CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ES D'LA Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3452/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via
Petrarca n. 6 giusta procura speciale alle liti in atti appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'abogado Lara Controparte_1 C.F._1
ER e dall'Avv. Silvia Prandi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via
Tadino n. 51 giusta procura speciale alle liti in atti
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma integrale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: Nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n. 1159/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, II sez. civile, in data
31.10.2024, pubblicata in medesima data e notificata il 06.11.2024, - accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertare la natura sociosanitaria delle prestazioni erogate nei confronti di e per l'effetto rigettare tutte le domande introdotte nei confronti della Controparte_2 convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo dichiarando dovute tutte le somme richieste dalla a titolo di retta e ordinarne il Parte_1 pagamento da parte di in proprio”; - mandare pertanto assolta l'appellante Controparte_1 da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti Parte_1 dell'appellato; - condannare, pertanto l'appellato, al pagamento della somma di €.17.020,00, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, a titolo di rette non versate, nonché a restituire integralmente tutto quanto a quest'ultimo versato da Parte_1 in adempimento alla sentenza impugnata, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo
[...] pagamento. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2025; Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante per i motivi u supra esposti e confermare la sentenza impugnata n. 1159/2024 del
31/10/2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Como, Seconda Sezione Civile, Giudice
D.ssa Nicoletta Riva, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata n. 1159/2024 del 31/10/2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Como,
Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta Riva, condannare Parte_1 alla restituzione al sig. della somma di €. 2.300,00, oltre interessi legali dalla data di CP_1 versamento sino alla data di restituzione, dallo stesso versata a titolo di cauzione, stante il decesso della pagina 2 di 14 sig.ra In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi Controparte_2 compresa IVA e CPA.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la sig.ra era affetta dalla sindrome di come da Controparte_2 Persona_1 documenti n. 02, 08, 09 e 17, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
2) vero che la sindrome di Steele-Richardson-Olszewski, è una malattia neurologica a carattere cronico-degenerativo; 3) vero che i primi sintomi della sindrome di Steele- sono comparsi sulla persona della sig.ra nell'anno 2013, Persona_2 Controparte_2 come da documenti 02, 08 e 09 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
4) vero che la sig.ra a partire dall'anno 2013 soffriva di deficit cognitivo Controparte_2 nel calcolo, rallentamento motorio e disturbi visuo spaziali, dimenticanze, apatia, come da documento
08 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
5) vero che il 03/07/2015 il
Dott. , medico presso l'Istituto Carlo Besta in Milano, diagnosticava alla sig.ra Persona_3
la sindrome di Steele-Richardson-Olszewski, come da documento 09 fascicolo di Controparte_2 parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
6) vero che la sig.ra Controparte_2 veniva ricoverata dall'08/05/2015 sino al 06/10/2015 presso la Struttura Ospedaliera “Limbiate Ist.
Osp. Villa in Limbiate nel reparto di Riabilitazione Specilistica Controparte_3
Neurologica-Degenza per la rieducazione neuromotoria, come da documenti n. 10, 11 e 12 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
7) vero che in data 06/10/2015 il Dott.
ed il Dott. dichiaravano che la sig.ra , permanendo importanti Persona_4 Per_5 Controparte_2 defici cognifivi focali, era priva di una completa autonomia nelle attività di vita quotidiana, come da documento n. 10 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
8) vero che in data 14/07/2016 la sig.ra veniva operata presso il Presidio Ospedaliero Controparte_2
Sant'Anna di Como per “carcinoma duttale infiltrante della mammella sinistra” con successivo trattamento radioterapico, chemioterapico e ormonoterapia, come da documento n. 13 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
9) vero che successivamente all'intervento di cui al precedente articolo il Dott. , Medico presso l'Istituto Neurologico Carlo Persona_3
Besta, diagnosticava alla sig.ra “un grave scompenso psichico/comportamentale”, Parte_2 come da documento n. 02 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
10) vero che in data 22/03/2017 il Dott. , Medico presso l'Ospedale Villa Bianca Persona_6
pagina 3 di 14 in Limbiate, diagnosticava un “peggioramento globale sia motorio che cognitivo Controparte_3 ingravescente” sulla persona della sig.ra ed attestava che la stessa era priva di Controparte_2 autonomia, come da documento n. 14 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
11) vero che in data 31/03/2017 la sig.ra veniva ricoverata presso il Controparte_2
Presidio Ospedaliero Sant'Anna, Presidio di San Fermo della Battaglia, a causa del peggioramento delle condizioni generali e dell' impossibilità all'alimentazione, come da documento n. 15 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
12) vero che il 05/04/2017, durante il ricovero presso Presidio Ospedaliero Sant'Anna, Presidio di San Fermo della Battaglia, veniva posizionata alla sig.ra la Peg a causa della disfagia totale verso alimenti solidi e Controparte_2 sostanze liquide, come da documento n. 15 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
13) vero che la sig.ra veniva dimessa dall'Ospedale in data Controparte_2
10/04/2017 con la seguente diagnosi “polmonite periilare inferiore sx (dubbia ab ingestis) in nota PSP con severa disfagia”, come da documento n. 15 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
14) vero che a seguito del ricovero presso il Presidio Ospedaliero Sant'Anna, Presidio di San Fermo della
Battaglia, la sig.ra perdeva totalmente la propria autonomia, come da documento n. Controparte_2
16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
15) vero che dal
10/04/2017 sino al 24/04/2017 la sig.ra veniva ospitata presso la Struttura RSA Controparte_2
IO VI, in Cantù (CO), Via Sparta n. 18, come da documento n. 16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
16) vero che in data 21/04/2017 l'Educatrice di
Residenza IO VI, sig.ra dichiarava che la sig.ra Persona_7 Controparte_2 presentava “un grave deficit cognitivo che comporta l'impossibilità nel comunicare sia con ospiti che operatori”, come da documento n. 16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
17) vero che la sig.ra , già all'ingresso della RSA IO VI, Controparte_2 soffriva di incontinenza doppia e portava il pannolone tutto il giorno, come da documento n. 16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
18) vero che in data
30/03/2017 veniva posizionato alla sig.ra catetere vescicale, come da documento n. Controparte_2
16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
19) vero che la sig.ra veniva trasferita in data 24/04/2017 presso ed Controparte_2 Parte_1
è stata ospite pagina 4 di 14 sino al 18/09/2018, giorno del decesso, come da documenti n. 01, 17, 17A, 17B, 17C E 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
20) vero che la sig.ra
[...]
, durante tutto il periodo cui è stata ospite presso CP_2 Parte_1 soffriva, oltre alla sindrome di anche di Parkinsonismo acinetico Persona_1 bilaterale, demenza avanzata, disfagia, grave deficit visivo di origine centrale, come da documento n.
17, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
21) vero che la sig.ra
, anche durante la permanenza presso era Controparte_2 Parte_1 portatrice di catetere vescicale e faceva uso di pannolone, come da documenti n. 17, 17° e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
22) Vero che la sig.ra
, per tutto il periodo trascorso presso Controparte_2 Parte_1 utilizzava le spondine al letto, aveva il materasso antidecupito e veniva mobilizzata in carrozzina oppure era allettata, come da documenti n. 17, 17A, 17B, 17C e 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
23) vero che la sig.ra , per tutto Controparte_2 il periodo trascorso presso assumeva, su prescrizione medica, Parte_1 terapia farmacologica che veniva, di volta in volta, modificata in funzione dello stato di salute della stessa, come da documento n. 17A, 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
24) vero che la sig.ra per le proprie patologie doveva assumere, giornalmente, i Controparte_2 farmaci prescritti, di volta in volta dal medico di come da Parte_1 documento n. 17A, 17B e 17C fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
25) vero che la sig.ra , durante il periodo di degenza presso Controparte_2 [...]
veniva visitata periodicamente dai medici della struttura, come da documenti Parte_1
n. 17A, 17B, 17C e 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
26) vero che la sig.ra trascorreva le giornate in carrozzina o a letto, come da Controparte_2 document n. 17A, 17B, 17C e 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
27) vero che in data 27/04/2017 veniva richiesta dal medico di Parte_1
Dott. per la sig.ra ; come da documenti
[...] Persona_8 Controparte_4
n. 17A e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo 28) vero che in data 30/04/2017 veniva riscontrato sulla paziente ematuria, e successivamente Controparte_2 effettuata visita medica e lavaggio vescicale, come da documento n.17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
29) vero che in data 17/05/2017 il Dott. Persona_8
pagina 5 di 14 richiedeva urinocultura sulla paziente sig.ra , come da documenti n. 17A e Per_8 Controparte_2
17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
30) vero che in data 20/05/2017 venivano eseguiti lavaggi vescicali sulla paziente sig.ra
[...]
e venivano accertati la presenza di coauguli di sangue, come da documento n. 17A Persona_9 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
31) vero che in data
25/05/2017 il Dott. confermava tachicardia sulla sig.ra ed Persona_8 Controparte_2 inseriva nella terapia Bbloccante, come da documento n. 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo 32) vero che in data 26/05/2017 il Dott. Persona_8 prescriveva alla sig.ra terapia antibiotica, come da documenti n. 17A e 17C, Controparte_2 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
33) vero che in data
22/06/2017 veniva riscontrata sulla sig.ra “escoriazione sacrale e sottomammaria Controparte_2 sinistra” che venivano medicate, come da documento n. 17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
34) vero che in data 20/07/2017 il Dott. attestava Persona_8 un peggiormamento della funzionalità epatica della sig.ra e richedeva urinocultura Controparte_2 ed ecografia addominale, quest'ultima effettuata in data 28/07/2017, come da documenti n. 17A e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
35) vero che in data
25/08/2017 veniva riscontrata sulla sig.ra “presenza di neoformazione brutta” sul Controparte_2 torace, vicino alla spalla destra, che veniva asportata il giorno successivo dal medico, come da documenti n. 17A e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
36) vero che in data 30/10/2017 veniva riscontrata sulla sig.ra
[...]
“pustola zona costale e ascellare” ed il 31/10/2017, durante la visita dentistica, veniva CP_2 evidenziata la presenza di “cisti superiore fianco sinistro”, come da documento n. 17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
37) vero che in data 09/11/2017 a seguito di visita neurologica sulla persona della sig.ra il medico dell'Ospedale Valduce di Controparte_2
Como, dava atto di un “..disturbo grave della percezione visuo Persona_10 spaziale…Grave ipertono assiale. Non mantiene il tronco da seduta”, come da documento n. 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
38) vero che in data
25/11/2017 veniva diagnosticata la presenza di “importante dermatite a livello occipitale” sulla sig.ra
, come da documento n. 17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si Controparte_2 rammostra e che confermo;
39) vero che in data 15/12/2017 veniva riscontrata la presenza di
“escoriazione sacrale” ed in data 21/01/2018 la presenza di una “lesione gluteo sinistro” sulla sig.ra pagina 6 di 14 , come da documenti n. 17A e 17/B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si Controparte_2 rammostrano e che confermo;
40) vero che in data 28/04/2018 la sig.ra fu colta da Controparte_2
“episodio di vomito alimentare a getto” e veniva tenuta in osservazione come da documenti n. 17B e
17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo
41) vero che in data 08/05/2018 alla sig.ra veniva riscontrata la presenza di Controparte_2 dermatite su tutto il corpo, come da documento n. 17B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
42) vero che dal 17/07/2018 al 14/09/2018 la sig.ra Controparte_2 veniva broncoaspirata, più volte durante il giorno, come da documenti n. 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
43) vero che in data 09/08/2018 alla sig.ra veniva diagnosticato un alveo diarroico, come da documento n. 17B, fascicolo di Controparte_2 parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
44) vero che in data 16/08/2018 la sig.ra veniva trasferita presso l'Ospedale Sant'Anna, per rientrare in Controparte_2 [...] il giorno successivo, ossia il 17/08/2018, con diagnosi di “polmonite dx”, come da Parte_1 documenti n. 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
45) vero che la sig.ra , durante la permanenza presso , Controparte_2 Parte_1 utilizzava il presidio dell'ossigeno, come da documento n. 17A, 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
46) vero che il Dott. , medico presso Testimone_1 il 06/11/2017 dichiarava che la sig.ra era Parte_1 Controparte_2
“totalmente dipendente negli atti della quotidianità”, come da documento 02 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo.
Si indicano a testi sui capitoli da n. 01 a n. 46 : - sig.ra Via XX Settembre n. 76, Testimone_2
AS (CO); - sig.ra , Via Carlo Boselli n. 06, Como;
- sig. Via Testimone_3 CP_5
Belvedere n. 20, San Fermo della Battaglia (CO); - sig. Via Ronchi di Sala n. 16, CP_6
RI (Svizzera); - Dott. Via Italia Libera n. 15, Como. - Dott. Controparte_7 Persona_3 presso Istituto Neurologico Carlo Besta, Via Giovanni Celoria n. 11, Milano;
- D.ssa
[...] CP_8
presso RSA IO VI, in Cantù (CO), Via Sparta n. 18; - Dott. presso
[...] Testimone_1
Via Brambilla n. 61, Como;
- Dott. presso Parte_1 Persona_8
Via Brambilla n. 61, Como”. Le sottoscritte Abg. Lara ER Parte_1 ed Avv. Silvia Prandi, per sig. , dichiarano sinora di non accettare il contraddittorio Controparte_1 su eventuali domande e/o eccezioni nuove che verranno formulate e/o precisate da parte appellante.
pagina 7 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale in proprio, , e , nella Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 loro qualità di eredi di , convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Como la Controparte_2
per sentire dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva in Parte_1 qualità di eredi di , non essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei loro confronti Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare, in via preliminare, l'estromissione degli stessi dal presente giudizio e/o in subordine rigettarsi ogni domanda di controparte nei loro confronti, nonché dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a in proprio, con conseguente rigetto di ogni Controparte_1 domanda di controparte.
Nel merito chiedevano di dichiarare la nullità per mancanza di causa e comunque perché contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c. dell'impegno assunto da di provvedere al Controparte_1 pagamento della retta giornaliera della sig.ra per essere la stessa affetta da malattia Controparte_2 di e comunque invalida al 100% con la conseguenza che la retta era Persona_1 integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e Parte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo agi eredi di in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Controparte_2
Tribunale di Como solo nei confronti di in proprio. Controparte_1
Riconosceva altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di in proprio in Controparte_1 quanto il credito monitorio era dovuto dal soggetto fruitore dei servizi e delle prestazioni sanitarie, ovvero da di cui era l'amministratore di sostegno. Controparte_2 Controparte_1
Esaminava, in ogni caso, la domanda di parte opponente nel merito, ritenendola fondata, in quanto dagli atti di causa era emerso che la degente, era affetta dalla malattia di Controparte_2 [...]
(PSP-CBS) in stadio avanzato, patologia denominata anche paralisi Persona_11
Sopranucleare Progressiva, ossia da una malattia neurodegenerativa, caratterizzata dalla perdita di pagina 8 di 14 equilibrio, da cadute improvvise, da problemi legati alla vista, dalla perdita della parola, dalla difficoltà nella deglutizione, sintomi tutti che avevano portato al progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, sino al suo decesso.
Ciò premesso, osservava che si trattava di una patologia che comportava, per il paziente che ne risultava affetto, ricoverato in una RSA, la necessità di un continuo ed assiduo monitoraggio sanitario, per sostenere al meglio possibile le condizioni di vita e di sopravvivenza, sicché si rendeva indispensabile erogare prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, correlate ad “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, ex art. 3 terzo comma DPCM 14/02/2001, con intensità assistenziale per fase temporale estensiva, “caratterizzata da una minore intensità terapeutica
(rispetto alla fase intensiva), tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito” ex art.
2. quarto comma lettera b) del medesimo D.P.C.M 14/02/2001” (così pag. 6 sentenza impugnata).
Sulla base di tali presupposti, il Giudice di prime cure riteneva che il finanziamento del servizio dovesse essere posto integralmente a carico del , secondo quanto già Controparte_9 affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (così Cass. 22 febbraio 2024 n. 4752).
La ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1 saranno di seguito esaminati ed ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte appellata si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23 settembre 2025 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in proprio, osservando che il contratto di Controparte_1 ospitalità non era stato sottoscritto dall'opponente nella sua qualità di legale rappresentante della moglie.
pagina 9 di 14 Con il secondo motivo la lamenta l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha ravvisato la nullità del credito per difetto di causa, per aver omesso di considerare che la normativa regionale, in conformità ai principi di cui al DPCM 29.11.2001, con d.g.r. n. 1046 del
17/12/2018, prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%.
Rileva in particolare che non è pertinente il richiamo all'art. 30 della legge n. 730 del 1983 effettuato dal Giudice di prime cure, in quanto il principio della gratuità degli interventi senza limiti di spesa e razionalizzazione di cui alla l. 833/1978 si scontra con il problema della limitatezza delle risorse e dei mezzi di finanziamento del sistema sanitario, come del resto recepito anche dalla Corte Costituzionale nelle pronunce rese in tema di “condizionamento finanziario” del diritto alla tutela della salute e degli interventi sanitari pubblici (sentenze nn. 455/1990 e 267/2017).
Osserva poi che il Giudice di prime cure ha errato nell'individuare il criterio di finanziamento delle prestazioni garantite nelle RSA, in quanto le prestazioni ivi erogate rientrano nella fase di lungo assistenza, i cui costi sono ripartiti, secondo il DPCM 14.2.2001, al 50% tra SSN e utente/Comune.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che le prestazioni erogate alla sign.ra dovessero essere poste a carico integrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché tale CP_2 statuizione si pone in contrasto con le conclusioni cui era pervenuta la CTU espletata in corso di causa, la quale aveva escluso che le prestazioni erogate durante la degenza presso l'Istituto Geriatrico
Fondazione Ca' d'Industria fossero ad elevata integrazione sanitaria, trattandosi di “prestazioni socio- sanitarie fornite, in fase di lungoassistenza, ad un soggetto privo di ogni autonomia funzionale a causa delle sequele della grave patologia neurodegenerativa cronica che la affliggeva”.
Con il quarto motivo sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione della somma di euro 23.242,00, sborsata da per la degenza ed assistenza Controparte_1 della moglie presso la RSA Fondazione Ca' d'Industri Onlus, in quanto l'impegno al pagamento della retta risulta conforme alla normativa vigente.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la carenza di legittimazione passiva in capo agli eredi di ovvero Controparte_2 pagina 10 di 14 degli opponenti , e perché tale statuizione Controparte_1 Parte_3 Parte_4 non è stata impugnata.
La pronuncia di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di in proprio: infatti, dall'esame del contratto di ospitalità Controparte_1 stipulato in data 21.04.2017 si evince che l'appellato ha sottoscritto il contratto assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta per il ricovero della moglie e non nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore;
pertanto, essendosi egli obbligato in proprio al pagamento della retta, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei suoi confronti.
Passando all'esame delle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ravvisato, con un'ulteriore ratio decidendi, la nullità del credito azionato in via monitoria, si osserva quanto segue.
Con la pronuncia n. 4558/2012 la Corte di legittimità ha affermato come “l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del , ai sensi dell'art. 30 della Controparte_9 legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino”.
In senso analogo si è poi espressa la Cassazione con la pronuncia n. 22776/2016, statuendo che “in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha CP_10 menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario
e, pertanto di competenza del CP_10
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo Con sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del quando risulti, in base ad una valutazione operata
pagina 11 di 14 in concreto, che tenga conto – come qui del resto ha fatto il decidente – della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie;
dunque nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN” (così Cass. pronuncia n.
4752/2024, che richiama le pronunce della Cass. Sez. I, 4/09/2023, n. 25660 e Cass., Sez. III,
11/12/2023, n. 34590).
Esaminando le doglianze di parte appellante alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità qui esposto, si osserva quanto segue.
La normativa che disciplina la materia in esame è rappresentata dall'art. 30 L. 833/1978, il quale prevede espressamente che sono a carico del servizio sanitario nazionale “le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” e dal DPCM 14.02.2001, il quale a sua volta dispone che hanno natura gratuita “le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” (art. 3 comma 1 D.P.C.M.
14/02/2001) e quelle a carattere “socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria” (art. 3 comma 3).
Da ciò si desume, quindi, che le disposizioni in esame non possono essere derogate dalla normativa regionale, che prevede invece la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%, sicché le doglianze svolte con il primo motivo d'appello debbono essere respinte.
