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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 19 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]
10/A, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti C.F._1 allegata in calce all'atto di citazione, con delega separata, dall'Avv. Cristina Poma con studio in Pavia, viale Libertà n. 23/A e dall'Avv. Alberto Assanelli con studio in Pavia, via Mazzini n. 14, ed elettivamente domiciliato presso di essi agli indirizzi di posta elettronica certificata DEGLI AVV.TI Cristina Poma e Alberto Assanelli:
e Email_1 Email_2
-parte attrice
CONTRO
nata a [...] in data [...] e residente a [...], Controparte_1
via Dolomiti n. 2, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._2 alle liti allegata alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Filippo Marioni, con studio in Pavia, viale Cesare Battisti n. 54, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio avvocato, in Pavia, viale Cesare Battisti n. 54 -parte convenuta
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario
OGGETTO: Diritti della personalità
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: con nota di precisazione delle conclusioni, depositata in data 20.12.2024, e con comparsa conclusionale, depositata in data
20.01.2025, parte attrice domandava “pronunciare l'annullamento del matrimonio contratto tra e iscritto nei registri degli atti di Parte_2 Controparte_1
matrimonio del Comune di Cava Manara, anno 2024, parte II, n. 1, serie C e del
Comune di Cavalese, anno 2024, parte II, n.1, serie C e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni”, con rifusione delle spese e delle competenze di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: con note scritte, depositate in data
20.12.2024, e con comparsa conclusionale, depositata in data 18.01.2025, parte convenuta domandava rigettarsi le domande attoree “in quanto infondate in fatto e in diritto e più precisamente: Carenza di legittimazione ad agire del Sig. ai Parte_1 sensi di quanto previsto dall'art. 127 c.c. 2); Capacità di intendere e volere del Sig. al momento della celebrazione del matrimonio”; in via preliminare Parte_2
“Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del Sig. ai Parte_1 sensi dell'art. 127 c.c. conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili”; nel merito “Accertare e dichiarare che il Sig. Pt_1
ex art. 127 c.c. non ha la titolarità del diritto sostanziale, e conseguentemente,
[...]
rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata di annullamento del matrimonio”; in subordine “qualora, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale di Trento ritenga che nella fattispecie ricorra la legittimazione ad agire del
Sig. e che lo stesso abbia la titolarità del diritto sostanziale alla base Parte_1
della domanda svolta dallo stesso in giudizio chiede sia accertata e dichiarata la capacità di intendere e volere del Sig. al momento della celebrazione Parte_2
2 del matrimonio e sia conseguentemente rigettata la domanda di annullamento del matrimonio presentata da parte attrice”; in ogni caso “con vittoria di spese e competenze professionali”; in via istruttoria “in caso di rimessione della causa in istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale dedotta nella propria comparsa di costituzione e nelle proprie memorie ex art. 171-ter n. 1 e n. 2 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, depositato in data 28.06.2024, parte attrice domandava pronunciarsi l'annullamento del matrimonio (iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cava Manara, anno 2024, parte II, n. 1, serie C e del Comune di
Cavalese, anno 2024, parte II, n.1, serie C) contratto dal padre, Sig. , Parte_2
con la Sig. a motivo dello stato di incapacità naturale in cui lo Controparte_1
stesso versava al momento della prestazione del consenso.
Nei fatti, in particolare, l'attore, Sig. rappresentava di essere il figlio del Parte_1
Sig. , deceduto in data 12.01.2024; che quest'ultimo, a seguito della fine Parte_2
della relazione con la ex moglie e madre dello stesso, intraprendeva una relazione sentimentale con la Sig. e tale relazione viveva dei periodi buoni Controparte_1
che si alternavano a periodi di crisi, imputabili alla volontà del Sig. di Parte_2
non contrarre nuove nozze;
che, in particolare, i rapporti si interrompevano definitivamente fino al dicembre 2023.
L'attore evidenziava, altresì, che, ad inizio dell'anno 2023, veniva diagnosticata al padre una neoplasia renale che aveva dato una “localizzazione cerebrale di metastico” e per la quale, nel maggio 2023, veniva disposto un ciclo di chemioterapia;
che tale situazione clinica comportava il declino delle capacità psico-fisiche del Sig. Pt_2
tanto che, nel mese di dicembre 2023, si rendeva necessario un ricovero presso il
[...]
Reparto di Neuroncologia e Neuroinfiammazione dell'Istituto Mondino di Pavia;
che, in quel momento, segnatamente, il Sig. aveva già perso le proprie capacità Parte_2
cognitive, risultando impossibilitato a concentrarsi e sempre confuso;
che, a questo punto, la Sig. in data 03.01.2024, si recava a Pavia, nonostante Controparte_1
avesse in precedenza dichiarato di non volersi curare del compagno e della sua malattia,
e che, in data 10.01.2024, con il Sig. , ormai in fin di vita, contraeva Parte_2
3 matrimonio, in presenza dell'Ufficiale dello Stato civile che, recatosi presso l'ospedale, procedeva alla celebrazione dello stesso attestando, nel certificato di matrimonio, che, pur nella precarietà delle condizioni di salute, il Sig. risultava Parte_2
comunque capace di intendere e volere.
Esponeva, poi, l'attore che, in data 12.01.2024, il Sig. decedeva e che, Parte_2
a motivo del rapido tracollo della situazione di salute del padre, egli non aveva potuto chiedere nominarsi un amministratore di sostegno, che avrebbe, in particolare, evitato il perfezionarsi del precitato matrimonio;
atto per cui lo stesso attore si trovava costretto a presentare denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Pavia, nonché ad instaurare il presente giudizio di annullamento del matrimonio per incapacità di intendere e volere della parte (Sig. ). Parte_2
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata in data 24.09.2024, la convenuta,
Sig. domandava respingersi le richieste di parte attrice per Controparte_1
inammissibilità, stante il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nonché per infondatezza, stante l'assenza di uno stato di incapacità di intendere e volere del Sig.
all'atto di matrimonio. Parte_2
Nei fatti, in particolare, la convenuta rilevava che la relazione che ella intratteneva con il Sig. era già iniziata a partire dal 2008; che la serenità della coppia era Parte_2 turbata dalle preoccupazioni, a quest'ultimo generate, dal figlio ovvero l'odierno Pt_1
attore, che risultava, difatti, essere un ragazzo problematico, avendo egli lasciato la scuola prima della maturità e facendo anche uso di sostanze stupefacenti, nonchè manifestando comportamenti lesivi e distruttivi nei confronti di cose e persone.
