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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/09/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1166/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1166/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto indennizzo per danni alluvionali, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 9.8.1974, residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura ad litem posta a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv.
Domenico Ioppolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a
SO LA, in via IV Novembre, n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
e
(codice fiscale e partita i.v.a.: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_2 Controparte_3
1 rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Silvio Colloca, elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale, sito a Vibo Valentia, in via J. F. Kennedy, n. 65, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Accogliere, per i motivi di Parte_1 fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con condanna al compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori del doppio grado di giudizio”;
il procuratore dell'appellata chiede che: “i motivi di Controparte_1 gravame posti all'attenzione dell'adita Corte di Appello nell'interesse di parte appellante-attrice siano da considerarsi privi di ogni Parte_1 fondamento. Con richiesta all'adita Corte di Appello di Catanzaro che, reietta ogni avversa deduzione e/o difesa e in totale accoglimento delle surriportate ragioni contestative, voglia statuire: - il rigetto del proposto gravame;
- la conferma della impugnata sentenza n. 366/2019 emessa dal tribunale di Vibo Valentia;
- la condanna di parte appellante a spese e competenze legali del grado di giudizio secondo la regola della soccombenza”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia
Con atto di citazione notificato il 4.2.2012, - dopo aver premesso Parte_1 di essere titolare di un'azienda agricola per la raccolta e la frantumazione di olive, sita a
SO LA (VV), e che, il 2.3.2001, aveva stipulato con la Controparte_2 una polizza assicurativa denominata “ ”, avente durata di cinque anni,
[...] CP_4 tesa a garantire la copertura, fra gli altri, dei rischi ai beni della propria azienda derivanti
2 da eventi atmosferici - ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la predetta compagnia assicurativa, affinché fosse accertato l'obbligo, sulla stessa gravante, di tenerlo indenne dai danni subiti dall'impianto fisso di pesatura delle olive collocato nella propria azienda agricola, causati da un violento nubifragio verificatosi, a SO
LA (VV), nella notte fra il 24 e il 25 maggio del 2002 e che, per l'effetto, la compagnia convenuta fosse condannata a corrispondergli, a titolo di indennizzo, la somma complessiva di euro 36.990,67, oltre i.v.a. (pari al danno stimato con apposita perizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi, dato che la compagnia di assicurazioni, malgrado l'attore avesse denunciato il sinistro il 27.5.2002 e, più volte, inoltrato dei solleciti, non aveva inteso indennizzarlo dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26.6.2012, si è costituita in giudizio la eccependo: a) il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e la non operatività, per gli eventi dannosi per cui è causa, della polizza assicurativa stipulata con il il 2.3.2001 poiché, in particolare, come Parte_1 poteva evincersi dalla pagina n. 15 del contratto, la garanzia assicurativa copriva i danni causati da eventi atmosferici a beni collocati all'aperto, ma ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione, mentre, nel caso di specie, come allegato dallo stesso attore, i danni avevano proprio riguardato un impianto di pesatura fisso e che si trovava all'aperto per destinazione e che, quindi, non era coperto dalla garanzia assicurativa;
b) l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo per decorso del termine di due anni, giacché l'evento dannoso si era verificato il 24-25 maggio 2002, mentre l'ultima richiesta di indennizzo era stata effettuata dall'attore soltanto il 28.1.2009
e visto che, ad ogni modo, l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato il 4.2.2012, quando la prescrizione era ormai spirata;
c) l'infondatezza, nel merito, dell'avversa domanda, poiché il sinistro non era stato causato direttamente da un evento atmosferico, bensì dalla esondazione di un corso di acqua che scorreva nelle vicinanze dell'azienda agricola di proprietà dell'attore, come dimostrato dai rilievi planimetrici da quest'ultimo depositati in giudizio;
d) l'eccessiva quantificazione dei danni e la mancata prova degli stessi, non potendosi ritenere dimostrati sulla scorta della sola relazione del consulente tecnico di parte, allegata in atti.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., solo parte attrice ha depositato in cancelleria, in data 22.10.2012, la memoria di cui al secondo termine della disposizione citata, eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, perché
3 parte convenuta si era costituita tardivamente in giudizio ed era decaduta dal potere di proporla e, ad ogni modo, l'infondatezza dell'eccezione medesima, per non essere maturato il termine di prescrizione biennale (essendo stato più volte interrotto prima della instaurazione del giudizio, con numerose diffide stragiudiziali), nonché l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza, giacché la stessa copriva i danni agli impianti aziendali fissi per natura e destinazione, quale era quello di pesatura in questione.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e con prova testimoniale
(all'udienza del 24.9.2013, sono stati escussi l'ing. , Persona_1
, e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 24.10.2018 e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato, nei termini assegnati, sia la comparsa conclusionale che la successiva memoria di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 366/2019, pubblicata il
29.4.2019 e notificata il 2.5.2019
Con sentenza n. 366/2019, pubblicata il 29.4.2019 e notificata il 2.5.2019, il Tribunale di
Vibo Valentia ha rigettato la domanda presentata da ed ha Parte_1 compensato interamente le spese di lite fra le parti.
In sintesi, il giudice di primo grado - dopo aver evidenziato che parte attrice aveva ritirato il fascicolo di parte all'udienza del 24.12.2018 e che non lo aveva nuovamente depositato nei termini di cui agli artt. 169 e 190 c.p.c., non mettendo il Tribunale nelle condizioni di valutare le prove contenute nel proprio fascicolo - ha rigettato la domanda attorea, in quanto dalle testimonianze acquisite e dagli altri documenti di causa non si evinceva che l'apparecchio di pesatura, che si assumeva danneggiato, fosse coperto dalla garanzia assicurativa (la quale copriva i danni subiti, per effetto di eventi atmosferici, dai beni fissi per natura e destinazione), non emergendo, segnatamente, che lo stesso fosse un bene fisso per natura e destinazione, dovendosi ricomprendere in tale categoria solo quei beni stabilmente legati al suolo. Secondo il Tribunale, si traeva conferma di tale circostanza dalla testimonianza di il quale, nel riferire che Testimone_2
4 l'apparecchio era rimasto danneggiato perché erano venuti meno gli appoggi, aveva lasciato intendere che l'impianto fosse soltanto poggiato al suolo.
