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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1787/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1787/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano TT e Parte_1 C.F._1
ST TT presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Ferrara, via
IC ST n. 24/A, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la sua procuratrice speciale ( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_3 P.IVA_3 essa la sua procuratrice speciale ( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
per : “in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta Parte_1
per i motivi esposti in narrativa. Nel merito accertata la sussistenza di clausole vessatorie e/o abusive nel contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di lite”;
per “insiste per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto”;
per “insiste per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva”; Controparte_1
per “insiste per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva”. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione tardiva (art. 650 Parte_1
c.p.c.) avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del 21/10/2021, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2781/2021 RG, ritualmente notificato alla parte ingiunta in data 22/12/2021, con cui il
Tribunale le ingiunse per le causali di cui al ricorso monitorio il pagamento della somma di euro
16683,20, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
A fondamento dell'opposizione tardiva ha dedotto: a) che la ricorrente non avesse fornito Parte_1 alcuna prova documentale della “legittimazione attiva” relativamente al decreto ingiuntivo ottenuto;
b) che dalla lettura del contratto di finanziamento stipulato da essa opponente emergesse che, a fronte della richiesta della somma di € 10.000,00 per cure dentistiche, fosse stata erogata la somma di €
21.545,00, con rate da pagare in numero di 120 e importo di ogni singola rata mensile di € 296,00, con un costo finale a carico del consumatore, comprensivo di capitale, interessi e costi connessi al credito di complessivi € 35.885,11, in virtù di una serie di clausole vessatorie contenute nel contratto;
che, in particolare, dovessero ritenersi vessatorie le clausole relative ai tassi d'interesse, nonché quella relativa alla somma dovuta per la gestione della pratica, manifestamente eccessiva;
che anche la clausola contemplante la possibilità per il finanziatore di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni, con esclusione dei tassi d'interesse, in presenza di giustificati motivi, dovesse ritenersi vessatoria;
che, ancora, in caso di rimborso anticipato del prestito da parte del cliente fosse prevista da un'ulteriore clausola, anch'essa vessatoria, la possibilità per il finanziatore di ottenere un indennizzo manifestamente eccessivo pari all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
che, inoltre, fosse vessatoria la clausola sugli interessi di mora;
che, infine, fosse del tutto irrilevante che tali clausole vessatorie fossero state sottoscritte dal consumatore, per essere le stesse illeggibili a causa dei caratteri microscopici con cui furono scritte. pagina 2 di 8 Tanto premesso l'opponente ha chiesto “in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per i motivi esposti in narrativa. Nel merito accertata la sussistenza di clausole vessatorie e/o abusive nel contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/11/2024 si è costituita Controparte_1
e per essa, quale sua procuratrice speciale, che ha eccepito la carenza di
[...] Controparte_2 legittimazione passiva di essa convenuta, perché non più titolare del credito azionato in sede monitoria, stante l'avvenuta cessione di tale credito ad Controparte_3
Pertanto ha chiesto “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 [...]
; 2) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente Controparte_1 giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/11/2024 si è costituita Controparte_3
che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della contestazione dell'opponente relativa
[...] alla titolarità del credito da parte della società intimante, per essere il decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed essendo il perimetro dell'opposizione tardiva esperita da limitato alla sola Parte_1 contestazione delle eventuali clausole “abusive” contenute nel contratto di finanziamento. Nel merito la comparente ha contestato, poi, la presenza nel detto contratto di clausole vessatorie.
Tanto premesso ha chiesto “in via preliminare: 1) confermare l'esecutività del Controparte_3
Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito: 2) rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_3 confronti di Parte opponente della somma di € 16.683,20 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto, con condanna al pagamento;
3) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente di nullità integrale, condannarla (ex art. 2033 cc o
2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta di € 16.683,20 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del 21/10/2021 tardivamente opposto, fatte precisare le conclusioni alle parti, udita la discussione orale ed acquisita pagina 3 di 8 documentazione varia, all'udienza del 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. Preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da
[...]
– rispetto alla quale eccezione nulla ha replicato -, stante l'avvenuta Controparte_1 Parte_1 cessione del credito per cui è causa da parte dell'intimante ad prima Controparte_3 dell'introduzione del presente giudizio, giusta quanto si evince dalla stessa prospettazione della parte opponente.
Va premesso, sul punto, che, come noto, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo esperita ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è indirizzata all'apertura di un giudizio di merito (cfr. Cass. sez. un. sent. n.
14017/1991) finalizzato a contestare l'an e/o il quantum della pretesa creditoria oggetto del provvedimento monitorio divenuto definitivo.
È altresì noto, poi, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti (cfr., tra altre, Cass. sent. n. 8980/2012).
Deve osservarsi, allora, nel caso di specie, che già sulla base della prospettazione dell'opponente la società che ottenne il decreto ingiuntivo qui tardivamente opposto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (
[...]
non è soggetto legittimato a contraddire alla contestazione della pretesa creditoria Controparte_1 svolta da mediante il presente giudizio. Ciò perché, giusta quanto si evince dalla stessa Parte_1 citazione dell'opponente, cedette il credito qui contestato ad Controparte_1 Controparte_3 prima dell'introduzione di questo giudizio;
né l'opponente ha domandato (e non avrebbe
[...]
CP avuto interesse a domandare) in questa causa – a giustificazione della citazione della cedente
[...]
- l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia della cessione nei confronti di Controparte_1 tutti i soggetti che vi hanno preso parte, essendo la contestazione svolta da limitata alla Parte_1 censura dell'an e quantum del credito (ora) vantato nei suoi confronti da Controparte_3
Pertanto va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione esperita da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2. Ciò premesso, l'opposizione tardiva esperita ai sensi dell'art. 650 c.p.c. da nei Parte_1 confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del 21/10/2021, Controparte_3 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2781/2021 RG, è innanzitutto inammissibile in relazione alla contestazione relativa al difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che ottenne il decreto monitorio tardivamente qui opposto. pagina 4 di 8 Va premesso in diritto, secondo l'orientamento della Corte della nomofilachia da cui non v'è ragione di discostarsi (cfr., in motivazione, Cass. SU n. 9479/2023), che:
- l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è rimedio che l'ordinamento appresta contro il giudicato (cfr.
Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n.
8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale;
- in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
- al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio (ed esclusivamente n.d.r.) in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza – come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.
In sostanza, quindi, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022,
l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (cfr., in tali specifici termini, Cass. SU sent. n.
9479/2023 cit.).
Nel caso di specie, per quanto concerne il dedotto difetto di prova della titolarità da parte di
[...]
(già del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, le Controparte_1 Controparte_1 doglianze di attengono – non alla presenza di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e Parte_1 ss. D.lgs. 206/2005, nel contratto di finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a., costituente il titolo del credito portato dal decreto ingiuntivo definitivo qui opposto, ma, appunto - alla carenza di prova della titolarità del credito da parte della società che chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo ( ). Controparte_1
Pertanto, in relazione a tale doglianza, l'opposizione tardiva proposta da deve dichiararsi Parte_1 inammissibile, perché esorbitante dai limiti del presente giudizio, finalizzato alla tutela giurisdizionale pagina 5 di 8 dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022 e, quindi, all'accertamento dell'esistenza, o meno, nel contratto di finanziamento stipulato da fonte del credito oggetto del decreto monitorio divenuto definitivo, di clausole Parte_1 vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss del D.Lgs. n. 206/2005.
3. Passando alle doglianze dell'opponente relative alle clausole vessatorie presenti nel contratto di finanziamento fonte del credito portato dal decreto monitorio qui opposto, anche tali eccezioni sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
3.1. Innanzitutto deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione relativa al carattere vessatorio delle clausole relative agli interessi corrispettivi ed alla somma dovuta per la gestione della pratica.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005, la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie non risulta neppure contestata dall'opponente la chiarezza e comprensibilità delle dette clausole – eccezion fatta per l'illeggibilità dei caratteri del contratto che, tuttavia, non è dato riscontrare (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio prodotto da – e pertanto Controparte_4
l'eccezione va rigetta, perché infondata, non potendo il sindacato sulla vessatorietà concernere il costo del credito, che l'opponente ha dedotto essere – peraltro in modo solo generico ed apodittico - manifestamente eccessivo.