La predetta aggiungeva, inoltre, che, nonostante tali difficoltà, la coppia aveva, tuttavia, sempre reputato positiva l'eventualità di sposarsi, salvo poi rinunciarvi per il fatto di ritenersi, di fatto, già come sposati;
che, ancora, il motivo del suo distacco fisico dal
Sig. fosse dovuto al proprio stato di salute, che l'aveva costretta, in data Parte_2
19.05.2023, a sottoporsi ad un intervento di “Salpingo-ovariectomia laparoscopica monolaterale” “altra biopsia cervicale” “colonizzazione della cervice” a seguito di diagnosi di “Altra ciste ovarica non specificata” e di “Displasia cervicale lieve”; che, inoltre, per il fatto di essere priva di patente e di risiedere a Cavalese (TN), ella aveva difficoltà a recarsi dal Sig. a Pavia durante la cura chemioterapica, alla Parte_2
4 quale lo stesso era stato sottoposto, rimanendo, tuttavia, ad ogni modo, sempre in contatto telefonico con il proprio partner;
che, in seguito, con l'aggravarsi della situazione clinica del Sig. la stessa aveva comunicato di essersi Parte_2
trasferita a Pavia e che, avendole il Sig. rappresentato la propria volontà Parte_2 di sposarsi con lei, i due contraevano matrimonio in data 10.01.2024, presso l'Ospedale in cui quest'ultimo era ricoverato;
che, infine, la celebrazione avveniva in tempi rapidi stante il timore del compagno di non riuscire, a motivo del proprio stato di salute precario, ad addivenire alle nozze con la medesima;
che, in quell'occasione, il Sig.
risultava, comunque, nel possesso delle proprie capacità di intendere e Parte_2
volere.
Con decreto, depositato in data 18.12.2024, il Giudice relatore riteneva superflua, ai fini del decidere, la prova orale articolata dalle parti nei propri atti e riteneva, dunque, la causa matura per la decisione.
Con decreto, depositato in data 06.02.2025, il Giudice relatore rilevava la mancata integrazione del contraddittorio col Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 70, co. 1, n.
2, c.p.c. e 117 ss., c.c., incaricando, dunque, la cancelleria di notiziare il P.M. della pendenza del presente giudizio.
In data 19.03.2025 si celebrava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., rispettivamente dd. 18.03.2025 e dd. 19.03.2025, parte attrice e parte convenuta concludevano come da atti introduttivi, memorie di replica e note di precisazione delle conclusioni, contestando le reciproche richieste. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………..
Ciò posto in punto di fatto, deve rilevarsi, in via preliminare, come il presente giudizio abbia ad oggetto la richiesta di pronuncia di annullamento del matrimonio contratto tra e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 Controparte_1
Comune di Cava Manara, anno 2024, parte II, n. 1, serie C e del Comune di Cavalese, anno 2024, parte II, n.1, serie C.
In ordine alle cause matrimoniali, l'art. 70, co. 1, n. 2, c.p.c. dispone che il P.M. deve intervenire, a pena di nullità, nelle stesse, con rimando anche agli artt. 117 ss., c.c. che disciplinano la nullità del matrimonio.
5 Sul punto va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che, nel caso di specie, il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (tramite la comunicazione, allo stesso effettuata, in merito alla pendenza del presente procedimento), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass.
12456/1999).
Tanto chiarito, ritiene, nel merito, il Collegio che la domanda proposta da parte attrice vada rigettata per difetto di legittimazione attiva.
A tal proposito siano consentite delle precisazioni in diritto.
L'art. 127, c.c. prescrive che “l'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore”.
Dalla norma in parola si ricavano due disposizioni: la regola generale per cui l'azione di impugnazione del matrimonio è intrasmissibile e l'eccezione per cui, nel caso in cui detta azione fosse già esperita da uno dei coniugi, gli eredi possono proseguire nella stessa. Dunque, l'art. 127, c.c. contempla un'eccezione al principio generale espresso dalla sua rubrica, “Intrasmissibilità dell'azione” e detto principio generale è coerente con la natura dell'azione, poiché essa attiene alla contestazione di un atto personalissimo, quale è il matrimonio, e per gli atti personalissimi vige la regola per cui essi possono essere compiuti esclusivamente dal titolare della posizione giuridica ivi contenuta.
Al contempo, l'art. 127, c.c. – pur ammettendo l'eccezione predetta – comunque stabilisce limiti precisi alla possibilità che soggetti terzi rispetto ai nubendi, seppur qualificati come eredi, siano ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei coniugi, ove lo stesso sia affetto da vizi della volontà (artt. 122 e 123, c.c.) o da incapacità di intendere e volere (art. 120, c.c.). Infatti, come detto, tale possibilità esiste solo nel caso in cui l'azione di impugnazione del matrimonio sia già stata esercitata dal
6 coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e volere risultino viziati. Solo in questo caso, quindi, l'azione è trasmissibile agli eredi qualora il giudizio sia già pendente.
Diversi dall'ipotesi in parola, sono gli altri casi in cui la legge contempla la legittimazione all'impugnazione del matrimonio da parte degli eredi;
casi in cui, invero, la legge riconosce, a tutti coloro che sono titolari di un interesse legittimo e attuale, la possibilità di agire in giudizio, a mente degli artt. 117 e 119 c.c. Infatti, l'art. 117 c.c. disciplina l'ipotesi di matrimonio contratto in violazione degli artt. 84 (età), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità, adozione) e 88 (divieto temporaneo di nuove nozze); mentre, l'art. 119 c.c. disciplina il caso del matrimonio di chi è stato interdetto.
Le disposizioni appena citate hanno riguardo al matrimonio contratto in violazione di norme afferenti all'ordine pubblico che, dunque, interpellano l'interesse generale dell'ordinamento; razionale è, quindi, la scelta del legislatore di affidare a chiunque vi abbia interesse la legittimazione all'impugnazione del matrimonio.
Nettamente diversa, invece, è l'ipotesi del matrimonio contratto da un coniuge il cui consenso sia affetto da vizi della volontà o da incapacità di intendere e volere, in cui, alla individualità e personalità dell'interesse coinvolto, corrisponde, difatti, la relatività della legittimazione all'azione.
È indubbiamente vero, poi, che l'ordinamento attribuisce importanza al matrimonio come atto di volontà che presuppone la consapevolezza piena del suo significato e tale consapevolezza viene a mancare in tutti i casi in cui la sfera volitiva e/o cognitiva del coniuge sia pregiudicata da cause – temporanee o permanenti – di qualunque natura.
Non a caso, il legislatore ammette la trasmissibilità, in via eccezionale, dell'azione impugnatoria a favore degli eredi, nelle ipotesi di cui agli artt. 120, 122 e 123, c.c., che, invero e più precisamente, costituisce non già un'ipotesi di proposizione dell'azione direttamente ed ex novo da parte degli stessi, bensì un'ipotesi di prosecuzione dell'azione giudiziale già esperita dal de cuius. Trattandosi, inoltre, di un'eccezione al principio del carattere personale di quest'ultima azione, detta previsione normativa non può formare oggetto di interpretazione analogica, pena la violazione dell'art. 14, prel.
(cfr. Cass., n. 14794/2014).
Da tale ragionamento deriva che, tanto l'azione che verte direttamente sullo status
7 (impugnazione del matrimonio), quanto l'azione proposta per la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, non possono essere – al di là dell'eccezione contemplata dall'art. 127 c.c., come sopra spiegata – intraprese dagli eredi, bensì soltanto dal soggetto legittimato a promuovere l'azione di impugnazione medesima, vale a dire il coniuge la cui volontà è viziata o il cui consenso
è stato prestato in stato di incapacità di intendere e volere (cfr. Cass., n. 22512/2004 e
Cass., n. 1759/2003).
Né può dirsi che la limitata possibilità di impugnazione riconosciuta agli eredi (cioè solo come ipotesi di prosecuzione nell'azione già proposta dal de cuius) generi un vuoto normativo, che conduce a difetto di effettività della tutela giurisdizionale (in violazione degli artt. 3 e 24, cost.) in capo agli stessi eredi, idoneo a giustificare la riespansione della disciplina generale di cui all'art. 428, c.c. che, invece, dispone che
“Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.
L'assetto normativo delineato dall'art. 127 c.c. corrisponde, infatti, ad una precisa scelta del legislatore, giustificata dal fatto che “il coniuge incapace di intendere e di volere è legalmente capace e, quindi, esclusivo titolare del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio” (cfr. Cass., n. 14794/2014). Pertanto, non si genera, a motivo della limitazione contenuta nell'art. 127 c.c., un vuoto normativo e, non venendo in rilievo alcun profilo di incostituzionalità, non si giustifica neppure l'applicazione dell'art. 428
c.c. che, occupandosi di ipotesi generali e, quindi, ben distinte dal caso specifico dettato in ambito matrimoniale, risulta del tutto inconferente rispetto all'ipotesi di cui è causa.
A conferma, poi, del carattere personale della scelta impugnatoria, si può citare l'art. 120, co. 2, c.c. che preclude, al coniuge incapace, di impugnare il proprio matrimonio, laddove vi sia stata coabitazione per un anno dopo che lo stesso abbia recuperato la pienezza delle proprie facoltà mentali: si contempla, cioè, una presunzione legale di rinnovazione del consenso matrimoniale, a motivo della coabitazione.
Pertanto, alla luce dell'analisi normativa, emerge l'esigenza di un bilanciamento di interessi fra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al
8 proprio matrimonio e l'interesse degli eredi a far valere l'incapacità di quel soggetto al fine di ottenere l'annullamento di detto atto.
Segnatamente, nella scelta legislativa è chiara la prevalenza del primo interesse, vale a dire quello del soggetto ad autodeterminarsi in relazione all'atto matrimoniale;
ed è a ciò del tutto consequenziale la riserva dell'azione di impugnazione dell'atto matrimoniale, operata dal legislatore dell'art. 127, c.c., a favore del coniuge.
È proprio in questo senso che si spiegano, poi, logicamente, da un lato, la regola generale dell'intrasmissibilità dell'impugnativa agli eredi, e, dall'altro, l'eccezionalità della previsione della prosecuzione del giudizio già intrapreso dal de cuius ad opera degli stessi. Tale disciplina riflette, precisamente, “l'esigenza di tutela dell'autodeterminazione e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, ha contratto matrimonio” (cfr. Cass., n. 14794/2014).
È, altresì, inconferente l'eventuale riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Ed invero, allo scopo di esperire l'impugnativa matrimoniale, non gioverebbe, anzitutto, l'asserita analogia tra le figure dell'amministratore di sostegno e del tutore, con conseguente applicabilità al primo delle norme relative al secondo e, dunque, nel caso di specie, dell'art. 119 c.c. che consente l'impugnazione del matrimonio dell'interdetto a chiunque vi abbia interesse, ovviandosi alla regola della intrasmissibilità posta dall'art. 127 c.c..
Infatti, non sussiste alcuna analogia tra gli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno: l'amministrazione di sostegno “ha finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in
9 relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. Cass., n. 11536/207, in senso conforme, Cass., n. 4866/2010 e Cass.,
n. 22332/2011).
Pertanto, alla luce di simili considerazioni, la generalizzata applicazione delle limitazioni dettate per l'interdetto è, senz'altro, da escludersi in relazione all'amministrazione di sostegno. Come già evidenziato, ne deriva una profonda divergenza fra le ipotesi dell'art. 120, c.c. (di cui è causa) e dell'art. 119 c.c..
Tanto è vero che l'art. 119 c.c. è posto – come anticipato – a tutela di un interesse pubblicistico (e ciò è testimoniato dalla legittimazione del P.M.), nonché di un interesse dei terzi estranei all'interdetto cui la norma stessa si riferisce.
Ciò rilevato, è escluso, ancora, che l'amministratore di sostegno, una volta deceduto il coniuge beneficiario dell'amministrazione, possa impugnare il matrimonio per i vizi di cui all'art. 120 c.c., laddove lo stesso matrimonio non fosse già stato impugnato dal coniuge (unico legittimato attivo all'azione), e ciò in applicazione dell'art. 127, c.c..
Al più, l'amministratore di sostegno, qualora nominato, può “coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi” (cfr. Cass., n. 14794/2014).
