Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 12934/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. CAMMARATA BARBARA Parte_1
CONTRO
con N.Q. FUNZIONARIO CP_1 CP_2 CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte entrambi il 15.01.2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12934/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. CAMMARATA BARBARA Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
n.q. Funzionario ed elettivamente domiciliato presso CP_2 CP_1
in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59. Controparte_3
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CAMMARATA BARBARA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/09/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della prestazione CP_1
inutilmente richiesta in via amministrativa, a seguito di decreto di omologa di questo Tribunale del 22/5/2024. Precisava che “in data 4.07.2024 l' provvedeva CP_1
ad inviare prospetto di liquidazione ed nel mese di agosto alla ricorrente le veniva accreditato il primo rateo ma non l'intera somma comprensiva degli arretrati di €.13.193,44”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
in particolare, deduceva:
“Come indicato nel TE08 (allegato 1), gli arretrati sarebbero stati disponibili dopo le necessarie verifiche, in particolare l' ha l'obbligo di comunicare tutti gli importi superiori a 10.000 CP_4 euro all'Agente alla Riscossione per eventuali conguagli su somme dovute. A seguito di queste verifiche l' ha provveduto a sbloccare i ratei in data 14.11.2024 (allegato 2)”. CP_4
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza di trattazione scritta.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell alla CP_1
rifusione delle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione dedotta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, motivato dalla inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025.
La Giudice
Paola Marino