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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO LI, nella causa civile n. 925/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Valerio Collesi, Enrico Santi Laurini e Lucia Ciampelli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5.12.2025, alle ore 13.25, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI-001981306 di Parte_1
pagamento della somma di €11.034,35 per sanzione amministrativa conseguente al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018 da parte della di cui egli era legale rappresentante all'epoca dei fatti, così come sarebbe stato Controparte_2
contestato ad esso ricorrente con atto di accertamento n. 5801.20/11/2019.0052788 del 20.11.2019. CP_1
Si tratta, come sottolineato, in particolare, di ordinanza emessa per sanzioni conseguenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali su retribuzioni effettuate nell'anno 2018.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981
CP_ non avendo, l' effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto anche perché la stessa sarebbe stata effettuata con consegna, presso la sua residenza, in data 7.12.2019, a persona priva di alcun significativo legame con esso ricorrente, tale
Persona_1
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto che la notifica dell'atto di accertamento
è avvenuta in data 16.12.2019 essendo stata, la raccomandata, effettivamente ricevuta presso l'indirizzo di residenza del destinatario e che il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 non
CP_ potrebbe decorrere se non dal momento della conclusione degli accertamenti da parte dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif.
nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
pagina 2 di 4 Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta
giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è
obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Dall'analisi del dato letterale delle disposizioni sopra richiamate emerge che anche alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il precetto che impone l'obbligo di contestazione immediata della violazione o di notificazione della contestazione stessa entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.
Detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative. Ciò può desumersi dalla circostanza che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016.
Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite
agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”. Dalla
norma in commento si trae l'indiretta conferma della conclusione che depone in favore pagina 3 di 4 dell'applicabilità del citato art. 14; ciò in quanto la disciplina ratione temporis di riferimento, non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
Nel caso in esame, il mancato versamento delle ritenute risale all'anno 2018 e, quindi, entro il termine di novanta giorni dalla commessa violazione avrebbe dovuto essere notificato l'atto di accertamento che, invece, risulta, anche laddove si considerasse valida la notifica dell'atto, pervenuto alla residenza dell'opponente solo in data 16.12.2019 ben oltre il termine di 90 giorni dalla commessa violazione.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta deve quindi considerarsi estinta in base al disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiara non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nella misura di €2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 5.12.2025
Il giudice
LO LI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO LI, nella causa civile n. 925/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Valerio Collesi, Enrico Santi Laurini e Lucia Ciampelli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5.12.2025, alle ore 13.25, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI-001981306 di Parte_1
pagamento della somma di €11.034,35 per sanzione amministrativa conseguente al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018 da parte della di cui egli era legale rappresentante all'epoca dei fatti, così come sarebbe stato Controparte_2
contestato ad esso ricorrente con atto di accertamento n. 5801.20/11/2019.0052788 del 20.11.2019. CP_1
Si tratta, come sottolineato, in particolare, di ordinanza emessa per sanzioni conseguenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali su retribuzioni effettuate nell'anno 2018.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981
CP_ non avendo, l' effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto anche perché la stessa sarebbe stata effettuata con consegna, presso la sua residenza, in data 7.12.2019, a persona priva di alcun significativo legame con esso ricorrente, tale
Persona_1
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto che la notifica dell'atto di accertamento
è avvenuta in data 16.12.2019 essendo stata, la raccomandata, effettivamente ricevuta presso l'indirizzo di residenza del destinatario e che il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 non
CP_ potrebbe decorrere se non dal momento della conclusione degli accertamenti da parte dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif.
nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
pagina 2 di 4 Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta
giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è
obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Dall'analisi del dato letterale delle disposizioni sopra richiamate emerge che anche alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il precetto che impone l'obbligo di contestazione immediata della violazione o di notificazione della contestazione stessa entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.
Detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative. Ciò può desumersi dalla circostanza che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016.
Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite
agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”. Dalla
norma in commento si trae l'indiretta conferma della conclusione che depone in favore pagina 3 di 4 dell'applicabilità del citato art. 14; ciò in quanto la disciplina ratione temporis di riferimento, non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
Nel caso in esame, il mancato versamento delle ritenute risale all'anno 2018 e, quindi, entro il termine di novanta giorni dalla commessa violazione avrebbe dovuto essere notificato l'atto di accertamento che, invece, risulta, anche laddove si considerasse valida la notifica dell'atto, pervenuto alla residenza dell'opponente solo in data 16.12.2019 ben oltre il termine di 90 giorni dalla commessa violazione.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta deve quindi considerarsi estinta in base al disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiara non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nella misura di €2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 5.12.2025
Il giudice
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