Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1960, n. 1216
Articolo 1
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15 novembre 1960
Art. 2.
All'onere di lire 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 novembre 1960