Dovendo poi valutare, nel caso concreto, se le prestazioni di natura assistenziale, erogate dalla RSA alla sig.ra non potessero essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio- CP_2 assistenziale, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione medica, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, è emerso che
“ era affetta da Malattia di con grave ipovisus di Controparte_2 Persona_12 origine centrale, parkinsonismo acinetico bilaterale, demenza avanzata, afasia e disfagia severa condizionante posizionamento di gastrotomia endoscopica percutanea” oltre che “da esiti di recente pagina 12 di 14 polmonite perilare inferiore sinistra da verosimile ab ingestis”…. La severa patologia cronica neurovegetativa rendeva il soggetto totalmente dipendente nelle attività di vita quotidiana, avendo cagionato la perdita di ogni autonomia funzionale”, tant'è che “l'alto carico assistenziale richiesto per la gestione della paziente comportò la necessità dei ricoveri, dapprima, presso la RSA IO VI
e, successivamente, presso il sunnominato Istituto Geriatrico Fondazione Ca' d'Industria”.
Dai Piani Assistenziali individuali redatti dagli operatori della si evince poi che la Parte_1 CP_2 aveva la necessità di prestazioni di carattere sanitario e infermieristico, consistenti in “visite mediche bimestrali o secondo necessità, somministrazione quotidiana di terapia farmacologica;
impostazione della nutrizione enterale e dell'idratazione; cura della lesione da decubito presente in regione sacrale al momento del ricovero;
aspirazione delle vie aeree;
somministrazione di O2 terapia a bassi flussi al bisogno;
somministrazione di vaccino antinfluenzale;
esami laboratoristici periodici ed al bisogno;
ECG periodici;
adozione di misure di sicurezza (spondine al letto)” che, per la loro natura, non potevano essere effettuate presso la sua abitazione.
Di conseguenza, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, le prestazioni di carattere assistenziale debbono ritenersi strettamente connesse a quelle socio-sanitarie, perché entrambe necessarie al fine di contenere l'esito degenerativo, sia pure irreversibile della patologia e contribuire,
“anche se in minima misura, a migliorare il modo di manifestarsi ed atteggiarsi della persona ricoverata, pur peggiorato nelle proprie capacità cognitive, verso il mondo esterno” (così pag. 6 sentenza di primo grado).
Quanto alle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado per essersi discostata dalle conclusioni del
CTU, deve rilevarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente disatteso le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto ha interpretato il D.P.C.M. 14.02.2001, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, innanzi richiamato.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto delle censure mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di retta.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza. pagina 13 di 14 Le spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1159/2024 pubblicata il 31 ottobre
2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 Controparte_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
ES D'LA
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ES D'LA Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3452/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via
Petrarca n. 6 giusta procura speciale alle liti in atti appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'abogado Lara Controparte_1 C.F._1
ER e dall'Avv. Silvia Prandi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via
Tadino n. 51 giusta procura speciale alle liti in atti
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma integrale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: Nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n. 1159/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, II sez. civile, in data
31.10.2024, pubblicata in medesima data e notificata il 06.11.2024, - accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertare la natura sociosanitaria delle prestazioni erogate nei confronti di e per l'effetto rigettare tutte le domande introdotte nei confronti della Controparte_2 convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo dichiarando dovute tutte le somme richieste dalla a titolo di retta e ordinarne il Parte_1 pagamento da parte di in proprio”; - mandare pertanto assolta l'appellante Controparte_1 da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti Parte_1 dell'appellato; - condannare, pertanto l'appellato, al pagamento della somma di €.17.020,00, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, a titolo di rette non versate, nonché a restituire integralmente tutto quanto a quest'ultimo versato da Parte_1 in adempimento alla sentenza impugnata, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo
[...] pagamento. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2025; Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante per i motivi u supra esposti e confermare la sentenza impugnata n. 1159/2024 del
31/10/2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Como, Seconda Sezione Civile, Giudice
D.ssa Nicoletta Riva, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata n. 1159/2024 del 31/10/2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Como,
Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta Riva, condannare Parte_1 alla restituzione al sig. della somma di €. 2.300,00, oltre interessi legali dalla data di CP_1 versamento sino alla data di restituzione, dallo stesso versata a titolo di cauzione, stante il decesso della pagina 2 di 14 sig.ra In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi Controparte_2 compresa IVA e CPA.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la sig.ra era affetta dalla sindrome di come da Controparte_2 Persona_1 documenti n. 02, 08, 09 e 17, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
2) vero che la sindrome di Steele-Richardson-Olszewski, è una malattia neurologica a carattere cronico-degenerativo; 3) vero che i primi sintomi della sindrome di Steele- sono comparsi sulla persona della sig.ra nell'anno 2013, Persona_2 Controparte_2 come da documenti 02, 08 e 09 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
4) vero che la sig.ra a partire dall'anno 2013 soffriva di deficit cognitivo Controparte_2 nel calcolo, rallentamento motorio e disturbi visuo spaziali, dimenticanze, apatia, come da documento
08 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
5) vero che il 03/07/2015 il
Dott. , medico presso l'Istituto Carlo Besta in Milano, diagnosticava alla sig.ra Persona_3
la sindrome di Steele-Richardson-Olszewski, come da documento 09 fascicolo di Controparte_2 parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
6) vero che la sig.ra Controparte_2 veniva ricoverata dall'08/05/2015 sino al 06/10/2015 presso la Struttura Ospedaliera “Limbiate Ist.
Osp. Villa in Limbiate nel reparto di Riabilitazione Specilistica Controparte_3
Neurologica-Degenza per la rieducazione neuromotoria, come da documenti n. 10, 11 e 12 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
7) vero che in data 06/10/2015 il Dott.
ed il Dott. dichiaravano che la sig.ra , permanendo importanti Persona_4 Per_5 Controparte_2 defici cognifivi focali, era priva di una completa autonomia nelle attività di vita quotidiana, come da documento n. 10 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
8) vero che in data 14/07/2016 la sig.ra veniva operata presso il Presidio Ospedaliero Controparte_2
Sant'Anna di Como per “carcinoma duttale infiltrante della mammella sinistra” con successivo trattamento radioterapico, chemioterapico e ormonoterapia, come da documento n. 13 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
9) vero che successivamente all'intervento di cui al precedente articolo il Dott. , Medico presso l'Istituto Neurologico Carlo Persona_3
Besta, diagnosticava alla sig.ra “un grave scompenso psichico/comportamentale”, Parte_2 come da documento n. 02 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
10) vero che in data 22/03/2017 il Dott. , Medico presso l'Ospedale Villa Bianca Persona_6
pagina 3 di 14 in Limbiate, diagnosticava un “peggioramento globale sia motorio che cognitivo Controparte_3 ingravescente” sulla persona della sig.ra ed attestava che la stessa era priva di Controparte_2 autonomia, come da documento n. 14 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
11) vero che in data 31/03/2017 la sig.ra veniva ricoverata presso il Controparte_2
Presidio Ospedaliero Sant'Anna, Presidio di San Fermo della Battaglia, a causa del peggioramento delle condizioni generali e dell' impossibilità all'alimentazione, come da documento n. 15 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
12) vero che il 05/04/2017, durante il ricovero presso Presidio Ospedaliero Sant'Anna, Presidio di San Fermo della Battaglia, veniva posizionata alla sig.ra la Peg a causa della disfagia totale verso alimenti solidi e Controparte_2 sostanze liquide, come da documento n. 15 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
13) vero che la sig.ra veniva dimessa dall'Ospedale in data Controparte_2
10/04/2017 con la seguente diagnosi “polmonite periilare inferiore sx (dubbia ab ingestis) in nota PSP con severa disfagia”, come da documento n. 15 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
14) vero che a seguito del ricovero presso il Presidio Ospedaliero Sant'Anna, Presidio di San Fermo della
Battaglia, la sig.ra perdeva totalmente la propria autonomia, come da documento n. Controparte_2
16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
15) vero che dal
10/04/2017 sino al 24/04/2017 la sig.ra veniva ospitata presso la Struttura RSA Controparte_2
IO VI, in Cantù (CO), Via Sparta n. 18, come da documento n. 16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
16) vero che in data 21/04/2017 l'Educatrice di
Residenza IO VI, sig.ra dichiarava che la sig.ra Persona_7 Controparte_2 presentava “un grave deficit cognitivo che comporta l'impossibilità nel comunicare sia con ospiti che operatori”, come da documento n. 16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
17) vero che la sig.ra , già all'ingresso della RSA IO VI, Controparte_2 soffriva di incontinenza doppia e portava il pannolone tutto il giorno, come da documento n. 16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
18) vero che in data
30/03/2017 veniva posizionato alla sig.ra catetere vescicale, come da documento n. Controparte_2
16 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
19) vero che la sig.ra veniva trasferita in data 24/04/2017 presso ed Controparte_2 Parte_1
è stata ospite pagina 4 di 14 sino al 18/09/2018, giorno del decesso, come da documenti n. 01, 17, 17A, 17B, 17C E 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
20) vero che la sig.ra
[...]
, durante tutto il periodo cui è stata ospite presso CP_2 Parte_1 soffriva, oltre alla sindrome di anche di Parkinsonismo acinetico Persona_1 bilaterale, demenza avanzata, disfagia, grave deficit visivo di origine centrale, come da documento n.
17, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
21) vero che la sig.ra
, anche durante la permanenza presso era Controparte_2 Parte_1 portatrice di catetere vescicale e faceva uso di pannolone, come da documenti n. 17, 17° e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
22) Vero che la sig.ra
, per tutto il periodo trascorso presso Controparte_2 Parte_1 utilizzava le spondine al letto, aveva il materasso antidecupito e veniva mobilizzata in carrozzina oppure era allettata, come da documenti n. 17, 17A, 17B, 17C e 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
23) vero che la sig.ra , per tutto Controparte_2 il periodo trascorso presso assumeva, su prescrizione medica, Parte_1 terapia farmacologica che veniva, di volta in volta, modificata in funzione dello stato di salute della stessa, come da documento n. 17A, 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
24) vero che la sig.ra per le proprie patologie doveva assumere, giornalmente, i Controparte_2 farmaci prescritti, di volta in volta dal medico di come da Parte_1 documento n. 17A, 17B e 17C fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
25) vero che la sig.ra , durante il periodo di degenza presso Controparte_2 [...]
veniva visitata periodicamente dai medici della struttura, come da documenti Parte_1
n. 17A, 17B, 17C e 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
26) vero che la sig.ra trascorreva le giornate in carrozzina o a letto, come da Controparte_2 document n. 17A, 17B, 17C e 17D fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
27) vero che in data 27/04/2017 veniva richiesta dal medico di Parte_1
Dott. per la sig.ra ; come da documenti
[...] Persona_8 Controparte_4
n. 17A e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo 28) vero che in data 30/04/2017 veniva riscontrato sulla paziente ematuria, e successivamente Controparte_2 effettuata visita medica e lavaggio vescicale, come da documento n.17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
29) vero che in data 17/05/2017 il Dott. Persona_8
pagina 5 di 14 richiedeva urinocultura sulla paziente sig.ra , come da documenti n. 17A e Per_8 Controparte_2
17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
30) vero che in data 20/05/2017 venivano eseguiti lavaggi vescicali sulla paziente sig.ra
[...]
e venivano accertati la presenza di coauguli di sangue, come da documento n. 17A Persona_9 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
31) vero che in data
25/05/2017 il Dott. confermava tachicardia sulla sig.ra ed Persona_8 Controparte_2 inseriva nella terapia Bbloccante, come da documento n. 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo 32) vero che in data 26/05/2017 il Dott. Persona_8 prescriveva alla sig.ra terapia antibiotica, come da documenti n. 17A e 17C, Controparte_2 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
33) vero che in data
22/06/2017 veniva riscontrata sulla sig.ra “escoriazione sacrale e sottomammaria Controparte_2 sinistra” che venivano medicate, come da documento n. 17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
34) vero che in data 20/07/2017 il Dott. attestava Persona_8 un peggiormamento della funzionalità epatica della sig.ra e richedeva urinocultura Controparte_2 ed ecografia addominale, quest'ultima effettuata in data 28/07/2017, come da documenti n. 17A e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
35) vero che in data
25/08/2017 veniva riscontrata sulla sig.ra “presenza di neoformazione brutta” sul Controparte_2 torace, vicino alla spalla destra, che veniva asportata il giorno successivo dal medico, come da documenti n. 17A e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
36) vero che in data 30/10/2017 veniva riscontrata sulla sig.ra
[...]
“pustola zona costale e ascellare” ed il 31/10/2017, durante la visita dentistica, veniva CP_2 evidenziata la presenza di “cisti superiore fianco sinistro”, come da documento n. 17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
37) vero che in data 09/11/2017 a seguito di visita neurologica sulla persona della sig.ra il medico dell'Ospedale Valduce di Controparte_2
Como, dava atto di un “..disturbo grave della percezione visuo Persona_10 spaziale…Grave ipertono assiale. Non mantiene il tronco da seduta”, come da documento n. 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
38) vero che in data
25/11/2017 veniva diagnosticata la presenza di “importante dermatite a livello occipitale” sulla sig.ra
, come da documento n. 17A, fascicolo di parte attrice opponente che mi si Controparte_2 rammostra e che confermo;
39) vero che in data 15/12/2017 veniva riscontrata la presenza di
“escoriazione sacrale” ed in data 21/01/2018 la presenza di una “lesione gluteo sinistro” sulla sig.ra pagina 6 di 14 , come da documenti n. 17A e 17/B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si Controparte_2 rammostrano e che confermo;
40) vero che in data 28/04/2018 la sig.ra fu colta da Controparte_2
“episodio di vomito alimentare a getto” e veniva tenuta in osservazione come da documenti n. 17B e
17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo
41) vero che in data 08/05/2018 alla sig.ra veniva riscontrata la presenza di Controparte_2 dermatite su tutto il corpo, come da documento n. 17B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
42) vero che dal 17/07/2018 al 14/09/2018 la sig.ra Controparte_2 veniva broncoaspirata, più volte durante il giorno, come da documenti n. 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
43) vero che in data 09/08/2018 alla sig.ra veniva diagnosticato un alveo diarroico, come da documento n. 17B, fascicolo di Controparte_2 parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
44) vero che in data 16/08/2018 la sig.ra veniva trasferita presso l'Ospedale Sant'Anna, per rientrare in Controparte_2 [...] il giorno successivo, ossia il 17/08/2018, con diagnosi di “polmonite dx”, come da Parte_1 documenti n. 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
45) vero che la sig.ra , durante la permanenza presso , Controparte_2 Parte_1 utilizzava il presidio dell'ossigeno, come da documento n. 17A, 17B e 17C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
46) vero che il Dott. , medico presso Testimone_1 il 06/11/2017 dichiarava che la sig.ra era Parte_1 Controparte_2
“totalmente dipendente negli atti della quotidianità”, come da documento 02 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo.
Si indicano a testi sui capitoli da n. 01 a n. 46 : - sig.ra Via XX Settembre n. 76, Testimone_2
AS (CO); - sig.ra , Via Carlo Boselli n. 06, Como;
- sig. Via Testimone_3 CP_5
Belvedere n. 20, San Fermo della Battaglia (CO); - sig. Via Ronchi di Sala n. 16, CP_6
RI (Svizzera); - Dott. Via Italia Libera n. 15, Como. - Dott. Controparte_7 Persona_3 presso Istituto Neurologico Carlo Besta, Via Giovanni Celoria n. 11, Milano;
- D.ssa
[...] CP_8
presso RSA IO VI, in Cantù (CO), Via Sparta n. 18; - Dott. presso
[...] Testimone_1
Via Brambilla n. 61, Como;
- Dott. presso Parte_1 Persona_8
Via Brambilla n. 61, Como”. Le sottoscritte Abg. Lara ER Parte_1 ed Avv. Silvia Prandi, per sig. , dichiarano sinora di non accettare il contraddittorio Controparte_1 su eventuali domande e/o eccezioni nuove che verranno formulate e/o precisate da parte appellante.
pagina 7 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale in proprio, , e , nella Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 loro qualità di eredi di , convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Como la Controparte_2
per sentire dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva in Parte_1 qualità di eredi di , non essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei loro confronti Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare, in via preliminare, l'estromissione degli stessi dal presente giudizio e/o in subordine rigettarsi ogni domanda di controparte nei loro confronti, nonché dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a in proprio, con conseguente rigetto di ogni Controparte_1 domanda di controparte.
