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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2182/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2182/2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 11/04/2025 alle ore 9:00 e ss avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna
Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Sirugo Paolo e per l'avv. Elena CP_1
Amato in sostituzione dell'avv. Nucciarone Ugo
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che con la costituzione l' ha depositato CP_1
documento comprovante la disposizione e n° 760000-25-0030 del 17/02/2025 con la quale in relazione all'O.I. oggetto del giudizio l' ha disposto l'annullamento in autotutela della CP_2
stessa, per le motivazioni ivi indicate, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Sirugo Paolo chiede la condanna di per il principio della soccombenza virtuale e con distrazione in favore del CP_1
presente difensore che si dichiara antistatario. L'avv. Amato si oppone e chiede la compensazione delle spese di lite tenuto conto della condotta processuale di che ha CP_1 annullato l'ordinanza impugnata prima della prima udienza di discussione fissata .
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 11/04/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2182/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sirugo Paolo, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nucciarone Ugo , giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Si dà atto che con provvedimento del 28/05/2024 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-002571543 per € 5.211,30 a titolo di mancato pagamento di CP_ ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, notificata dall' il a
17.04.2024. A sostegno della opposizione il Sig. eccepiva di aver Parte_1
provveduto al parziale versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali indicate nell'ordinanza, per un ammontare pari ad € 4.558,77 e ne forniva prova depositando estratto del “Cassetto Previdenziale” . Precisava che le ritenute sono state, per una parte già pagate, e per la rimanenza sono in corso di pagamento a seguito della rateizzazione accordata successivamente al 2021 ma prima della contestazione dell' , come dimostrato dalla CP_1 richiesta di rateizzazione per cui trova pienamente applicazione la causa di non punibilità di cui sopra in quanto il datore di lavoro, odierno ricorrente, ha provveduto al pagamento prima della contestazione. Eccepiva inoltre la mancata notifica del presupposto atto o di accertamento e l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n. 689/1981.
Si costituiva l' in data 13.02.2024 , sosteneva la regolare notifica dell'atto di CP_1 accertamento presupposto perfezionatasi per compiuta giacenza , contestava il l'asserito pagamento delle ritenute nei termini di legge e deduceva che, preso atto dei rilievi del ricorrente in ricorso, l' ha annullato l'ordinanza ingiunzione, con disposizione di CP_2
annullamento che allegava, e chiedendo dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese CP_ di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi CP_1
alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 11/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino