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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco Micela - Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona - Giudice
3) dott.ssa Eleonora Bruno - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 523 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 promosso
DA
nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...] , nella qualità di erede di CP_1
nata a [...] il [...], deceduta ad Agrigento il Persona_2
26.10.2020;
nata a [...] il [...], erede di Parte_2 Persona_3 nata a [...] il [...];
nato a [...] il [...], erede di nata Parte_3 Persona_3
a Palermo il 09.02.1928, , tutti elett.te domiciliati in Palermo, nello studio dell'Avv.Marcello Montana nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_2
( ), C.F._1
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
1 OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
Conclusioni per parte ricorrente: Dichiarare la morte presunta di CP_2
o, in subordine, l'assenza.
[...]
Conclusioni per il Pubblico Ministero: nulla oppone
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, i ricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarata la morte presunta di deducendo che la stessa, Persona_4
sofferente di disturbi psichici, era ospite in una casa di riposo sita in Palermo, in Via Principe di Granatelli, dalla quale si era allontanata in data 8 luglio 2010, senza farvi più ritorno.
Hanno dedotto, al riguardo, che aveva proceduto a Parte_1
denunciare in data 14 luglio 2010 ai Carabinieri l'avvenuta scomparsa della sorella precisando che quest'ultima la domenica mattina CP_2 dell'11 luglio 2010 era stata vista nella sua abitazione da una vicina (vedi ricorso).
In occasione della denunzia, avea riferito, altresì, Parte_1
che la sorella già in passato si era allontanata dalla propria casa di CP_2
abitazione ed era stata ritrovata una prima volta a Roma, ed un'altra ancora a
Lamezia Terme.
Ordinate dal Presidente le prescritte pubblicazioni, è stata fissata da parte del
Giudice istruttore l'udienza di comparizione dei soggetti di cui all'art. 726
c.p.c.
Esperite le formalità prescritte dal Presidente, mediante pubblicazione della domanda per due volte consecutive a distanza di dieci giorni l'una dall'altra sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel quotidiano "Il Giornale di
Sicilia" e nel quotidiano “La Repubblica”, la causa è stata istruita con l'esame dei nipoti , e della sorella CP_1 Parte_2 Parte_3
nonché attraverso l'acquisizione di informazioni dal Persona_1
Pubblico Ministero.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda va senz'altro accolta.
2 Atteso il lungo tempo trascorso da quando si è allontanata per Persona_4
l'ultima volta da casa e non risultando opposizioni contro la richiesta ritualmente pubblicata nei termini di legge, è verosimilmente ritenere che sia deceduta per cause imprecisate. Persona_4
Nel caso in esame, in particolare, il nipote ha riferito: “All'epoca ci CP_1 fu una denuncia. Intorno al 9-10 luglio 2010 andò presso il santuario di Santa Rosalia dove fu poi ritrovata dal sacerdote la borsa con il telefono. Lei si trovava ricoverata presso una casa di assistenza per soggetti con problemi di salute. Lei era affetta da giovane da schizofrenia bipolare.
Il procedimento è poi è stato archiviato. Io ho letto che ci sono state delle indagini espletate dai carabinieri;
era stata sentita la cugina ove spesso lei si recava (cfr. verbale udienza del 27/02/2024).
Tali circostanze risultano, altresì, confermate dalle conclusioni del Pubblico
Ministero (le cui valutazioni sono poi state condivise dal G.I.P. che, con decreto del 07/07/2011, ha disposto l'archiviazione del procedimento) e, specificatamente, dalla richiesta di archiviazione fomulata nel procedimento iscritto a carico di ignoti per il reato p. e p. dall'art. 605 cp (persona offesa da cui emerge che dalle indagini espletate non sono emersi CP_2 elementi tali da consentire la prosecuzione delle indagini “atteso che la scomparsa della IG.ra appare da ricondurre al volontario allontamento della Parte_4 medesima dalla struttura in cui era ospite e che non è possibile sostenere, sulla scorta di quanto acquisito allo stato agli atti, che la medesima sia trattenuta contro al sua volontà”.
Per quanto sopra, ritiene il Collegio che siano stati forniti sufficienti elementi per acclarare che siano trascorsi oltre dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di alla luce di quanto allegato e di quanto emerso CP_2 all'esito del presente procedimento.
Pertanto, essendo trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia della scomparsa senza che si siano più avute notizie della stessa, ai sensi dell'art. 58 c.c., deve dichiararsi la morte presunta di , nata a CP_2
3 PALERMO (PA) il 06/09/1941, come avvenuta in Palermo in data 11 luglio
2010.
Ai sensi dell'art. 729 c.p.c. va disposto che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che copia delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, sentiti il procuratore di parte ricorrente ed il Pubblico Ministero, dichiara la morte presunta di , nata a [...] il CP_2
06/09/1941, come avvenuta in Palermo in data 11/7/2010.
Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che copia delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
Così deciso a Palermo, il 6/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
D.ssa Eleonora Bruno Dr. Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco Micela - Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona - Giudice
3) dott.ssa Eleonora Bruno - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 523 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 promosso
DA
nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...] , nella qualità di erede di CP_1
nata a [...] il [...], deceduta ad Agrigento il Persona_2
26.10.2020;
nata a [...] il [...], erede di Parte_2 Persona_3 nata a [...] il [...];
nato a [...] il [...], erede di nata Parte_3 Persona_3
a Palermo il 09.02.1928, , tutti elett.te domiciliati in Palermo, nello studio dell'Avv.Marcello Montana nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_2
( ), C.F._1
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
1 OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
Conclusioni per parte ricorrente: Dichiarare la morte presunta di CP_2
o, in subordine, l'assenza.
[...]
Conclusioni per il Pubblico Ministero: nulla oppone
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, i ricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarata la morte presunta di deducendo che la stessa, Persona_4
sofferente di disturbi psichici, era ospite in una casa di riposo sita in Palermo, in Via Principe di Granatelli, dalla quale si era allontanata in data 8 luglio 2010, senza farvi più ritorno.
Hanno dedotto, al riguardo, che aveva proceduto a Parte_1
denunciare in data 14 luglio 2010 ai Carabinieri l'avvenuta scomparsa della sorella precisando che quest'ultima la domenica mattina CP_2 dell'11 luglio 2010 era stata vista nella sua abitazione da una vicina (vedi ricorso).
In occasione della denunzia, avea riferito, altresì, Parte_1
che la sorella già in passato si era allontanata dalla propria casa di CP_2
abitazione ed era stata ritrovata una prima volta a Roma, ed un'altra ancora a
Lamezia Terme.
Ordinate dal Presidente le prescritte pubblicazioni, è stata fissata da parte del
Giudice istruttore l'udienza di comparizione dei soggetti di cui all'art. 726
c.p.c.
Esperite le formalità prescritte dal Presidente, mediante pubblicazione della domanda per due volte consecutive a distanza di dieci giorni l'una dall'altra sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel quotidiano "Il Giornale di
Sicilia" e nel quotidiano “La Repubblica”, la causa è stata istruita con l'esame dei nipoti , e della sorella CP_1 Parte_2 Parte_3
nonché attraverso l'acquisizione di informazioni dal Persona_1
Pubblico Ministero.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda va senz'altro accolta.
2 Atteso il lungo tempo trascorso da quando si è allontanata per Persona_4
l'ultima volta da casa e non risultando opposizioni contro la richiesta ritualmente pubblicata nei termini di legge, è verosimilmente ritenere che sia deceduta per cause imprecisate. Persona_4
Nel caso in esame, in particolare, il nipote ha riferito: “All'epoca ci CP_1 fu una denuncia. Intorno al 9-10 luglio 2010 andò presso il santuario di Santa Rosalia dove fu poi ritrovata dal sacerdote la borsa con il telefono. Lei si trovava ricoverata presso una casa di assistenza per soggetti con problemi di salute. Lei era affetta da giovane da schizofrenia bipolare.
Il procedimento è poi è stato archiviato. Io ho letto che ci sono state delle indagini espletate dai carabinieri;
era stata sentita la cugina ove spesso lei si recava (cfr. verbale udienza del 27/02/2024).
Tali circostanze risultano, altresì, confermate dalle conclusioni del Pubblico
Ministero (le cui valutazioni sono poi state condivise dal G.I.P. che, con decreto del 07/07/2011, ha disposto l'archiviazione del procedimento) e, specificatamente, dalla richiesta di archiviazione fomulata nel procedimento iscritto a carico di ignoti per il reato p. e p. dall'art. 605 cp (persona offesa da cui emerge che dalle indagini espletate non sono emersi CP_2 elementi tali da consentire la prosecuzione delle indagini “atteso che la scomparsa della IG.ra appare da ricondurre al volontario allontamento della Parte_4 medesima dalla struttura in cui era ospite e che non è possibile sostenere, sulla scorta di quanto acquisito allo stato agli atti, che la medesima sia trattenuta contro al sua volontà”.
Per quanto sopra, ritiene il Collegio che siano stati forniti sufficienti elementi per acclarare che siano trascorsi oltre dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di alla luce di quanto allegato e di quanto emerso CP_2 all'esito del presente procedimento.
Pertanto, essendo trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia della scomparsa senza che si siano più avute notizie della stessa, ai sensi dell'art. 58 c.c., deve dichiararsi la morte presunta di , nata a CP_2
3 PALERMO (PA) il 06/09/1941, come avvenuta in Palermo in data 11 luglio
2010.
Ai sensi dell'art. 729 c.p.c. va disposto che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che copia delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, sentiti il procuratore di parte ricorrente ed il Pubblico Ministero, dichiara la morte presunta di , nata a [...] il CP_2
06/09/1941, come avvenuta in Palermo in data 11/7/2010.
Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che copia delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
Così deciso a Palermo, il 6/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
D.ssa Eleonora Bruno Dr. Francesco Micela
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