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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1189/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA AR, Presidente
IE AR, Relatore
D'URSO AR TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6313/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 13/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230020355190000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 6313/08/2024, depositata il 13/05/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contro la cartella di pagamento n. 09420230020355190000 IVA-ALTRO 2021 emessa dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di
Roma.
2. L'appellante propone due motivi: a) inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle entrate-riscossione in primo grado, in quanto rappresentata da avvocato del libero foro;
b) incompetenza territoriale della CGT di Roma.
3. L'Ufficio, costituitosi nel giudizio, chiede la conferma della sentenza del primo Giudice.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società non è fondato.
5.1. Non meritevole di accoglimento è il primo motivo.
La Corte di cassazione ha, infatti, oramai consolidato il proprio orientamento nel senso che l'Agenzia delle entrate-riscossione può legittimamente farsi rappresentare in giudizio da un avvocato del libero foro, senza necessità di specifiche delibere (Cass. n. 16040/2025).
5.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
5.2.1. Va, al riguardo, ricordato che la competenza territoriale dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per la liquidazione dell'Imposta sul valore aggiunto è radicata in capo all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione
è il domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata (Cass. n.
4412/2020).
5.2.2. Tanto premesso, nella specie, come si evince dai dati presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria, l'appellante ha avuto la propria sede legale in Indirizzo_1, Indirizzo_2 – Roma, fino al 07/10/2021, data in cui la stessa risulta essere stata trasferita in Melito di Porto Salvo (RC) a seguito dell'istanza prot.
21100718224123722 con la quale la società ha richiesto, tramite il servizio telematico, una variazione dati
Partita IVA. Era dunque onere della società contribuente informare tempestivamente l'Amministrazione finanziaria della variazione del domicilio fiscale. Infatti, l'art. 35, co. 3, d.P.R. n. 633/1972, dispone che: “[i]n caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata”.
Detto onere, nella specie, non risulta essere stato rispettato dalla società contribuente.
Tanto premesso, il dies a quo dal quale decorre la variazione di domicilio fiscale della società contribuente va individuato nel giorno 07/10/2021, in quanto detta società ha comunicato la variazione in tale data, nonostante l'art. 35 d.P.R. n. 633/72 disponga che la stessa sarebbe dovuta intervenire entro trenta giorni dal fatto modificativo.
Pertanto, la condotta tenuta dall'appellante viola quanto sancito dall'art. 35 d.P.R. n. 633/72 oltreché il principio di tutela dell'affidamento che deve caratterizzare il rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.
5.3. Alla luce di quanto precede, la sentenza appellata merita conferma.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5000, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA AR, Presidente
IE AR, Relatore
D'URSO AR TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6313/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 13/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230020355190000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 6313/08/2024, depositata il 13/05/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contro la cartella di pagamento n. 09420230020355190000 IVA-ALTRO 2021 emessa dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di
Roma.
2. L'appellante propone due motivi: a) inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle entrate-riscossione in primo grado, in quanto rappresentata da avvocato del libero foro;
b) incompetenza territoriale della CGT di Roma.
3. L'Ufficio, costituitosi nel giudizio, chiede la conferma della sentenza del primo Giudice.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società non è fondato.
5.1. Non meritevole di accoglimento è il primo motivo.
La Corte di cassazione ha, infatti, oramai consolidato il proprio orientamento nel senso che l'Agenzia delle entrate-riscossione può legittimamente farsi rappresentare in giudizio da un avvocato del libero foro, senza necessità di specifiche delibere (Cass. n. 16040/2025).
5.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
5.2.1. Va, al riguardo, ricordato che la competenza territoriale dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per la liquidazione dell'Imposta sul valore aggiunto è radicata in capo all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione
è il domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata (Cass. n.
4412/2020).
5.2.2. Tanto premesso, nella specie, come si evince dai dati presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria, l'appellante ha avuto la propria sede legale in Indirizzo_1, Indirizzo_2 – Roma, fino al 07/10/2021, data in cui la stessa risulta essere stata trasferita in Melito di Porto Salvo (RC) a seguito dell'istanza prot.
21100718224123722 con la quale la società ha richiesto, tramite il servizio telematico, una variazione dati
Partita IVA. Era dunque onere della società contribuente informare tempestivamente l'Amministrazione finanziaria della variazione del domicilio fiscale. Infatti, l'art. 35, co. 3, d.P.R. n. 633/1972, dispone che: “[i]n caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata”.
Detto onere, nella specie, non risulta essere stato rispettato dalla società contribuente.
Tanto premesso, il dies a quo dal quale decorre la variazione di domicilio fiscale della società contribuente va individuato nel giorno 07/10/2021, in quanto detta società ha comunicato la variazione in tale data, nonostante l'art. 35 d.P.R. n. 633/72 disponga che la stessa sarebbe dovuta intervenire entro trenta giorni dal fatto modificativo.
Pertanto, la condotta tenuta dall'appellante viola quanto sancito dall'art. 35 d.P.R. n. 633/72 oltreché il principio di tutela dell'affidamento che deve caratterizzare il rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.
5.3. Alla luce di quanto precede, la sentenza appellata merita conferma.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5000, oltre oneri di legge se dovuti.