3.2. Per quanto concerne la clausola che riservava al finanziatore, in presenza di giustificato motivo, di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni ad esclusione dei tassi di interesse e quella che, in caso di rimborso anticipato del prestito da parte del cliente, prevedeva la possibilità per il finanziatore di ottenere un indennizzo, deve osservarsi, quale ragione più liquida del decidere, che l'opponente non ha dimostrato di avere interesse (art. 100 c.p.c.) a denunciare il carattere vessatorio di tali clausole, non avendo neppure dedotto l'avvenuta applicazione delle stesse.
L'eccezione di vessatorietà di tali clausole è quindi innanzitutto inammissibile.
In ogni caso neppure in astratto potrebbe ritenersi sussistente la “vessatorietà” di tali clausole.
Ed infatti, per quanto attiene al potere di modifica delle condizioni contrattuali, esso veniva attribuito al finanziatore “se sussiste giustificato motivo” e con contestuale attribuzione al cliente del diritto di
“recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche” (cfr. art. 13 del contratto di finanziamento) e dunque in conformità a quanto previsto dall'art. 33, comma 4, cod. cons.
pagina 6 di 8 Per quanto concerne, invece, l'ipotesi (evidentemente non sussistente nel caso di specie) di rimborso anticipato da parte del cliente, l'art. 4 del contratto di finanziamento (doc. 3 del fascicolo monitorio) neppure stabiliva quanto dedotto dall'opponente (cioè che il finanziatore avrebbe ottenuto “un indennizzo pari all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del
Contratto”), ma che il consumatore avrebbe avuto diritto “a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e che il finanziatore avrebbe invece avuto diritto “a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo
0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contatto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto”. Pertanto, anche se si volesse prescindere dalla non applicazione in concreto di tale clausola, essa neppure in astratto si appaleserebbe capace di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
3.3. Per quanto attiene, infine, alla clausola sugli interessi di mora “pari al 15% annuo sulle rate scadute” in caso di ritardato pagamento, l'affermazione dell'opponente secondo cui l'importo di tali interessi sarebbe manifestamente eccessivo, ai sensi dell'art. 33, lett. f) cod. cons., è apodittica, non avendo l'opponente allegato gl'interessi applicati in concreto, la misura del t.e.g.m. e tutti gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, com'era onerata (cfr., in tal senso, Cass. SU sent. n. 19597/2020), vieppiù considerando la clausola c.d. di salvaguardia contemplata dall'art. 6 del contratto di finanziamento in discorso.
Anche tale eccezione è, pertanto, infondata e va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore di
[...]
e per essa della sua procuratrice speciale ed in favore di Controparte_1 Controparte_2
e per essa della sua procuratrice speciale come in Controparte_3 Controparte_2 dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate). Non sussistono i presupposti per liquidare, in favore delle parti vittoriose assistite dal medesimo difensore, un solo compenso aumentato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM 55/2014, atteso che le parti assistite dal medesimo difensore (avv. Marco Rossi) non hanno nel caso di specie la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. pagina 7 di 8 proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza e domanda disattesa o dichiarata Parte_1 inammissibile come in motivazione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del
21/10/2021, esperita da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del
21/10/2021, esperita da nei confronti di nella parte in cui si Parte_1 Controparte_3 contesta la mancanza di prova della titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo da parte dell'intimante-cedente e la rigetta nella restante parte;
3) condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Parte_1 Controparte_1 procuratrice speciale delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Controparte_2
2540,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta;
4) condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Parte_1 Controparte_3 procuratrice speciale delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Controparte_2
2540,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 16/12/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1787/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano TT e Parte_1 C.F._1
ST TT presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Ferrara, via
IC ST n. 24/A, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la sua procuratrice speciale ( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_3 P.IVA_3 essa la sua procuratrice speciale ( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
per : “in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta Parte_1
per i motivi esposti in narrativa. Nel merito accertata la sussistenza di clausole vessatorie e/o abusive nel contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di lite”;
per “insiste per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto”;
per “insiste per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva”; Controparte_1
per “insiste per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva”. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione tardiva (art. 650 Parte_1
c.p.c.) avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del 21/10/2021, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2781/2021 RG, ritualmente notificato alla parte ingiunta in data 22/12/2021, con cui il
Tribunale le ingiunse per le causali di cui al ricorso monitorio il pagamento della somma di euro
16683,20, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
A fondamento dell'opposizione tardiva ha dedotto: a) che la ricorrente non avesse fornito Parte_1 alcuna prova documentale della “legittimazione attiva” relativamente al decreto ingiuntivo ottenuto;
b) che dalla lettura del contratto di finanziamento stipulato da essa opponente emergesse che, a fronte della richiesta della somma di € 10.000,00 per cure dentistiche, fosse stata erogata la somma di €
21.545,00, con rate da pagare in numero di 120 e importo di ogni singola rata mensile di € 296,00, con un costo finale a carico del consumatore, comprensivo di capitale, interessi e costi connessi al credito di complessivi € 35.885,11, in virtù di una serie di clausole vessatorie contenute nel contratto;
che, in particolare, dovessero ritenersi vessatorie le clausole relative ai tassi d'interesse, nonché quella relativa alla somma dovuta per la gestione della pratica, manifestamente eccessiva;
che anche la clausola contemplante la possibilità per il finanziatore di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni, con esclusione dei tassi d'interesse, in presenza di giustificati motivi, dovesse ritenersi vessatoria;
che, ancora, in caso di rimborso anticipato del prestito da parte del cliente fosse prevista da un'ulteriore clausola, anch'essa vessatoria, la possibilità per il finanziatore di ottenere un indennizzo manifestamente eccessivo pari all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
che, inoltre, fosse vessatoria la clausola sugli interessi di mora;
che, infine, fosse del tutto irrilevante che tali clausole vessatorie fossero state sottoscritte dal consumatore, per essere le stesse illeggibili a causa dei caratteri microscopici con cui furono scritte. pagina 2 di 8 Tanto premesso l'opponente ha chiesto “in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per i motivi esposti in narrativa. Nel merito accertata la sussistenza di clausole vessatorie e/o abusive nel contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/11/2024 si è costituita Controparte_1
e per essa, quale sua procuratrice speciale, che ha eccepito la carenza di
[...] Controparte_2 legittimazione passiva di essa convenuta, perché non più titolare del credito azionato in sede monitoria, stante l'avvenuta cessione di tale credito ad Controparte_3
Pertanto ha chiesto “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 [...]
; 2) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente Controparte_1 giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/11/2024 si è costituita Controparte_3
che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della contestazione dell'opponente relativa
[...] alla titolarità del credito da parte della società intimante, per essere il decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed essendo il perimetro dell'opposizione tardiva esperita da limitato alla sola Parte_1 contestazione delle eventuali clausole “abusive” contenute nel contratto di finanziamento. Nel merito la comparente ha contestato, poi, la presenza nel detto contratto di clausole vessatorie.
Tanto premesso ha chiesto “in via preliminare: 1) confermare l'esecutività del Controparte_3
Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito: 2) rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_3 confronti di Parte opponente della somma di € 16.683,20 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto, con condanna al pagamento;
3) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente di nullità integrale, condannarla (ex art. 2033 cc o
2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta di € 16.683,20 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del 21/10/2021 tardivamente opposto, fatte precisare le conclusioni alle parti, udita la discussione orale ed acquisita pagina 3 di 8 documentazione varia, all'udienza del 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. Preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da
[...]
– rispetto alla quale eccezione nulla ha replicato -, stante l'avvenuta Controparte_1 Parte_1 cessione del credito per cui è causa da parte dell'intimante ad prima Controparte_3 dell'introduzione del presente giudizio, giusta quanto si evince dalla stessa prospettazione della parte opponente.
Va premesso, sul punto, che, come noto, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo esperita ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è indirizzata all'apertura di un giudizio di merito (cfr. Cass. sez. un. sent. n.
14017/1991) finalizzato a contestare l'an e/o il quantum della pretesa creditoria oggetto del provvedimento monitorio divenuto definitivo.
È altresì noto, poi, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti (cfr., tra altre, Cass. sent. n. 8980/2012).
Deve osservarsi, allora, nel caso di specie, che già sulla base della prospettazione dell'opponente la società che ottenne il decreto ingiuntivo qui tardivamente opposto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (
[...]
non è soggetto legittimato a contraddire alla contestazione della pretesa creditoria Controparte_1 svolta da mediante il presente giudizio. Ciò perché, giusta quanto si evince dalla stessa Parte_1 citazione dell'opponente, cedette il credito qui contestato ad Controparte_1 Controparte_3 prima dell'introduzione di questo giudizio;
né l'opponente ha domandato (e non avrebbe
[...]
CP avuto interesse a domandare) in questa causa – a giustificazione della citazione della cedente
[...]
- l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia della cessione nei confronti di Controparte_1 tutti i soggetti che vi hanno preso parte, essendo la contestazione svolta da limitata alla Parte_1 censura dell'an e quantum del credito (ora) vantato nei suoi confronti da Controparte_3
Pertanto va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione esperita da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2. Ciò premesso, l'opposizione tardiva esperita ai sensi dell'art. 650 c.p.c. da nei Parte_1 confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del 21/10/2021, Controparte_3 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2781/2021 RG, è innanzitutto inammissibile in relazione alla contestazione relativa al difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che ottenne il decreto monitorio tardivamente qui opposto. pagina 4 di 8 Va premesso in diritto, secondo l'orientamento della Corte della nomofilachia da cui non v'è ragione di discostarsi (cfr., in motivazione, Cass. SU n. 9479/2023), che:
- l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è rimedio che l'ordinamento appresta contro il giudicato (cfr.
Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n.
8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale;
- in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
- al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio (ed esclusivamente n.d.r.) in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza – come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.
In sostanza, quindi, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022,
l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (cfr., in tali specifici termini, Cass. SU sent. n.
9479/2023 cit.).
Nel caso di specie, per quanto concerne il dedotto difetto di prova della titolarità da parte di
[...]
(già del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, le Controparte_1 Controparte_1 doglianze di attengono – non alla presenza di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e Parte_1 ss. D.lgs. 206/2005, nel contratto di finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a., costituente il titolo del credito portato dal decreto ingiuntivo definitivo qui opposto, ma, appunto - alla carenza di prova della titolarità del credito da parte della società che chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo ( ). Controparte_1
Pertanto, in relazione a tale doglianza, l'opposizione tardiva proposta da deve dichiararsi Parte_1 inammissibile, perché esorbitante dai limiti del presente giudizio, finalizzato alla tutela giurisdizionale pagina 5 di 8 dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022 e, quindi, all'accertamento dell'esistenza, o meno, nel contratto di finanziamento stipulato da fonte del credito oggetto del decreto monitorio divenuto definitivo, di clausole Parte_1 vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss del D.Lgs. n. 206/2005.
3. Passando alle doglianze dell'opponente relative alle clausole vessatorie presenti nel contratto di finanziamento fonte del credito portato dal decreto monitorio qui opposto, anche tali eccezioni sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
3.1. Innanzitutto deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione relativa al carattere vessatorio delle clausole relative agli interessi corrispettivi ed alla somma dovuta per la gestione della pratica.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005, la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie non risulta neppure contestata dall'opponente la chiarezza e comprensibilità delle dette clausole – eccezion fatta per l'illeggibilità dei caratteri del contratto che, tuttavia, non è dato riscontrare (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio prodotto da – e pertanto Controparte_4
l'eccezione va rigetta, perché infondata, non potendo il sindacato sulla vessatorietà concernere il costo del credito, che l'opponente ha dedotto essere – peraltro in modo solo generico ed apodittico - manifestamente eccessivo.
3.2. Per quanto concerne la clausola che riservava al finanziatore, in presenza di giustificato motivo, di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni ad esclusione dei tassi di interesse e quella che, in caso di rimborso anticipato del prestito da parte del cliente, prevedeva la possibilità per il finanziatore di ottenere un indennizzo, deve osservarsi, quale ragione più liquida del decidere, che l'opponente non ha dimostrato di avere interesse (art. 100 c.p.c.) a denunciare il carattere vessatorio di tali clausole, non avendo neppure dedotto l'avvenuta applicazione delle stesse.
L'eccezione di vessatorietà di tali clausole è quindi innanzitutto inammissibile.
In ogni caso neppure in astratto potrebbe ritenersi sussistente la “vessatorietà” di tali clausole.
Ed infatti, per quanto attiene al potere di modifica delle condizioni contrattuali, esso veniva attribuito al finanziatore “se sussiste giustificato motivo” e con contestuale attribuzione al cliente del diritto di
“recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche” (cfr. art. 13 del contratto di finanziamento) e dunque in conformità a quanto previsto dall'art. 33, comma 4, cod. cons.
pagina 6 di 8 Per quanto concerne, invece, l'ipotesi (evidentemente non sussistente nel caso di specie) di rimborso anticipato da parte del cliente, l'art. 4 del contratto di finanziamento (doc. 3 del fascicolo monitorio) neppure stabiliva quanto dedotto dall'opponente (cioè che il finanziatore avrebbe ottenuto “un indennizzo pari all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del
Contratto”), ma che il consumatore avrebbe avuto diritto “a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e che il finanziatore avrebbe invece avuto diritto “a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo
0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contatto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto”. Pertanto, anche se si volesse prescindere dalla non applicazione in concreto di tale clausola, essa neppure in astratto si appaleserebbe capace di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
3.3. Per quanto attiene, infine, alla clausola sugli interessi di mora “pari al 15% annuo sulle rate scadute” in caso di ritardato pagamento, l'affermazione dell'opponente secondo cui l'importo di tali interessi sarebbe manifestamente eccessivo, ai sensi dell'art. 33, lett. f) cod. cons., è apodittica, non avendo l'opponente allegato gl'interessi applicati in concreto, la misura del t.e.g.m. e tutti gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, com'era onerata (cfr., in tal senso, Cass. SU sent. n. 19597/2020), vieppiù considerando la clausola c.d. di salvaguardia contemplata dall'art. 6 del contratto di finanziamento in discorso.
Anche tale eccezione è, pertanto, infondata e va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore di
[...]
e per essa della sua procuratrice speciale ed in favore di Controparte_1 Controparte_2
e per essa della sua procuratrice speciale come in Controparte_3 Controparte_2 dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate). Non sussistono i presupposti per liquidare, in favore delle parti vittoriose assistite dal medesimo difensore, un solo compenso aumentato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM 55/2014, atteso che le parti assistite dal medesimo difensore (avv. Marco Rossi) non hanno nel caso di specie la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. pagina 7 di 8 proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza e domanda disattesa o dichiarata Parte_1 inammissibile come in motivazione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del
21/10/2021, esperita da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/2021 del
21/10/2021, esperita da nei confronti di nella parte in cui si Parte_1 Controparte_3 contesta la mancanza di prova della titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo da parte dell'intimante-cedente e la rigetta nella restante parte;
3) condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Parte_1 Controparte_1 procuratrice speciale delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Controparte_2
2540,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta;
4) condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Parte_1 Controparte_3 procuratrice speciale delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Controparte_2
2540,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 16/12/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
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