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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena
Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado d'appello iscritta al n.7741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20201, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), quali eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
, tutte elettivamente domiciliate in Cologno C.F._5
Monzese, via F. Cavallotti n. 29, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Di
Salvo, che le rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione attrici e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Biassono
(MB), via Segramora n. 16, presso lo studio dell'avv. Sabrina Laudisio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e pagina 1 di 10 risposta convenuta nonché
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore e CP_3
convenuti/contumaci
Motivi della decisione
conveniva in giudizio in persona del Persona_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e chiedendone la condanna al CP_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente stradale occorso il 19/09/2019 verso le ore 11:43 sul tratto di autostrada Tangenziale Nord di Milano in direzione Milano.
Secondo la ricostruzione attorea in quell'occasione egli guidava l'autocarro Iveco targato EX101XV in compagnia di due colleghi di lavoro quando, all'altezza del Km.5+080, si verificava un improvviso arresto del traffico con conseguente incolonnamento di veicoli a causa di un incidente stradale. Il sig. frenava bruscamente e riusciva ad arrestare il proprio Pt_2
veicolo ma sopraggiungeva il trattore stradale Deimler targato FP158NG e relativo semi-rimorchio targato XA354GY (assicurati con Controparte_1
– condotto da e di proprietà della
[...] CP_3 Controparte_2
che tamponava da tergo il veicolo condotto dall'Alfano, il quale veniva spinto contro il veicolo BMW targato EB592KD, condotto e di proprietà del Sig.
– il punto d'impatto avveniva tra la parte anteriore destra CP_4
dell'autocarro condotto dall' e la parte posteriore sinistra del rimorchio Pt_2
del veicolo BMW – causando lesioni gravi al sig. , per le quali veniva Pt_2
trasportato presso il nosocomio San Gerardo di Monza per “frattura soma
D1” e “lesione disco C7-D1”, ove veniva trattenuto per esami e accertamenti e sottoposto ad intervento chirurgico di “discectomia C7-D1 con pagina 2 di 10 posizionamento di protesi discale autologa”, che veniva eseguito in data
23/09/2019 in regime di anestesia generale.
Riferisce che durante il ricovero postoperatorio insorgeva edema al volto e alle labbra con desaturazione fino al 90%. Veniva pertanto sottoposto a terapia corticosteroidea, antistaminica e aminica e trasferito in terapia subintensiva neurochirurgica.
Riferisce, inoltre, di aver effettuato un trattamento riabilitativo per il recupero dell'autonomia motoria di essere giunto a guarigione clinica in data
17/01/2020, quando veniva redatta la relazione per accertamento medico- legale di invalidità civile, con postumi permanenti valutati dal proprio medico legale nella misura del22% e una invalidità temporanea di gg. 18 al 100%, gg.
40 al 75%, 60 gg. al 50% e 60 gg. al 25%; oltre ai danni patrimoniali per la perdita della caopacità lavorativa specifica e per il mancato guadagno pari almeno ad €630.000,00.
***
Costituitasi in giudizio, non ha contesto la Controparte_1
dinamica dell'incidente stradale esposta dal sig. , mentre ha contestato Pt_2
il quantum delle pretese risarcitorie sotto il profilo dell'entità, congruità e risarcibilità, riferendo di aver già corrisposto l'importo di €40.000,00 a titolo di acconto per i danni alla persona subiti in conseguenza diretta dell'evento.
Ha inoltre eccepito l'avvenuta erogazione, da parte dell' della somma di CP_5
€106.086,07.
I convenuti e restavano contumaci. Controparte_2 CP_3
**
Depositate le memorie istruttorie, il giudice disponeva CTU medico- legale sulla persona di . Persona_1
In corso di causa si verificava il decesso dell'attore e il giudizio veniva proseguito, ex art. 110 c.p.c., dalle eredi: Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 10 All'udienza del 18/09/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Venendo alla disamina del merito, giova in via preliminare chiarire che parte convenuta non contesta l'an della richiesta risarcitoria, né la dinamica del sinistro descritta da parte attrice.
I documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova che l'attore – nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato – è stato attinto dal trattore stradale targato FP158NG e relativo semi-rimorchio CP_6
targato XA354GY (assicurati con condotto da Controparte_1 CP_3
e di proprietà della che non si avvedeva del
[...] Controparte_2
veicolo attoreo davanti a sé e, pur frenando, non riusciva ad arrestarsi per tempo, finendo per tamponare il veicolo che lo precedeva, il quale – secondo la prospettazione attorea – veniva spinto contro il veicolo BMW condotto e di proprietà del Sig. estraneo al giudizio. CP_4
Sul punto, sono perfettamente sovrapponibili le dichiarazioni rilasciate dai testimoni oculari presenti in loco alla polizia stradale, la quale ha riscontrato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice e dai testimoni attraverso i rilievi eseguiti sul luogo dell'incidente, nonché con le immagini del filmato registrato dagli impianti fissi posti sul tratto autostradale interessato dall'evento (cfr. all. sub doc. 2 al fascicolo di parte attrice) e con le conclusioni della consulenza tecnica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale affidata all'Ing. nel procedimento Persona_2
penale a carico del (cfr. all. sub doc. 13 bis alla citazione). CP_3
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico- legale esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che le lesioni subite da , nello specifico la Persona_1
pagina 4 di 10 “frattura somatica di D1 ed una lesione del disco intervertebrale posto tra C7
e D1, che rese necessario procedere ad intervento chirurgico di discectomia, protesi discale e stabilizzazione della colonna cervico-dorsale con placca e innesto osseo”, sono in nesso di causa con l'evento.
***
Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr.
Cass. n.703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che , a seguito del sinistro, Persona_1
ha riportato “esiti di incidente della strada produttivo di frattura somatica di D1
pagina 5 di 10 ed una lesione del disco intervertebrale posto tra C7 e D1, che rese necessario procedere ad intervento chirurgico di discectomia, protesi discale e stabilizzazione della colonna cervico-dorsale con placca e innesto osseo” (cfr. pag. 5 della relazione del CTU) risultanti compatibili con il sinistro. Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Passando alla quantificazione dei danni si osserva quanto appresso.
Le lesioni subite da hanno determinato una incapacità Persona_1
temporanea di 16 giorni al 100%, tre mesi (90 giorni) al 75%, 1 mese (30 giorni) al 50% e 1 mese (30 giorni) giorni al 25%, per un totale di € 12.190,00.
Secondo i barèmes comuni nella pratica medico legale, i postumi invalidanti residuati sono stati quantificati dal consulente nella misura del
18%, per un importo di €49.484,00.
Pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli artt. 138 e 139
Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento predetto deve essere operato considerando: a) l'entità delle lesioni nonché la loro tipologia;
b) la non volontarietà delle lesioni stesse;
c) le conseguenze, anche non patrimoniali, derivate sulla vita relazionale dell'istante, tenuto conto della specifica incidenza e delle inevitabili ricadute sulla vita personale e sulle relazioni interpersonali dell'attore, con conseguente verosimile pagina 6 di 10 compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno. Come noto, infatti, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. 25164/2020; Cass.
28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018; Cass. 23469/2018; Cass.
27482/2018) dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti da superiori all'id quod plerumque accidit. Persona_1
Non solo, infatti, la CTU medico-legale ha osservato che l'attrice, al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso. si presentava “… sveglio, orientato
e collaborante. Pupille isocoriche e fotoreagenti. MOE indenne, non deficit V, VII, X nc. I ben tenuta, miotonia mani bilaterale con fenomeno warm-up in Per_3
assenza di deficit stenici alle prove di forza segmentarie ai 4 arti. …
Deambulazione autonoma e minzione spontanea” (pag. 3 della relazione peritale).
Ne consegue che non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale, atteso che le condizioni cliniche dell' al Pt_2
momento dell'ingresso in PS e gli accertamenti clinici effettuati nell'immediatezza e durante il periodo di osservazione hanno consentito di escludere una condizione di pericolo per la vita;
tanto che i sanitari davano indicazioni di carattere conservativo attraverso la prescrizione di riposo, terapia farmacologica, uso di collare morbido e controllo dopo 30 giorni.
Né tantomeno è possibile riconoscere un'integrazione del danno non patrimoniale in assenza di specifica e puntuale allegazione o prova inerente all'aspetto dinamico-relazionale, il quale va dunque liquidato nella complessiva somma di €61.674,00 (ossia €12.190,00 + €49.484,00).
pagina 7 di 10 Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Ebbene, considerato che ha già ricevuto, anche a titolo di Persona_1
risarcimento del danno biologico, la somma di €40.000,00 dalla convenuta
(cfr. all. sub doc. 5 al fascicolo di parte convenuta), Controparte_1
nonché l'importo di €106.086,07 dall' è evidente come egli abbia già CP_5
ricevuto la somma che avrebbe diritto ad ottenere a titolo di danno biologico alla stregua della consulenza medico-legale esperita in corso di causa;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno avanzata a tale titolo non può essere accolta, l'accoglimento della domanda non potendo determinare un ingiustificato arricchimento in capo al danneggiato.
***
Venendo ai danni patrimoniali, deve premettersi che non è contestabile la circostanza che l'infortunato fosse in grado e di fatto svolgesse attività remunerata quale operaio di 3° livello CCNL edilizia.
Nel caso di specie il CTU nella relazione agli atti ha osservato che le menomazioni residuate in capo a erano tali da limitare, ma non Persona_1
precludere, “quelle attività che comportassero sforzi muscolari e funzionali importanti con il busto (camminare a lungo, sollevare pesi restare in piedi fermi per periodi prolungati)” e che vi è stata senz'altro una compromissione dell'attività lavorativa specifica nella misura del 40%.
Parte attrice, a sua volta, si è limitata a produrre in giudizio la documentazione attestante i redditi precedenti all'incidente precisando che dopo il sinistro per le sue condizioni di salute, il sig. non ha potuto Pt_2
riprendere la propria attività ed è stato licenziato per superamento del periodo di comporto (cfr. doc. 11 in atti di parte attrice);.
Parte attrice non ha però precisato cosa è avvenuto negli anni successivi e fino al decesso, se ha svolto una qualche altra attività lavorativa;
inoltre, per sua stessa ammissione, il sig. è destinatario di una pensione Pt_2
pagina 8 di 10 d'invalidità, avendo l'Inps riconosciuto una inabilità al lavoro nella misura del
75%, di molto superiore a quella accertata dal c.t.u., per cui considerato l'onere della prova che incombeva sulla parte, questa voce di danno non può essere riconosciuta posto che dalle risultanze medico-legali non risulta una assoluta incapacità lavorativa specifica.
***
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, dovrebbe seguire la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Sennonché, va considerato che la previsione dell'art. 92 comma 2, c.p.c. consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o integralmente, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nel presente giudizio non solo si tratta di questioni relativamente nuove e controverse (con specifico riguardo al danno da perdita di chance), attesa la portata delle pronunce di legittimità e di merito sulle questioni dirimenti, ma l'esito della lite, conclusasi con l'accertamento della condotta negligente del convenuto (seppure nella mancanza di prova in ordine alle CP_3
ulteriori conseguenze dannose rispetto a quelle già risarcite) assume rilievo – nella presente sede – per disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass.
23133/2015), vanno anche esse interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione, in misura superiore a quanto dovuto.
pagina 9 di 10 Nulla sulle spese di e in quanto CP_3 Controparte_2
contumaci.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, vengono interamente compensate tra le parti, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione in misura superiore a quanto concretamente dovuto.
Monza, 08/02/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena
Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado d'appello iscritta al n.7741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20201, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), quali eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
, tutte elettivamente domiciliate in Cologno C.F._5
Monzese, via F. Cavallotti n. 29, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Di
Salvo, che le rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione attrici e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Biassono
(MB), via Segramora n. 16, presso lo studio dell'avv. Sabrina Laudisio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e pagina 1 di 10 risposta convenuta nonché
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore e CP_3
convenuti/contumaci
Motivi della decisione
conveniva in giudizio in persona del Persona_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e chiedendone la condanna al CP_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente stradale occorso il 19/09/2019 verso le ore 11:43 sul tratto di autostrada Tangenziale Nord di Milano in direzione Milano.
Secondo la ricostruzione attorea in quell'occasione egli guidava l'autocarro Iveco targato EX101XV in compagnia di due colleghi di lavoro quando, all'altezza del Km.5+080, si verificava un improvviso arresto del traffico con conseguente incolonnamento di veicoli a causa di un incidente stradale. Il sig. frenava bruscamente e riusciva ad arrestare il proprio Pt_2
veicolo ma sopraggiungeva il trattore stradale Deimler targato FP158NG e relativo semi-rimorchio targato XA354GY (assicurati con Controparte_1
– condotto da e di proprietà della
[...] CP_3 Controparte_2
che tamponava da tergo il veicolo condotto dall'Alfano, il quale veniva spinto contro il veicolo BMW targato EB592KD, condotto e di proprietà del Sig.
– il punto d'impatto avveniva tra la parte anteriore destra CP_4
dell'autocarro condotto dall' e la parte posteriore sinistra del rimorchio Pt_2
del veicolo BMW – causando lesioni gravi al sig. , per le quali veniva Pt_2
trasportato presso il nosocomio San Gerardo di Monza per “frattura soma
D1” e “lesione disco C7-D1”, ove veniva trattenuto per esami e accertamenti e sottoposto ad intervento chirurgico di “discectomia C7-D1 con pagina 2 di 10 posizionamento di protesi discale autologa”, che veniva eseguito in data
23/09/2019 in regime di anestesia generale.
Riferisce che durante il ricovero postoperatorio insorgeva edema al volto e alle labbra con desaturazione fino al 90%. Veniva pertanto sottoposto a terapia corticosteroidea, antistaminica e aminica e trasferito in terapia subintensiva neurochirurgica.
Riferisce, inoltre, di aver effettuato un trattamento riabilitativo per il recupero dell'autonomia motoria di essere giunto a guarigione clinica in data
17/01/2020, quando veniva redatta la relazione per accertamento medico- legale di invalidità civile, con postumi permanenti valutati dal proprio medico legale nella misura del22% e una invalidità temporanea di gg. 18 al 100%, gg.
40 al 75%, 60 gg. al 50% e 60 gg. al 25%; oltre ai danni patrimoniali per la perdita della caopacità lavorativa specifica e per il mancato guadagno pari almeno ad €630.000,00.
***
Costituitasi in giudizio, non ha contesto la Controparte_1
dinamica dell'incidente stradale esposta dal sig. , mentre ha contestato Pt_2
il quantum delle pretese risarcitorie sotto il profilo dell'entità, congruità e risarcibilità, riferendo di aver già corrisposto l'importo di €40.000,00 a titolo di acconto per i danni alla persona subiti in conseguenza diretta dell'evento.
Ha inoltre eccepito l'avvenuta erogazione, da parte dell' della somma di CP_5
€106.086,07.
I convenuti e restavano contumaci. Controparte_2 CP_3
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Depositate le memorie istruttorie, il giudice disponeva CTU medico- legale sulla persona di . Persona_1
In corso di causa si verificava il decesso dell'attore e il giudizio veniva proseguito, ex art. 110 c.p.c., dalle eredi: Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 10 All'udienza del 18/09/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Venendo alla disamina del merito, giova in via preliminare chiarire che parte convenuta non contesta l'an della richiesta risarcitoria, né la dinamica del sinistro descritta da parte attrice.
I documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova che l'attore – nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato – è stato attinto dal trattore stradale targato FP158NG e relativo semi-rimorchio CP_6
targato XA354GY (assicurati con condotto da Controparte_1 CP_3
e di proprietà della che non si avvedeva del
[...] Controparte_2
veicolo attoreo davanti a sé e, pur frenando, non riusciva ad arrestarsi per tempo, finendo per tamponare il veicolo che lo precedeva, il quale – secondo la prospettazione attorea – veniva spinto contro il veicolo BMW condotto e di proprietà del Sig. estraneo al giudizio. CP_4
Sul punto, sono perfettamente sovrapponibili le dichiarazioni rilasciate dai testimoni oculari presenti in loco alla polizia stradale, la quale ha riscontrato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice e dai testimoni attraverso i rilievi eseguiti sul luogo dell'incidente, nonché con le immagini del filmato registrato dagli impianti fissi posti sul tratto autostradale interessato dall'evento (cfr. all. sub doc. 2 al fascicolo di parte attrice) e con le conclusioni della consulenza tecnica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale affidata all'Ing. nel procedimento Persona_2
penale a carico del (cfr. all. sub doc. 13 bis alla citazione). CP_3
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico- legale esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che le lesioni subite da , nello specifico la Persona_1
pagina 4 di 10 “frattura somatica di D1 ed una lesione del disco intervertebrale posto tra C7
e D1, che rese necessario procedere ad intervento chirurgico di discectomia, protesi discale e stabilizzazione della colonna cervico-dorsale con placca e innesto osseo”, sono in nesso di causa con l'evento.
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Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr.
Cass. n.703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che , a seguito del sinistro, Persona_1
ha riportato “esiti di incidente della strada produttivo di frattura somatica di D1
pagina 5 di 10 ed una lesione del disco intervertebrale posto tra C7 e D1, che rese necessario procedere ad intervento chirurgico di discectomia, protesi discale e stabilizzazione della colonna cervico-dorsale con placca e innesto osseo” (cfr. pag. 5 della relazione del CTU) risultanti compatibili con il sinistro. Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Passando alla quantificazione dei danni si osserva quanto appresso.
Le lesioni subite da hanno determinato una incapacità Persona_1
temporanea di 16 giorni al 100%, tre mesi (90 giorni) al 75%, 1 mese (30 giorni) al 50% e 1 mese (30 giorni) giorni al 25%, per un totale di € 12.190,00.
Secondo i barèmes comuni nella pratica medico legale, i postumi invalidanti residuati sono stati quantificati dal consulente nella misura del
18%, per un importo di €49.484,00.
Pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli artt. 138 e 139
Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento predetto deve essere operato considerando: a) l'entità delle lesioni nonché la loro tipologia;
b) la non volontarietà delle lesioni stesse;
c) le conseguenze, anche non patrimoniali, derivate sulla vita relazionale dell'istante, tenuto conto della specifica incidenza e delle inevitabili ricadute sulla vita personale e sulle relazioni interpersonali dell'attore, con conseguente verosimile pagina 6 di 10 compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno. Come noto, infatti, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. 25164/2020; Cass.
28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018; Cass. 23469/2018; Cass.
27482/2018) dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti da superiori all'id quod plerumque accidit. Persona_1
Non solo, infatti, la CTU medico-legale ha osservato che l'attrice, al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso. si presentava “… sveglio, orientato
e collaborante. Pupille isocoriche e fotoreagenti. MOE indenne, non deficit V, VII, X nc. I ben tenuta, miotonia mani bilaterale con fenomeno warm-up in Per_3
assenza di deficit stenici alle prove di forza segmentarie ai 4 arti. …
Deambulazione autonoma e minzione spontanea” (pag. 3 della relazione peritale).
