Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2025, proposto dalla
Scuola Italiana Sci RO Aremogna s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, frazione di Sassa, via Duca degli Abruzzi n. 8;
contro
Comune di RO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11;
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - TO SA NT - Associazione tra Enti Locali, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Rental Pizzalto s.r.l.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota SUAP TO Territoriale SA NT n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, recante ad oggetto “DPR 160/10. S.C.I.A. PER ATTIVITA’ DI ‘1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare - Apertura”, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, in relazione alla Pratica SUAP 1584/2024;
- di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, in particolare:
1) la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di RO prot. n. 11160 del 22 ottobre 2024, prodotta in allegato all’atto di intervento spiegato in data 15 novembre 2024 dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024, non notificata;
2) l’ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di RO n. 3 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Ordine di immediata cessazione di attività commerciale” e degli atti in essa richiamati (nota SUAP del 19 marzo 2014 di sospensione della SCIA relativa alla pratica SUAP 24031 del 5 dicembre 2013; parere del Comune di RO del 4 marzo 2014; nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di RO prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024) già impugnati nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 68 del 2024;
3) la nota del SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del TO Territoriale SA NT - Associazione tra Enti locali del 23 agosto 2024, notificata il 24 agosto 2024, con la quale è stato comunicato l’esito negativo del procedimento, con effetti inibitori sull’attività segnalata, relativo alla “Pratica SUAP 134/2024 - Ditta Scuola Italiana Sci RO Aremogna S.r.l. - DPR 160/10. S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire per attività di ‘LAVORI PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PORZIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO AREMOGNA IN LOCALITÀ PIZZALTO’ distinto in catasto urbano al foglio di mappa n. 5, particella n. 855, sub 7. Attività di accertamento ex art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024;
4) la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di RO prot. n. 8871 del 21 agosto 2024, notificata in data 24 agosto 2024, avente ad oggetto “S.C.I.A. del 26/07/2024 - pratica S.U.A.P. N. 1340/2024 - EDILIZIA PRODUTTIVA, acquisita al protocollo comunale con N. 8390 del 05/08/2024, Scuola Italiana Sci RO Aremogna S.r.l.”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024;
nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi oggetto della S.C.I.A. del 9 settembre 2024, di cui alla pratica SUAP 1584/2024, nella porzione della sede della Scuola Italiana Sci RO Aremogna s.r.l., sita in RO, località Pizzalto, contraddistinta al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RO;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Rental Pizzalto s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa SA RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del TO Territoriale SA NT (associazione tra comuni alla quale ha aderito il Comune di RO) in data 9 settembre 2024, la Scuola Italiana Sci RO - Aremogna s.r.l. (d’ora in avanti solo la Scuola Sci) ha segnalato l’avvio dell’attività commerciale di noleggio di sci e scarponi presso la sede operativa della scuola sci.
Con nota prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024 il SUAP del TO Territoriale SA NT ha comunicato alla Scuola Sci che “in riferimento all’attività in oggetto non è previsto alcun regime SCIA, fermo restando il rispetto della normativa di settore”.
Con nota n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024 il SUAP del TO Territoriale SA NT, sulla scorta della nota resa dal Comune di RO in data 22 ottobre 2024, ha annullato d’ufficio la nota prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024.
Con istanza del 14 novembre 2024 la Scuola Sci ha chiesto al SUAP del TO Territoriale SA NT e al Comune di RO di esercitare il potere di autotutela con riferimento alle note rispettivamente rese in data 24 ottobre 2025 e 22 ottobre 2024, confermando la precedente nota prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024. Tale istanza non è stata riscontrata dai destinatari.
1.1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2024 e depositato il 10 gennaio 2025, la Scuola Sci ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della nota SUAP del TO Territoriale SA NT n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, di annullamento d’ufficio della nota SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, con la quale si comunicava che “in riferimento all’attività in oggetto non è previsto alcun regime SCIA, fermo restando il rispetto della normativa di settore”, e degli atti ad essa presupposti, tra cui la nota del Comune di RO del 22 ottobre 2024, nonché l’accertamento del proprio diritto a svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi - oggetto della SCIA del 9 settembre 2024 - nei locali della sede della Scuola Sci.
In particolare, la società ricorrente ha censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e la violazione della specifica disciplina di settore (primo motivo), l’omessa individuazione dell’interesse pubblico (secondo motivo), l’erroneità del presupposto sul quale si fonda il divieto di svolgimento di attività commerciale (terzo motivo) nonché l’illegittimità, in via derivata, per i medesimi vizi dedotti con i ricorsi contraddistinti dal numero di ruolo generale 68 del 2024 e dal numero di ruolo generale 373 del 2024, nei quali il presente ricorso è stato depositato, in data 13 gennaio 2025, come motivi aggiunti (quarto motivo).
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di RO e ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità a causa “dell’illegittimo cumulo dell’impugnativa, cui, per il tramite di esso, ha dato luogo la ricorrente”, la quale, con il medesimo atto denominato “Ricorso anche per motivi aggiunti ai ricorsi n. 68/2024 e n. 373/2024 R.G.”, ha proposto motivi aggiunti ai ricorsi contraddistinti dal numero di ruolo generale 68 del 2024 e 373 del 2024.
1.3. Con ordinanza n. 27 del 30 gennaio 2025 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
1.4. Con atto notificato alle altre parti in data 31 gennaio 2025 e depositato in pari data, la Rental Pizzalto s.r.l.s. ha spiegato intervento ad opponendum .
1.5. In vista della trattazione del merito del ricorso, la parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria difensiva, il Comune di RO ha depositato documenti, una memoria difensiva e una memoria di replica e la Rental Pizzalto s.r.l.s. ha depositato una memoria di replica.
1.6. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene di ammettere l’intervento ad opponendum spiegato dalla Rental Pizzalto s.r.l.s. con atto ritualmente notificato e depositato in data 31 gennaio 2025.
L’intervento ad opponendum presuppone la titolarità, in capo a chi non assuma la veste di parte del giudizio, di un interesse qualificato di segno contrario, dipendente e accessorio rispetto a quello dedotto dal ricorrente, distinto dal generico interesse al riconoscimento della legittimità degli atti impugnati.
La Rental Pizzalto s.r.l.s., nella qualità di operatore economico autorizzato dal Comune di RO ad esercitare, nel medesimo comprensorio sciistico (località Pizzalto), la medesima attività commerciale avviata dalla società ricorrente contestualmente alla presentazione della SCIA del 9 settembre 2024, è portatrice di un interesse qualificato al mantenimento degli effetti inibitori del provvedimento impugnato con il presente ricorso.
La Rental Pizzalto s.r.l.s. vanta, infatti, un interesse qualificato a svolgere l’attività commerciale in un sistema nel quale ciascun operatore economico rispetti le regole della concorrenza e non usufruisca di indebiti vantaggi, interesse che sarebbe inciso solo in via indiretta e riflessa dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Per tali ragioni, l’intervento in giudizio spiegato dalla Rental Pizzalto s.r.l.s. rientra nel perimetro delineato dall’articolo 28, comma 2, del codice del processo amministrativo.
3. In attuazione dei principi di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela, il Collegio intende prescindere dalla trattazione della questione preliminare di inammissibilità del ricorso, in ragione della evidente infondatezza dello stesso.
4. I primi tre motivi di ricorso, con i quali sono stati dedotti vizi propri del provvedimento di annullamento in autotutela della nota del SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, sono infondati.
4.1. Con la predetta nota il SUAP ha comunicato alla Scuola Sci la non assoggettabilità al regime della SCIA per il diritto di svolgere l’attività di noleggio di attrezzature sciistiche “fermo restando il rispetto della normativa di settore”.
