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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1159 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. RICCIUTI GIANNI P_ resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni per parte ricorrente:
Come da memoria ex art. 183 VI co n. 1 cpc
(Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito in capo a Parte_2 P_ quest'ultimo per essersi reso gravemente inadempiente agli obblighi di cui all'art. 143 c.c., alle seguenti condizioni:
1- assegnare la casa familiare sita in Ferrara - Via Fossato di Mortara n. 41
[identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 387 particella 14, cat. A/3, rendita € 1.053,57], unitamente agli arredi ed ai beni mobili ivi contenuti, alla madre la quale continuerà a risiedervi insieme ai figli Parte_2
(maggiorenni ma non economicamente autonomi);
2- disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli P_ [...]
e (entrambi maggiorenni ma non economicamente autonomi) Per_1 Per_2 mediante versamento in favore della madre - mediante bonifico Parte_2 bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese - della somma mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta equa in proporzione alle capacità economiche e reddituali delle parti;
3- disporre che il padre in ragione del 75%, al pagamento Controparte_2 delle seguenti spese da sostenersi nell'interesse dei figli: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche pagina 1 di 9 prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; - disporre che P_ contribuisca al mantenimento della moglie mediante
[...] Parte_2 versamento in favore della stessa - mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese - della somma mensile di € 2.000,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta equa in proporzione alle capacità economiche e reddituali delle parti;
5- rigettare integralmente le domande svolte dal resistente in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze)
In via istruttoria, si riporta alle istanze formulate nella II e III memoria ex art. 183 cpc
Conclusioni per parte resistente:
Come da comparsa di costituzione
(Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nel preminente interesse dei figli;
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e P_ Parte_1 respingendo la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per i motivi esposti in narrativa ed ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio;
- Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , Per_2 con collocazione prevalente presso la madre, prevedendo la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé secondo i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia stessa;
- Disporre secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito circa l'assegnazione della casa familiare sita in Ferrara, Via Fossato di Mortara n. 41, di proprietà esclusiva dell'IN. P_
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore P_
e del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 Persona_1 indipendente, mediante versamento, in favore della madre Parte_1 dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascuna mensilità;
pagina 2 di 9 - Disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli
[...]
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , minorenne, Per_1 Per_2 vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara. La quota di spettanza delle predette spese straordinarie verrà rimborsata al genitore anticipatario da parte dell'altro genitore entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione attestante la spesa;
- Dichiarare la IGnora economicamente indipendente ed in grado Parte_1 di provvedere al proprio personale mantenimento, rigettando pertanto la richiesta di un contributo al proprio mantenimento dalla medesima avanzata nei confronti del marito Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso P_ forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA di legge e successive occorrende)
In via istruttoria, si riporta alle istanze formulate nella II e III memoria ex art. 183 cpc
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra esponeva: Parte_1 In data 12.05.2001 aveva contratto matrimonio concordatario con l'ing. P_
Dall'unione erano nati i figli , maggiorenne e non
[...] Persona_1 economicamente indipendente e , minorenne. Per_2
La famiglia si era trasferita a Ferrara dopo aver trascorso alcuni anni a Bologna. I coniugi avevano concordato che la moglie si sarebbe dedicata alla cura della famiglia, decisione che aveva permesso all' IN. -dirigente e procuratore della P_
Bureau Veritas Italia S.p.a- di dedicarsi pienamente al lavoro e di curare, al contempo, un'attività libero professionale nel settore della progettazione e dell'edilizia sostenibile.
Il matrimonio era entrato in crisi nel momento in cui la moglie aveva scoperto che dal 2015 il marito aveva stretto una relazione con la IG.ra Parte_3
La ricorrente si era così rivolta ad un legale di Bologna per addivenire ad una separazione ma aveva poi desistito a fronte delle rassicurazioni del marito e delle sue precarie condizioni di salute. Dopo la cessazione della relazione, avvenuta a fine 2017, i rapporti familiari erano apparentemente migliorati, visto che il marito -spesso assente per lavoro- si era dimostrato più presente ed attento alle eIGenze sia dei figli che della moglie, concedendosi anche brevi vacanze;
inoltre, in quello stesso periodo, il marito aveva invitato la moglie ad accompagnarlo in qualche trasferta di lavoro.
Nella primavera del 2020, quando erano in corso le restrizioni derivanti dalla nota epidemia, la ricorrente aveva scoperto che il marito aveva una relazione con la IG.ra con la quale intratteneva lunghe telefonate e chat dal contenuto Persona_3 erotico. La ricorrente quindi “imponeva allo stesso di troncare immediatamente la relazione, cosa che l'IN. aceva il giorno stesso”. P_
Nel novembre del 2020, l' IN. era stato nominato Presidente della Green P_
Building Council Italia;
dopo pochi mesi (aprile 2021) era stato nominato esperto presso il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del 2016.
Dopo qualche tempo la moglie aveva scoperto l'ennesimo tradimento, consumato con la IG.ra addetta stampa presso il Commissario Parte_4 straordinario.
pagina 3 di 9 Il 4 dicembre 2021, l'IN. aveva abbandonato la casa coniugale per recarsi in P_
Roma presso l'abitazione della IG.ra , sua attuale compagna. Parte_4
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale addebitasse la separazione al marito e che l'abitazione coniugale le venisse assegnata quale genitore presso il quale vivevano i figli.
Chiedeva che il marito fosse condannato al versamento di un contributo al mantenimento dei figli di complessivi € 2000,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 2.000,00 mensili.
Si costituiva parte resistente e nulla opponeva alla domanda di separazione.
Sosteneva che l' allontanamento tra i coniugi era stato causato non solo dalle frequenti assenze da casa per motivi lavorativi ma anche al “progressivo inaridimento affettivo mostrato dalla IGnora che spesso manifestava rabbia Pt_2 ed insoddisfazione per la propria vita familiare, respingendo le attenzioni del marito e determinando una reazione di chiusura da parte del coniuge”.
Quanto alle relazioni menzionate in ricorso, precisava che la prima era stata immediatamente troncata sia per tentare di recuperare il rapporto con la moglie ed i figli, sia in ragione dei propri gravi problemi di salute.
Quanto al rapporto con la IG.ra precisava che si era trattato di una Persona_3 semplice frequentazione “virtuale”, limitata a telefonate e scambi di messaggi di contenuto meramente amicale. Sulla relazione con la IG.ra assumeva che il rapporto con la moglie era Parte_4 cessato quando “le incomprensioni che avevano determinato il progressivo distacco tra i coniugi, ed in particolare il rancore accumulato dalla IGnora nei Pt_2 confronti del marito, nonostante gli evidenti sforzi di quest'ultimo per tentare di recuperare il rapporto coniugale, erano tuttavia divenute ormai consolidate ed insanabili”. Poiché la relazione con la non aveva avuto alcuna efficacia causale Parte_4 chiedeva il rigetto della domanda di addebito.
In merito agli aspetti economici, riconosceva che la IGnora negli anni si era Pt_2 occupata dell'accudimento della prole ma negava che la ricorrente avesse rinunciato alla propria realizzazione professionale per agevolare la carriera del marito.
Il resistente, al contrario, aveva in più occasioni richiesto alla moglie di trovare un lavoro per contribuire al ménage familiare, e ciò in quanto le sole entrate del IGnor non consentivano più di mantenere l'elevato tenore di vita a cui la IGnora P_ ed i figli si erano negli anni abituati. Pt_2
A tal fine il resistente aveva pagato vari corsi professionali (scuola di pittura, scuola di ceramica, corso di cucina a Bologna), aveva l'acquistato un forno per la lavorazione della ceramica ed aveva procurato un locale da adibire a laboratorio.
