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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSA MARCO c/o il cui studio in Castrovillari, al Corso Garibaldi,
333, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
FE MB con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/A, c/o l'Ufficio Legale dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitarii con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter
CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu;
l , sebbene costituito in Giudizio, non ha inteso depositare CP_1 note.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 28.05.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 12.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 12.06.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la competente Commissione Medica in data 07.06.2024 laddove il ricorso per TP risulta essere stato iscritto il 15.07.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di TP avente il n.
2922/24, riconoscersi il beneficio della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”. Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debbano esserle riconosciuti i benefici con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto non prendendo affatto in considerazione la certificazione medica datata
22.05.2024 (v. pag. 3 del ricorso) da cui emergeva l'assoluta gravità nelle sue condizioni di salute.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle più che Persona_1 generiche contestazioni mosse all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere le invocate provvidenze, si limita solo a rilevare come il ctu sebbene abbia citato la certificazione medica del maggio del 2024 non ha però motivato le ragioni per le quali se né è discostato ed abbia omesso la diagnosi “resa dall'ASP con il richiamato certificato medico . . . “.
Le doglianze e le contestazioni - ripetesi - sono più che generiche in quanto parte ricorrente, nel ritenere non condivisibile ed errato il lavoro svolto dall'Ausiliare non indica in quale errore e/o omissione di taluna patologia sia incorso il dott. né quale patologia sia stata sottovalutata o Per_1 sottostimata;
né il mero richiamo alla certificazione medica del 2024 ove si riferisce di una non autosufficienza nella ADL e IADL risulta conducente.
Difatti il dott. ha certamente preso in considerazione, unitamente a tutte le altre Per_1 certificazioni versate agli atti, anche quella del Maggio 2024 tanto più che nell'elaborato – per come precisa la stessa ricorrente – la inserisce nell'elenco della documentazione esaminata ma, ovviamente, momento centrale della visita medico-legale non può essere la sola visione ed esame, ai fini del convincimento del cu, degli atti allegati al fascicolo;
ove così fosse il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe del tutto inutile e relegato a mero lettore di carte costituendo, viceversa, la visita medica - che si snoda attraverso la raccolta dei dati, l'esame obiettivo, l'accertamento circa l'esistenza o meno di patologie e, soprattutto, la connotazione di gravità o meno delle medesime - passaggio altrettanto importante, significativo e cruciale.
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte solo sulla base di un certificato medico che, peraltro, opera il riferimento a ADL ed IADL senza nemmeno, però, specificare il grado di dipendenza della ricorrente nelle diverse attività; limitazioni e deficit, è bene ripeterlo, non riscontrati dal ctu a livello tale da consentire l'accertamento in positivo dei requisiti medico-legali per darsi luogo ai benefici richiesti.
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dal dott. si presenta completo Per_1 ed esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi lo stesso trovato al cospetto (v. paragrafo> di cui all'elaborato) di un soggetto in condizioni generali discrete, con nulla di rilevante al livello dell'apparato cardio circolatorio (“Assenti bozze precordiali . .. Azione cardiaca ritmica. Toni pure, pause libere”), di quello respiratorio (“Torace normoespansibile. FVT: normotrasmesso. MV: fisiologico. Basi mobili. Apici liberi. Assenza di rumori patologici aggiunti”), di quello gastro-intestinale ed urogenitale presentandosi la sig.ra con deambulazione Parte_1 difficoltosa per brevi tratti con ausilio di bastone e cambi posturali difficoltosi ed aggiungendosi, quanto al sistema neuro-psichico, come la periziata è apparsa “Vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio”. In altri termini, in sede di visita medico-legale, la ricorrente è apparsa quale persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento dei benefici richiesti con conferma del Giudizio emesso dalla Commissione Medica . CP_1
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di TP (n. 2922/24) e sulla domanda da questa Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente:
a) alla indennità di accompagnamento;
b) all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 15 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSA MARCO c/o il cui studio in Castrovillari, al Corso Garibaldi,
333, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
FE MB con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/A, c/o l'Ufficio Legale dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitarii con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter
CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu;
l , sebbene costituito in Giudizio, non ha inteso depositare CP_1 note.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 28.05.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 12.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 12.06.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la competente Commissione Medica in data 07.06.2024 laddove il ricorso per TP risulta essere stato iscritto il 15.07.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di TP avente il n.
2922/24, riconoscersi il beneficio della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”. Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debbano esserle riconosciuti i benefici con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto non prendendo affatto in considerazione la certificazione medica datata
22.05.2024 (v. pag. 3 del ricorso) da cui emergeva l'assoluta gravità nelle sue condizioni di salute.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle più che Persona_1 generiche contestazioni mosse all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere le invocate provvidenze, si limita solo a rilevare come il ctu sebbene abbia citato la certificazione medica del maggio del 2024 non ha però motivato le ragioni per le quali se né è discostato ed abbia omesso la diagnosi “resa dall'ASP con il richiamato certificato medico . . . “.
Le doglianze e le contestazioni - ripetesi - sono più che generiche in quanto parte ricorrente, nel ritenere non condivisibile ed errato il lavoro svolto dall'Ausiliare non indica in quale errore e/o omissione di taluna patologia sia incorso il dott. né quale patologia sia stata sottovalutata o Per_1 sottostimata;
né il mero richiamo alla certificazione medica del 2024 ove si riferisce di una non autosufficienza nella ADL e IADL risulta conducente.
Difatti il dott. ha certamente preso in considerazione, unitamente a tutte le altre Per_1 certificazioni versate agli atti, anche quella del Maggio 2024 tanto più che nell'elaborato – per come precisa la stessa ricorrente – la inserisce nell'elenco della documentazione esaminata ma, ovviamente, momento centrale della visita medico-legale non può essere la sola visione ed esame, ai fini del convincimento del cu, degli atti allegati al fascicolo;
ove così fosse il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe del tutto inutile e relegato a mero lettore di carte costituendo, viceversa, la visita medica - che si snoda attraverso la raccolta dei dati, l'esame obiettivo, l'accertamento circa l'esistenza o meno di patologie e, soprattutto, la connotazione di gravità o meno delle medesime - passaggio altrettanto importante, significativo e cruciale.
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte solo sulla base di un certificato medico che, peraltro, opera il riferimento a ADL ed IADL senza nemmeno, però, specificare il grado di dipendenza della ricorrente nelle diverse attività; limitazioni e deficit, è bene ripeterlo, non riscontrati dal ctu a livello tale da consentire l'accertamento in positivo dei requisiti medico-legali per darsi luogo ai benefici richiesti.
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dal dott. si presenta completo Per_1 ed esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi lo stesso trovato al cospetto (v. paragrafo
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di TP (n. 2922/24) e sulla domanda da questa Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente:
a) alla indennità di accompagnamento;
b) all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 15 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo