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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1156/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
IS (CS) il 20.04.1983 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Guida giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: TFR.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 18 ottobre 2024, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “• Condannare la società
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in C.da Giardini snc,
Tursi (MT), al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
2.085,84 ovvero di altra somma, maggiore o minore, che risulterà in Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 cpc;
• Condannare la società resistente al pagamento delle spese e compensi di causa del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art.
291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 23 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1156/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
IS (CS) il 20.04.1983 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Guida giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: TFR.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 18 ottobre 2024, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “• Condannare la società
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in C.da Giardini snc,
Tursi (MT), al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
2.085,84 ovvero di altra somma, maggiore o minore, che risulterà in Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 cpc;
• Condannare la società resistente al pagamento delle spese e compensi di causa del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art.
291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 23 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
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