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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6529 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
TRA
(P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ravì, per procura in atti
- OPPONENTE -
E nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Aleksander Fortini, per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo 1688/18
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1688, emesso in data 12.10.2018
[...]
pagina 1 di 3 Parte dal Tribunale di Messina, notificato il 22.10.2018, con il quale veniva ingiunto all' di Co pagare, a , la somma di euro 6.713,99, oltre interessi legali dalla mora al CP_1 soddisfo, oltre spese del procedimento.
Deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata produzione dell'istanza di cui alla legge regionale n.12/89 nel procedimento monitorio. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza del ricorso per la mancata produzione dell'autorizzazione alla spesa e la mancata valutazione di compatibilità dell'indennità integrativa al mercato comune in sede di Commissione europea, nonché il divieto del cumulo dell'indennità statale con l'indennità integrativa.
Si costituiva in giudizio , contestando le deduzioni dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il procedimento subiva diversi rinvii.
All'udienza a trattazione scritta dell'11 dicembre 2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Parte opponente non ha contestato l'abbattimento dei capi.
La contestazione attiene, piuttosto, al cumulo dell'indennità integrativa con l'indennità statale e la mancata autorizzazione dell'indennità da parte della CP_2
Invero, la legge regionale 12/1989 affianca, all'indennità statale, un'indennità integrativa ai proprietari dei capi di bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi o leucosi.
E l'indennità aggiuntiva rientra tra le misure di aiuto di Stato, pertanto, come correttamente osservato dall'opponente, ogni forma di indennizzo deve essere autorizzata a livello comunitario.
Orbene la Corte di Cassazione, in un caso analogo, in cui ha esaminato il pagamento di un'indennità per più anni a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, disciplinato dalla legge reg. 19/2005, ha stabilito che, trattandosi di un nuovo aiuto, è necessaria la previa notifica alla Commissione, secondo il modulo di notificazione pagina 2 di 3 semplificato, dovendo, lo Stato membro, astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che si tratti di aiuti rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014.
Pertanto, una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere i capi affetti da malattie infettive, deve essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo.
Nel caso di specie, pertanto, non sussistendo i presupposti di queste forme speciali di esenzioni, la legge regionale 12/89 va disapplicata, rientrando, nel potere-dovere del giudice nazionale, conformarsi al diritto comunitario.
Non risulta che per il periodo successivo al 2006 sia stata osservata la procedura di autorizzazione di spesa da parte della europea. CP_2
Le somme di cui al decreto ingiuntivo non sono dovute e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n.1688/18 va revocato.
Considerato che la questione degli aiuti di Stato ha trovato una soluzione nella giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del procedimento monitorio, vanno interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1688/18 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Messina;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Messina, 31.3.2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6529 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
TRA
(P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ravì, per procura in atti
- OPPONENTE -
E nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Aleksander Fortini, per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo 1688/18
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1688, emesso in data 12.10.2018
[...]
pagina 1 di 3 Parte dal Tribunale di Messina, notificato il 22.10.2018, con il quale veniva ingiunto all' di Co pagare, a , la somma di euro 6.713,99, oltre interessi legali dalla mora al CP_1 soddisfo, oltre spese del procedimento.
Deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata produzione dell'istanza di cui alla legge regionale n.12/89 nel procedimento monitorio. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza del ricorso per la mancata produzione dell'autorizzazione alla spesa e la mancata valutazione di compatibilità dell'indennità integrativa al mercato comune in sede di Commissione europea, nonché il divieto del cumulo dell'indennità statale con l'indennità integrativa.
Si costituiva in giudizio , contestando le deduzioni dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il procedimento subiva diversi rinvii.
All'udienza a trattazione scritta dell'11 dicembre 2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Parte opponente non ha contestato l'abbattimento dei capi.
La contestazione attiene, piuttosto, al cumulo dell'indennità integrativa con l'indennità statale e la mancata autorizzazione dell'indennità da parte della CP_2
Invero, la legge regionale 12/1989 affianca, all'indennità statale, un'indennità integrativa ai proprietari dei capi di bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi o leucosi.
E l'indennità aggiuntiva rientra tra le misure di aiuto di Stato, pertanto, come correttamente osservato dall'opponente, ogni forma di indennizzo deve essere autorizzata a livello comunitario.
Orbene la Corte di Cassazione, in un caso analogo, in cui ha esaminato il pagamento di un'indennità per più anni a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, disciplinato dalla legge reg. 19/2005, ha stabilito che, trattandosi di un nuovo aiuto, è necessaria la previa notifica alla Commissione, secondo il modulo di notificazione pagina 2 di 3 semplificato, dovendo, lo Stato membro, astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che si tratti di aiuti rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014.
Pertanto, una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere i capi affetti da malattie infettive, deve essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo.
Nel caso di specie, pertanto, non sussistendo i presupposti di queste forme speciali di esenzioni, la legge regionale 12/89 va disapplicata, rientrando, nel potere-dovere del giudice nazionale, conformarsi al diritto comunitario.
Non risulta che per il periodo successivo al 2006 sia stata osservata la procedura di autorizzazione di spesa da parte della europea. CP_2
Le somme di cui al decreto ingiuntivo non sono dovute e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n.1688/18 va revocato.
Considerato che la questione degli aiuti di Stato ha trovato una soluzione nella giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del procedimento monitorio, vanno interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1688/18 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Messina;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Messina, 31.3.2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 3 di 3