Alla necessità di considerare la valenza ostativa del divieto di svolgere attività commerciali nei locali della sede operativa della Scuola Sci - espressamente dedotto, quale condizione dell’alienazione del terreno gravato da uso civico in una sequela di atti amministrativi che la parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare entro i termini di legge (deliberazioni del Consiglio Comunale di RO n. 53 del 29 ottobre 1997 e n. 13 del 24 aprile 2007, deliberazione della Giunta Comunale di RO n. 121 del 27 novembre 2000, note della Regione Abruzzo prot. n. 23896 dell’1 febbraio 2012 e prot. n. 2454 del 29 settembre 2015 e ordinanza dirigenziale della Regione Abruzzo n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000), ed espressamente accettato nei successivi atti negoziali dalla stessa sottoscritti (atto di alienazione del 30 dicembre 2003, rep. n. 32.794, racc. n. 17.294, e atto di transazione del 12 maggio 2023, rep. 429, racc. n. 369) - consegue l’applicazione dell’articolo 21 octies , comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” e dell’articolo 21 nonies, comma 1, il quale esclude “i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2” dal rispetto dei requisiti richiesti per l’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo (sussistenza di ragioni di pubblico interesse, ragionevolezza del termine e obbligo di considerare gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Per tali ragioni, devono ritenersi infondate le censure proposte con i primi due motivi di ricorso, aventi rispettivamente ad oggetto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa indicazione delle ragioni di pubblico interesse.
4.2. La limitazione delle attività esercitate dalla Scuola Sci a quelle di pubblica utilità e a quelle strumentali al completamento dell’offerta, tra le quali rientra anche il “nolo sci” (articolo 18, commi 3, lettera f), e 6 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39, Disciplina della professione di maestro di sci ), discende dalla compatibilità delle stesse con l’esercizio dell’uso civico e costituisce la ragione giustificatrice dell’alienazione alla Scuola Sci dell’area gravata da uso civico, per la realizzazione del manufatto da adibire a sede operativa della scuola.
In un’ottica di valorizzazione delle plurime forme di godimento, i beni c.d. di godimento collettivo, tra i quali sono ricompresi i beni gravati da uso civico, sono considerati, da un lato, come elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, dall’altro, come componenti del sistema ambientale e del paesaggio, i cui profili devono essere preservati mediante vincoli di destinazione che conformano il bene e circolano insieme al relativo diritto di proprietà (Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n. 119; 28 novembre 2022, n. 236; 2 dicembre 2021, n. 228; 24 aprile 2020, n. 71).
Il provvedimento impugnato è stato, perciò, adottato sulla scorta di un presupposto correttamente accertato, quale la permanenza del divieto di esercitare qualsiasi tipologia di attività commerciale, ritenuta incompatibile con la conformazione del bene, nei locali della sede operativa della scuola sci, adibiti, in coerenza con la natura di pubblica utilità attribuita alle attività riservate alle scuole sci, a segreteria e all’accoglienza degli utenti, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.
4.3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con i ricorsi contraddistinti dal numero di ruolo generale 68 del 2024 e dal numero di ruolo generale 373 del 2024, deve ritenersi inammissibile per violazione dell’articolo 40, comma 1, lettera d), del codice del processo amministrativo, il quale onera la parte ricorrente di indicare distintamente “i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”.
La parte ricorrente non ha, infatti, specificato, neppure in via riassuntiva, i vizi dedotti nei predetti ricorsi, ma si è limitata a dichiarare che essi “devono qui intendersi integralmente riportati e trascritti”.
5. In conclusione, previa ammissione dell’atto di intervento ad opponendum proposto dalla Rental Pizzalto s.r.l.s., il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di RO e della Rental Pizzalto s.r.l.s., nella misura indicata nel dispositivo.
6.1. Non sono dovute le spese allo Sportello Unico per le Attività Produttive del TO Territoriale SA NT - Associazione tra Enti locali, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- ammette l’intervento ad opponendum della Rental Pizzalto s.r.l.s.;
- lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, di cui euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore del Comune di RO ed euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore della Rental Pizzalto s.r.l.s.
Nulla per le spese al SUAP - TO SA NT.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RM AN, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
SA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA RI | RM AN |
IL SEGRETARIO