Il Tribunale, infine, ha compensato interamente le spese di lite fra le parti per giusti motivi, determinati dalla particolarità delle questioni esaminate.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 29.5.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandosi a tre motivi di Parte_1 gravame, con cui, in sintesi, ha sostenuto che: 1) il proprio fascicolo di parte, ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato nuovamente depositato per un mero disguido di cancelleria, salvo rilevare che, ad ogni modo, in base alla giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del termine per il nuovo deposito del fascicolo di parte, malgrado fosse perentorio, produceva effetti limitati alla decisione di primo grado;
2) contrariamente al convincimento del Tribunale, l'impianto di pesatura delle olive danneggiato, per come si evinceva dalla perizia del tecnico di fiducia dell'appellante, era costituito da due parti che si integravano tra di loro (una platea in cemento armato e una piattaforma in acciaio), cosicché esso era da ritenersi un bene fisso per destinazione, come tale, coperto dalla garanzia assicurativa;
3) erano inammissibili, in quanto proposte tardivamente, e, comunque, infondate le eccezioni di prescrizione del diritto all'indennizzo e di inoperatività della polizza, sollevate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata. Ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.9.2019, si
è costituita nel presente giudizio di appello la (già Controparte_5 CP
, resistendo all'avverso gravame e, in particolare, sostenendo che: a) era infondato
[...] il primo motivo di impugnazione, avendo il giudice, correttamente, deciso la causa allo stato degli atti, senza tenere conto della documentazione contenuta nel fascicolo di parte dell'odierno appellante, poiché ritirato e non nuovamente depositato, senza che vi fosse stato alcun disguido della Cancelleria, con la ulteriore conseguenza che la parte era decaduta, ai sensi dell'art. 169, comma 2° c.p.c. dal potere di depositare nuovamente i documenti nel giudizio di appello;
b) anche il secondo motivo di appello, relativo alla copertura assicurativa dei danni subiti dall'impianto di pesatura dell'appellante, era infondato, poiché, al contrario di quanto lamentato dal , la copertura Parte_1 assicurativa non comprendeva tali danni, visto che: 1) essa era esclusa per i beni posti
5 all'aperto, con esclusione degli impianti fissi per natura e destinazione e che, come si evinceva dalla deposizione testimoniale del l'impianto di pesatura non era fissato Tes_2 al suolo per natura o per destinazione, ma soltanto poggiato sulla base di cemento;
2) i danni in questione non erano stati direttamente causati dalle acque meteoriche cadute sul piazzale antistante il frantoio e sull'impianto di pesatura, ma dalla esondazione di un torrente (denominato “Cornacchia”), che si trova nelle vicinanze del frantoio di proprietà dell'appellante; c) il diritto dell'appellante all'indennizzo si era prescritto, per decorso del termine biennale, ai sensi dell'art. 2952 c.c., sia tra la missiva del 31.3.2003 e la prima richiesta di indennizzo del 6.4.2006 sia fra la missiva del 18.12.2009 (ed il riscontro del 28.9.2010) e l'atto introduttivo del giudizio (atto di citazione notificato il
4.12.2012); d) non potevano considerarsi tardivi e, quindi, inammissibili le eccezioni, sollevate dalla compagnia di assicurazioni, di prescrizione e di inoperatività della garanzia assicurativa, in quanto si trattava di eccezioni in senso lato, diverse da quelle in senso stretto, che potevano essere proposte anche oltre il termine di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c. e, anche, essere rilevate d'ufficio dal giudice. La Controparte_7
quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
[...]
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la con Controparte_7 comparsa depositata telematicamente il 14.6.2022, ha rappresentato l'avvenuto decesso del proprio difensore e si è costituita in giudizio con un nuovo difensore.
Rinviata, più volte, l'udienza di precisazione delle conclusioni, la trattazione della causa,
a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro,
è stata riassegnata alla II^ sezione civile, sicché, l'udienza di precisazione delle conclusioni, che era stata fissata al 12.5.2026, è stata anticipata al 12.3.2025.
Con ordinanza del 14.3.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.3.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Entrambe le parti, quindi, hanno depositato tanto la comparsa conclusionale che la successiva memoria di replica, richiamando e ribadendo le proprie tesi difensive.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
6 Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e delle difese ed eccezioni di Parte_1 [...]
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) Controparte_7
l'esame del primo motivo di appello e, segnatamente, la valutazione della ammissibilità o meno del deposito, nel presente giudizio di appello, del fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, che era stato ritirato, in primo grado, all'atto della rimessione della causa in decisione e che non era stato ridepositato al momento del deposito della comparsa conclusionale (ex art. 169, comma 2°, c.p.c., nella versione vigente ratione temporis); 2) la valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza (contestate con il 3° motivo di appello) dell'eccezione di prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 2952, comma 2°, c.c., del diritto all'indennizzo rivendicato da nei confronti della Parte_1 compagnia di assicurazioni, sollevata da quest'ultima nel giudizio di primo grado, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale e reiterata in appello da
[...]
