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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 45775/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Deana presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefania Perillo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Senago (MI), il 1.12.2018
(anno 2018 atto n. 32 parte 1)
separati consensualmente con accordo ex art. 12 D.L. 132/14 conv. con modifiche dalla l.
n.162/2014 del 10.10.2023 confermato in 16.11.2023 (v. documenti in atti)
FATTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, parte ricorrente Sig.ra ha chiesto la Parte_1 modifica dell'accordo di separazione ex art. 12 D.L. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/2014 del 10.10.2023 confermato in 16.11.2023, alle condizioni ivi previste.
Parte resistente, Sig. , si è costituito in giudizio con atto depositato in data Parte_2
22.04.2025, chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
All'udienza del 15.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1. il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo una tantum l'importo complessivo di Euro 1.500,00 a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza familiare
e comunque connessa al vincolo coniugale.
Nello specifico, il sig. verserà l'importo su indicato in due tranches Parte_2 dell'importo di Euro 750,00 ciascuna, la prima tranche entro la fine del mese di giugno 2025 e la seconda tranche entro la fine del mese di agosto.”
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 29.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione ex art. 12 D.L.
132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/2014 del 10.10.2023 confermato in 16.11.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Deana presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefania Perillo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Senago (MI), il 1.12.2018
(anno 2018 atto n. 32 parte 1)
separati consensualmente con accordo ex art. 12 D.L. 132/14 conv. con modifiche dalla l.
n.162/2014 del 10.10.2023 confermato in 16.11.2023 (v. documenti in atti)
FATTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, parte ricorrente Sig.ra ha chiesto la Parte_1 modifica dell'accordo di separazione ex art. 12 D.L. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/2014 del 10.10.2023 confermato in 16.11.2023, alle condizioni ivi previste.
Parte resistente, Sig. , si è costituito in giudizio con atto depositato in data Parte_2
22.04.2025, chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
All'udienza del 15.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1. il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo una tantum l'importo complessivo di Euro 1.500,00 a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza familiare
e comunque connessa al vincolo coniugale.
Nello specifico, il sig. verserà l'importo su indicato in due tranches Parte_2 dell'importo di Euro 750,00 ciascuna, la prima tranche entro la fine del mese di giugno 2025 e la seconda tranche entro la fine del mese di agosto.”
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 29.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione ex art. 12 D.L.
132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/2014 del 10.10.2023 confermato in 16.11.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato