TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 130
TAR
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela

    Il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, comma 2, L. 241/90).

  • Rigettato
    Violazione della specifica disciplina di settore

    La limitazione delle attività esercitate dalla Scuola Sci a quelle di pubblica utilità e strumentali, come il 'nolo sci', discende dalla compatibilità con l'uso civico e costituisce la ragione giustificatrice dell'alienazione dell'area.

  • Rigettato
    Omessa individuazione dell'interesse pubblico

    Il provvedimento di annullamento in autotutela è fondato sulla permanenza del divieto di esercitare attività commerciali incompatibili con la conformazione del bene gravato da uso civico.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata da vizi di precedenti ricorsi

    Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 40, comma 1, lett. d) del c.p.a. in quanto la parte ricorrente non ha specificato i vizi dedotti nei predetti ricorsi.

  • Rigettato
    Diritto a svolgere attività di noleggio sci

    La domanda è rigettata in quanto la società non ha impugnato gli atti presupposti che pongono un divieto di svolgimento di attività commerciali incompatibili con l'uso civico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 130
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 130
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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