3) l'esame del secondo motivo di appello, in ordine ai limiti della Controparte_7 garanzia assicurativa e, in particolare, alla copertura dei danni subiti dall'impianto di pesatura del , con la connessa questione della ammissibilità (contestata con il Parte_1 terzo motivo di impugnazione) e fondatezza della eccezione di inoperatività della polizza in relazione al rischio di cui si tratta, anche in ragione della collocazione del bene danneggiato all'esterno e della sua condizione o meno di “impianto fisso per natura e destinazione”; 4) la regolamentazione delle spese di lite.
2. L'ammissibilità della produzione del fascicolo di primo grado di parte appellante
(primo motivo dell'atto di appello)
Come già visto, l'appellante, con il primo motivo di appello (in realtà, non si tratta di una censura alla sentenza del Tribunale, ma di una premessa ai veri e propri motivi di impugnazione), rubricato: “Sul deposito del fascicolo di parte di 1° grado e la valutazione degli atti in esso contenuti” - premesso che il proprio fascicolo di parte, ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato, successivamente, depositato per un mero disguido di cancelleria e che il giudice, pertanto, aveva deciso allo stato degli atti (ossia senza valutare la documentazione contenuta in tale fascicolo di
7 parte) - afferma che, ad ogni modo, in base alla giurisprudenza di legittimità,
l'inosservanza del termine ex art. 169 c.p.c. per il nuovo deposito del fascicolo di parte ritirato, benché perentorio, produce effetti limitati alla decisione di primo grado, cosicché
è ammissibile il deposito del suddetto fascicolo di parte nel giudizio di appello.
L'argomento, contestato dalla compagnia di assicurazioni appellata (che sostiene la preclusione al deposito del fascicolo di parte di primo grado e della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), è fondato.
La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermazione del principio, secondo cui la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2°, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa in decisione, deve essere riferita soltanto alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass., sez. II, n. 21571/2020; 6-
II; n. 20309/2017; il principio è stato ribadito, anche, dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione nelle sentenze n. 4835/2023 e n. 14475/2015).
Ne consegue che i documenti prodotti dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e allegati al suo fascicolo di parte sono utilizzabili ai fini della decisione.
3. Il secondo motivo di appello. I limiti della garanzia assicurativa. Mancata allegazione dei danni subiti e mancata inclusione del danno tra i rischi assicurati
Con un secondo motivo (rubricato: “Sulla natura di bene fisso per destinazione dell'impianto di pesatura”), il censura la sentenza impugnata, sostenendo, Parte_1 contrariamente al convincimento del Tribunale, che l'impianto di pesatura delle olive danneggiato, per come si evinceva dalla perizia del tecnico di fiducia dell'appellante
(prodotta in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), era costituito da due parti che si integravano tra di loro (una platea in cemento armato e una piattaforma in acciaio), cosicché esso era da ritenersi un bene fisso per destinazione, come tale, coperto dalla garanzia assicurativa.
8 Tuttavia, risultano pregiudiziali e decisive - per quanto non siano state oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale (che ha deciso la controversia sulla base di una specifica clausola di esclusione o, più precisamente, di delimitazione del rischio assicurato, ossia sulla esclusione pattizia dalla garanzia assicurativa dei danni derivanti a impianti posti all'aperto e non “fissi” per natura o destinazione, ritenendo assorbita ogni altra) - le questioni della allegazione e prova dei danni lamentati e della stessa inclusione o meno del rischio di cui si tratta tra quelli assicurati dalla compagnia di assicurazioni che, evidentemente, costituisce il presupposto logico giuridico della domanda (sulla distinzione tra rischi inclusi nella garanzia della polizza, il cui onere di dimostrazione grava sull'assicurato, e clausole di delimitazione del rischio incluso, v., Cass., sez. III, n.
31251/2023 e, da ultimo, n. 1469/2025).
L'assicurato, infatti, ha l'onere di allegare e, quindi, di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza;
c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza (cfr. la citata Cass., sez. III. n. 31251/2023).
Tale onere non è stato assolto dal né in termini di allegazione che di Parte_1 dimostrazione dei danni lamentati né in relazione alla inclusione del rischio nella garanzia assicurativa (deve rammentarsi, in particolare, che la compagnia di assicurazioni ha contestato, sia nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado che in quella di appello che i danni lamentati siano stati causati da un evento atmosferico e, segnatamente, dalle acque pluviali, sostenendo, piuttosto, che l'avvenuta inondazione del piazzale antistante il frantoio dell'appellante, a causa dell'esondazione del vicino torrente “Cornacchia”).
In effetti, deve rilevarsi, anzitutto, che l'odierno appellante, nell'atto di citazione di primo grado, non ha, minimamente, descritto i danni all'impianto di pesatura per cui richiede l'indennizzo, limitandosi ad affermare l'avvenuto e non meglio indicato
“danneggiamento” dello stesso (cfr. l'atto citato: “A causa delle ingenti precipitazioni atmosferiche, l'acqua accumulatesi nel piazzale dell'azienda “ ” ha Parte_1 provocato il danneggiamento dell'impianto fisso di pesatura della stessa”).
Non è idonea a sopperire al difetto di specifica allegazione del tipo di danni subiti dal suddetto bene aziendale la perizia di parte, a firma dell'ing. , richiamata CP_8 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto in detta relazione tecnica il perito si è limitato ad affermare, peraltro in maniera alquanto apodittica, che le
9 cause del danneggiamento dell'impianto erano da ricercate negli eventi alluvionali avvenuti nel mese di maggio dell'anno 2002, senza indicare in cosa fosse consistito tale danneggiamento dell'impianto e limitandosi a descrivere i lavori che sarebbe stato necessario effettuare per il suo ripristino, indicati, in sintesi, nella demolizione e nell'integrale rifacimento della platea in cemento armato esistente e nella realizzazione di una “palizzata di protezione”.
