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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18884 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”, riservata per la decisione in data
11.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, in maniera C.F._2
congiunta e disgiunta, dall'avv. Amedeo Caracciolo e dall'avv. Parte_2
ATTORI/OPPONENTI
E
(C. F. Controparte_1
), sito in Napoli al Viale Colli Aminei 461, in persona P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' Avv.to Antonio Rivarola, come da procura in atti;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, tutti proprietari di immobili facenti parte del Supercondominio “Amministrazione Generale Parco Coravide”, impugnavano la delibera adottata dal in data 15.2.22, punti 1) e Controparte_1
6), relativi al seguente o.d.g.: punto 1) Atto di citazione dell'Avv. Michele D'Andrea in nome e per conto dei con il quale si eccepisce Controparte_2
l'annullabilità della delibera del 12.07.2021 per udienza del 29.04.2022 del Tribunale di Napoli;
nonché atto di citazione udienza del 09.05.2022 Tribunale di Napoli della
+ 1. Relazione dell'amministratore e valutazione dei delegati Controparte_3
circa la strategia difensiva. Eventuale espressa autorizzazione ad intervenire alla mediazione propedeutica alle predette azioni. Conferimento incarico ad un legale di fiducia. Approvazione del compenso professionale;
punto 6) Sistemazione anello viario. In osservanza alla delibera del 12.07.2021 che ha conferito potere al consiglio di parco circa il prosieguo dell'iter dello studio di fattibilità: affidamento incarico per la prosecuzione e progettazione definitiva. Presentazione ed approvazione del relativo preventivo di spesa. Delibere consequenziali.
Evidenziavano, in particolare, gli attori, che, alla predetta assemblea, erano stati convocati ed avevano partecipato solo i rappresentanti dei singoli palazzi, pur trattandosi di delibere relative all'amministrazione straordinaria, in violazione della disposizione di cui all'art. 67 disp. att. c.c..
Gli istanti, pertanto, venivano a conoscenza del verbale assembleare in quanto lo stesso veniva depositato in data 19/04/2022, dal legale del in altro Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 giudizio di impugnativa di delibera recante r.g.n. 2449/2022 pendente tra le stesse parti e attivavano tempestivamente il procedimento di mediazione, conclusosi in data 5.7.22. Chiedevano, quindi, di dichiarare la nullità della delibera impugnata ovvero di annullare la stessa per le motivazioni di cui sopra. In via gradata, gli istanti evidenziavano che l'impugnata delibera violava anche il Regolamento Condominiale
(artt. 27 lett. A e 26). Chiedevano, infine, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il , che, preliminarmente, eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva, non potendo la delibera essere impugnata dagli attori, che avevano, attraverso i loro rappresentanti di palazzo, espresso voto favorevole alla delibera stessa. Evidenziava, inoltre: 1) che le censure attoree costituivano, astrattamente, solo motivo di annullabilità e non di nullità della delibera;
2) con riferimento al punto 1) all'o.d.g., che l'amministratore può resistere all'impugnativa della delibera assembleare senza bisogno di una preventiva delibera;
3) con riferimento al punto 6) all'o.d.g., che, con la delibera del 12.07.2021, l'assemblea generale straordinaria aveva delegato al Consiglio di Parco il prosieguo dell'iter dello studio di fattibilità e che il Regolamento di Condominio, alle pagine 34 e 35, prevedeva, tra i poteri del Consiglio di Parco, proprio la deliberazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4) che, pertanto, la delibera impugnata non aveva ad oggetto argomenti di natura straordinaria. Concludeva chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva ovvero di rigettare la domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
In data 11.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda è fondata e trova accoglimento.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Con riferimento alla delibera relativa al punto n. 6 all'o.d.g., relativa “alla sistemazione dell'anello viario”, si evidenzia che le opere deliberate hanno natura straordinaria, poiché la circostanza che, in relazione alle stesse, fosse già stato effettuato un precedente studio di fattibilità non muta la natura delle stesse.
Orbene, per l'approvazione di tali opere, doveva necessariamente essere convocata e deliberare l'adunanza dei condomini e non esclusivamente i rappresentanti di palazzo. Ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c., infatti, l'assemblea costituita dai singoli rappresentanti degli edifici (nominati obbligatoriamente qualora i condomini siano più di sessanta) delibera esclusivamente con riferimento alla gestione ordinaria ed alla nomina dell'amministratore.
La delibera relativa alla sistemazione dell'anello viario, invece, riguarda opere di manutenzione straordinaria per le quali, si ripete, era necessaria la costituzione dell'assemblea nella sua interezza.
Rileva, inoltre, il Tribunale che la decisione dell'assemblea costituita dai soli rappresentanti di palazzo non può essere neppure giustificata alla luce dell'art. 27 del Regolamento Condominiale, che annovera tra i poteri del Consiglio del Parco quello di decidere in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'art. 2 (tra cui rientra l'anello viario).
Invero, la suddetta norma regolamentare è nulla, in quanto viola la disposizione di cui all'art. 1138 IV comma, in base alla quale: “Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in alcun modo possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118, secondo comma, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137”.
Conseguentemente, la clausola regolamentare di cui sopra si pone in contrasto insanabile con il divieto espresso dall'art. 1138 IV co. c.c., in quanto attribuendo al
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Consiglio del Parco il potere di deliberare anche in relazione ad opere di carattere straordinario, elude la disciplina inderogabile delle maggioranze deliberative prescritte dal codice a tutela delle minoranze.
Consegue da quanto detto, che l'assemblea costituita dai rappresentanti di palazzo ha deliberato in materie che esulavano completamente dalla sua competenza, circostanza da cui deriva la radicale nullità della delibera relativa al punto n. 6) dell'o.d.g.
Analogo ragionamento va fatto per quanto attiene alla delibera relativa al punto n.
1) all'o.d.g., relativo alla strategia difensiva da seguire in relazione all'impugnativa della delibera del 12.7.21.
Invero, l'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, ma, qualora la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni, è tenuto a darne notizia all'assemblea dei condomini, che dovrà ratificare il suo operato.
Nel caso di specie, come previsto dagli artt. 27 e 26 lett. A del Regolamento del
Supercondominio, la delibera relativa alle azioni giudiziarie non rientra nelle competenze dell'assemblea dei rappresentanti di palazzo. Conseguentemente, anche la delibera relativa al punto 1) all'o.d.g. è nulla poiché adottata in materia che esorbita dalle sue attribuzioni.
E', infine, appena il caso di precisare come irrilevante sia la circostanza relativa al voto favorevole alla delibera espresso dal rappresentante di palazzo degli attori, voto che non può in alcun modo vincolare gli attori stessi, essendo tale voto stato espresso in una materia per la quale l'assemblea in simile composizione (costituita dai soli rappresentanti di palazzo) non poteva proprio deliberare.
La domanda attorea trova, pertanto, pieno accoglimento.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (valore indeterminabile, complessità bassa), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità della delibera adottata, in data 15.2.22, dal in relazione ai punti 1) e 6) Controparte_1
all'o.d.g.;
2) condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori Parte_1
e , che liquida in euro 545,00 per spese ed euro Parte_2
3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 8/06/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6