_3 ad eseguire sui pazienti interventi privi del carattere di urgenza quali quelli di cui sente parlare nella registrazione che le viene fatta ascoltare?
Si indicano a testimoni le signore: , ed tutte Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 domiciliate presso sede di Arluno (Mi), Via Adua Pt_1 PA
1istruttori, formulare capitoli di prova e indicare testimoni nei termini di cui all'art.183 comma VI n.2-3;
In ogni caso
5) Condannare al pagamento, in favore del PA convenuto , di una somma equitativamente determinata ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, 3 comma, c.p.c.;
6) Spese e competenze di lite rifuse ex art.91 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.1.2022 società PA che gestisce cliniche odontoiatriche, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano
medico odontoiatra, per sentire dichiarare l'inadempimento di CP quest'ultimo al contratto di collaborazione professionale stipulato dalle parti in data 30.10.2017 e la conseguente condanna al pagamento della somma di euro 28.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di penale per assenza ingiustificata protrattasi per 28 giorni, oltre al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi secondo equità. Secondo la prospettazione di parte attrice si allontanava dalla struttura CP medica il giorno 9 aprile 2020, rifiutandosi di fornire le prestazioni cui si era obbligato, e non facendovi più ritorno. L'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
<< Nel merito
-ACCERTARE l'inadempimento contrattuale del dott. al contratto Controparte_1 di collaborazione professionale stipulato in data 30.10.2017 con la società PA
pagina 3 di 7 ed avente ad oggetto la prestazione di attività professionali in materia PA odontoiatrica per i motivi indicati in atto e, per l'effetto,
- ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto stesso citato (contratto stipulato il 30.10.2017 tra e dott. PA [...]
e CONDANNARE il dott. al pagamento della somma di CP Controparte_1 euro 28.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a norma dell'art. 17 del contratto a titolo di clausola penale corrispondente ad € 1.000,00 per ciascun giorno di assenza ingiustificata, complessivamente 28 giorni, rispetto agli impegni assunti contrattualmente.
- CONDANNARE al pagamento dei danni non patrimoniali, Controparte_1 liquidati in via equitativa dall'Ill.mo Giudice>>.
Si costituiva in giudizio in data 11.4.2022 il quale contestava la CP ricostruzione dei fatti di parte attrice e replicava, affermando che in data 9.4.2020, a seguito di un diverbio, lo stesso era stato allontanato dalla clinica da moglie e figlio del legale rappresentante della società che gli avevano intimato di non farvi mai più Pt_1 ritorno, per cui non vi era stato alcun inadempimento di e il contratto si era CP risolto per recesso da parte della società attrice. Rassegnava le seguenti conclusioni: << In via principale 1) Accertare e dichiarare che il recesso dal contratto di collaborazione professionale concluso in data 30 ottobre 2017 tra e il dott. PA
, avvenuto in data 9 aprile 2020, è ascrivibile alla sola volontà dell'attrice CP che ha allontanato il dott dalla struttura intimandogli di non fare ritorno e, per CP
l'effetto
2) Dichiarare non dovuta dal dott alcuna somma a titolo di penale ai sensi 17 CP del contratto di collaborazione di cui al punto precedente, non essendo allo stesso imputabile alcuna assenza ingiustificata, mandandolo assolto da ogni domanda avversaria;
In via secondaria
3) Accertare e dichiarare che il contratto di collaborazione tra il dott e CP si è risolto per intervenuto recesso dell'attrice in data 9 PA aprile 2020. Accertare e dichiarare inoltre che l'attrice ha rifiutato le prestazioni del dot , anche ai fini del preavviso contrattuale, sin dal 9 aprile 2020; CP
In via istruttoria (…)
5) Condannare al pagamento, in favore del PA convenuto , di una somma equitativamente determinata ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, 3 comma, c.p.c.;
6) Spese e competenze di lite rifuse ex art.91 c.p.c.>>
Alla prima udienza dell'11 maggio 2022 le parti insistevano nelle rispettive istanze e venivano concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c. All'udienza del 9 novembre 2022 veniva tentata la conciliazione con proposta del giudice, che non veniva accettata dalle parti. Venivano parzialmente ammesse le prove indicate dalle parti e di seguito escussi i testimoni.
pagina 4 di 7 Precisate le conclusioni, con ordinanza 30.10.2024 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'attrice chiede che venga accertato il grave PA inadempimento contrattuale del convenuto e la conseguente risoluzione CP del contratto per fatto e colpa di quest'ultimo, con condanna di alla CP somma di euro 28.000,00, a titolo di clausola penale ex art. 17 del contratto inter partes. L'art. 17 del contratto così dispone: <<l si impegna a garantire la presenza nei giorni e nelle ore concordate copertura del servizio allegato assenze non giustificate se per cause eccezionali o l posto di lavoro durante lavorativo concordato saranno ritenuti un grave disservizio tale da giustificare risoluzione contratto soggette una penale euro giorno>>. Le parti hanno dunque inserito nel contratto da loro sottoscritto una clausola che ricalca l'art. 1456 c.c. Si deve innanzitutto osservare come la clausola contrattuale sia mal formulata. Infatti, le parti individuano come obbligazioni da adempiere a pena di risoluzione la presenza del dentista presso la struttura medica nei giorni ed orari concordati, e il non abbandono del posto di lavoro da parte del dentista durante queste giornate concordate, pena l'immediata risoluzione del contratto. In caso di inadempimento il medico sarebbe tenuto al versamento di una penale di euro 1.000,00 per giorno di inadempimento, nonostante l'immediata risoluzione. Occorre osservare che, in caso di clausola risolutiva espressa, la risoluzione non è automatica, perché è necessario che la parte interessata dichiari all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Rispetto al momento in cui la clausola è stata pattuita potrebbe infatti essere sopravvenuto un interesse del creditore all'adempimento tardivo, interesse che verrebbe frustrato se la risoluzione fosse automatica. La facoltà accordata dalla legge al creditore di dichiarare di volersi avvalere della clausola risolutiva ha dunque la funzione di far salva la fondamentale scelta tra adempimento e risoluzione, prevista dall'art. 1453 c.c. La formulazione della clausola contrattuale di cui si parla non riporta tale facoltà del creditore, che tuttavia risulta comunque operante. La dichiarazione è recettizia e può essere contenuta anche nell'atto di citazione. Finchè il creditore non comunica al debitore inadempiente la propria volontà di avvalersi della clausola, ovviamente entro il termine ordinario decennale di prescrizione, a far tempo dall'inadempimento, il debitore potrebbe sempre adempiere tardivamente. Ciò significa che l'effetto risolutorio consegue ad una fattispecie complessa costituita dal fatto dell'inadempimento e dalla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Pertanto, il risarcimento del danno deve essere fissato avuto riguardo alla data in cui la dichiarazione perviene al debitore;
nel nostro caso, dovrebbe essere quindi il giorno della notifica dell'atto di citazione, benchè il creditore abbia deciso di limitare il risarcimento alla data del 30.10.2020.
pagina 5 di 7 Tuttavia, presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento imputabile al debitore (Cass. 24532/2018). Il giudice, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, è tenuto a verificare ed accertare la sussistenza dell'inadempimento imputabile al debitore. Nel caso in oggetto, l'attrice ha indicato l'inadempimento nell'abbandono da parte del medico del posto di lavoro e poi nella assenza continuativa dalla struttura nelle giornate concordate. Il convenuto ha invece sostenuto di essere stato allontanato dalla clinica e di non aver abbandonato il posto volontariamente. A dimostrazione di ciò, il convenuto ha prodotto in causa una registrazione di una conversazione avvenuta tra lo stesso e altri due soggetti, ossia la moglie ed il figlio del legale rappresentante della clinica. Ora, al di là della ammissibilità o meno della registrazione – che caricata su CD è stata prodotta in giudizio dalla difesa del convenuto –
, i testi hanno confermato che si è trattato di una conversazione avvenuta tra i soggetti sopra indicati presso la clinica attrice il giorno 9.4.2020. Si tratta di una conversazione di cui, a causa della modalità di registrazione, non si riesce ad apprezzare il contenuto interamente e completamente, di cui non si coglie l'argomento, da cui si può unicamente trarre la prova di un diverbio, piuttosto acceso, tra il convenuto e la moglie e il figlio del legale rappresentante della società attrice. Non si comprende se il convenuto si sia allontanato volontariamente o sia stato allontanato da soggetti che peraltro non risultano avere la rappresentanza della società attrice. Ma in ogni caso detta conversazione non può avere alcun rilievo a fronte dell'esistenza di un contratto con precisi obblighi ed oneri a carico delle parti, perché sia nel caso in cui il medico si sia volontariamente allontanato dalla struttura, sia che lo stesso sia stato invitato ad andarsene dal personale lì presente, il convenuto era legato contrattualmente alla società attrice e quindi doveva agire secondo le obbligazioni assunte. Risulta pacifico che il convenuto dal 9.4.2020 non si sia più presentato presso la clinica e non abbia offerto il proprio adempimento. Anche parte attrice è rimasta silente dopo il 9.4.2020, e non ha invitato il medico all'adempimento. Occorre rilevare che in data 12.10.2020 prendeva contatto con la società e CP chiedeva il pagamento della fattura datata 9.4.2020 scrivendo così: “Buongiorno, Come da contratto ho aspettato sei mesi per il saldo della fattura di Marzo, già stata consegnata con data 09 Aprile 2020. Rimango in attesa della buona risoluzione della mia sollecitazione, altrimenti mi troverò obbligato a ricorrere a vie legali”. La società, due giorni dopo, in data 14.10.2020 così rispondeva: “buongiorno vi invio il bonifico della vostra fattura 10/20 è stato effettuato uno storno a causa del rifacimento di lavori da voi eseguito su alcuni pazienti distinti saluti” (doc. 3 di parte convenuta). Il medico faceva dunque riferimento all'art. 13 del contratto sottoscritto dalle parti, il quale recita: <
nessun riferimento all'inadempimento contrattuale, nessuna richiesta di risarcimento dei danni;
nessuna contestazione sul fatto che il contratto avesse cessato la sua efficacia nell'aprile 2020. Alla luce del tenore delle mail sopra citate e del comportamento tenuto dalle parti dopo il 9.4.2020 deve ritenersi che si sia formato un mutuo consenso sulla risoluzione del contratto, lo scioglimento del quale è conseguito ad un comportamento concludente. Se, dunque, entrambe le parti hanno ritenuto il contratto risolto nell'aprile 2020, il comportamento successivo del medico, ossia la sua assenza nei giovedì concordati, non può costituire inadempimento. Per tale ragione la domanda non può trovare accoglimento. Stante la peculiarità del caso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 24.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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