Tali iniziative non avevano però sortito esiti positivi perché la moglie non aveva coltivato le attività che pure era stata messa in grado di svolgere.
Soltanto nel 2021 la ricorrente si era iscritta nelle graduatorie scolastiche ed aveva iniziato a lavorare quale collaboratrice scolastica, percependo circa 600 euro mensili.
Precisava che le proprie condizioni economiche, un tempo floride, erano peggiorate a seguito della neoplasia al polmone;
solo nel 2020 vi era stato un leggero recupero, fermo restando che gli unici introiti ormai provenivano dalla collaborazione con la società Green Building Council Italia.
pagina 4 di 9 Chiedeva quindi che il contributo al mantenimento fosse determinato in € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Presidente, emessi i provvedimenti urgenti (affida in forma condivisa la figlia Per_
con residenza privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di vederla secondo le eIGenze di studio e di vita della stessa. Assegna alla ricorrente la casa Per_ coniugale affinchè la abiti con la figlia ed il figlio , Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente. Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il 5° giorno di ogni mese e quale contributo per il mantenimento della prole, la somma di Euro 1.000 (Euro 500 a figlio) oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 70% alle spese straordinarie…. Dispone infine che il resistente versi alla ricorrente, entro il 5° giorno di ogni mese, un assegno personale di Euro 400 oltre rivalutazione su base Istat), nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
La causa, era istruita documentalmente, con interpello, escussione di testi, ed indagini patrimoniali.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, posto che la volontà concorde dei coniugi e le circostanze esposte in atti evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale e dunque l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Sulla domanda di addebito.
Il resistente ha riconosciuto di aver intrapreso almeno due relazioni, la prima con la IG.ra e la seconda con la sua attuale compagna, la IG.ra Parte_3 Parte_4
e non ha contestato di essere stato invitato dalla moglie a porvi fine.
[...]
Ha riconosciuto di aver intrattenuto rapporti “epistolari” con la IG.ra cessati Per_3
a seguito delle richieste della moglie.
Ha riconosciuto di essersi allontanato da casa nel dicembre 2021, precisando che la relazione con la IG.ra era frutto anche del progressivo Parte_4
“inaridimento” affettivo mostrato dalla IGnora che spesso manifestava Pt_2
(anche alla presenza dei figli) rabbia ed insoddisfazione per la propria vita familiare, respingendo le attenzioni del marito.
Ha sostenuto la difesa del resistente che la relazione con la IG.ra è nata Parte_4 nell'aprile 2022 e che sarebbe dunque effetto e non causa della crisi coniugale. Il Collegio è di diverso avviso per varie ragioni.
Il resistente non ha fornito alcuna prova in merito all' “inaridimento” del rapporto affettivo;
l'unico capitolo di prova che (forse) riguardava l'argomento ( 1) “Vero che nell'anno 2020 Suo fratello, IN. Le ha riferito di attraversare un P_ periodo di crisi matrimoniale, sentendosi respinto dalla moglie, IGnora Parte_1
”) è stato formulato in modo generico e senza precisi riferimenti temporali.
[...]
IGnificative sono invece le affermazioni contenute nella comparsa di costituzione:
“la ritrovata serenità familiare durò all'incirca 3 anni, fintanto che, nel marzo 2021, l'odierno resistente non assunse un nuovo incarico lavorativo nell'ambito del quale conobbe una collega con cui in seguito intraprese una relazione. In tale occasione tuttavia, compreso che il legame con la moglie non era più in alcun modo recuperabile, l'odierno resistente preferiva allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale, proprio per evitare ulteriori tensioni familiari con la IGnora che si Pt_2 sarebbero inevitabilmente ripercosse anche sui figli”. Per ammissione del resistente i motivi della decisione di allontanarsi definitivamente dalla famiglia sono dunque riconducibile all'incontro con l'attuale compagna.
