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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 835/2025 promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Maria Scarfini - giusta C.F._2 procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Fermo in Viale della Carriera n. 26;
***
i quali hanno contratto matrimonio civile a Fermo il 23/4/2016 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2016, Numero 5, Parte I, Serie, Ufficio 1) in regime di separazione dei beni e dalla cui unione non sono nati figli.
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
2. La OR continuerà a vivere nella abitazione coniugale sita in Fermo alla Via Battisti n. Parte_1
37, insieme ai suoi due figli avuti entrambi dal precedente matrimonio, di anni e Persona_1 [...] rispettivamente di anni 25 e 20; Per_2
3. Il IG. vivrà invece nell'abitazione sita in Fermo al civico di Via Zeppilli n. 2; Parte_2
4. I coniugi ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento o di alimenti;
5. I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro di che chiedersi;
6. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti;
7. Le parti concordemente dichiarano di non volersi riconciliare ed espressamente chiedono di sostituire l'udienza di comparizione personale avanti al Giudice con note di trattazione scritta”.
2. Con il ricorso le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 11/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Fermo il 23/4/2016 (atto trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2016, Numero 5, Parte I, Serie, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 835/2025 promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Maria Scarfini - giusta C.F._2 procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Fermo in Viale della Carriera n. 26;
***
i quali hanno contratto matrimonio civile a Fermo il 23/4/2016 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2016, Numero 5, Parte I, Serie, Ufficio 1) in regime di separazione dei beni e dalla cui unione non sono nati figli.
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
2. La OR continuerà a vivere nella abitazione coniugale sita in Fermo alla Via Battisti n. Parte_1
37, insieme ai suoi due figli avuti entrambi dal precedente matrimonio, di anni e Persona_1 [...] rispettivamente di anni 25 e 20; Per_2
3. Il IG. vivrà invece nell'abitazione sita in Fermo al civico di Via Zeppilli n. 2; Parte_2
4. I coniugi ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento o di alimenti;
5. I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro di che chiedersi;
6. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti;
7. Le parti concordemente dichiarano di non volersi riconciliare ed espressamente chiedono di sostituire l'udienza di comparizione personale avanti al Giudice con note di trattazione scritta”.
2. Con il ricorso le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 11/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Fermo il 23/4/2016 (atto trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2016, Numero 5, Parte I, Serie, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3