In altri termini, l'amministratore di sostegno – per potersi dire legittimato alla azione di impugnativa matrimoniale – deve: i) essere stato nominato prima della morte del coniuge beneficiario;
ii) coadiuvare il coniuge beneficiario nella formazione della volontà di esperire la precitata azione, coerentemente con gli interessi di quest'ultimo;
iii) esperire l'azione prima della morte del coniuge beneficiario;
iv) eventualmente, in caso di morte del coniuge beneficiario, proseguire nell'azione già proposta.
Pertanto, l'ipotesi dell'amministratore di sostegno è riconducibile a quella della legittimazione all'azione di impugnativa matrimoniale ex art. 127, c.c..
Ne consegue che la mera impossibilità materiale e temporale di presentare, ad opera dell'erede, ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, non legittima l'erede a superare il divieto di cui all'art. 127, c.c. e a proporre, dunque, l'azione di annullamento del matrimonio senza che il coniuge interessato l'avesse già esperita quando era ancora in vita.
10 Riassuntivamente, si può dire che:
- il coniuge che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere, può esperire l'azione di impugnazione del matrimonio, da solo o a mezzo di amministratore di sostegno che ne curi il migliore interesse quando lo stesso coniuge si trova ancora in vita;
- gli eredi del coniuge, che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere, incontrano un limite nell'art. 127, c.c. relativamente all'intrasmissibilità dell'azione di impugnativa matrimoniale;
pertanto, ove l'azione fosse già esperita dal coniuge (ora defunto), gli eredi possono proseguire nel giudizio (127, c.c.); mentre, ove l'azione non fosse già proposta dal coniuge (ora defunto), gli eredi non possono intraprendere tale azione da sé;
- del pari, l'amministratore di sostegno del coniuge, che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere, può, una volta deceduto il coniuge beneficiario, proseguire nell'azione intrapresa dal coniuge stesso e non esperire da sé la stessa azione;
- l'impossibilità materiale e temporale (stante il rapido declino delle condizioni psico-fisiche del coniuge che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere) di presentare, ad opera degli eredi, tempestivo ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, non rileva ai fini dell'operatività del principio dell'intrasmissibilità postulato dall'art. 127, c.c..
Neppure può, a motivo della precitata difficoltà, invocarsi l'applicazione dell'art. 428, c.c., che ammette chiunque vi abbia interesse ad impugnare gli atti dell'incapace. Infatti, l'ambito matrimoniale è dotato di disciplina speciale che impedisce l'applicazione della disciplina generale, non dandosi luogo, tramite la preclusione dell'art. 127, c.c., ad alcun vuoto legislativo;
tanto è vero che l'art. 127, c.c. riflette un bilanciamento di interessi operato dal legislatore, il quale ha accordato preminenza al diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al proprio matrimonio, rispetto al sub-valente interesse dell'erede a ottenere l'annullamento del matrimonio.
Ciò posto in punto di diritto, si rileva che, nel caso di specie, a proporre l'azione è il
11 Sig. figlio del defunto Sig. . Parte_1 Parte_2
Quest'ultimo non ha intrapreso, prima della morte, l'azione di impugnazione del matrimonio per averlo contratto in stato di incapacità di intendere e volere. Né l'attore ha proposto ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno prima della morte del padre, ai fini dell'esercizio della presente azione. Nessuna utilità, peraltro, si rinviene nella eventuale nomina dell'amministratore di sostegno, poiché quest'ultimo non avrebbe, comunque, potuto intraprendere autonomamente l'azione di impugnazione del matrimonio una volta deceduto il Sig. , ma avrebbe soltanto potuto Parte_2
proseguire in quella già esperita dal beneficiario stesso.
Da ciò deriva, pertanto, che il figlio ed erede, Sig. odierno attore, non Parte_1 può beneficiare della trasmissibilità dell'azione prevista, quale eccezione, dall'art. 127,
c.c., applicandosi, invece, al predetto, la regola generale, contemplata dalla stessa norma, relativa all'intrasmissibilità dell'azione di impugnazione del matrimonio.
Erroneo è, inoltre, per quanto esplicitato, il richiamo, operato da parte attrice, alla ricostruzione proposta dalla Corte di Appello di Napoli (sent., n. 2034/2014), secondo cui, per colmare l'asserito vuoto normativo lasciato dal legislatore – a motivo della impossibilità di impugnazione del matrimonio di cui è causa ad opera degli eredi – si deve dare applicazione alla normativa generale che consente, a chi vi abbia interesse, di impugnare l'atto dell'incapace (art. 428, c.c.); richiamo quest'ultimo che, per altro, risulta ancor più erroneo in ragione del fatto che la sentenza in parola è stata, poi, riformata nel giudizio di legittimità (Cass., n. 11536/2017). In quella sede, infatti, si è ribadita la specialità della disciplina del matrimonio rispetto alla disciplina generale dell'incapacità, con la conseguente applicabilità del solo art. 127, c.c. e non dell'art. 428, c.c..
In attuazione di tale principio, quindi, discende, ancora, che a nulla rileva l'impossibilità, materiale e temporale, invocata dal Sig. di ricorrere alla Parte_1 nomina dell'amministratore di sostegno per far fronte alla tempestiva impugnazione del matrimonio del padre: tale circostanza, infatti, non determina la riespansione della norma generale di cui all'art. 428, c.c., restando invece pur sempre ferma – per le ragioni esplicate in punto di diritto – l'applicabilità dell'art. 127, c.c..
Ne deriva, pertanto, che la domanda dell'attore va rigettata per difetto di legittimazione
12 attiva dello stesso alla sua proposizione.
A motivo del rilevato difetto di legittimazione attiva, risultano, inoltre, assorbite le ulteriori questioni di merito.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, si ritiene doversi condannare parte attrice al pagamento delle stesse secondo il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91,
c.p.c..
Le spese di lite, inoltre, in applicazione del D.M. n. 55/2014, cause di valore indeterminabile/complessità bassa, con impiego dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale – in ragione del valore della causa e dell'attività in concreto espletata dalle parti – e con impiego, invece, dei valori minimi per la fase istruttoria – dato il mancato svolgimento di approfondimenti istruttori nel presente giudizio – vengono liquidate nella misura di euro 6.713,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda, proposta da parte dell'attore per difetto di Parte_1
legittimazione attiva;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore di parte convenuta, che vengono liquidate nella somma complessiva di 6.713,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Si comunichi.