Ne consegue che non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale, atteso che le condizioni cliniche dell' al Pt_2
momento dell'ingresso in PS e gli accertamenti clinici effettuati nell'immediatezza e durante il periodo di osservazione hanno consentito di escludere una condizione di pericolo per la vita;
tanto che i sanitari davano indicazioni di carattere conservativo attraverso la prescrizione di riposo, terapia farmacologica, uso di collare morbido e controllo dopo 30 giorni.
Né tantomeno è possibile riconoscere un'integrazione del danno non patrimoniale in assenza di specifica e puntuale allegazione o prova inerente all'aspetto dinamico-relazionale, il quale va dunque liquidato nella complessiva somma di €61.674,00 (ossia €12.190,00 + €49.484,00).
pagina 7 di 10 Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Ebbene, considerato che ha già ricevuto, anche a titolo di Persona_1
risarcimento del danno biologico, la somma di €40.000,00 dalla convenuta
(cfr. all. sub doc. 5 al fascicolo di parte convenuta), Controparte_1
nonché l'importo di €106.086,07 dall' è evidente come egli abbia già CP_5
ricevuto la somma che avrebbe diritto ad ottenere a titolo di danno biologico alla stregua della consulenza medico-legale esperita in corso di causa;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno avanzata a tale titolo non può essere accolta, l'accoglimento della domanda non potendo determinare un ingiustificato arricchimento in capo al danneggiato.
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Venendo ai danni patrimoniali, deve premettersi che non è contestabile la circostanza che l'infortunato fosse in grado e di fatto svolgesse attività remunerata quale operaio di 3° livello CCNL edilizia.
Nel caso di specie il CTU nella relazione agli atti ha osservato che le menomazioni residuate in capo a erano tali da limitare, ma non Persona_1
precludere, “quelle attività che comportassero sforzi muscolari e funzionali importanti con il busto (camminare a lungo, sollevare pesi restare in piedi fermi per periodi prolungati)” e che vi è stata senz'altro una compromissione dell'attività lavorativa specifica nella misura del 40%.
Parte attrice, a sua volta, si è limitata a produrre in giudizio la documentazione attestante i redditi precedenti all'incidente precisando che dopo il sinistro per le sue condizioni di salute, il sig. non ha potuto Pt_2
riprendere la propria attività ed è stato licenziato per superamento del periodo di comporto (cfr. doc. 11 in atti di parte attrice);.
Parte attrice non ha però precisato cosa è avvenuto negli anni successivi e fino al decesso, se ha svolto una qualche altra attività lavorativa;
inoltre, per sua stessa ammissione, il sig. è destinatario di una pensione Pt_2
pagina 8 di 10 d'invalidità, avendo l'Inps riconosciuto una inabilità al lavoro nella misura del
75%, di molto superiore a quella accertata dal c.t.u., per cui considerato l'onere della prova che incombeva sulla parte, questa voce di danno non può essere riconosciuta posto che dalle risultanze medico-legali non risulta una assoluta incapacità lavorativa specifica.
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Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, dovrebbe seguire la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Sennonché, va considerato che la previsione dell'art. 92 comma 2, c.p.c. consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o integralmente, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nel presente giudizio non solo si tratta di questioni relativamente nuove e controverse (con specifico riguardo al danno da perdita di chance), attesa la portata delle pronunce di legittimità e di merito sulle questioni dirimenti, ma l'esito della lite, conclusasi con l'accertamento della condotta negligente del convenuto (seppure nella mancanza di prova in ordine alle CP_3
ulteriori conseguenze dannose rispetto a quelle già risarcite) assume rilievo – nella presente sede – per disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass.
23133/2015), vanno anche esse interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione, in misura superiore a quanto dovuto.
pagina 9 di 10 Nulla sulle spese di e in quanto CP_3 Controparte_2
contumaci.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, vengono interamente compensate tra le parti, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione in misura superiore a quanto concretamente dovuto.
Monza, 08/02/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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