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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 842/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 842/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “fideiussione”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Amadori presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via Newton n. 78, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
( , residente in [...] e Controparte_1 C.F._2
( ), residente in [...] C.F._3
148
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI per : “- Accertare e dichiarare gli odierni convenuti e Parte_1 Controparte_1 obbligati nei confronti dell'odierno attore a corrispondere, Controparte_2 Parte_1 ciascuno per la propria quota e in via di regresso, l'importo di € 54.047,98 ciascuno, e così in totale €
108.095,95, pari all'ammontare corrisposto dal sig. a Guber Banca S.p.a. in qualità di Pt_1
procuratrice di in eccedenza rispetto alla propria quota di confideiussione;
Controparte_3
- per l'effetto, condannare e a corrispondere, ciascuno per la Controparte_1 Controparte_2 propria quota e in via di regresso, l'importo di € 54.047,98 ciascuno, e così in totale € 108.095,95 in
pagina 1 di 5 favore di oltre alla condanna alle spese della procedura di mediazione sostenute Parte_1
dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e cpa come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e ed ha esposto che esso deducente, unitamente agli Controparte_1 Controparte_2
odierni convenuti, rilasciò fideiussione specifica a favore della società Enigma s.r.l. in relazione al mutuo fondiario contratto da tale società in data 12/07/2005 con la Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. per la somma di € 450.000,000; che, successivamente, in data 07/08/2013, esso esponente, CP_1
e rilasciarono un'ulteriore fideiussione specifica a favore della società
[...] Controparte_2
Enigma s.r.l. in relazione ad un ulteriore contratto di mutuo fondiario concluso da questa società con la
Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., per la somma di € 95.000,00; che la società Enigma s.r.l. non adempiette le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo per la somma di € 349.593,31, relativamente al contratto di mutuo del 12/07/2005, e per la somma di € 103.024,54, relativamente al contratto di mutuo del 07/08/2013, restando così debitrice per la somma complessiva di € 452.617,85; che, promossa dalla Banca una procedura esecutiva immobiliare contro la parte mutuataria, ceduto il credito a parte della Banca, il creditore cessionario incassò l'importo totale di € Controparte_4
182.544,95, in acconto sul maggior credito vantato con riferimento al mutuo del 12/07/2005 e residuò, pertanto, un credito complessivo, per entrambi i mutui fondiari, pari ad € 270.072,90; che, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1392/2020, emesso dall'intestato
Tribunale in data 22/12/2020, che ingiungeva ad esso deducente ed agli odierni convenuti di pagare in favore di e, per essa, alla sua procuratrice Guber Banca s.p.a., la somma di € Controparte_3
270.072,90, oltre interessi e spese, esso esponente stipulò una transazione con Guber Banca S.p.a. con cui si impegnava a pagare la somma complessiva di € 200.000,00, in cambio della sua liberazione;
che all'attualità il debito residuo ammontasse ad € 75.712,16 e pertanto la quota parte del debito dovuta da esso esponente fosse pari ad euro 91.904,05 (275.712,16:3); che, quindi, esso deducente avesse corrisposto al creditore garantito una somma eccedente rispetto a quella da lui dovuta come confideiussore e vantasse un credito nei confronti degli altri confideiussori pari a complessivi euro
108.095,95 (€ 200.000,00 - € 91.904,05) e, dunque, pari ad euro 54.047,98 nei confronti di ciascun coobbligato;
che a nulla fossero valsi i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia.
Tanto premesso l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che gli odierni convenuti fossero obbligati nei suoi confronti a corrispondergli, ciascuno per la propria quota e in via di regresso, l'importo di €
pagina 2 di 5 54.047,98 ciascuno, e così in totale € 108.095,95, pari all'ammontare da lui corrisposto a Guber Banca
S.p.a. nella qualità di procuratrice di in eccedenza rispetto alla sua quota di Controparte_3 confideiussione e, per l'effetto, di condannare i convenuti a corrispondergli l'importo di € 54.047,98 ciascuno;
con vittoria delle spese della mediazione e del presente giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, acquisita documentazione varia, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 1954 c.c. se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Perchè ci sia confideiussione (art. 1946 c.c.), con il relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente di cui all'art. citato, occorre, precisamente, che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore. Non sì richiede una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, ma è necessario, però, che esista un intento comune a tutti i confideiussori di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (cfr.
Cass. sent. n. 18650/2011).
Deve altresì aggiungersi che nel caso di parziale pagamento del debito al confideiussore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri confidesiussori anche laddove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza.
Il fatto costitutivo del regresso del confideiussore solvente, infatti, non è l'estinzione dell'intero debito, bensì il depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, anche nell'interesse degli altri condebitori.
Nel caso di specie emerge dagli atti di causa, innanzitutto, che , Parte_1 CP_1
e rilasciarono in data 14/10/2008 una prima fideiussione specifica a favore
[...] Controparte_2 della società Enigma s.r.l. per la somma di € 451.309,34 ed in data 07/08/2013 una seconda fideiussione specifica a favore della società Enigma S.r.l. per la somma di € 95.000,00.
Trattasi di fideiussioni redatte, rispettivamente, con atti unici recanti le firme dei 3 fideiussori (docc. 2
e 4), per un medesimo debito della società Enigma;
si tratta, dunque, di una confideiussione (art. 1946
c.c.).
L'odierno attore ha in questo giudizio allegato e provato di aver stipulato con la parte creditrice un atto di transazione in virtù del quale a fronte del pagamento della somma di euro 200.00,00, mediante pagina 3 di 5 assegni circolari non trasferibili, Guber Banca s.p.a. e nulla avrebbero più preteso Controparte_3
“esclusivamente nei confronti del sig. per la sofferenza in oggetto”, “ferme ed Parte_1
impregiudicate le ragioni creditorie e le azioni di Guber Banca s.p.a. e nei confronti Controparte_3 della debitrice principale e degli ulteriori garanti per il recupero integrale del proprio credito residuo”
(cfr. doc. 7).
L'attore ha provato di aver pagato la somma di euro 200.000,00 in esecuzione di tale accordo transattivo con l'Istituto, producendo la copia degli assegni circolari non trasferibili consegnati al creditore, con firma per ricevuta ed il successivo assenso del creditore alla cancellazione delle ipoteche sull'immobile di proprietà del confideiussore, esecutivo dell' accordo transattivo.
La transazione conclusa da e l'Istituto creditore è parziaria, con gli effetti, bene Parte_1
chiariti nel virgolettato sopra riportato, che gli altri confideiussori ed il debitore principale sono liberati solo per la parte di debito estinto.
Pertanto, stante il carattere parziale della transazione conclusa, va riconosciuto all'attore in regresso ex art. 1954 c.c. il diritto di ripetere da ciascuno degli altri confideiussori – non già la rispettiva porzione rispetto all'intero debito, che non è stato del tutto estinto, ma - la sola quota ad ognuno di essi riferibile rispetto a quanto pagato dal confideiussore - in esecuzione dell'accordo transattivo - oltre la quota ad esso riferibile.
Pertanto, tenuto conto, come da domanda, dell'ammontare “all'attualità” del debito per cui è causa
(euro 275.712,16), della quota riferibile all'odierno attore (euro 91.904,05) e, quindi, del pagamento da parte di di una somma, in eccedenza rispetto alla quota a lui riferibile, pari ad Parte_1
euro 108.095,95 (euro 200.000,00 – 91.904,05), gli odierni convenuti devono essere condannati a pagare, in favore di , la somma di euro 54.047,98 ciascuno (€ 108.095,95:2). Parte_1
2. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate, come in dispositivo, per la mediazione e per il presente giudizio, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi per la fase attivazione della mediazione e per le fasi del presente giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività compiuta in assenza di contraddittorio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
842/2024 R.G., così provvede:
1. accertato l'avvenuto pagamento da parte del confideiussore di una somma Parte_1
eccedente la quota a lui riferibile nella misura di euro 108.095,95, condanna ciascuno degli odierni convenuti a pagare, in favore dell'attore, la somma di euro 54.047,98;
pagina 4 di 5 2. condanna e al pagamento, in favore della parte vittoriosa, delle Controparte_1 Controparte_2
spese giudiziali del procedimento di mediazione, che liquida in € 48,80 per spese vive ed € 504,00 per compenso professionale e delle spese del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per spese vive ed €
7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Ravenna, 7/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 842/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “fideiussione”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Amadori presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via Newton n. 78, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
( , residente in [...] e Controparte_1 C.F._2
( ), residente in [...] C.F._3
148
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI per : “- Accertare e dichiarare gli odierni convenuti e Parte_1 Controparte_1 obbligati nei confronti dell'odierno attore a corrispondere, Controparte_2 Parte_1 ciascuno per la propria quota e in via di regresso, l'importo di € 54.047,98 ciascuno, e così in totale €
108.095,95, pari all'ammontare corrisposto dal sig. a Guber Banca S.p.a. in qualità di Pt_1
procuratrice di in eccedenza rispetto alla propria quota di confideiussione;
Controparte_3
- per l'effetto, condannare e a corrispondere, ciascuno per la Controparte_1 Controparte_2 propria quota e in via di regresso, l'importo di € 54.047,98 ciascuno, e così in totale € 108.095,95 in
pagina 1 di 5 favore di oltre alla condanna alle spese della procedura di mediazione sostenute Parte_1
dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e cpa come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e ed ha esposto che esso deducente, unitamente agli Controparte_1 Controparte_2
odierni convenuti, rilasciò fideiussione specifica a favore della società Enigma s.r.l. in relazione al mutuo fondiario contratto da tale società in data 12/07/2005 con la Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. per la somma di € 450.000,000; che, successivamente, in data 07/08/2013, esso esponente, CP_1
e rilasciarono un'ulteriore fideiussione specifica a favore della società
[...] Controparte_2
Enigma s.r.l. in relazione ad un ulteriore contratto di mutuo fondiario concluso da questa società con la
Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., per la somma di € 95.000,00; che la società Enigma s.r.l. non adempiette le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo per la somma di € 349.593,31, relativamente al contratto di mutuo del 12/07/2005, e per la somma di € 103.024,54, relativamente al contratto di mutuo del 07/08/2013, restando così debitrice per la somma complessiva di € 452.617,85; che, promossa dalla Banca una procedura esecutiva immobiliare contro la parte mutuataria, ceduto il credito a parte della Banca, il creditore cessionario incassò l'importo totale di € Controparte_4
182.544,95, in acconto sul maggior credito vantato con riferimento al mutuo del 12/07/2005 e residuò, pertanto, un credito complessivo, per entrambi i mutui fondiari, pari ad € 270.072,90; che, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1392/2020, emesso dall'intestato
Tribunale in data 22/12/2020, che ingiungeva ad esso deducente ed agli odierni convenuti di pagare in favore di e, per essa, alla sua procuratrice Guber Banca s.p.a., la somma di € Controparte_3
270.072,90, oltre interessi e spese, esso esponente stipulò una transazione con Guber Banca S.p.a. con cui si impegnava a pagare la somma complessiva di € 200.000,00, in cambio della sua liberazione;
che all'attualità il debito residuo ammontasse ad € 75.712,16 e pertanto la quota parte del debito dovuta da esso esponente fosse pari ad euro 91.904,05 (275.712,16:3); che, quindi, esso deducente avesse corrisposto al creditore garantito una somma eccedente rispetto a quella da lui dovuta come confideiussore e vantasse un credito nei confronti degli altri confideiussori pari a complessivi euro
108.095,95 (€ 200.000,00 - € 91.904,05) e, dunque, pari ad euro 54.047,98 nei confronti di ciascun coobbligato;
che a nulla fossero valsi i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia.
Tanto premesso l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che gli odierni convenuti fossero obbligati nei suoi confronti a corrispondergli, ciascuno per la propria quota e in via di regresso, l'importo di €
pagina 2 di 5 54.047,98 ciascuno, e così in totale € 108.095,95, pari all'ammontare da lui corrisposto a Guber Banca
S.p.a. nella qualità di procuratrice di in eccedenza rispetto alla sua quota di Controparte_3 confideiussione e, per l'effetto, di condannare i convenuti a corrispondergli l'importo di € 54.047,98 ciascuno;
con vittoria delle spese della mediazione e del presente giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, acquisita documentazione varia, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 1954 c.c. se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Perchè ci sia confideiussione (art. 1946 c.c.), con il relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente di cui all'art. citato, occorre, precisamente, che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore. Non sì richiede una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, ma è necessario, però, che esista un intento comune a tutti i confideiussori di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (cfr.
Cass. sent. n. 18650/2011).
Deve altresì aggiungersi che nel caso di parziale pagamento del debito al confideiussore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri confidesiussori anche laddove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza.
Il fatto costitutivo del regresso del confideiussore solvente, infatti, non è l'estinzione dell'intero debito, bensì il depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, anche nell'interesse degli altri condebitori.
Nel caso di specie emerge dagli atti di causa, innanzitutto, che , Parte_1 CP_1
e rilasciarono in data 14/10/2008 una prima fideiussione specifica a favore
[...] Controparte_2 della società Enigma s.r.l. per la somma di € 451.309,34 ed in data 07/08/2013 una seconda fideiussione specifica a favore della società Enigma S.r.l. per la somma di € 95.000,00.
Trattasi di fideiussioni redatte, rispettivamente, con atti unici recanti le firme dei 3 fideiussori (docc. 2
e 4), per un medesimo debito della società Enigma;
si tratta, dunque, di una confideiussione (art. 1946
c.c.).
L'odierno attore ha in questo giudizio allegato e provato di aver stipulato con la parte creditrice un atto di transazione in virtù del quale a fronte del pagamento della somma di euro 200.00,00, mediante pagina 3 di 5 assegni circolari non trasferibili, Guber Banca s.p.a. e nulla avrebbero più preteso Controparte_3
“esclusivamente nei confronti del sig. per la sofferenza in oggetto”, “ferme ed Parte_1
impregiudicate le ragioni creditorie e le azioni di Guber Banca s.p.a. e nei confronti Controparte_3 della debitrice principale e degli ulteriori garanti per il recupero integrale del proprio credito residuo”
(cfr. doc. 7).
L'attore ha provato di aver pagato la somma di euro 200.000,00 in esecuzione di tale accordo transattivo con l'Istituto, producendo la copia degli assegni circolari non trasferibili consegnati al creditore, con firma per ricevuta ed il successivo assenso del creditore alla cancellazione delle ipoteche sull'immobile di proprietà del confideiussore, esecutivo dell' accordo transattivo.
La transazione conclusa da e l'Istituto creditore è parziaria, con gli effetti, bene Parte_1
chiariti nel virgolettato sopra riportato, che gli altri confideiussori ed il debitore principale sono liberati solo per la parte di debito estinto.
Pertanto, stante il carattere parziale della transazione conclusa, va riconosciuto all'attore in regresso ex art. 1954 c.c. il diritto di ripetere da ciascuno degli altri confideiussori – non già la rispettiva porzione rispetto all'intero debito, che non è stato del tutto estinto, ma - la sola quota ad ognuno di essi riferibile rispetto a quanto pagato dal confideiussore - in esecuzione dell'accordo transattivo - oltre la quota ad esso riferibile.
Pertanto, tenuto conto, come da domanda, dell'ammontare “all'attualità” del debito per cui è causa
(euro 275.712,16), della quota riferibile all'odierno attore (euro 91.904,05) e, quindi, del pagamento da parte di di una somma, in eccedenza rispetto alla quota a lui riferibile, pari ad Parte_1
euro 108.095,95 (euro 200.000,00 – 91.904,05), gli odierni convenuti devono essere condannati a pagare, in favore di , la somma di euro 54.047,98 ciascuno (€ 108.095,95:2). Parte_1
2. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate, come in dispositivo, per la mediazione e per il presente giudizio, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi per la fase attivazione della mediazione e per le fasi del presente giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività compiuta in assenza di contraddittorio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
842/2024 R.G., così provvede:
1. accertato l'avvenuto pagamento da parte del confideiussore di una somma Parte_1
eccedente la quota a lui riferibile nella misura di euro 108.095,95, condanna ciascuno degli odierni convenuti a pagare, in favore dell'attore, la somma di euro 54.047,98;
pagina 4 di 5 2. condanna e al pagamento, in favore della parte vittoriosa, delle Controparte_1 Controparte_2
spese giudiziali del procedimento di mediazione, che liquida in € 48,80 per spese vive ed € 504,00 per compenso professionale e delle spese del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per spese vive ed €
7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Ravenna, 7/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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