Il Giudice est.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Il Presidente
Dott. Luciano Spina
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 19 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]
10/A, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti C.F._1 allegata in calce all'atto di citazione, con delega separata, dall'Avv. Cristina Poma con studio in Pavia, viale Libertà n. 23/A e dall'Avv. Alberto Assanelli con studio in Pavia, via Mazzini n. 14, ed elettivamente domiciliato presso di essi agli indirizzi di posta elettronica certificata DEGLI AVV.TI Cristina Poma e Alberto Assanelli:
e Email_1 Email_2
-parte attrice
CONTRO
nata a [...] in data [...] e residente a [...], Controparte_1
via Dolomiti n. 2, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._2 alle liti allegata alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Filippo Marioni, con studio in Pavia, viale Cesare Battisti n. 54, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio avvocato, in Pavia, viale Cesare Battisti n. 54 -parte convenuta
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario
OGGETTO: Diritti della personalità
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: con nota di precisazione delle conclusioni, depositata in data 20.12.2024, e con comparsa conclusionale, depositata in data
20.01.2025, parte attrice domandava “pronunciare l'annullamento del matrimonio contratto tra e iscritto nei registri degli atti di Parte_2 Controparte_1
matrimonio del Comune di Cava Manara, anno 2024, parte II, n. 1, serie C e del
Comune di Cavalese, anno 2024, parte II, n.1, serie C e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni”, con rifusione delle spese e delle competenze di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: con note scritte, depositate in data
20.12.2024, e con comparsa conclusionale, depositata in data 18.01.2025, parte convenuta domandava rigettarsi le domande attoree “in quanto infondate in fatto e in diritto e più precisamente: Carenza di legittimazione ad agire del Sig. ai Parte_1 sensi di quanto previsto dall'art. 127 c.c. 2); Capacità di intendere e volere del Sig. al momento della celebrazione del matrimonio”; in via preliminare Parte_2
“Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del Sig. ai Parte_1 sensi dell'art. 127 c.c. conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili”; nel merito “Accertare e dichiarare che il Sig. Pt_1
ex art. 127 c.c. non ha la titolarità del diritto sostanziale, e conseguentemente,
[...]
rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata di annullamento del matrimonio”; in subordine “qualora, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale di Trento ritenga che nella fattispecie ricorra la legittimazione ad agire del
Sig. e che lo stesso abbia la titolarità del diritto sostanziale alla base Parte_1
della domanda svolta dallo stesso in giudizio chiede sia accertata e dichiarata la capacità di intendere e volere del Sig. al momento della celebrazione Parte_2
2 del matrimonio e sia conseguentemente rigettata la domanda di annullamento del matrimonio presentata da parte attrice”; in ogni caso “con vittoria di spese e competenze professionali”; in via istruttoria “in caso di rimessione della causa in istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale dedotta nella propria comparsa di costituzione e nelle proprie memorie ex art. 171-ter n. 1 e n. 2 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, depositato in data 28.06.2024, parte attrice domandava pronunciarsi l'annullamento del matrimonio (iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cava Manara, anno 2024, parte II, n. 1, serie C e del Comune di
Cavalese, anno 2024, parte II, n.1, serie C) contratto dal padre, Sig. , Parte_2
con la Sig. a motivo dello stato di incapacità naturale in cui lo Controparte_1
stesso versava al momento della prestazione del consenso.
Nei fatti, in particolare, l'attore, Sig. rappresentava di essere il figlio del Parte_1
Sig. , deceduto in data 12.01.2024; che quest'ultimo, a seguito della fine Parte_2
della relazione con la ex moglie e madre dello stesso, intraprendeva una relazione sentimentale con la Sig. e tale relazione viveva dei periodi buoni Controparte_1
che si alternavano a periodi di crisi, imputabili alla volontà del Sig. di Parte_2
non contrarre nuove nozze;
che, in particolare, i rapporti si interrompevano definitivamente fino al dicembre 2023.
L'attore evidenziava, altresì, che, ad inizio dell'anno 2023, veniva diagnosticata al padre una neoplasia renale che aveva dato una “localizzazione cerebrale di metastico” e per la quale, nel maggio 2023, veniva disposto un ciclo di chemioterapia;
che tale situazione clinica comportava il declino delle capacità psico-fisiche del Sig. Pt_2
tanto che, nel mese di dicembre 2023, si rendeva necessario un ricovero presso il
[...]
Reparto di Neuroncologia e Neuroinfiammazione dell'Istituto Mondino di Pavia;
che, in quel momento, segnatamente, il Sig. aveva già perso le proprie capacità Parte_2
cognitive, risultando impossibilitato a concentrarsi e sempre confuso;
che, a questo punto, la Sig. in data 03.01.2024, si recava a Pavia, nonostante Controparte_1
avesse in precedenza dichiarato di non volersi curare del compagno e della sua malattia,
e che, in data 10.01.2024, con il Sig. , ormai in fin di vita, contraeva Parte_2
3 matrimonio, in presenza dell'Ufficiale dello Stato civile che, recatosi presso l'ospedale, procedeva alla celebrazione dello stesso attestando, nel certificato di matrimonio, che, pur nella precarietà delle condizioni di salute, il Sig. risultava Parte_2
comunque capace di intendere e volere.
Esponeva, poi, l'attore che, in data 12.01.2024, il Sig. decedeva e che, Parte_2
a motivo del rapido tracollo della situazione di salute del padre, egli non aveva potuto chiedere nominarsi un amministratore di sostegno, che avrebbe, in particolare, evitato il perfezionarsi del precitato matrimonio;
atto per cui lo stesso attore si trovava costretto a presentare denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Pavia, nonché ad instaurare il presente giudizio di annullamento del matrimonio per incapacità di intendere e volere della parte (Sig. ). Parte_2
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata in data 24.09.2024, la convenuta,
Sig. domandava respingersi le richieste di parte attrice per Controparte_1
inammissibilità, stante il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nonché per infondatezza, stante l'assenza di uno stato di incapacità di intendere e volere del Sig.
all'atto di matrimonio. Parte_2
Nei fatti, in particolare, la convenuta rilevava che la relazione che ella intratteneva con il Sig. era già iniziata a partire dal 2008; che la serenità della coppia era Parte_2 turbata dalle preoccupazioni, a quest'ultimo generate, dal figlio ovvero l'odierno Pt_1
attore, che risultava, difatti, essere un ragazzo problematico, avendo egli lasciato la scuola prima della maturità e facendo anche uso di sostanze stupefacenti, nonchè manifestando comportamenti lesivi e distruttivi nei confronti di cose e persone.
La predetta aggiungeva, inoltre, che, nonostante tali difficoltà, la coppia aveva, tuttavia, sempre reputato positiva l'eventualità di sposarsi, salvo poi rinunciarvi per il fatto di ritenersi, di fatto, già come sposati;
che, ancora, il motivo del suo distacco fisico dal
Sig. fosse dovuto al proprio stato di salute, che l'aveva costretta, in data Parte_2
19.05.2023, a sottoporsi ad un intervento di “Salpingo-ovariectomia laparoscopica monolaterale” “altra biopsia cervicale” “colonizzazione della cervice” a seguito di diagnosi di “Altra ciste ovarica non specificata” e di “Displasia cervicale lieve”; che, inoltre, per il fatto di essere priva di patente e di risiedere a Cavalese (TN), ella aveva difficoltà a recarsi dal Sig. a Pavia durante la cura chemioterapica, alla Parte_2
4 quale lo stesso era stato sottoposto, rimanendo, tuttavia, ad ogni modo, sempre in contatto telefonico con il proprio partner;
che, in seguito, con l'aggravarsi della situazione clinica del Sig. la stessa aveva comunicato di essersi Parte_2
trasferita a Pavia e che, avendole il Sig. rappresentato la propria volontà Parte_2 di sposarsi con lei, i due contraevano matrimonio in data 10.01.2024, presso l'Ospedale in cui quest'ultimo era ricoverato;
che, infine, la celebrazione avveniva in tempi rapidi stante il timore del compagno di non riuscire, a motivo del proprio stato di salute precario, ad addivenire alle nozze con la medesima;
che, in quell'occasione, il Sig.
risultava, comunque, nel possesso delle proprie capacità di intendere e Parte_2
volere.
Con decreto, depositato in data 18.12.2024, il Giudice relatore riteneva superflua, ai fini del decidere, la prova orale articolata dalle parti nei propri atti e riteneva, dunque, la causa matura per la decisione.
Con decreto, depositato in data 06.02.2025, il Giudice relatore rilevava la mancata integrazione del contraddittorio col Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 70, co. 1, n.
2, c.p.c. e 117 ss., c.c., incaricando, dunque, la cancelleria di notiziare il P.M. della pendenza del presente giudizio.
In data 19.03.2025 si celebrava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., rispettivamente dd. 18.03.2025 e dd. 19.03.2025, parte attrice e parte convenuta concludevano come da atti introduttivi, memorie di replica e note di precisazione delle conclusioni, contestando le reciproche richieste. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………..
Ciò posto in punto di fatto, deve rilevarsi, in via preliminare, come il presente giudizio abbia ad oggetto la richiesta di pronuncia di annullamento del matrimonio contratto tra e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 Controparte_1
Comune di Cava Manara, anno 2024, parte II, n. 1, serie C e del Comune di Cavalese, anno 2024, parte II, n.1, serie C.
In ordine alle cause matrimoniali, l'art. 70, co. 1, n. 2, c.p.c. dispone che il P.M. deve intervenire, a pena di nullità, nelle stesse, con rimando anche agli artt. 117 ss., c.c. che disciplinano la nullità del matrimonio.
5 Sul punto va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che, nel caso di specie, il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (tramite la comunicazione, allo stesso effettuata, in merito alla pendenza del presente procedimento), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass.
12456/1999).
Tanto chiarito, ritiene, nel merito, il Collegio che la domanda proposta da parte attrice vada rigettata per difetto di legittimazione attiva.
A tal proposito siano consentite delle precisazioni in diritto.
L'art. 127, c.c. prescrive che “l'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore”.
Dalla norma in parola si ricavano due disposizioni: la regola generale per cui l'azione di impugnazione del matrimonio è intrasmissibile e l'eccezione per cui, nel caso in cui detta azione fosse già esperita da uno dei coniugi, gli eredi possono proseguire nella stessa. Dunque, l'art. 127, c.c. contempla un'eccezione al principio generale espresso dalla sua rubrica, “Intrasmissibilità dell'azione” e detto principio generale è coerente con la natura dell'azione, poiché essa attiene alla contestazione di un atto personalissimo, quale è il matrimonio, e per gli atti personalissimi vige la regola per cui essi possono essere compiuti esclusivamente dal titolare della posizione giuridica ivi contenuta.
Al contempo, l'art. 127, c.c. – pur ammettendo l'eccezione predetta – comunque stabilisce limiti precisi alla possibilità che soggetti terzi rispetto ai nubendi, seppur qualificati come eredi, siano ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei coniugi, ove lo stesso sia affetto da vizi della volontà (artt. 122 e 123, c.c.) o da incapacità di intendere e volere (art. 120, c.c.). Infatti, come detto, tale possibilità esiste solo nel caso in cui l'azione di impugnazione del matrimonio sia già stata esercitata dal
6 coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e volere risultino viziati. Solo in questo caso, quindi, l'azione è trasmissibile agli eredi qualora il giudizio sia già pendente.
Diversi dall'ipotesi in parola, sono gli altri casi in cui la legge contempla la legittimazione all'impugnazione del matrimonio da parte degli eredi;
casi in cui, invero, la legge riconosce, a tutti coloro che sono titolari di un interesse legittimo e attuale, la possibilità di agire in giudizio, a mente degli artt. 117 e 119 c.c. Infatti, l'art. 117 c.c. disciplina l'ipotesi di matrimonio contratto in violazione degli artt. 84 (età), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità, adozione) e 88 (divieto temporaneo di nuove nozze); mentre, l'art. 119 c.c. disciplina il caso del matrimonio di chi è stato interdetto.
Le disposizioni appena citate hanno riguardo al matrimonio contratto in violazione di norme afferenti all'ordine pubblico che, dunque, interpellano l'interesse generale dell'ordinamento; razionale è, quindi, la scelta del legislatore di affidare a chiunque vi abbia interesse la legittimazione all'impugnazione del matrimonio.
Nettamente diversa, invece, è l'ipotesi del matrimonio contratto da un coniuge il cui consenso sia affetto da vizi della volontà o da incapacità di intendere e volere, in cui, alla individualità e personalità dell'interesse coinvolto, corrisponde, difatti, la relatività della legittimazione all'azione.
