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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2310/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2310/2025, promossa con ricorso depositato il 5 giugno 2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con l'Avv. Andrea Conti;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Avv. Chiara Gualandi;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DA LO (VA), in data 7 luglio 2001 (anno 2001 atto n. 10 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n.
254/2024 pubblicata il 9 agosto 2024, passata in giudicato il 27.09.2024; da tale unione sono nati i figli nata in data [...], e in data Persona_1 Persona_2
10 giugno 1998, maggiorenni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 7 luglio 2001 a DA LO (VA), trascritto nel registro tenuto Parte_2 dallo Stato civile del Comune di DA LO al n. 8, Parte II, sez. B., anno 2001, alle seguenti condizioni:
1. nell'immobile costituente domicilio coniugale sino in DA LO (VA), Vicolo
IO TT n. 3, di proprietà di coniuge per la quota del 50%, continuerà ad abitare unitamente ai figli e I beni e gli arredi Parte_2 Per_1 Per_2 presenti in detto immobile, fatta eccezione per quelli personali della moglie e per quelli che su accordo dei coniugi verranno asportati dalla stessa, resteranno in uso esclusivo di Parte_2
2. i figli e entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, attualmente coabitano con il padre e gli stessi saranno liberi di gestire il rapporto con i propri genitori scegliendo presso quale genitore convivere stabilendo autonomamente le modalità di visita e di soggiorni presso il genitore non convivente;
3. provvederà a contribuire in via esclusiva al mantenimento dei figli Parte_2
e anche nell'ipotesi in cui questi ultimi decidessero di convivere Per_1 Per_2 con la madre. Le spese straordinarie relative ai figli e verranno Per_1 Per_2 sostenute al 60% (sessanta) da ed al 40% (quaranta) da Parte_2 Pt_1
[...]
pagina 2 di 4
4. dettoli si fa carico, ora e per il futuro, al pagamento del 100% (cento) del Pt_2 mutuo gravante sull'immobile in comproprietà, anche a titolo di occupazione dello stesso, ed impegnandosi a nulla mai richiedere a titolo di rivalsa in restituzione a
impegnandosi ad onorare lo stesso sino al termine contrattuale Parte_1 statuito;
5. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e CP_1 Parte_1 di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra, anche considerando che gli stessi hanno già provveduto consensualmente alla divisione delle somme depositate
e risultanti dai conti correnti comuni.
e, per l'effetto,
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
IN OGNI CASO: con spese compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 16/06/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Parte_2
Taranto (TA) il 18 settembre 1965, contratto dai coniugi in data 7 luglio 2001 in
DA LO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pagina 3 di 4 DA LO (VA) (anno 2001 atto n. 10 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2310/2025, promossa con ricorso depositato il 5 giugno 2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con l'Avv. Andrea Conti;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Avv. Chiara Gualandi;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DA LO (VA), in data 7 luglio 2001 (anno 2001 atto n. 10 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n.
254/2024 pubblicata il 9 agosto 2024, passata in giudicato il 27.09.2024; da tale unione sono nati i figli nata in data [...], e in data Persona_1 Persona_2
10 giugno 1998, maggiorenni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 7 luglio 2001 a DA LO (VA), trascritto nel registro tenuto Parte_2 dallo Stato civile del Comune di DA LO al n. 8, Parte II, sez. B., anno 2001, alle seguenti condizioni:
1. nell'immobile costituente domicilio coniugale sino in DA LO (VA), Vicolo
IO TT n. 3, di proprietà di coniuge per la quota del 50%, continuerà ad abitare unitamente ai figli e I beni e gli arredi Parte_2 Per_1 Per_2 presenti in detto immobile, fatta eccezione per quelli personali della moglie e per quelli che su accordo dei coniugi verranno asportati dalla stessa, resteranno in uso esclusivo di Parte_2
2. i figli e entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, attualmente coabitano con il padre e gli stessi saranno liberi di gestire il rapporto con i propri genitori scegliendo presso quale genitore convivere stabilendo autonomamente le modalità di visita e di soggiorni presso il genitore non convivente;
3. provvederà a contribuire in via esclusiva al mantenimento dei figli Parte_2
e anche nell'ipotesi in cui questi ultimi decidessero di convivere Per_1 Per_2 con la madre. Le spese straordinarie relative ai figli e verranno Per_1 Per_2 sostenute al 60% (sessanta) da ed al 40% (quaranta) da Parte_2 Pt_1
[...]
pagina 2 di 4
4. dettoli si fa carico, ora e per il futuro, al pagamento del 100% (cento) del Pt_2 mutuo gravante sull'immobile in comproprietà, anche a titolo di occupazione dello stesso, ed impegnandosi a nulla mai richiedere a titolo di rivalsa in restituzione a
impegnandosi ad onorare lo stesso sino al termine contrattuale Parte_1 statuito;
5. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e CP_1 Parte_1 di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra, anche considerando che gli stessi hanno già provveduto consensualmente alla divisione delle somme depositate
e risultanti dai conti correnti comuni.
e, per l'effetto,
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
IN OGNI CASO: con spese compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 16/06/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Parte_2
Taranto (TA) il 18 settembre 1965, contratto dai coniugi in data 7 luglio 2001 in
DA LO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pagina 3 di 4 DA LO (VA) (anno 2001 atto n. 10 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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