Decreto presidenziale 27 settembre 2021
Sentenza 3 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 2 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 30 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 2 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 3 aprile 2025
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- 1. TAR Sardegna, sezione I, sentenza 3 ottobre 2025, n. 793https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Sardegna, sezione I, sentenza 3 ottobre 2025, n. 793https://www.eius.it/articoli/
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze del 7 aprile 2025, di identico tenore, iscritte rispettivamente ai numeri 100 e 101 reg. ord. del 2025, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La predetta disposizione ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata - oltre a quelli dell'accertamento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/04/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02855/2025REG.PROV.COLL.
N. 06852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6852 del 2023, proposto dal prof.
MA AP, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fortunato e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 3314/2023 del 30 marzo 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 5715/2022.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 3314/2023 del 30 marzo 2023;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti la memoria e i documenti depositati dalle parti;
Vista la sentenza n. 56/2024 del 2 gennaio 2024, di accoglimento del ricorso in ottemperanza;
Viste la domanda di nomina del Commissario ad acta depositata dal ricorrente, e la documentazione ad essa allegata;
Viste la memoria della difesa erariale e le conclusioni del ricorrente;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. 356/2025 del 17 gennaio 2025 e la documentazione inviata dall’Amministrazione in ottemperanza alla stessa;
Vista la memoria finale del ricorrente, recante istanza di declaratoria di improcedibilità della domanda di nomina del Commissario ad acta;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 il Cons. Pietro De Berardinis, udito per l’Amministrazione l’Avvocato dello Stato Federico Basilica e viste le conclusioni del ricorrente come da verbale;
Considerato:
- che il prof. MA AP propone domanda di nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 3314/2023 del 30 marzo 2023 secondo le modalità indicate nella sentenza n. 56/2024 del 2 gennaio 2024, con cui è stato accolto il ricorso per l’ottemperanza della precedente;
- che nella sentenza da ottemperare è stato ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca di procedere alla formulazione di una proposta risarcitoria (per il danno patito dal ricorrente per effetto dell’illegittimo diniego di abilitazione alle funzioni di professore universitario di II^ fascia) pari alle differenze retributive tra lo stipendio di ricercatore e lo stipendio iniziale di professore associato per il periodo intercorrente tra il giudizio di non idoneità alle funzioni e la data effettiva di assunzione quale professore associato, con una decurtazione del 20%;
- che la sentenza n. 56/2024, dal canto suo, ha prescritto al Ministero i termini e le modalità con cui procedere alla formulazione della suddetta proposta, riservando la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, per l’ipotesi di persistente inerzia del Ministero;
- che nella domanda di nomina del Commissario ad acta il docente ha sostenuto (e documentato) che il Ministero gli ha offerto una somma pari ad € 41.823,00 lordi, con la precisazione che su tale somma avrebbe dovuto essere operata la ritenuta IRPEF;
- che in risposta a detta offerta, il prof. AP ha inoltrato alla P.A. tre missive, con le quali: a) ha accettato l’importo offertogli, precisando che su di esso non avrebbero dovuto essere operate ritenute; b) ha evidenziato che sull’importo ora ricordato avrebbero dovuto essergli corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla domanda; c) infine, ha sostenuto che sulle differenze retributive prese a base di calcolo (€ 52.278,81) avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria. Dopo queste sue risposte – lamenta il ricorrente – il Ministero si sarebbe limitato a comunicargli che le stesse erano al vaglio della P.A. e poi sarebbe rimasto inerte, senza rispondere agli ulteriori solleciti che il ricorrente stesso gli ha inviato;
Considerato inoltre:
- che la difesa erariale ha contestato la rispondenza al vero della ricostruzione ora riportata, la quale sarebbe solo parziale, non avendo indicato l’intervenuto buon esito della vicenda;
- che, in particolare, con nota del 19 settembre 2024 il Ministero avrebbe formulato al prof. AP la proposta conclusiva pari ad € 41.823,00, trasmettendogli l’atto di accettazione di tale importo, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa vantata o vantabile, e il docente avrebbe fornito il 24 settembre 2024 riscontro positivo, formalizzando la propria integrale accettazione della proposta formulatagli. Una volta concluso l’accordo, il Ministero avrebbe liquidato al prof. AP l’importo concordato tramite bonifico alle coordinate bancarie che il docente avrebbe indicato, di tal ché la somma sarebbe stata accreditata al ricorrente sin dal 19 dicembre 2024;
- che per l’effetto la difesa erariale ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza però produrre la documentazione da esso citata;
- che pertanto con ordinanza n. 356/2025 del 17 gennaio 2025 la Sezione ha disposto istruttoria, con cui ha ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca di depositare per via telematica copia: a) della nota prot. n. 12663 del 19 settembre 2024, recante la formulazione al prof. AP dell’offerta conclusiva; b) della missiva prot. n. 12891 del 24 settembre 2024, con la quale il docente ha accettato la riferita offerta, c) della ricevuta della liquidazione a suo favore dell’importo concordato mediante bonifico indirizzato alle coordinate bancarie indicate dal medesimo docente, unendovi una sintetica relazione in cui venisse precisato se e quale delle richieste del prof. AP era stata accolta ovvero respinta, con illustrazione delle relative ragioni;
- che il Ministero ha riscontrato l’ordinanza, depositando la documentazione e la relazione richieste e precisando: I) di aver accolto la richiesta del prof. AP di non sottoporre l’importo di € 41.823,00 a ritenuta fiscale; II) di non avere invece accolto la richiesta del citato ricorrente di vedersi corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli importi liquidati a titolo di risarcimento, né gli interessi legali dalla data della domanda; III) che il prof. AP, con atto del 24 settembre 2024, ha accettato l’importo di € 41.823,00 con espressa rinuncia a ogni ulteriore pretesa vantata o vantabile in relazione all’esecuzione della sentenza, a condizione che l’importo corrisposto fosse versato senza operare la ritenuta d’acconto;
- che il ricorrente ha depositato una memoria, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse sull’istanza di nomina del Commissario ad acta e insistendo per la liquidazione delle spese attinenti a tale fase, in ossequio al principio della soccombenza virtuale;
- che alla camera di consiglio del 1° aprile 2025 il Collegio, udito il difensore presente del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto, sulla base della documentazione versata in atti dal Ministero in ottemperanza all’istruttoria disposta con ordinanza n. 356/2025 cit. e della memoria depositata dal ricorrente, di dover dichiarare l’improcedibilità della domanda di nomina del Commissario ad acta;
Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese di questa fase del giudizio, alla luce del contegno processuale in essa serbato dalle parti, poiché se è vero che la P.A. ha ritardato il pagamento, è altresì vero che lo stesso è stato effettuato in data 19 dicembre 2024 e quindi anteriormente alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025, in cui la causa è stata chiamata in decisione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sulla domanda di nomina del Commissario ad acta incaricato di eseguire la sentenza n. 3314/2023 del 30 marzo 2023, come in epigrafe proposta, la dichiara improcedibile.
Compensa le spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO