Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
DIRITTI 031-38/0 1 A ITALIANA V A R I E D E V IN HOMBS DEL OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Og to ouminis rarione SEZIONE PRIMA CIVILE strasidinaria, iyninussione Tor. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: cliva R.G.N. 13813/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 6544 Dott. Vincenzo FERRO Rel. Consigliere Rep. 1014 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Ud. 25/10/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA ......JL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 BANCA INTESA SPA già BANCO AMBROSIANO VENETO SpA, BANCO' =5. MAR. 2001. IL CANCELLIERE AMBROSIANO VENETO SpA già EURAGRIND Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, CANCELLERIA presso l'avvocato LUIGI FLAUTI che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TARZIA, giusta 00628737 delega a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MICOPERI SpA in amministrazione straordinaria, in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2000 persona del Commissario Straordinario pro tempore, dal Sig. EKAUTL per diritti L. 6000 1937 elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 0.5.01 il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 89, presso l'avvocato LEONE PONTECORVO, che la Richiesta copia esecutiva dal Sig. PONTECORV rappresenta e difende unitamente all'avvocato UBERTO per diritti (42000+ 13 11 GIU. 2001 GUIDO TEDESCHI, giusta delega а margine del IL CANCELLIERE controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1872/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito per il l'Avvocatoricorrente, Flauti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ид Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LIRE 5000 CANCELLERIA Con ricorso 20 luglio/9 settembre 1993 il NC Am- brosiano EN ha presentato domanda tardiva di ammis- sione al passivo dell'amministrazione straordinaria AX603207 della società MI s.p.a. per il riconoscimento, in AX609208 ordine all'importo di lire 545.767.580 costituente par- AX603202 te del suo maggior credito di lire 3.441.975.820 già AX609203 ammessSO al passivo in via chirografaria, della prela- AX609212 zione derivante dall'atto 9 agosto 1988 di costituz AX609213 ione in pegno, a garanzia di un concesso finanziamento, di AX609217 AX609218 A0062437 CORTER obbligazioni ISVEIMER 1984 corrispondenti ai certifica- Richiesta copio studio ti n. 210111, 210112, 210113, 210114, 210115. de sig Si è opposto all'accoglimento della domanda il Com- 6.007 1 0.9 LUG. 200109120, missario straordinario, il quale ha eccepito: in via MOLLIERE pregiudiziale, l'inammissibilità dell'insinuazione tar- diva volta a modificare la collocazione chirografaria ottenutadello stesso credito già chiesta e dall'istante; e, nel merito, la nullità del pegno per insufficiente specificazione dell'oggetto. Con sentenza 11 aprile 1996 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda, rilevando, con riferimento alle norme sull'accertamento dei crediti if nella procedura di liquidazione coatta amministrativa straordinaria, richiamate in tema di amministrazione €155 13000 CANCELLERIA che la stessa era carente del requisito della novità che deve sussistere, sia in ordine al petitum sia in ordine alla causa petendi, nella insinuazione tardiva, 0068342 essendo stata la richiesta di riconoscimento della pre- €0,77 1.1500 lazione a suo tempo avanzata dalla banca e disattesa dal commissario il cui provvedimento avrebbe quindi do- vuto, in tale parte, essere contestato mediante lo strumento dell'opposizione. На proposto appello il NC OS EN, censurando la decisione del Tribunale per essere questa viziata da ultrapetizione, avendo il primo giudice ac- 3 colto l'eccezione inizialmente prospettata da MI ma poi non confermata nelle conclusioni finali rasse- gnate al collegio, e per essere stato ritenuto, contra- riamente alle risultanze documentali, che la richiesta di riconoscimento della prelazione fosse stata dalla Banca sottoposta al Commissario e da questo esaminata con esito negativo. L'appellante ha poi ribadito l'assunto della validità dell'atto di costituzione di pegno. Il commissario dell'amministrazione straordinaria ha resistito al gravame, contestandone la fondatezza sotto ciascuno dei suindicati profili, e ha impugnato ир sentenza del Tribunale per sentir incidentalmente la domanda di restituzione dei titoli accogliere la sua costituiti in pegno o, nel caso di già avvenuta liqui- dazione degli stessi, dell'equivalente con gli accesso- ri. Con sentenza 29 aprile/26 giugno 1998 n. 1872 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello prin- cipale ed ha accolto l'appello incidentale. Ricorrono per cassazione, congiuntamente, la Banca Intesa s.p.a. (già NC OS EN s.p.a.) e il NC OS EN s.p.a. (già Euragrind s.r. 1.) ' con deduzione di due motivi. La MI s.p.a. in persona del commissario 4 straordinario resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto rogato dal notaio Piergaetano Marchetti il 1° gennaio 1998, il NC OS EN s.p.a., che contestualmente ha assunto la denominazione di Ban- ca Intesa s.p.a., ha conferito il suo complesso azien- dale alla Euragrind s.r.l., la quale contestualmente si è trasformata nel NC OS EN s.p.a.. Si è per tal modo verificata la successione a titolo parti- colare del NC OS EN s.p.a. (già Eura- grind s.r.l.) nei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Intesa s.p.a. (già NC OS Vene- to). Da ciò deriva la legittimazione sia della attuale Banca Intesa s.p.a. quale parte originaria del rapporto controverso (ai sensi dell'art. 111 primo comma C.P.C.) sia dell'attuale NC OS s.p.a. quale succes- sore nel medesimo (ai sensi dell'art. 111 terzo e quar- to comma C.P.C.) alla proposizione del presente ricor- So.
2. Il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso ha ad oggetto denuncia di "violazione e falsa applica- zione dell'art. 112 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 C.P.C.; omessa ○ contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. La censura così formulata ap- 5 pare priva di fondamento.
2.1. La Corte di merito ha dato atto che nella com- parsa di costituzione e risposta in primo grado la Mi- coperi aveva eccepito la inammissibilità della domanda della Banca sul rilievo che "il credito insinuato tar- divamente era già stato richiesto in sede di insinua- zione al passivo e respinto dal Commissario" e che, in sede di precisazione delle conclusioni, la convenuta aveva affermato che "la richiesta tardiva di riconosci- mento del credito con privilegio contrasta con quanto richiesto in sede di insinuazione al passivo".
2.2. Sostengono le ricorrenti: che se il credito ибр insinuato tardivamente era stato già richiesto in sede di insinuazione tempestiva, la domanda tardiva, sul presupposto di tale identità, "non avrebbe potuto nem- meno astrattamente essere in contrasto con quella ini- zialmente svolta"; che, se la richiesta tardiva fosse stata, come eccepito nelle conclusioni sopra riferite, contrastante con la richiesta avanzata con l'insinuazione tempestiva, in tal caso "presupponendo necessariamente tale contrasto una diversità di doman- de, l'eccezione iniziale avrebbe dovuto ritenersi ab- bandonata in quanto inconciliabile con le nuove conclu- sioni".
2.3. Premesso che l'interpretazione della volontà 6 della parte compete al giudice del merito e non è sin- dacabile in sede di legittimità alle consuete condizio- ni di rispondenza alle norme e ai principi di diritto e di adeguatezza motivazionale, l'affermazione della Cor- te ambrosiana secondo cui "l'argomentazione difensiva della MI, secondo la quale la richiesta della banca era in contrasto con quanto dalla stessa richie- sto in precedenza, costituisce un'ulteriore precisazio- ne del precedente assunto e cioè essere la tardiva inammissibile in quanto la richiesta era diversa da quella inizialmente proposta e non accolta dal commis- sario" può apparire non perspicua ma, nel suo sostan- ziale significato, non può ritenersi non congruente al- la situazione processuale in esame: non si ravvisa, né viene segnalata dalle ricorrenti, alcuna ragione di ne- cessità ermeneutica che dovesse indurre la Corte a ri- tenere abbandonata la originaria essenziale prospetta- zione della causa di inammissibilità della domanda tar- diva, individuata nella ricomprensione del suo oggetto in quello della domanda precedente;
ben potendo il "contrasto" segnalato nelle conclusioni definitive es- sere logicamente riferito all'attività processuale del- la parte, nel senso della incompatibilità reciproca tra deduzione in sede tempestiva e deduzione in sede tardi- va, e non invece all'oggetto della domanda, caratteriz- 7 zato dall'identità (parziale, con rapporto de minori ad majus) della seconda rispetto alla prima, a cui quella incompatibilità veniva appunto correlata. L'alternativa come sopra posta dalle ricorrenti appare dunque fuor- viante in quanto riferita a termini eterogenei: altro è il raffronto tra l'oggetto della domanda tardiva e quello della domanda precedente, che conduceva alla constatazione della mancanza di novità; e altro è il raffronto tra la formulazione iniziale di una domanda globale e la autonoma richiesta successiva del solo ri- conoscimento del privilegio, che giustificava il rilie- vo della reciproca incongruenza risolventesi изр nell'inammissibilità della seconda.
2.4. Osservasi complementarmente che, comunque, la sussistenza di estremi di inammissibilità avrebbe potu- to e dovuto essere ritenuta rilevabile d'ufficio, indi- pendentemente da eccezione di parte.
3. Infondato si rivela anche il secondo motivo col quale le parti ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione degli art. 98, 101, 209 legge fallimenta- in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.; omessa ○ in-re, sufficiente motivazione su un punto decisivo della con- troversia in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.".
3.1. La censura si rivolge contro quella parte del- la motivazione della impugnata sentenza nella quale la 8 Corte di appello ha rilevato, a fondamento della rite- nuta carenza di estremi di novità nell'oggetto dell'insinuazione tardiva -e quindi della dichiarata inammissibilità della domanda- che con la lettera 12 agosto 1991 il NC OS EN aveva chiesto il riconoscimento della prelazione pignoratizia e che "a questa lettera, per quanto risulta dai documenti pro- dotti, il Commissario rispose con la comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo con il quale dava atto che il credito della banca per l'esatto im- porto richiesto era stato ammesso al passivo con collo- wf cazione chirografaria senza alcuna menzione del pegno né delle ragioni del suo mancato riconoscimento", affermando peraltro che quest'ultima circostanza "non rileva ai fini della presente decisione".
3.2. Nel quadro della considerazione globale del contesto procedimentale in cui si collocano l'ammissione ordinaria al passivo fallimentare, conse- guente all'accoglimento dell'insinuazione tempestiva о all'esito del giudizio di opposizione di cui agli art. 98 e 99 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e l'ammissione tardiva, prevista e disciplinata dall'art. 101 dello stesso testo normativo, quali fasi del medesimo proces- so di accertamento del passivo fallimentare, giurispru- denza e dottrina affermano in termini univoci e costan- 9 ti il principio che l'ammissibilità della dichiarazione tardiva è inderogabilmente condizionata dal carattere di novità del credito che ne forma oggetto rispetto a qualunque domanda che sia stata proposta nel termine dell'adunanza dei creditori e sia stata esaminata nel merito dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo. Se così non fosse, infatti, verrebbe a risultare vanificata la definitività che contraddistin- gue le decisioni assunte in sede di verifica e riflesse nel decreto di cui all'art. 97, e verrebbe meno la di- stinzione tra l'opposizione allo stato passivo, che rappresenta uno strumento impugnatorio dello stato pas- sivo dichiarato esecutivo, e l'insinuazione tardiva che di tale connotazione impugnatoria è carente;
e verrebbe resa praticamente possibile l'elusione della preclusio- ne temporale connessa al regime di rigorosa perentorie- tà che si applica all'opposizione. In altre parole, con la dichiarazione tardiva si può chiedere il riconosci- mento di ogni ragione di credito che non sia stata de- dotta con domanda tempestiva (la quale non sia stata ritirata senza rinuncia alla pretesa) e che non sia stata fatta oggetto, nemmeno implicitamente (in virtù della sua correlazione logica e giuridica con l'oggetto della domanda esplicita), della delibazione e della de- cisione del giudice (la quale non siasi limitata alla 10 per motivi di natura dichiarazione di inammissibilità restando la riserva esclusivamente formale): ferma all'opposizione della eventuale contestazione delle mo- tivazioni giuridiche, ancorché non espresse ma necessa- riamente connesse, del provvedimento medesimo. E il pa- rametro di riferimento della verifica del suindicato requisito di novità è costituito, in applicazione di generali principi di diritto processuale, dal petitum e dalla causa petendi che caratterizzano e qualificano la domanda.