E' evidente l'assenza di indicazioni circa gli specifici danni subiti dal bene aziendale, non desumibili, del resto, dai lavori di ripristino, non essendo indicata, in particolare, la ragione della asserita necessità di demolizione della platea e del suo integrale rifacimento, mentre la “palizzata di protezione”, all'evidenza, è elemento edilizio nuovo, la cui necessità, come tale, non appare correlabile a danni derivanti dall'evento atmosferico.
La genericità dell'allegazione circa tali danni è, di per sé, preclusiva all'accoglimento della domanda di indennizzo.
Peraltro, come accennato, difetta la prova sia dei danni medesimi che del nesso di causalità con l'evento atmosferico del maggio 2002, dato che: a) le deposizioni testimoniali sul punto sono estremamente generiche (facendo riferimento i testimoni al non chiarito “danneggiamento” del bene); b) l'unico testimone in grado di riferire circostanze più specifiche, ha descritto il danno in termini di Testimone_2 cedimento dei dispositivi di appoggio sulla platea in cemento della “pesa” o bilancia metallica e non di danni alla platea (circostanza, di per sé, dirimente); c) dalle fotografie prodotte si evince un mero deterioramento della platea in cemento, dovuto a cause incerte e del tutto compatibile con la normale usura dovuta, nel tempo, alla sua esposizione alle intemperie;
d) le missive stragiudiziali inviate nell'interesse del alla Parte_1 compagnia di assicurazioni sono estremamente generiche nella descrizione dei danni di cui si tratta.
Difetta, inoltre, la prova sia della inclusione del rischio di cui si tratta (danni a bene aziendale derivante da eventi atmosferici) tra quelli assicurati;
sia del nesso di causalità tra l'evento atmosferico dedotto dall'odierno appellante (nubifragio nel maggio 2002) ed i danni lamentati.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che il contratto di assicurazione su cui si fonda la domanda di indennizzo di denominato “ – Polizza Parte_1 CP_4 di assicurazione globale per attività produttive”, prevede, alla pagina n. 15, nella sezione
10 dedicata alle “Garanzie Aggiuntive” e nel capo relativo agli “Eventi atmosferici”, quanto di seguito riportato: “La società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, dagli eventi sottoelencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze: 1)
Grandine; 2) Vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
3) Cose abbattute e cose trasportate dal vento; 4) Acqua penetrata all'interno del
Fabbricato: a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine….. Sono esclusi i danni: subiti dai beni all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura
o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra. Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti dai beni all'aperto…” (v. documento denominato “Fascicolo_di_1_grado_-
_Studio_Ioppolo.PDF”, pagg. 36 e 37 del file, allegato dall'avv. Ioppolo il 4.6.2019).
La garanzia assicurativa, quindi, come può evincersi dalla elencazione contenuta nel contratto di assicurazione, sopra riportata, copriva solo i danni causati da specifici eventi atmosferici, ovverosia: grandine, vento, cose abbattute e cose trasportate dal vento, acqua penetrata all'interno del fabbricato. La polizza, quindi, a stretto rigore, non copriva i danni causati da “un violento nubifragio”, dagli “allagamenti e frane causate sul territorio” o da “ingenti precipitazioni atmosferiche” (così l'evento atmosferico è stato descritto a pag. 1 dell'atto di citazione di primo grado), né i danni causati da “eventi alluvionali” (così l'evento atmosferico è stato descritto dal consulente tecnico di parte nella propria relazione e dai procuratori del nelle numerose diffide Parte_1 stragiudiziali inviate alla compagnia assicurativa).
Per quanto la polizza, nel prevedere tra i rischi assicurati i danni causati dal “vento”, richiamava, fra parentesi, anche i “temporali”, essa deve intendersi, secondo logica, nel senso che gli eventi temporaleschi, per avere rilevanza ai fini dell'indennizzo, dovevano associarsi all'evento atmosferico principale, ossia al vento, circostanza, tuttavia, nemmeno allegata dall'attore (tanto il nubifragio quanto le precipitazioni che l'alluvione sono eventi che ben possono prescindere dal vento).
11 Infine, anche volendo ritenere, in astratta ipotesi, ricompresi tra i rischi assicurati, quelli derivanti da un “nubifragio”, non vi è prova che esso sia stata la causa “diretta” dello stesso (v. la polizza che precisa che deve trattarsi di “danni diretti” dell'evento atmosferico), avendo tutti i testimoni esaminati sul punto fatto riferimento, genericamente, ad “alluvione” o “eventi alluvionali” (cfr. le deposizioni di P.P.
, e ), ossia ad una causa non compresa nella garanzia e, Persona_1 Tes_4 Per_2 del resto, certamente compatibile, come sostenuto dalla compagnia di assicurazioni, con l'esondazione del vicinissimo torrente “Cornacchia” (cfr. la planimetria dello stato dei luoghi).
Quindi, il motivo di appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Ogni altra questione (in particolare, quelle sulla ammissibilità e fondatezza di eccezioni di prescrizione e di inoperatività della polizza in relazione alla natura o destinazione dell'impianto danneggiato) rimane assorbita nella decisione.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
La pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado non è stato oggetto di specifica censura.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di
[...]
nei confronti di e si liquidano - valutata Parte_1 Controparte_7
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata - in complessivi euro 4.996,00 (euro 1.029,00 per lo studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
1.735,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 26.001 ad euro 52.000, ridotti della metà, stante la non particolare complessità delle questioni esaminate.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vibo Valentia n. 366/2019, pubblicata il 29.4.2019 e notificata il 2.5.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di appello nei confronti di liquidate in Controparte_7 complessivi euro 4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
13
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1166/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1166/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto indennizzo per danni alluvionali, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 9.8.1974, residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura ad litem posta a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv.
Domenico Ioppolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a
SO LA, in via IV Novembre, n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
e
(codice fiscale e partita i.v.a.: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_2 Controparte_3
1 rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Silvio Colloca, elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale, sito a Vibo Valentia, in via J. F. Kennedy, n. 65, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Accogliere, per i motivi di Parte_1 fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con condanna al compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori del doppio grado di giudizio”;
il procuratore dell'appellata chiede che: “i motivi di Controparte_1 gravame posti all'attenzione dell'adita Corte di Appello nell'interesse di parte appellante-attrice siano da considerarsi privi di ogni Parte_1 fondamento. Con richiesta all'adita Corte di Appello di Catanzaro che, reietta ogni avversa deduzione e/o difesa e in totale accoglimento delle surriportate ragioni contestative, voglia statuire: - il rigetto del proposto gravame;
- la conferma della impugnata sentenza n. 366/2019 emessa dal tribunale di Vibo Valentia;
- la condanna di parte appellante a spese e competenze legali del grado di giudizio secondo la regola della soccombenza”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia
Con atto di citazione notificato il 4.2.2012, - dopo aver premesso Parte_1 di essere titolare di un'azienda agricola per la raccolta e la frantumazione di olive, sita a
SO LA (VV), e che, il 2.3.2001, aveva stipulato con la Controparte_2 una polizza assicurativa denominata “ ”, avente durata di cinque anni,
[...] CP_4 tesa a garantire la copertura, fra gli altri, dei rischi ai beni della propria azienda derivanti
2 da eventi atmosferici - ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la predetta compagnia assicurativa, affinché fosse accertato l'obbligo, sulla stessa gravante, di tenerlo indenne dai danni subiti dall'impianto fisso di pesatura delle olive collocato nella propria azienda agricola, causati da un violento nubifragio verificatosi, a SO
LA (VV), nella notte fra il 24 e il 25 maggio del 2002 e che, per l'effetto, la compagnia convenuta fosse condannata a corrispondergli, a titolo di indennizzo, la somma complessiva di euro 36.990,67, oltre i.v.a. (pari al danno stimato con apposita perizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi, dato che la compagnia di assicurazioni, malgrado l'attore avesse denunciato il sinistro il 27.5.2002 e, più volte, inoltrato dei solleciti, non aveva inteso indennizzarlo dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26.6.2012, si è costituita in giudizio la eccependo: a) il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e la non operatività, per gli eventi dannosi per cui è causa, della polizza assicurativa stipulata con il il 2.3.2001 poiché, in particolare, come Parte_1 poteva evincersi dalla pagina n. 15 del contratto, la garanzia assicurativa copriva i danni causati da eventi atmosferici a beni collocati all'aperto, ma ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione, mentre, nel caso di specie, come allegato dallo stesso attore, i danni avevano proprio riguardato un impianto di pesatura fisso e che si trovava all'aperto per destinazione e che, quindi, non era coperto dalla garanzia assicurativa;
b) l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo per decorso del termine di due anni, giacché l'evento dannoso si era verificato il 24-25 maggio 2002, mentre l'ultima richiesta di indennizzo era stata effettuata dall'attore soltanto il 28.1.2009
e visto che, ad ogni modo, l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato il 4.2.2012, quando la prescrizione era ormai spirata;
c) l'infondatezza, nel merito, dell'avversa domanda, poiché il sinistro non era stato causato direttamente da un evento atmosferico, bensì dalla esondazione di un corso di acqua che scorreva nelle vicinanze dell'azienda agricola di proprietà dell'attore, come dimostrato dai rilievi planimetrici da quest'ultimo depositati in giudizio;
d) l'eccessiva quantificazione dei danni e la mancata prova degli stessi, non potendosi ritenere dimostrati sulla scorta della sola relazione del consulente tecnico di parte, allegata in atti.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., solo parte attrice ha depositato in cancelleria, in data 22.10.2012, la memoria di cui al secondo termine della disposizione citata, eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, perché
3 parte convenuta si era costituita tardivamente in giudizio ed era decaduta dal potere di proporla e, ad ogni modo, l'infondatezza dell'eccezione medesima, per non essere maturato il termine di prescrizione biennale (essendo stato più volte interrotto prima della instaurazione del giudizio, con numerose diffide stragiudiziali), nonché l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza, giacché la stessa copriva i danni agli impianti aziendali fissi per natura e destinazione, quale era quello di pesatura in questione.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e con prova testimoniale
(all'udienza del 24.9.2013, sono stati escussi l'ing. , Persona_1
, e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 24.10.2018 e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato, nei termini assegnati, sia la comparsa conclusionale che la successiva memoria di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 366/2019, pubblicata il
29.4.2019 e notificata il 2.5.2019
Con sentenza n. 366/2019, pubblicata il 29.4.2019 e notificata il 2.5.2019, il Tribunale di
Vibo Valentia ha rigettato la domanda presentata da ed ha Parte_1 compensato interamente le spese di lite fra le parti.
In sintesi, il giudice di primo grado - dopo aver evidenziato che parte attrice aveva ritirato il fascicolo di parte all'udienza del 24.12.2018 e che non lo aveva nuovamente depositato nei termini di cui agli artt. 169 e 190 c.p.c., non mettendo il Tribunale nelle condizioni di valutare le prove contenute nel proprio fascicolo - ha rigettato la domanda attorea, in quanto dalle testimonianze acquisite e dagli altri documenti di causa non si evinceva che l'apparecchio di pesatura, che si assumeva danneggiato, fosse coperto dalla garanzia assicurativa (la quale copriva i danni subiti, per effetto di eventi atmosferici, dai beni fissi per natura e destinazione), non emergendo, segnatamente, che lo stesso fosse un bene fisso per natura e destinazione, dovendosi ricomprendere in tale categoria solo quei beni stabilmente legati al suolo. Secondo il Tribunale, si traeva conferma di tale circostanza dalla testimonianza di il quale, nel riferire che Testimone_2
4 l'apparecchio era rimasto danneggiato perché erano venuti meno gli appoggi, aveva lasciato intendere che l'impianto fosse soltanto poggiato al suolo.
Il Tribunale, infine, ha compensato interamente le spese di lite fra le parti per giusti motivi, determinati dalla particolarità delle questioni esaminate.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 29.5.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandosi a tre motivi di Parte_1 gravame, con cui, in sintesi, ha sostenuto che: 1) il proprio fascicolo di parte, ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato nuovamente depositato per un mero disguido di cancelleria, salvo rilevare che, ad ogni modo, in base alla giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del termine per il nuovo deposito del fascicolo di parte, malgrado fosse perentorio, produceva effetti limitati alla decisione di primo grado;
2) contrariamente al convincimento del Tribunale, l'impianto di pesatura delle olive danneggiato, per come si evinceva dalla perizia del tecnico di fiducia dell'appellante, era costituito da due parti che si integravano tra di loro (una platea in cemento armato e una piattaforma in acciaio), cosicché esso era da ritenersi un bene fisso per destinazione, come tale, coperto dalla garanzia assicurativa;
3) erano inammissibili, in quanto proposte tardivamente, e, comunque, infondate le eccezioni di prescrizione del diritto all'indennizzo e di inoperatività della polizza, sollevate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata. Ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.9.2019, si
è costituita nel presente giudizio di appello la (già Controparte_5 CP
, resistendo all'avverso gravame e, in particolare, sostenendo che: a) era infondato
[...] il primo motivo di impugnazione, avendo il giudice, correttamente, deciso la causa allo stato degli atti, senza tenere conto della documentazione contenuta nel fascicolo di parte dell'odierno appellante, poiché ritirato e non nuovamente depositato, senza che vi fosse stato alcun disguido della Cancelleria, con la ulteriore conseguenza che la parte era decaduta, ai sensi dell'art. 169, comma 2° c.p.c. dal potere di depositare nuovamente i documenti nel giudizio di appello;
b) anche il secondo motivo di appello, relativo alla copertura assicurativa dei danni subiti dall'impianto di pesatura dell'appellante, era infondato, poiché, al contrario di quanto lamentato dal , la copertura Parte_1 assicurativa non comprendeva tali danni, visto che: 1) essa era esclusa per i beni posti
5 all'aperto, con esclusione degli impianti fissi per natura e destinazione e che, come si evinceva dalla deposizione testimoniale del l'impianto di pesatura non era fissato Tes_2 al suolo per natura o per destinazione, ma soltanto poggiato sulla base di cemento;
2) i danni in questione non erano stati direttamente causati dalle acque meteoriche cadute sul piazzale antistante il frantoio e sull'impianto di pesatura, ma dalla esondazione di un torrente (denominato “Cornacchia”), che si trova nelle vicinanze del frantoio di proprietà dell'appellante; c) il diritto dell'appellante all'indennizzo si era prescritto, per decorso del termine biennale, ai sensi dell'art. 2952 c.c., sia tra la missiva del 31.3.2003 e la prima richiesta di indennizzo del 6.4.2006 sia fra la missiva del 18.12.2009 (ed il riscontro del 28.9.2010) e l'atto introduttivo del giudizio (atto di citazione notificato il
4.12.2012); d) non potevano considerarsi tardivi e, quindi, inammissibili le eccezioni, sollevate dalla compagnia di assicurazioni, di prescrizione e di inoperatività della garanzia assicurativa, in quanto si trattava di eccezioni in senso lato, diverse da quelle in senso stretto, che potevano essere proposte anche oltre il termine di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c. e, anche, essere rilevate d'ufficio dal giudice. La Controparte_7
quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
[...]
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la con Controparte_7 comparsa depositata telematicamente il 14.6.2022, ha rappresentato l'avvenuto decesso del proprio difensore e si è costituita in giudizio con un nuovo difensore.
Rinviata, più volte, l'udienza di precisazione delle conclusioni, la trattazione della causa,
a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro,
è stata riassegnata alla II^ sezione civile, sicché, l'udienza di precisazione delle conclusioni, che era stata fissata al 12.5.2026, è stata anticipata al 12.3.2025.
Con ordinanza del 14.3.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.3.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Entrambe le parti, quindi, hanno depositato tanto la comparsa conclusionale che la successiva memoria di replica, richiamando e ribadendo le proprie tesi difensive.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
6 Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e delle difese ed eccezioni di Parte_1 [...]
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) Controparte_7
l'esame del primo motivo di appello e, segnatamente, la valutazione della ammissibilità o meno del deposito, nel presente giudizio di appello, del fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, che era stato ritirato, in primo grado, all'atto della rimessione della causa in decisione e che non era stato ridepositato al momento del deposito della comparsa conclusionale (ex art. 169, comma 2°, c.p.c., nella versione vigente ratione temporis); 2) la valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza (contestate con il 3° motivo di appello) dell'eccezione di prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 2952, comma 2°, c.c., del diritto all'indennizzo rivendicato da nei confronti della Parte_1 compagnia di assicurazioni, sollevata da quest'ultima nel giudizio di primo grado, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale e reiterata in appello da
[...]
3) l'esame del secondo motivo di appello, in ordine ai limiti della Controparte_7 garanzia assicurativa e, in particolare, alla copertura dei danni subiti dall'impianto di pesatura del , con la connessa questione della ammissibilità (contestata con il Parte_1 terzo motivo di impugnazione) e fondatezza della eccezione di inoperatività della polizza in relazione al rischio di cui si tratta, anche in ragione della collocazione del bene danneggiato all'esterno e della sua condizione o meno di “impianto fisso per natura e destinazione”; 4) la regolamentazione delle spese di lite.
2. L'ammissibilità della produzione del fascicolo di primo grado di parte appellante
(primo motivo dell'atto di appello)
Come già visto, l'appellante, con il primo motivo di appello (in realtà, non si tratta di una censura alla sentenza del Tribunale, ma di una premessa ai veri e propri motivi di impugnazione), rubricato: “Sul deposito del fascicolo di parte di 1° grado e la valutazione degli atti in esso contenuti” - premesso che il proprio fascicolo di parte, ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato, successivamente, depositato per un mero disguido di cancelleria e che il giudice, pertanto, aveva deciso allo stato degli atti (ossia senza valutare la documentazione contenuta in tale fascicolo di
7 parte) - afferma che, ad ogni modo, in base alla giurisprudenza di legittimità,
l'inosservanza del termine ex art. 169 c.p.c. per il nuovo deposito del fascicolo di parte ritirato, benché perentorio, produce effetti limitati alla decisione di primo grado, cosicché
è ammissibile il deposito del suddetto fascicolo di parte nel giudizio di appello.
L'argomento, contestato dalla compagnia di assicurazioni appellata (che sostiene la preclusione al deposito del fascicolo di parte di primo grado e della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), è fondato.
La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermazione del principio, secondo cui la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2°, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa in decisione, deve essere riferita soltanto alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass., sez. II, n. 21571/2020; 6-
II; n. 20309/2017; il principio è stato ribadito, anche, dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione nelle sentenze n. 4835/2023 e n. 14475/2015).
Ne consegue che i documenti prodotti dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e allegati al suo fascicolo di parte sono utilizzabili ai fini della decisione.
3. Il secondo motivo di appello. I limiti della garanzia assicurativa. Mancata allegazione dei danni subiti e mancata inclusione del danno tra i rischi assicurati
Con un secondo motivo (rubricato: “Sulla natura di bene fisso per destinazione dell'impianto di pesatura”), il censura la sentenza impugnata, sostenendo, Parte_1 contrariamente al convincimento del Tribunale, che l'impianto di pesatura delle olive danneggiato, per come si evinceva dalla perizia del tecnico di fiducia dell'appellante
(prodotta in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), era costituito da due parti che si integravano tra di loro (una platea in cemento armato e una piattaforma in acciaio), cosicché esso era da ritenersi un bene fisso per destinazione, come tale, coperto dalla garanzia assicurativa.
8 Tuttavia, risultano pregiudiziali e decisive - per quanto non siano state oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale (che ha deciso la controversia sulla base di una specifica clausola di esclusione o, più precisamente, di delimitazione del rischio assicurato, ossia sulla esclusione pattizia dalla garanzia assicurativa dei danni derivanti a impianti posti all'aperto e non “fissi” per natura o destinazione, ritenendo assorbita ogni altra) - le questioni della allegazione e prova dei danni lamentati e della stessa inclusione o meno del rischio di cui si tratta tra quelli assicurati dalla compagnia di assicurazioni che, evidentemente, costituisce il presupposto logico giuridico della domanda (sulla distinzione tra rischi inclusi nella garanzia della polizza, il cui onere di dimostrazione grava sull'assicurato, e clausole di delimitazione del rischio incluso, v., Cass., sez. III, n.
31251/2023 e, da ultimo, n. 1469/2025).
L'assicurato, infatti, ha l'onere di allegare e, quindi, di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza;
c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza (cfr. la citata Cass., sez. III. n. 31251/2023).
Tale onere non è stato assolto dal né in termini di allegazione che di Parte_1 dimostrazione dei danni lamentati né in relazione alla inclusione del rischio nella garanzia assicurativa (deve rammentarsi, in particolare, che la compagnia di assicurazioni ha contestato, sia nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado che in quella di appello che i danni lamentati siano stati causati da un evento atmosferico e, segnatamente, dalle acque pluviali, sostenendo, piuttosto, che l'avvenuta inondazione del piazzale antistante il frantoio dell'appellante, a causa dell'esondazione del vicino torrente “Cornacchia”).
In effetti, deve rilevarsi, anzitutto, che l'odierno appellante, nell'atto di citazione di primo grado, non ha, minimamente, descritto i danni all'impianto di pesatura per cui richiede l'indennizzo, limitandosi ad affermare l'avvenuto e non meglio indicato
“danneggiamento” dello stesso (cfr. l'atto citato: “A causa delle ingenti precipitazioni atmosferiche, l'acqua accumulatesi nel piazzale dell'azienda “ ” ha Parte_1 provocato il danneggiamento dell'impianto fisso di pesatura della stessa”).
Non è idonea a sopperire al difetto di specifica allegazione del tipo di danni subiti dal suddetto bene aziendale la perizia di parte, a firma dell'ing. , richiamata CP_8 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto in detta relazione tecnica il perito si è limitato ad affermare, peraltro in maniera alquanto apodittica, che le
9 cause del danneggiamento dell'impianto erano da ricercate negli eventi alluvionali avvenuti nel mese di maggio dell'anno 2002, senza indicare in cosa fosse consistito tale danneggiamento dell'impianto e limitandosi a descrivere i lavori che sarebbe stato necessario effettuare per il suo ripristino, indicati, in sintesi, nella demolizione e nell'integrale rifacimento della platea in cemento armato esistente e nella realizzazione di una “palizzata di protezione”.
E' evidente l'assenza di indicazioni circa gli specifici danni subiti dal bene aziendale, non desumibili, del resto, dai lavori di ripristino, non essendo indicata, in particolare, la ragione della asserita necessità di demolizione della platea e del suo integrale rifacimento, mentre la “palizzata di protezione”, all'evidenza, è elemento edilizio nuovo, la cui necessità, come tale, non appare correlabile a danni derivanti dall'evento atmosferico.
La genericità dell'allegazione circa tali danni è, di per sé, preclusiva all'accoglimento della domanda di indennizzo.
Peraltro, come accennato, difetta la prova sia dei danni medesimi che del nesso di causalità con l'evento atmosferico del maggio 2002, dato che: a) le deposizioni testimoniali sul punto sono estremamente generiche (facendo riferimento i testimoni al non chiarito “danneggiamento” del bene); b) l'unico testimone in grado di riferire circostanze più specifiche, ha descritto il danno in termini di Testimone_2 cedimento dei dispositivi di appoggio sulla platea in cemento della “pesa” o bilancia metallica e non di danni alla platea (circostanza, di per sé, dirimente); c) dalle fotografie prodotte si evince un mero deterioramento della platea in cemento, dovuto a cause incerte e del tutto compatibile con la normale usura dovuta, nel tempo, alla sua esposizione alle intemperie;
d) le missive stragiudiziali inviate nell'interesse del alla Parte_1 compagnia di assicurazioni sono estremamente generiche nella descrizione dei danni di cui si tratta.
Difetta, inoltre, la prova sia della inclusione del rischio di cui si tratta (danni a bene aziendale derivante da eventi atmosferici) tra quelli assicurati;
sia del nesso di causalità tra l'evento atmosferico dedotto dall'odierno appellante (nubifragio nel maggio 2002) ed i danni lamentati.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che il contratto di assicurazione su cui si fonda la domanda di indennizzo di denominato “ – Polizza Parte_1 CP_4 di assicurazione globale per attività produttive”, prevede, alla pagina n. 15, nella sezione
10 dedicata alle “Garanzie Aggiuntive” e nel capo relativo agli “Eventi atmosferici”, quanto di seguito riportato: “La società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, dagli eventi sottoelencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze: 1)
Grandine; 2) Vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
3) Cose abbattute e cose trasportate dal vento; 4) Acqua penetrata all'interno del
Fabbricato: a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine….. Sono esclusi i danni: subiti dai beni all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura
o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra. Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti dai beni all'aperto…” (v. documento denominato “Fascicolo_di_1_grado_-
_Studio_Ioppolo.PDF”, pagg. 36 e 37 del file, allegato dall'avv. Ioppolo il 4.6.2019).
La garanzia assicurativa, quindi, come può evincersi dalla elencazione contenuta nel contratto di assicurazione, sopra riportata, copriva solo i danni causati da specifici eventi atmosferici, ovverosia: grandine, vento, cose abbattute e cose trasportate dal vento, acqua penetrata all'interno del fabbricato. La polizza, quindi, a stretto rigore, non copriva i danni causati da “un violento nubifragio”, dagli “allagamenti e frane causate sul territorio” o da “ingenti precipitazioni atmosferiche” (così l'evento atmosferico è stato descritto a pag. 1 dell'atto di citazione di primo grado), né i danni causati da “eventi alluvionali” (così l'evento atmosferico è stato descritto dal consulente tecnico di parte nella propria relazione e dai procuratori del nelle numerose diffide Parte_1 stragiudiziali inviate alla compagnia assicurativa).
Per quanto la polizza, nel prevedere tra i rischi assicurati i danni causati dal “vento”, richiamava, fra parentesi, anche i “temporali”, essa deve intendersi, secondo logica, nel senso che gli eventi temporaleschi, per avere rilevanza ai fini dell'indennizzo, dovevano associarsi all'evento atmosferico principale, ossia al vento, circostanza, tuttavia, nemmeno allegata dall'attore (tanto il nubifragio quanto le precipitazioni che l'alluvione sono eventi che ben possono prescindere dal vento).
11 Infine, anche volendo ritenere, in astratta ipotesi, ricompresi tra i rischi assicurati, quelli derivanti da un “nubifragio”, non vi è prova che esso sia stata la causa “diretta” dello stesso (v. la polizza che precisa che deve trattarsi di “danni diretti” dell'evento atmosferico), avendo tutti i testimoni esaminati sul punto fatto riferimento, genericamente, ad “alluvione” o “eventi alluvionali” (cfr. le deposizioni di P.P.
, e ), ossia ad una causa non compresa nella garanzia e, Persona_1 Tes_4 Per_2 del resto, certamente compatibile, come sostenuto dalla compagnia di assicurazioni, con l'esondazione del vicinissimo torrente “Cornacchia” (cfr. la planimetria dello stato dei luoghi).
Quindi, il motivo di appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Ogni altra questione (in particolare, quelle sulla ammissibilità e fondatezza di eccezioni di prescrizione e di inoperatività della polizza in relazione alla natura o destinazione dell'impianto danneggiato) rimane assorbita nella decisione.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
La pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado non è stato oggetto di specifica censura.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di
[...]
nei confronti di e si liquidano - valutata Parte_1 Controparte_7
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata - in complessivi euro 4.996,00 (euro 1.029,00 per lo studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
1.735,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 26.001 ad euro 52.000, ridotti della metà, stante la non particolare complessità delle questioni esaminate.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vibo Valentia n. 366/2019, pubblicata il 29.4.2019 e notificata il 2.5.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di appello nei confronti di liquidate in Controparte_7 complessivi euro 4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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