Articolo 20 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 19Articolo 21
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28 ottobre 1947
Art. 20.
Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di piu' provincie, il Primo presidente della Corte d'appello puo' determinare con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.
Analogamente il Primo presidente della Corte d'appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facolta' di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformita' della circoscrizione giudiziaria.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1947