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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2922/2024 del Ruolo Generale Civile
- Lavoro e Previdenza
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
, con sede in Roma, Viale Parioli n. 54, P.I./C.F. , rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa per procura in atti dagli Avv.ti Massimo Seri e Lorenzo Coleine, nonché dall'Avv.
GU GO in forza di procura successiva
APPELLANTE
E
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa per CP_1 procura in atti dall'Avv. Maria Cristina Fiacconi
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n.
9224/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza di primo grado, rigettare integralmente le domande proposte dalla ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: integralmente l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, dipendente della agiva nei CP_1 Parte_1 confronti di quest'ultima al fine di far accertare la violazione dell'accordo denominato “patto di stabilità” stipulato inter-partes il 25.9.2019, e per l'effetto sentir condannare la predetta società al pagamento della penale ivi pattuita di € 200.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia;
sempre in via principale, la domandava di accertata la giusta causa delle CP_1 dimissioni da ella rassegnate in data 22.2.2021 e condannare la a pagarle € Parte_1
8.171,68 a titolo di preavviso ex artt. 2918 e 20119 c.c.; ancora in via principale, accertare l'illegittimità della trattenuta di € 4.641,12 (penale auto e danni riconsegna autovettura concessale in uso dalla datrice di lavoro) e condannare la a pagarle tale Parte_1 somma;
ulteriormente in via principale, accertare il demansionamento da ella subito dal 2019 fino alla risoluzione del rapporto, e condannare la società a risarcirle il danno parametrato ad una retribuzione globale di fatto percepita per ciascun mese di effettivo demansionamento o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A tal fine, la ricorrente allegava tra l'altro: di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 2.01.2006 al 28.02.2021, dapprima alle dipendenze di , e, a seguito di successive trasformazioni e cessioni del contratto Controparte_2 di lavoro, alle dipendenze di varie società del medesimo gruppo tra cui la Parte_1 che la opera nel settore della consulenza ad aziende di medie e grandi Parte_1 dimensioni con offerta di attività di implementazione e manutenzione del sistema informativo gestionale denominato SAP e di digitalizzazione di processi;
2 che all'inizio della propria carriera, nel 2005-2006, aveva svolto mansioni coerenti con il profilo junior, definito all'interno della società Program Manager Office;
che dal 2013 le veniva riconosciuto dalla il livello 8° e la qualifica di Parte_1
Quadro del CCNL metalmeccanica piccola industria;
che la propria posizione professionale cresceva notevolmente, sicché dal 2006 al 2015 ella ricopriva la qualifica di account manager, occupandosi in autonomia di promuovere la vendita dei servizi informatici e di consulenza della , procacciando nuovi clienti e Pt_1 incrementando la fidelizzazione di quelli già acquisiti, fatturando circa 2 milioni di euro l'anno;
che a decorrere dal 2010 le veniva attribuita anche la gestione del personale, di cui era responsabile sino al 2018;
che dal 2015 diveniva anche responsabile dell'ufficio gare;
che dal 2017 le era stato riconosciuto un aumento di stipendio nella misura di € 700,00 mensili sotto la dicitura “rimborso spese”, emolumento che da gennaio 2019 le era riconosciuto in € 800,00 a titolo di “Diaria Italia”;
che l'amministratore unico della era il sig. i , Parte_1 Parte_2 Pt_2 con il quale ella aveva una relazione stabile dalla quale nascevano due figli;
che tale relazione entrava in crisi irreversibile intorno alle fine del 2018;
che il 13 febbraio 2019 ella comunicava formalmente al i , per il Pt_2 Pt_2 tramite del proprio legale, la volontà di interrompere la convivenza decennale;
che la separazione era avvenuta in clima di forte conflittualità,
che il 20.09.2019 il Tribunale di Roma avesse omologato un accordo tra le parti per la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori;
che era altresì convenuto, da un altro, la cessione da parte della al CP_1 Pt_2 delle proprie quote societarie riferite sia alla AEA International Holding S.r.l. che alla con remissione di una parte del relativo debito e, dall'altra, un patto di Parte_1 stabilità con divieto di licenziamento della e di modifica della posizione lavorativa, CP_1 ivi compresi i benefit aziendali, per sette anni;
che a tutto ciò seguiva un demansionamento, il disconoscimento del ruolo direttivo, una diminuzione della retribuzione, l'isolamento ed atteggiamenti vessatori da parte della società e in particolare dal Pt_2
che per tali motivi la rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa in data CP_1
22.2.2021.
La resisteva negando il demansionamento, gli atteggiamenti vessatori Parte_1
e le violazioni delle condizioni di separazione fissate in sede di omologa, spiegando inoltre
3 domanda riconvenzionale per il pagamento da parte della di somme a titolo di CP_1 utilizzo della macchina aziendale per fini privati nei fine settimana, concludendo per il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della propria riconvenzionale.
Svolta istruttoria, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda della e CP_1 respinto la riconvenzionale, così statuendo in merito: dichiarare la violazione da parte della società convenuta del patto di stabilità siglato il
25.9.2019 e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1 di di €200.000,00, oltre interessi legali dalle dimissioni al soddisfo;
CP_1 accerta la giusta causa delle dimissioni e per l'effetto condanna in persona Parte_1 del l.r.p.t., al versamento in favore di della somma di €4.085,84 indebitamente CP_1 trattenuta ed al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in pari misura, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata sino al soddisfo;
accerta l'illegittimità della trattenuta di €4.641,12 e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al Parte_1 versamento della medesima in favore della ricorrente, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata;
rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale.
In breve, il Tribunale ha ritenuto che la effettivamente svolse il ruolo di account manager almeno sino al 2013 CP_1
e successivamente nel 2018; che effettivamente la svolse il ruolo di responsabile del personale dal 2010 al CP_1
2018;
che effettivamente la svolse per un periodo anche il ruolo di responsabile CP_1 dell'ufficio gare;
che successivamente la venne degradata ad un ruolo meramente operativo CP_1 con demansionamento e sottoposizione a procedimenti disciplinari per fatti che dagli atti non risultano provati;
che effettivamente la subì una progressiva riduzione delle somme CP_1 riconosciutele a titolo di rimborso spese;
che pertanto il patto di stabilità venne violato;
che, quanto all'eventuale riduzione ad equità della penale, gli elementi a disposizione del Tribunale non consentirebbero di operare in tal senso;
4 che il grave inadempimento dell'obbligo datoriale di adibire la lavoratrice a mansioni confacenti all'inquadramento già riconosciutole legittimava le dimissioni e dunque la relativa indennità di preavviso;
che non era emersa la prova dei fatti costitutivi legittimanti il trattenimento di somme a titolo di penale per la restituzione dell'autovettura aziendale e di risarcimento dei danni all'automezzo; che non era fondato il diritto azionato in via riconvenzionale dalla società per il pagamento di somme per danni penali e l'utilizzo dell'autovettura aziendale nei weekend.
La ha proposto appello deducendo i seguenti profili: Pt_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nullità della sentenza;
2) violazione e falsa applicazione degli art. 1344 e 1418 e ss. c.c. nonché violazione degli artt. 1362 e ss. del codice civile e di ogni altra norma e principio in tema di nullità ed interpretazione del contratto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1382, 1383 e 1384
c.c. difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 e ss. c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di demansionamento del lavoratore, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 e
116 c.p.c. violazione e falsa applicazione del Ccnl metalmeccanica – piccola e media industria, applicabile alla fattispecie in oggetto;
4) violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 2103 e ss. c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di demansionamento del lavoratore, nonché degli artt. 2697
c.c., 115 e 116 c.p.c. violazione e falsa applicazione della legge n. 190/1985.
La non ha impugnato la sentenza ed ha condiviso la decisione appellata, della CP_1 quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
I motivi di appello sono tutti inammissibili o infondati.
Atteso che diversi profili di gravame impingono l'anzidetto patto di stabilità, è opportuno in primo luogo richiamare i termini testuali del patto, che sono i seguenti:
PATTO DI STABILITA'
5 Tra La […] Parte_1 e La Sig.ra […] CP_1
***** Con riferimento al contratto a tempo indeterminato con noi in essere, tenuto conto della posizione che Lei riveste in azienda e della volontà di garantire la stabilità del rapporto di lavoro stesso, si conviene e si stipula quanto segue:
- La si impegna a non licenziare la dipendente Sig.ra ed a non modificare Parte_1 CP_1 la posizione lavorativa della stessa, ivi compresi i benefici attualmente previsti e qui specificati: macchina aziendale e rimborso spese, prima della scadenza del termine di anni 7 (sette) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente patto.
- In caso di inadempimento rispetto a quanto qui convenuto, ossia in caso di licenziamento, ovvero di modifica della posizione lavorativa, ovvero di revoca dei benefici aziendali (macchina aziendale e rimborso spese) nel predetto termine di anni 7 (sette), la sarà tenuta a corrispondere, a prima richiesta, Parte_1 con l'indicazione dei motivi di inadempimento, in favore della Sig.ra una penale pari ad Euro CP_1 200.000,00 (duecentomila/00).
- La sin d'ora, in caso di: licenziamento, ovvero di modifica della posizione lavorativa, Parte_1 ovvero di revoca dei benefit aziendali (macchina aziendale e rimborso spese) nel termine di anni 7 (sette) dalla sottoscrizione della presente scrittura, ai sensi dell'art. 1988 c.c., si riconosce piena ed incondizionata debitrice della Sig.ra per la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00). CP_1 Roma, lì 25 settembre 2019 Il datore di lavoro […] Il lavoratore […]
Ciò precisato, osserva la Corte quanto segue sui singoli motivi di appello.
Primo motivo. L'appellante lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza e dunque la nullità della decisione, in quanto, a suo dire, mentre la avrebbe “collegato la CP_1 violazione del Patto alle dimissioni per giusta causa siccome espressione di un licenziamento di fatto della dipendente e, quindi, violativo dello specifico precetto contenuto nel Patto di Stabilità
(“la si impegna a non licenziare …”), il Tribunale, viceversa, avrebbe individuato Parte_1 la violazione del Patto nel demansionamento della sussumendolo nella modificazione CP_1 della sua posizione lavorativa.
Il motivo è chiaramente infondato, in quanto la tesi della ricorrente deduceva senz'altro la legittimità delle proprie dimissioni senza ascrivervi la significanza di un licenziamento di fatto,
e il Tribunale ha deciso non già sulla base di tale distorta lettura bensì in base al ritenuto
“arretramento di responsabilità e ruolo”, da ciò desumendo la violazione del patto di stabilità.
D'altra parte, il tenore del patto è chiarissimo nel senso di prospettare, oltre al licenziamento e anche in alternativa ad esso, la modifica della posizione lavorativa della (“In caso di CP_1 inadempimento rispetto a quanto qui convenuto, ossia in caso di licenziamento, ovvero di modifica della posizione lavorativa, ovvero di revoca dei benefici aziendali”)
Non assurge invece a motivo di gravame l'asserita “peculiarità” e “mancanza di sinallagmaticità” del patto di stabilità pattuito in favore della alle pagine 8 e 9 CP_1 dell'appello, tanto che a pagina 10 l'appello prosegue “passando alla illustrazione dello specifico motivo di impugnazione” (cioè l'asserito vizio di ultrapetizione, di cui si è detto). 6 Ritiene comunque la Corte che, ove pure tali notazioni possano assurgere al rango di motivo di gravame, esse configurerebbero motivi nuovi ex artt. 345 e 437 c.p.c. e come tali inammissibili.
Secondo motivo. L'appellante deduce che la penale costituirebbe la sommatoria degli stipendi percepibili dalla lavoratrice nell'arco di 7 anni e limiterebbe la facoltà di recesso del datore di lavoro, prospettando la nullità del patto in quanto “La clausola, e, quindi, tutto il patto,
è insanabilmente nulla in quanto non persegue alcun interesse meritevole di tutela che non sia già riconosciuto dall'ordinamento giuridico”.
In primo luogo, si osserva che in primo grado non vi fu una contestazione di tal fatta sulla validità della clausola, per cui tale motivo è nuovo e quindi inammissibile. Come osserva giustamente l'appellata, “tutta la difesa della Società resistente in primo grado si è basata sull'assenza di violazione del patto di stabilità e non sull'illegittimità dello stesso come dedotto, solo in sede di gravame, dall'appellante.”.
Ma se pure si volesse riconoscere uno spazio alle deduzioni di principio dell'appellante, osserva allora la Corte, quale alternativa ragione di rigetto del motivo, che l'interesse perseguito dalle parti era chiaro e legittimo e che proprio il notorio riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico dell'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione (v. per tutte L. 300/70) così come alla conservazione della propria posizione professionale (v. art. 2013
c.c.) e all'irriducibilità della retribuzione, riprova la sussistenza di un interesse meritevole di tutela;
né potrebbe sostenersi che la presenza nell'ordinamento di una fitta rete di norme volte alla tutela dei predetti beni-interessi escluda che le parti possano volontariamente rafforzare le loro garanzie anche oltre le previsioni ordinariamente applicabili (si considerino, sul piano sistematico, le c.d. clausole di miglior favore). Quanto alla deduzione che nel motivo regge la denunzia di una eccessiva onerosità del patto, essa sostiene che “essendo detta penale ancorata sic et simpliciter alle retribuzioni corrispondenti alla durata del patto si presenta come eccessivamente onerosa in quanto non terrebbe conto del momento in cui si realizzerebbe il venire meno del rapporto di lavoro. In altri termini non tiene conto delle patologie che potrebbero legarsi (come in questo caso) a comportamenti e/o recessi strumentali da parte del lavoratore”.
Ad avviso della Corte tale argomento eleva a ragione teorica un elemento eventuale (che nella fattispecie peraltro non ricorre) desumendo da una patologia (che nella specie non risulta) nell'utilizzo del patto la sua eccessiva onerosità.
Quanto alle altre doglianze del motivo che attingono l'interpretazione del concetto di posizione lavorativa, ancorandolo alla “modifica in peius della posizione lavorativa, osserva la
Corte che il tenore letterale del patto era chiarissimo nel prevedere il divieto di una modifica
7 anche economica della posizione lavorativa della (e in tal senso è peraltro attestato lo CP_1 stesso appellante a pagina 13 del ricorso).
Ora, osserva la Corte che la lettura tota perspecta dell'accordo, conduce a ravvisare la violazione del patto in tre situazioni distinte, ovverossia il licenziamento, la modifica della posizione lavorativa (considerata sia sotto il profilo professionale che economico e retributivo – quest'ultimo ovviamente integrato anche dal rimborso spese) e la revoca dei benefit come la macchina aziendale e il rimborso spese.
La tesi dell'appellante è che fosse sanzionata soltanto la revoca del benefit aziendali e non la loro modifica o riduzione, ma tale tesi è infondata.
Anche qui, trattasi di motivo nuovo e dunque inammissibile.
Ma se pure si volesse accordare spazio alle deduzioni di principio dell'appellante, osserva allora la Corte, quale alternativa ragione di rigetto, quanto segue.
Anzitutto, va osservato che la diaria non è un benefit ma un rimborso spese forfettario, per cui è errato sul piano giuridico assimilarla al benefit e per tale strada avanzare l'argomento in esame (pag. 15 appello: “Non sembra sia necessario spendere molte altre parole per ritenere che le parti abbiano inteso sanzionare soltanto la revoca dei benefit e non la loro modifica e/o diminuzione, peraltro avvenuta soltanto in misura limitata.”). Per come formulato, dunque, il motivo di appello sarebbe già inaccoglibile.
Ma anche volendo concedere all'appellante una lettura “utile” dell'argomento in grazie del richiamo dell'ultimo alinea del patto alla (erronea) riconduzione del rimborso spese al benefit, andrebbe pur sempre considerato che, dovendo interpretare l'accordo secondo il canone della totalità, dal primo e dal secondo alinea dell'accordo emerge che tra gli impegni della società sanzionati dalla penale vi era anche la modifica della posizione lavorativa della lavoratrice, che la stessa appellante intende come già detto nei termini di una “modifica economica in pejus della posizione lavorativa” (pag. 13 appello), e non vi è dubbio che una modifica del trattamento per la diaria integra già autonomamente una modifica del trattamento economico in godimento.
Va a questo punto evidenziato che il Tribunale ha fondato la sua decisione anche su di una ratio autonoma e alternativa rispetto all' “arretramento delle responsabilità e del ruolo della dipendente”, fondata appunto sull'incisione del trattamento economico ravvisandovi un'autonoma violazione del patto.
Motiva infatti il Tribunale in un autonomo paragrafo della motivazione:
“8. Ma il patto del settembre 2019 deve ritenersi violato anche in riferimento alla drastica e progressiva riduzione dell'ammontare delle somme riconosciute in busta paga alla ricorrente a titolo di rimborso spese. Parte convenuta non ha negato di aver versato un ammontare in assoluto inferiore ma ha sostenuto che il dato doveva essere valutato in relazione alle effettive presenze della ricorrente presso il cliente, parametro che sarebbe stato confermato dalla teste che, riguardo alla sua attività, aveva precisato Testimone_1
8 di ricevere un rimborso spese per ogni giorno di fatturazione di lavoro presso il cliente, da cui importi sempre variabili del maturato. Che il trattamento economico in godimento alla ricorrente avesse seguito altre regole è però confermato dalle buste paga in atti anno 2019, ove emerge che la voce “Diaria Italia” era versata alla lavoratrice, 12 mesi su 12 nel 2019 e sino a giugno 2020, nell'ammontare fisso di €800,00 pur variando i giorni lavorati nei vari mesi. Ad abbundantiam, periodo, quello dei primi mesi del 2020 in cui certamente, atteso il regime di lock down, la ricorrente non si era recata a svolgere la propria attività presso alcun cliente.”.
Ora, gli argomenti del Tribunale non sono stati confutati in punto di fatto, per cui tale autonoma ratio decidendi, non essendo stata contestata né confutata, fa passare in giudicato la sentenza. Allorquando infatti la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall'impugnazione,
è passata in cosa giudicata (Cass. 1474/2005; Cass. n. 2970/1981). E in ogni caso tale distinta violazione del patto determinerebbero i via alternativa la legittimità della sanzione.
Quanto poi alla residua censura circa il dinego di riduzione della penale, osserva la
Corte che il patto è autonomo e svincolato dalle altre pattuizioni economiche relative anche alle quote cedute dalla , sicché risulta fuori centro la doglianza che il Tribunale non CP_1 abbia proceduto a stimare il valore di tali quote al momento della loro acquisizione e al momento della lore cessione al fine di comparare i sacrifici delle parti. Per quanto invece attiene al passo della motivazione che assume a parametro soltanto il periodo lavorato dalla
, trattasi di argomento meramente destruens che non contrappone ai parametri del CP_1
Tribunale alcune concreto parametro alternativo idoneo a capovolgere l'esito della valutazione del Tribunale.
Il terzo e il quarto motivo, che impingono l'inquadramento della lavoratrice, il suo demansionamento, l'epoca del demansionamento in relazione a quella del patto, le mansioni effettivamente disimpegnate dalla stessa e quanto altro dedotto nei predetti motivi di gravame, sono irrilevanti in quanto le relative deduzioni sono assorbite dalle implicazioni dell'autonoma ratio decidendi e della violazione del patto sotto il profilo economico di cui si è già detto.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
9 Per tutte le ragioni sin qui indicate, l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2922/2024 del Ruolo Generale Civile
- Lavoro e Previdenza
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
, con sede in Roma, Viale Parioli n. 54, P.I./C.F. , rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa per procura in atti dagli Avv.ti Massimo Seri e Lorenzo Coleine, nonché dall'Avv.
GU GO in forza di procura successiva
APPELLANTE
E
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa per CP_1 procura in atti dall'Avv. Maria Cristina Fiacconi
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n.
9224/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza di primo grado, rigettare integralmente le domande proposte dalla ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: integralmente l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, dipendente della agiva nei CP_1 Parte_1 confronti di quest'ultima al fine di far accertare la violazione dell'accordo denominato “patto di stabilità” stipulato inter-partes il 25.9.2019, e per l'effetto sentir condannare la predetta società al pagamento della penale ivi pattuita di € 200.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia;
sempre in via principale, la domandava di accertata la giusta causa delle CP_1 dimissioni da ella rassegnate in data 22.2.2021 e condannare la a pagarle € Parte_1
8.171,68 a titolo di preavviso ex artt. 2918 e 20119 c.c.; ancora in via principale, accertare l'illegittimità della trattenuta di € 4.641,12 (penale auto e danni riconsegna autovettura concessale in uso dalla datrice di lavoro) e condannare la a pagarle tale Parte_1 somma;
ulteriormente in via principale, accertare il demansionamento da ella subito dal 2019 fino alla risoluzione del rapporto, e condannare la società a risarcirle il danno parametrato ad una retribuzione globale di fatto percepita per ciascun mese di effettivo demansionamento o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A tal fine, la ricorrente allegava tra l'altro: di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 2.01.2006 al 28.02.2021, dapprima alle dipendenze di , e, a seguito di successive trasformazioni e cessioni del contratto Controparte_2 di lavoro, alle dipendenze di varie società del medesimo gruppo tra cui la Parte_1 che la opera nel settore della consulenza ad aziende di medie e grandi Parte_1 dimensioni con offerta di attività di implementazione e manutenzione del sistema informativo gestionale denominato SAP e di digitalizzazione di processi;
2 che all'inizio della propria carriera, nel 2005-2006, aveva svolto mansioni coerenti con il profilo junior, definito all'interno della società Program Manager Office;
che dal 2013 le veniva riconosciuto dalla il livello 8° e la qualifica di Parte_1
Quadro del CCNL metalmeccanica piccola industria;
che la propria posizione professionale cresceva notevolmente, sicché dal 2006 al 2015 ella ricopriva la qualifica di account manager, occupandosi in autonomia di promuovere la vendita dei servizi informatici e di consulenza della , procacciando nuovi clienti e Pt_1 incrementando la fidelizzazione di quelli già acquisiti, fatturando circa 2 milioni di euro l'anno;
che a decorrere dal 2010 le veniva attribuita anche la gestione del personale, di cui era responsabile sino al 2018;
che dal 2015 diveniva anche responsabile dell'ufficio gare;
che dal 2017 le era stato riconosciuto un aumento di stipendio nella misura di € 700,00 mensili sotto la dicitura “rimborso spese”, emolumento che da gennaio 2019 le era riconosciuto in € 800,00 a titolo di “Diaria Italia”;
che l'amministratore unico della era il sig. i , Parte_1 Parte_2 Pt_2 con il quale ella aveva una relazione stabile dalla quale nascevano due figli;
che tale relazione entrava in crisi irreversibile intorno alle fine del 2018;
che il 13 febbraio 2019 ella comunicava formalmente al i , per il Pt_2 Pt_2 tramite del proprio legale, la volontà di interrompere la convivenza decennale;
che la separazione era avvenuta in clima di forte conflittualità,
che il 20.09.2019 il Tribunale di Roma avesse omologato un accordo tra le parti per la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori;
che era altresì convenuto, da un altro, la cessione da parte della al CP_1 Pt_2 delle proprie quote societarie riferite sia alla AEA International Holding S.r.l. che alla con remissione di una parte del relativo debito e, dall'altra, un patto di Parte_1 stabilità con divieto di licenziamento della e di modifica della posizione lavorativa, CP_1 ivi compresi i benefit aziendali, per sette anni;
che a tutto ciò seguiva un demansionamento, il disconoscimento del ruolo direttivo, una diminuzione della retribuzione, l'isolamento ed atteggiamenti vessatori da parte della società e in particolare dal Pt_2
che per tali motivi la rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa in data CP_1
22.2.2021.
La resisteva negando il demansionamento, gli atteggiamenti vessatori Parte_1
e le violazioni delle condizioni di separazione fissate in sede di omologa, spiegando inoltre
3 domanda riconvenzionale per il pagamento da parte della di somme a titolo di CP_1 utilizzo della macchina aziendale per fini privati nei fine settimana, concludendo per il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della propria riconvenzionale.
Svolta istruttoria, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda della e CP_1 respinto la riconvenzionale, così statuendo in merito: dichiarare la violazione da parte della società convenuta del patto di stabilità siglato il
25.9.2019 e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1 di di €200.000,00, oltre interessi legali dalle dimissioni al soddisfo;
CP_1 accerta la giusta causa delle dimissioni e per l'effetto condanna in persona Parte_1 del l.r.p.t., al versamento in favore di della somma di €4.085,84 indebitamente CP_1 trattenuta ed al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in pari misura, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata sino al soddisfo;
accerta l'illegittimità della trattenuta di €4.641,12 e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al Parte_1 versamento della medesima in favore della ricorrente, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata;
rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale.
In breve, il Tribunale ha ritenuto che la effettivamente svolse il ruolo di account manager almeno sino al 2013 CP_1
e successivamente nel 2018; che effettivamente la svolse il ruolo di responsabile del personale dal 2010 al CP_1
2018;
che effettivamente la svolse per un periodo anche il ruolo di responsabile CP_1 dell'ufficio gare;
che successivamente la venne degradata ad un ruolo meramente operativo CP_1 con demansionamento e sottoposizione a procedimenti disciplinari per fatti che dagli atti non risultano provati;
che effettivamente la subì una progressiva riduzione delle somme CP_1 riconosciutele a titolo di rimborso spese;
che pertanto il patto di stabilità venne violato;
che, quanto all'eventuale riduzione ad equità della penale, gli elementi a disposizione del Tribunale non consentirebbero di operare in tal senso;
4 che il grave inadempimento dell'obbligo datoriale di adibire la lavoratrice a mansioni confacenti all'inquadramento già riconosciutole legittimava le dimissioni e dunque la relativa indennità di preavviso;
che non era emersa la prova dei fatti costitutivi legittimanti il trattenimento di somme a titolo di penale per la restituzione dell'autovettura aziendale e di risarcimento dei danni all'automezzo; che non era fondato il diritto azionato in via riconvenzionale dalla società per il pagamento di somme per danni penali e l'utilizzo dell'autovettura aziendale nei weekend.
La ha proposto appello deducendo i seguenti profili: Pt_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nullità della sentenza;
2) violazione e falsa applicazione degli art. 1344 e 1418 e ss. c.c. nonché violazione degli artt. 1362 e ss. del codice civile e di ogni altra norma e principio in tema di nullità ed interpretazione del contratto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1382, 1383 e 1384
c.c. difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 e ss. c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di demansionamento del lavoratore, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 e
116 c.p.c. violazione e falsa applicazione del Ccnl metalmeccanica – piccola e media industria, applicabile alla fattispecie in oggetto;
4) violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 2103 e ss. c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di demansionamento del lavoratore, nonché degli artt. 2697
c.c., 115 e 116 c.p.c. violazione e falsa applicazione della legge n. 190/1985.
La non ha impugnato la sentenza ed ha condiviso la decisione appellata, della CP_1 quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
I motivi di appello sono tutti inammissibili o infondati.
Atteso che diversi profili di gravame impingono l'anzidetto patto di stabilità, è opportuno in primo luogo richiamare i termini testuali del patto, che sono i seguenti:
PATTO DI STABILITA'
5 Tra La […] Parte_1 e La Sig.ra […] CP_1
***** Con riferimento al contratto a tempo indeterminato con noi in essere, tenuto conto della posizione che Lei riveste in azienda e della volontà di garantire la stabilità del rapporto di lavoro stesso, si conviene e si stipula quanto segue:
- La si impegna a non licenziare la dipendente Sig.ra ed a non modificare Parte_1 CP_1 la posizione lavorativa della stessa, ivi compresi i benefici attualmente previsti e qui specificati: macchina aziendale e rimborso spese, prima della scadenza del termine di anni 7 (sette) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente patto.
- In caso di inadempimento rispetto a quanto qui convenuto, ossia in caso di licenziamento, ovvero di modifica della posizione lavorativa, ovvero di revoca dei benefici aziendali (macchina aziendale e rimborso spese) nel predetto termine di anni 7 (sette), la sarà tenuta a corrispondere, a prima richiesta, Parte_1 con l'indicazione dei motivi di inadempimento, in favore della Sig.ra una penale pari ad Euro CP_1 200.000,00 (duecentomila/00).
- La sin d'ora, in caso di: licenziamento, ovvero di modifica della posizione lavorativa, Parte_1 ovvero di revoca dei benefit aziendali (macchina aziendale e rimborso spese) nel termine di anni 7 (sette) dalla sottoscrizione della presente scrittura, ai sensi dell'art. 1988 c.c., si riconosce piena ed incondizionata debitrice della Sig.ra per la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00). CP_1 Roma, lì 25 settembre 2019 Il datore di lavoro […] Il lavoratore […]
Ciò precisato, osserva la Corte quanto segue sui singoli motivi di appello.
Primo motivo. L'appellante lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza e dunque la nullità della decisione, in quanto, a suo dire, mentre la avrebbe “collegato la CP_1 violazione del Patto alle dimissioni per giusta causa siccome espressione di un licenziamento di fatto della dipendente e, quindi, violativo dello specifico precetto contenuto nel Patto di Stabilità
(“la si impegna a non licenziare …”), il Tribunale, viceversa, avrebbe individuato Parte_1 la violazione del Patto nel demansionamento della sussumendolo nella modificazione CP_1 della sua posizione lavorativa.
Il motivo è chiaramente infondato, in quanto la tesi della ricorrente deduceva senz'altro la legittimità delle proprie dimissioni senza ascrivervi la significanza di un licenziamento di fatto,
e il Tribunale ha deciso non già sulla base di tale distorta lettura bensì in base al ritenuto
“arretramento di responsabilità e ruolo”, da ciò desumendo la violazione del patto di stabilità.
D'altra parte, il tenore del patto è chiarissimo nel senso di prospettare, oltre al licenziamento e anche in alternativa ad esso, la modifica della posizione lavorativa della (“In caso di CP_1 inadempimento rispetto a quanto qui convenuto, ossia in caso di licenziamento, ovvero di modifica della posizione lavorativa, ovvero di revoca dei benefici aziendali”)
Non assurge invece a motivo di gravame l'asserita “peculiarità” e “mancanza di sinallagmaticità” del patto di stabilità pattuito in favore della alle pagine 8 e 9 CP_1 dell'appello, tanto che a pagina 10 l'appello prosegue “passando alla illustrazione dello specifico motivo di impugnazione” (cioè l'asserito vizio di ultrapetizione, di cui si è detto). 6 Ritiene comunque la Corte che, ove pure tali notazioni possano assurgere al rango di motivo di gravame, esse configurerebbero motivi nuovi ex artt. 345 e 437 c.p.c. e come tali inammissibili.
Secondo motivo. L'appellante deduce che la penale costituirebbe la sommatoria degli stipendi percepibili dalla lavoratrice nell'arco di 7 anni e limiterebbe la facoltà di recesso del datore di lavoro, prospettando la nullità del patto in quanto “La clausola, e, quindi, tutto il patto,
è insanabilmente nulla in quanto non persegue alcun interesse meritevole di tutela che non sia già riconosciuto dall'ordinamento giuridico”.
In primo luogo, si osserva che in primo grado non vi fu una contestazione di tal fatta sulla validità della clausola, per cui tale motivo è nuovo e quindi inammissibile. Come osserva giustamente l'appellata, “tutta la difesa della Società resistente in primo grado si è basata sull'assenza di violazione del patto di stabilità e non sull'illegittimità dello stesso come dedotto, solo in sede di gravame, dall'appellante.”.
Ma se pure si volesse riconoscere uno spazio alle deduzioni di principio dell'appellante, osserva allora la Corte, quale alternativa ragione di rigetto del motivo, che l'interesse perseguito dalle parti era chiaro e legittimo e che proprio il notorio riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico dell'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione (v. per tutte L. 300/70) così come alla conservazione della propria posizione professionale (v. art. 2013
c.c.) e all'irriducibilità della retribuzione, riprova la sussistenza di un interesse meritevole di tutela;
né potrebbe sostenersi che la presenza nell'ordinamento di una fitta rete di norme volte alla tutela dei predetti beni-interessi escluda che le parti possano volontariamente rafforzare le loro garanzie anche oltre le previsioni ordinariamente applicabili (si considerino, sul piano sistematico, le c.d. clausole di miglior favore). Quanto alla deduzione che nel motivo regge la denunzia di una eccessiva onerosità del patto, essa sostiene che “essendo detta penale ancorata sic et simpliciter alle retribuzioni corrispondenti alla durata del patto si presenta come eccessivamente onerosa in quanto non terrebbe conto del momento in cui si realizzerebbe il venire meno del rapporto di lavoro. In altri termini non tiene conto delle patologie che potrebbero legarsi (come in questo caso) a comportamenti e/o recessi strumentali da parte del lavoratore”.
Ad avviso della Corte tale argomento eleva a ragione teorica un elemento eventuale (che nella fattispecie peraltro non ricorre) desumendo da una patologia (che nella specie non risulta) nell'utilizzo del patto la sua eccessiva onerosità.
Quanto alle altre doglianze del motivo che attingono l'interpretazione del concetto di posizione lavorativa, ancorandolo alla “modifica in peius della posizione lavorativa, osserva la
Corte che il tenore letterale del patto era chiarissimo nel prevedere il divieto di una modifica
7 anche economica della posizione lavorativa della (e in tal senso è peraltro attestato lo CP_1 stesso appellante a pagina 13 del ricorso).
Ora, osserva la Corte che la lettura tota perspecta dell'accordo, conduce a ravvisare la violazione del patto in tre situazioni distinte, ovverossia il licenziamento, la modifica della posizione lavorativa (considerata sia sotto il profilo professionale che economico e retributivo – quest'ultimo ovviamente integrato anche dal rimborso spese) e la revoca dei benefit come la macchina aziendale e il rimborso spese.
