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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5012/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Tiziana FALVO C.F._1 presso il cui studio a Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Giorgia GIANNINI e Alessandro PADOAN e Marco FINELLI presso il cui studio a Bologna, via De' Gombruti, n. 5, è elettivamente domiciliata, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 24 giugno Parte_1 Controparte_1
1993 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
*****
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'8 aprile 2024 ha domandato che sia Parte_1 pronunciata la separazione tra i coniugi. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposta alla separazione e nel merito ha chiesto che:
- la separazione sia addebitata al marito;
- sia previsto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di 1.000 euro quale contributo per il suo mantenimento. Nell'udienza del 23 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni congiunte depositate telematicamente il 13 ottobre 2025. Il P.M. è intervenuto. La giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Nel'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno rinunciato alla domanda svolta con le note di precisazione delle conclusioni congiunte di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
EG (TV) il 28 settembre 1964 ed nata a [...] il 31 Controparte_1 dicembre 1957, unitisi in matrimonio a Bologna il 24 giugno 1993, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 263 parte 1 - anno 1993; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare alle reciproche domande di addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge, riconoscendo la natura paritetica e non colpevole della crisi coniugale. Contestualmente, i coniugi accettano le avverse rinunce alle suddette domande;
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di non vantare reciprocamente alcuna pretesa economica in ordine all'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra e/o comunque di rinunciare allo stesso;
pagina 2 di 3 4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che la casa familiare sita a Bologna, via de' Gombruti, n. 5 è in comproprietà tra i coniugi nella misura di 3/10 per la signora e di 7/10 per il signor e, pertanto, non viene assegnata a nessuno CP_1 Parte_1 dei due non sussistendone i presupposti di legge;
5) prende che le parti si sono impegnate a comunicarsi reciprocamente i dati esatti relativi ai loro eventuali cambi di residenza;
6) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio; D) compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 29 ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Tiziana FALVO C.F._1 presso il cui studio a Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Giorgia GIANNINI e Alessandro PADOAN e Marco FINELLI presso il cui studio a Bologna, via De' Gombruti, n. 5, è elettivamente domiciliata, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 24 giugno Parte_1 Controparte_1
1993 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
*****
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'8 aprile 2024 ha domandato che sia Parte_1 pronunciata la separazione tra i coniugi. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposta alla separazione e nel merito ha chiesto che:
- la separazione sia addebitata al marito;
- sia previsto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di 1.000 euro quale contributo per il suo mantenimento. Nell'udienza del 23 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni congiunte depositate telematicamente il 13 ottobre 2025. Il P.M. è intervenuto. La giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Nel'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno rinunciato alla domanda svolta con le note di precisazione delle conclusioni congiunte di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
EG (TV) il 28 settembre 1964 ed nata a [...] il 31 Controparte_1 dicembre 1957, unitisi in matrimonio a Bologna il 24 giugno 1993, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 263 parte 1 - anno 1993; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare alle reciproche domande di addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge, riconoscendo la natura paritetica e non colpevole della crisi coniugale. Contestualmente, i coniugi accettano le avverse rinunce alle suddette domande;
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di non vantare reciprocamente alcuna pretesa economica in ordine all'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra e/o comunque di rinunciare allo stesso;
pagina 2 di 3 4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che la casa familiare sita a Bologna, via de' Gombruti, n. 5 è in comproprietà tra i coniugi nella misura di 3/10 per la signora e di 7/10 per il signor e, pertanto, non viene assegnata a nessuno CP_1 Parte_1 dei due non sussistendone i presupposti di legge;
5) prende che le parti si sono impegnate a comunicarsi reciprocamente i dati esatti relativi ai loro eventuali cambi di residenza;
6) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio; D) compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 29 ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3