3.3. In applicazione di tale principio (che river- bera la sua rilevanza in tema di liquidazione coatta amministrativa, stante il rinvio formulato dal terzo comma dell'art. 209 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 agli art. da 98 a 103 dello stesso testo normativo, e attesa la identità di giustificazione razionale e sistematica), non può considerarsi sufficiente ad integrare il neces- sario carattere di novità la richiesta, mediante la di- chiarazione tardiva di credito, della sola prelazione inerente ad un credito già oggetto di dichiarazione tempestiva e di ammissione al passivo in via chirogra- faria. La prelazione, infatti, non costituisce una ra- gione di credito estranea al diritto sostanziale fatto valere, suscettibile di considerazione autonoma e sepa- rata, ma rappresenta solo una qualificazione giuridica 11 indissolubilmente inerente allo stesso, rispetto al quale non può assumere rilevanza a sé stante, essendo destinata a risolversi, in sede di soddisfacimento coattivo del credito, in deroga al generale criterio della par condicio creditorum. Aggiungasi, sul piano formale, che il primo comma dell'art. 93 della legge fallimentare prescrive che la domanda di ammissione al passivo deve contenere, tra l'altro, "l'indicazione delle ragioni di prelazione : da ciò deriva la conseguenza ermeneutica che, sia in caso di specifi- ca indicazione di una causa di prelazione sia in caso di omissione di tale indicazione, la configurabilità o meno di cause di prelazione a presidio del credito in- sinuato con la dichiarazio-ne tempestiva -la quale come è noto assume la rilevanza di domanda giudiziale- rien- tra nell'ambito del giudicato endofallimentare che, in conformità ai principi generali, investe "il dedotto e deducibile"; onde l'ammissione al passivo in viail chirografaria equivale ad implicita esclusione della sussistenza di qualsiasi causa di prelazione, dichiara- ta ° non dichiarata dal creditore. Pertanto, ove il creditore voglia insorgere contro tale esclusione (anche sotto il profilo della mancata motivazione della stessa), deve onerarsi della proposizione dell'opposizione allo stato passivo;
non trova, infat- 12 ti, alcuna giustificazione la discriminazione prospettata da alcune fonti dottrinali, e invocata dall'odierna ricorrente nella presente fattispecie- tra l'ipotesi di esclusione espressa, che esigerebbe di es- sere contestata con l'opposizione, e quella di esclu- sione tacita che, risolvendosi in una "non pronuncia", lascerebbe aperto l'adito all'insinuazione tardiva;
do- vendosi Osservare al riguardo, alla luce dei principi generali del diritto processuale, che, almeno nel caso (che è quello di specie) di formulata richiesta, non di inesistenza di pronuncia si tratterebbe, bensì di ille- gittima omissione di pronuncia su una parte della do- manda.
3.4. E in giurisprudenza si rileva che il fenomeno riveste particolare pregnanza nella procedura di liqui- dazione coatta amministrativa, nella quale, essendo l'accertamento del passivo compiuto d'ufficio dal com- missario, tale accertamento, proprio in considerazione del suo carattere di officiosità, deve estendersi а tutte le implicazioni inerenti alla natura del rappor- to, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga esau- rientemente, come nel caso in cui non venga riconosciu- to un accessorio del credito, il titolare del diritto deve gravarsi dell'opposizione allo stato passivo e non può avvalersi dell'insinuazione tardiva per sottoporre 13 qu all'organo dell'accertamento elementi dei quali lo stesso avrebbe già dovuto conoscere (Cass. 20 dicembre 1994 n. 10955).
4. Riceve quindi reiezione il ricorso proposto dal- la Banca Intesa s.p.a. e dal NC OS s.p.a. Le ricorrenti, soccombenti, vengono condannate solidalmen- te al rimborso in favore della MI s.p.a. in ammi- nistrazione straordinaria, delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
89000 la Corte 330000 rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti, in via solidale tra loro, al rimborso in favore della resi- stente delle spese del presente giudizio che liquida in lire 146.300.a. per esborsi e in lire 10.000.000 per onorari. Roma, 25 ottobre 2000. Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Olla Vincenzo Ferro"Пинтрей fjoran ев CORT DEPAR Ausr Prima Sezione UI SS Deppsitato in Gane s Alize PollencesПриметьفن 22 FEB. 201 د سال IL CANCELLIERE Мию бат лет 9:31. CAND MAR. 2001 14 Five Comm