La tesi dell'appellante è che fosse sanzionata soltanto la revoca del benefit aziendali e non la loro modifica o riduzione, ma tale tesi è infondata.
Anche qui, trattasi di motivo nuovo e dunque inammissibile.
Ma se pure si volesse accordare spazio alle deduzioni di principio dell'appellante, osserva allora la Corte, quale alternativa ragione di rigetto, quanto segue.
Anzitutto, va osservato che la diaria non è un benefit ma un rimborso spese forfettario, per cui è errato sul piano giuridico assimilarla al benefit e per tale strada avanzare l'argomento in esame (pag. 15 appello: “Non sembra sia necessario spendere molte altre parole per ritenere che le parti abbiano inteso sanzionare soltanto la revoca dei benefit e non la loro modifica e/o diminuzione, peraltro avvenuta soltanto in misura limitata.”). Per come formulato, dunque, il motivo di appello sarebbe già inaccoglibile.
Ma anche volendo concedere all'appellante una lettura “utile” dell'argomento in grazie del richiamo dell'ultimo alinea del patto alla (erronea) riconduzione del rimborso spese al benefit, andrebbe pur sempre considerato che, dovendo interpretare l'accordo secondo il canone della totalità, dal primo e dal secondo alinea dell'accordo emerge che tra gli impegni della società sanzionati dalla penale vi era anche la modifica della posizione lavorativa della lavoratrice, che la stessa appellante intende come già detto nei termini di una “modifica economica in pejus della posizione lavorativa” (pag. 13 appello), e non vi è dubbio che una modifica del trattamento per la diaria integra già autonomamente una modifica del trattamento economico in godimento.
Va a questo punto evidenziato che il Tribunale ha fondato la sua decisione anche su di una ratio autonoma e alternativa rispetto all' “arretramento delle responsabilità e del ruolo della dipendente”, fondata appunto sull'incisione del trattamento economico ravvisandovi un'autonoma violazione del patto.
Motiva infatti il Tribunale in un autonomo paragrafo della motivazione:
“8. Ma il patto del settembre 2019 deve ritenersi violato anche in riferimento alla drastica e progressiva riduzione dell'ammontare delle somme riconosciute in busta paga alla ricorrente a titolo di rimborso spese. Parte convenuta non ha negato di aver versato un ammontare in assoluto inferiore ma ha sostenuto che il dato doveva essere valutato in relazione alle effettive presenze della ricorrente presso il cliente, parametro che sarebbe stato confermato dalla teste che, riguardo alla sua attività, aveva precisato Testimone_1
8 di ricevere un rimborso spese per ogni giorno di fatturazione di lavoro presso il cliente, da cui importi sempre variabili del maturato. Che il trattamento economico in godimento alla ricorrente avesse seguito altre regole è però confermato dalle buste paga in atti anno 2019, ove emerge che la voce “Diaria Italia” era versata alla lavoratrice, 12 mesi su 12 nel 2019 e sino a giugno 2020, nell'ammontare fisso di €800,00 pur variando i giorni lavorati nei vari mesi. Ad abbundantiam, periodo, quello dei primi mesi del 2020 in cui certamente, atteso il regime di lock down, la ricorrente non si era recata a svolgere la propria attività presso alcun cliente.”.
Ora, gli argomenti del Tribunale non sono stati confutati in punto di fatto, per cui tale autonoma ratio decidendi, non essendo stata contestata né confutata, fa passare in giudicato la sentenza. Allorquando infatti la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall'impugnazione,
è passata in cosa giudicata (Cass. 1474/2005; Cass. n. 2970/1981). E in ogni caso tale distinta violazione del patto determinerebbero i via alternativa la legittimità della sanzione.
Quanto poi alla residua censura circa il dinego di riduzione della penale, osserva la
Corte che il patto è autonomo e svincolato dalle altre pattuizioni economiche relative anche alle quote cedute dalla , sicché risulta fuori centro la doglianza che il Tribunale non CP_1 abbia proceduto a stimare il valore di tali quote al momento della loro acquisizione e al momento della lore cessione al fine di comparare i sacrifici delle parti. Per quanto invece attiene al passo della motivazione che assume a parametro soltanto il periodo lavorato dalla
, trattasi di argomento meramente destruens che non contrappone ai parametri del CP_1
Tribunale alcune concreto parametro alternativo idoneo a capovolgere l'esito della valutazione del Tribunale.
Il terzo e il quarto motivo, che impingono l'inquadramento della lavoratrice, il suo demansionamento, l'epoca del demansionamento in relazione a quella del patto, le mansioni effettivamente disimpegnate dalla stessa e quanto altro dedotto nei predetti motivi di gravame, sono irrilevanti in quanto le relative deduzioni sono assorbite dalle implicazioni dell'autonoma ratio decidendi e della violazione del patto sotto il profilo economico di cui si è già detto.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
9 Per tutte le ragioni sin qui indicate, l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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