pagina 5 di 9 In ogni caso, la pretesa assenza di interessi affettivi è smentita dai comportamenti dei coniugi: la moglie ha sempre richiesto la cessazione delle relazioni e il marito ha ottemperato alle richieste relative al rapporto con la IG.ra ed alla Pt_3 corrispondenza con la IG.ra Per_3 Non è quindi verosimile che la crisi possa essere ricondotta “ad una sostanziale incompatibilità tra i coniugi acuitasi nel corso degli anni fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
E' del resto noto che l'elemento da cui deriva l'addebito deve essere provato, con i normali mezzi di prova, ma anche con presunzioni, basate su fatti successivi alla fine della convivenza (Cassazione civ. sez. I del 4 giugno 2012 n. 8928) "Non puo' dubitarsi, infatti, della possibilita' di inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza (quale quello accertato in sede penale e non contestato neppure dal ricorrente), la veridicita' della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all'interno della mura domestiche (cfr., in motivazione, Cass., 14 gennaio
2011, n. 817). La corte territoriale ha per altro fatto applicazione del principio gia' affermato da questa Corte, secondo cui la condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimita' di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilita' della convivenza, puo' comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilita' (Cass., 2 settembre 2005, n. 177810)".
Deve quindi presumersi che la relazione con la sia pur allo stato Parte_4 embrionale, fosse già in essere al momento dell'allontanamento.
Assume quindi scarsa rilevanza il fatto che il resistente abbia negato di essersi subito recato dalla preferendo alloggiare dapprima in albergo e Parte_4 successivamente presso alcuni amici, fra i quali peraltro la stessa IG.ra Parte_4 In sintesi, deve ritenersi che fino all'abbandono dell'abitazione coniugale, avvenuto nel dicembre 2021, fosse ancora in essere una sia pur sofferta “affectio coniugalis”.
La responsabilità della separazione va quindi addebitata al resistente. Sull'affidamento. Parte resistente ha richiesto che sia disposto l'affidamento “congiunto” della figlia ma entrambi i fratelli sono ormai maggiorenni. Le domande relativa all'affidamento ed alla frequentazione non verranno pertanto esaminate.
Poiché i figli dimorano presso la madre e non sono non ancora autosufficienti, si dispone l'assegnazione in favore di quest'ultima dell'abitazione coniugale.
Sugli aspetti economici.
La ricorrente, collaboratrice scolastica, percepisce circa 650 euro mensili. Ben diversa è la situazione economica dell' ing. P_
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla difesa del resistente risulta che il reddito mensile netto è in costante crescita, essendo aumentato da € 4800 (anno 2020) ad € 6800 (anno 2022). Il resistente, inoltre, è proprietario dell'abitazione coniugale e comproprietario, con il fratello, di immobili siti in Tolentino, allo stato non produttivi di reddito.