È indubbiamente vero, poi, che l'ordinamento attribuisce importanza al matrimonio come atto di volontà che presuppone la consapevolezza piena del suo significato e tale consapevolezza viene a mancare in tutti i casi in cui la sfera volitiva e/o cognitiva del coniuge sia pregiudicata da cause – temporanee o permanenti – di qualunque natura.
Non a caso, il legislatore ammette la trasmissibilità, in via eccezionale, dell'azione impugnatoria a favore degli eredi, nelle ipotesi di cui agli artt. 120, 122 e 123, c.c., che, invero e più precisamente, costituisce non già un'ipotesi di proposizione dell'azione direttamente ed ex novo da parte degli stessi, bensì un'ipotesi di prosecuzione dell'azione giudiziale già esperita dal de cuius. Trattandosi, inoltre, di un'eccezione al principio del carattere personale di quest'ultima azione, detta previsione normativa non può formare oggetto di interpretazione analogica, pena la violazione dell'art. 14, prel.
(cfr. Cass., n. 14794/2014).
Da tale ragionamento deriva che, tanto l'azione che verte direttamente sullo status
7 (impugnazione del matrimonio), quanto l'azione proposta per la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, non possono essere – al di là dell'eccezione contemplata dall'art. 127 c.c., come sopra spiegata – intraprese dagli eredi, bensì soltanto dal soggetto legittimato a promuovere l'azione di impugnazione medesima, vale a dire il coniuge la cui volontà è viziata o il cui consenso
è stato prestato in stato di incapacità di intendere e volere (cfr. Cass., n. 22512/2004 e
Cass., n. 1759/2003).
Né può dirsi che la limitata possibilità di impugnazione riconosciuta agli eredi (cioè solo come ipotesi di prosecuzione nell'azione già proposta dal de cuius) generi un vuoto normativo, che conduce a difetto di effettività della tutela giurisdizionale (in violazione degli artt. 3 e 24, cost.) in capo agli stessi eredi, idoneo a giustificare la riespansione della disciplina generale di cui all'art. 428, c.c. che, invece, dispone che
“Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.
L'assetto normativo delineato dall'art. 127 c.c. corrisponde, infatti, ad una precisa scelta del legislatore, giustificata dal fatto che “il coniuge incapace di intendere e di volere è legalmente capace e, quindi, esclusivo titolare del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio” (cfr. Cass., n. 14794/2014). Pertanto, non si genera, a motivo della limitazione contenuta nell'art. 127 c.c., un vuoto normativo e, non venendo in rilievo alcun profilo di incostituzionalità, non si giustifica neppure l'applicazione dell'art. 428
c.c. che, occupandosi di ipotesi generali e, quindi, ben distinte dal caso specifico dettato in ambito matrimoniale, risulta del tutto inconferente rispetto all'ipotesi di cui è causa.
A conferma, poi, del carattere personale della scelta impugnatoria, si può citare l'art. 120, co. 2, c.c. che preclude, al coniuge incapace, di impugnare il proprio matrimonio, laddove vi sia stata coabitazione per un anno dopo che lo stesso abbia recuperato la pienezza delle proprie facoltà mentali: si contempla, cioè, una presunzione legale di rinnovazione del consenso matrimoniale, a motivo della coabitazione.
Pertanto, alla luce dell'analisi normativa, emerge l'esigenza di un bilanciamento di interessi fra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al
8 proprio matrimonio e l'interesse degli eredi a far valere l'incapacità di quel soggetto al fine di ottenere l'annullamento di detto atto.
Segnatamente, nella scelta legislativa è chiara la prevalenza del primo interesse, vale a dire quello del soggetto ad autodeterminarsi in relazione all'atto matrimoniale;
ed è a ciò del tutto consequenziale la riserva dell'azione di impugnazione dell'atto matrimoniale, operata dal legislatore dell'art. 127, c.c., a favore del coniuge.
È proprio in questo senso che si spiegano, poi, logicamente, da un lato, la regola generale dell'intrasmissibilità dell'impugnativa agli eredi, e, dall'altro, l'eccezionalità della previsione della prosecuzione del giudizio già intrapreso dal de cuius ad opera degli stessi. Tale disciplina riflette, precisamente, “l'esigenza di tutela dell'autodeterminazione e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, ha contratto matrimonio” (cfr. Cass., n. 14794/2014).
È, altresì, inconferente l'eventuale riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Ed invero, allo scopo di esperire l'impugnativa matrimoniale, non gioverebbe, anzitutto, l'asserita analogia tra le figure dell'amministratore di sostegno e del tutore, con conseguente applicabilità al primo delle norme relative al secondo e, dunque, nel caso di specie, dell'art. 119 c.c. che consente l'impugnazione del matrimonio dell'interdetto a chiunque vi abbia interesse, ovviandosi alla regola della intrasmissibilità posta dall'art. 127 c.c..
Infatti, non sussiste alcuna analogia tra gli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno: l'amministrazione di sostegno “ha finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in
9 relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. Cass., n. 11536/207, in senso conforme, Cass., n. 4866/2010 e Cass.,
n. 22332/2011).
Pertanto, alla luce di simili considerazioni, la generalizzata applicazione delle limitazioni dettate per l'interdetto è, senz'altro, da escludersi in relazione all'amministrazione di sostegno. Come già evidenziato, ne deriva una profonda divergenza fra le ipotesi dell'art. 120, c.c. (di cui è causa) e dell'art. 119 c.c..
Tanto è vero che l'art. 119 c.c. è posto – come anticipato – a tutela di un interesse pubblicistico (e ciò è testimoniato dalla legittimazione del P.M.), nonché di un interesse dei terzi estranei all'interdetto cui la norma stessa si riferisce.
Ciò rilevato, è escluso, ancora, che l'amministratore di sostegno, una volta deceduto il coniuge beneficiario dell'amministrazione, possa impugnare il matrimonio per i vizi di cui all'art. 120 c.c., laddove lo stesso matrimonio non fosse già stato impugnato dal coniuge (unico legittimato attivo all'azione), e ciò in applicazione dell'art. 127, c.c..
Al più, l'amministratore di sostegno, qualora nominato, può “coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi” (cfr. Cass., n. 14794/2014).
In altri termini, l'amministratore di sostegno – per potersi dire legittimato alla azione di impugnativa matrimoniale – deve: i) essere stato nominato prima della morte del coniuge beneficiario;
ii) coadiuvare il coniuge beneficiario nella formazione della volontà di esperire la precitata azione, coerentemente con gli interessi di quest'ultimo;
iii) esperire l'azione prima della morte del coniuge beneficiario;
iv) eventualmente, in caso di morte del coniuge beneficiario, proseguire nell'azione già proposta.
Pertanto, l'ipotesi dell'amministratore di sostegno è riconducibile a quella della legittimazione all'azione di impugnativa matrimoniale ex art. 127, c.c..
Ne consegue che la mera impossibilità materiale e temporale di presentare, ad opera dell'erede, ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, non legittima l'erede a superare il divieto di cui all'art. 127, c.c. e a proporre, dunque, l'azione di annullamento del matrimonio senza che il coniuge interessato l'avesse già esperita quando era ancora in vita.
10 Riassuntivamente, si può dire che:
- il coniuge che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere, può esperire l'azione di impugnazione del matrimonio, da solo o a mezzo di amministratore di sostegno che ne curi il migliore interesse quando lo stesso coniuge si trova ancora in vita;
- gli eredi del coniuge, che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere, incontrano un limite nell'art. 127, c.c. relativamente all'intrasmissibilità dell'azione di impugnativa matrimoniale;
pertanto, ove l'azione fosse già esperita dal coniuge (ora defunto), gli eredi possono proseguire nel giudizio (127, c.c.); mentre, ove l'azione non fosse già proposta dal coniuge (ora defunto), gli eredi non possono intraprendere tale azione da sé;
- del pari, l'amministratore di sostegno del coniuge, che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere, può, una volta deceduto il coniuge beneficiario, proseguire nell'azione intrapresa dal coniuge stesso e non esperire da sé la stessa azione;
- l'impossibilità materiale e temporale (stante il rapido declino delle condizioni psico-fisiche del coniuge che versava, al momento del matrimonio, in stato di incapacità di intendere e volere) di presentare, ad opera degli eredi, tempestivo ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, non rileva ai fini dell'operatività del principio dell'intrasmissibilità postulato dall'art. 127, c.c..
Neppure può, a motivo della precitata difficoltà, invocarsi l'applicazione dell'art. 428, c.c., che ammette chiunque vi abbia interesse ad impugnare gli atti dell'incapace. Infatti, l'ambito matrimoniale è dotato di disciplina speciale che impedisce l'applicazione della disciplina generale, non dandosi luogo, tramite la preclusione dell'art. 127, c.c., ad alcun vuoto legislativo;
tanto è vero che l'art. 127, c.c. riflette un bilanciamento di interessi operato dal legislatore, il quale ha accordato preminenza al diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al proprio matrimonio, rispetto al sub-valente interesse dell'erede a ottenere l'annullamento del matrimonio.
Ciò posto in punto di diritto, si rileva che, nel caso di specie, a proporre l'azione è il
11 Sig. figlio del defunto Sig. . Parte_1 Parte_2
Quest'ultimo non ha intrapreso, prima della morte, l'azione di impugnazione del matrimonio per averlo contratto in stato di incapacità di intendere e volere. Né l'attore ha proposto ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno prima della morte del padre, ai fini dell'esercizio della presente azione. Nessuna utilità, peraltro, si rinviene nella eventuale nomina dell'amministratore di sostegno, poiché quest'ultimo non avrebbe, comunque, potuto intraprendere autonomamente l'azione di impugnazione del matrimonio una volta deceduto il Sig. , ma avrebbe soltanto potuto Parte_2
proseguire in quella già esperita dal beneficiario stesso.
Da ciò deriva, pertanto, che il figlio ed erede, Sig. odierno attore, non Parte_1 può beneficiare della trasmissibilità dell'azione prevista, quale eccezione, dall'art. 127,
c.c., applicandosi, invece, al predetto, la regola generale, contemplata dalla stessa norma, relativa all'intrasmissibilità dell'azione di impugnazione del matrimonio.
Erroneo è, inoltre, per quanto esplicitato, il richiamo, operato da parte attrice, alla ricostruzione proposta dalla Corte di Appello di Napoli (sent., n. 2034/2014), secondo cui, per colmare l'asserito vuoto normativo lasciato dal legislatore – a motivo della impossibilità di impugnazione del matrimonio di cui è causa ad opera degli eredi – si deve dare applicazione alla normativa generale che consente, a chi vi abbia interesse, di impugnare l'atto dell'incapace (art. 428, c.c.); richiamo quest'ultimo che, per altro, risulta ancor più erroneo in ragione del fatto che la sentenza in parola è stata, poi, riformata nel giudizio di legittimità (Cass., n. 11536/2017). In quella sede, infatti, si è ribadita la specialità della disciplina del matrimonio rispetto alla disciplina generale dell'incapacità, con la conseguente applicabilità del solo art. 127, c.c. e non dell'art. 428, c.c..
In attuazione di tale principio, quindi, discende, ancora, che a nulla rileva l'impossibilità, materiale e temporale, invocata dal Sig. di ricorrere alla Parte_1 nomina dell'amministratore di sostegno per far fronte alla tempestiva impugnazione del matrimonio del padre: tale circostanza, infatti, non determina la riespansione della norma generale di cui all'art. 428, c.c., restando invece pur sempre ferma – per le ragioni esplicate in punto di diritto – l'applicabilità dell'art. 127, c.c..
Ne deriva, pertanto, che la domanda dell'attore va rigettata per difetto di legittimazione
12 attiva dello stesso alla sua proposizione.
A motivo del rilevato difetto di legittimazione attiva, risultano, inoltre, assorbite le ulteriori questioni di merito.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, si ritiene doversi condannare parte attrice al pagamento delle stesse secondo il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91,
c.p.c..
Le spese di lite, inoltre, in applicazione del D.M. n. 55/2014, cause di valore indeterminabile/complessità bassa, con impiego dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale – in ragione del valore della causa e dell'attività in concreto espletata dalle parti – e con impiego, invece, dei valori minimi per la fase istruttoria – dato il mancato svolgimento di approfondimenti istruttori nel presente giudizio – vengono liquidate nella misura di euro 6.713,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda, proposta da parte dell'attore per difetto di Parte_1
legittimazione attiva;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore di parte convenuta, che vengono liquidate nella somma complessiva di 6.713,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Si comunichi.
Il Giudice est.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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