Tali redditi non rispecchiano però l'alto profilo professionale dell'ing. quale P_ desumibile in modo chiaro dall' analitica descrizione delle pregresse
“collaborazioni occasionali” riportate nella comparsa conclusionale dello stesso resistente: Green Building Council: incarico concluso nel giugno 2023 (doc. n. 14), compenso € 41.600,00 lordi;
pagina 6 di 9 - Task Force Management S.r.l.s.: incarico occasionale “a chiamata”, conferito verbalmente per il solo anno 2022 e quindi concluso, compenso € 8.874,68 lordi;
- Coaf S.r.l.: contratto depositato in data 14/06/2023 (a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), incarico cessato nel 2021, compenso lordo € 2.080,00;
- Rise S.r.l.: incarico occasionale “a chiamata”, conferito verbalmente per il solo anno 2022 e quindi concluso, compenso lordo € 2.496,00;
- Airis S.r.l.: incarico occasionale “a chiamata”, conferito verbalmente nell'anno 2022 e quindi concluso, compenso lordo € 2.080,00;
- Nier INegneria S.p.A.: contratto “a progetto” depositato in data 14/06/2023 (a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), incarico concluso nel 2022, compenso lordo € 7.800,00;
- Università degli Studi di Roma: incarico occasionale per lezione nell'ambito di un Master depositato in data 14/06/2023 (a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), compenso lordo € 300,00;
- Paver S.p.A.: incarico occasionale “a chiamata”, conferito verbalmente nell'anno 2022 e quindi concluso, compenso lordo € 457,60 Business incarico occasionale per n. 2 lezioni depositato in data Controparte_3
14/06/2023 (a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), compenso lordo €
811,20;
- incarico occasionale di consulenza, Controparte_4 conferito verbalmente nell'anno 2023 e quindi concluso, compenso lordo € 3.042,00; Studio legale tributario: incarico occasionale per relazione a convegno, CP_5 conferito verbalmente nell'anno 2022 e quindi concluso, compenso lordo € 1.000,00;
- Università degli Studi di Ferrara: incarico gratuito per lezione nell'ambito di dottorato di ricerca, conferito verbalmente;
- Veritas S.p.A.: contratto depositato in data 14/06/2023 (a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), incarico conferito nel 2017 e cessato nel febbraio 2023, compenso lordo € 22.000,00 per 5 anni di attività. La decisione dovrà quindi tener conto da un lato, dell'alto tenore di vita della famiglia e, dall'altro, sia dei redditi attuali del resistente che di quelli potenziali, questi ultimi ridottisi solo a causa di problemi di salute ormai risolti.
In merito ai redditi attuali, si osserva che la determinazione della cd. “disponibilità effettiva” rappresentata dal ricorrente in comparsa conclusionale non è IGnificativa sotto diversi aspetti.
Sul punto, occorre premettere che è stata prodotta documentazione relativa alla notevole esposizione debitoria maturata dall' IN. nei confronti del Fisco. La P_ difesa della ricorrente ha eccepito la tardività della produzione ma la stessa è ammissibile in quanto i documenti si sono formati in data successiva alle preclusioni istruttorie.
Ciò posto, si osserva che il resistente ha affermato di avere una disponibilità netta di appena 1.582,00 euro mensili. Il calcolo è errato in quanto basato sul reddito medio dell'ultimo triennio (€ 6.000) e non su quello attuale (€ 6.800). E' ovvio che la “disponibilità effettiva” è un dato all'attualità, diverso da quello relativo alla capacità economica, che si determina sulla media degli ultimi tre anni.
Il calcolo inoltre tiene conto di un canone di locazione di 550 euro mensili non più dovuto a partire dal 31.5.2023, data di scadenza del contratto.
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Considerato che
fra le spese è annoverato quanto attualmente dovuto per contributo al mantenimento dei figli (€ 800) e per assegno personale (€ 400), la disponibilità effettiva ammonta a circa 2.900 euro mensili.
Dovendosi ritenere che il resistente sia in grado di far fronte ad un aumento di ulteriori 1200 euro mensili, si pongono a carico a carico del resistente un assegno personale in favore della moglie di € 800,00 mensili ed un contributo al mantenimento dei figli di € 800,00 mensili ciascuno. Il resistente dovrà contribuire in misura del 75% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli come di seguito riportate: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a)tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede Universitaria
4)Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento e l'assegno personale andranno versati entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 P_
(matrimonio contratto in ANCONA in data 12/05/2001 e trascritto al n.
[...]
54, p. II, serie A) con addebito a . P_ Assegna a l'abitazione coniugale sita in Ferrara - Via Fossato di Parte_1
Mortara n. 41 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 387 particella 14, cat. A/3, rendita € 1.053,57. Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al P_ mantenimento dei figli di € 800,00 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 75% delle spese straordinarie;
Pone a carico di l'obbligo di versare un assegno separativo in P_ favore della moglie di € 800,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici
Istat FOI.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € P_
10.800,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali . Dispone che il competente ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
pagina 8 di 9 Ferrara, 4.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 9 di 9