Nel merito chiedevano di dichiarare la nullità per mancanza di causa e comunque perché contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c. dell'impegno assunto da di provvedere al Controparte_1 pagamento della retta giornaliera della sig.ra per essere la stessa affetta da malattia Controparte_2 di e comunque invalida al 100% con la conseguenza che la retta era Persona_1 integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e Parte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo agi eredi di in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Controparte_2
Tribunale di Como solo nei confronti di in proprio. Controparte_1
Riconosceva altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di in proprio in Controparte_1 quanto il credito monitorio era dovuto dal soggetto fruitore dei servizi e delle prestazioni sanitarie, ovvero da di cui era l'amministratore di sostegno. Controparte_2 Controparte_1
Esaminava, in ogni caso, la domanda di parte opponente nel merito, ritenendola fondata, in quanto dagli atti di causa era emerso che la degente, era affetta dalla malattia di Controparte_2 [...]
(PSP-CBS) in stadio avanzato, patologia denominata anche paralisi Persona_11
Sopranucleare Progressiva, ossia da una malattia neurodegenerativa, caratterizzata dalla perdita di pagina 8 di 14 equilibrio, da cadute improvvise, da problemi legati alla vista, dalla perdita della parola, dalla difficoltà nella deglutizione, sintomi tutti che avevano portato al progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, sino al suo decesso.
Ciò premesso, osservava che si trattava di una patologia che comportava, per il paziente che ne risultava affetto, ricoverato in una RSA, la necessità di un continuo ed assiduo monitoraggio sanitario, per sostenere al meglio possibile le condizioni di vita e di sopravvivenza, sicché si rendeva indispensabile erogare prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, correlate ad “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, ex art. 3 terzo comma DPCM 14/02/2001, con intensità assistenziale per fase temporale estensiva, “caratterizzata da una minore intensità terapeutica
(rispetto alla fase intensiva), tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito” ex art.
2. quarto comma lettera b) del medesimo D.P.C.M 14/02/2001” (così pag. 6 sentenza impugnata).
Sulla base di tali presupposti, il Giudice di prime cure riteneva che il finanziamento del servizio dovesse essere posto integralmente a carico del , secondo quanto già Controparte_9 affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (così Cass. 22 febbraio 2024 n. 4752).
La ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1 saranno di seguito esaminati ed ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte appellata si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23 settembre 2025 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in proprio, osservando che il contratto di Controparte_1 ospitalità non era stato sottoscritto dall'opponente nella sua qualità di legale rappresentante della moglie.
pagina 9 di 14 Con il secondo motivo la lamenta l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha ravvisato la nullità del credito per difetto di causa, per aver omesso di considerare che la normativa regionale, in conformità ai principi di cui al DPCM 29.11.2001, con d.g.r. n. 1046 del
17/12/2018, prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%.
Rileva in particolare che non è pertinente il richiamo all'art. 30 della legge n. 730 del 1983 effettuato dal Giudice di prime cure, in quanto il principio della gratuità degli interventi senza limiti di spesa e razionalizzazione di cui alla l. 833/1978 si scontra con il problema della limitatezza delle risorse e dei mezzi di finanziamento del sistema sanitario, come del resto recepito anche dalla Corte Costituzionale nelle pronunce rese in tema di “condizionamento finanziario” del diritto alla tutela della salute e degli interventi sanitari pubblici (sentenze nn. 455/1990 e 267/2017).
Osserva poi che il Giudice di prime cure ha errato nell'individuare il criterio di finanziamento delle prestazioni garantite nelle RSA, in quanto le prestazioni ivi erogate rientrano nella fase di lungo assistenza, i cui costi sono ripartiti, secondo il DPCM 14.2.2001, al 50% tra SSN e utente/Comune.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che le prestazioni erogate alla sign.ra dovessero essere poste a carico integrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché tale CP_2 statuizione si pone in contrasto con le conclusioni cui era pervenuta la CTU espletata in corso di causa, la quale aveva escluso che le prestazioni erogate durante la degenza presso l'Istituto Geriatrico
Fondazione Ca' d'Industria fossero ad elevata integrazione sanitaria, trattandosi di “prestazioni socio- sanitarie fornite, in fase di lungoassistenza, ad un soggetto privo di ogni autonomia funzionale a causa delle sequele della grave patologia neurodegenerativa cronica che la affliggeva”.
Con il quarto motivo sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione della somma di euro 23.242,00, sborsata da per la degenza ed assistenza Controparte_1 della moglie presso la RSA Fondazione Ca' d'Industri Onlus, in quanto l'impegno al pagamento della retta risulta conforme alla normativa vigente.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la carenza di legittimazione passiva in capo agli eredi di ovvero Controparte_2 pagina 10 di 14 degli opponenti , e perché tale statuizione Controparte_1 Parte_3 Parte_4 non è stata impugnata.
La pronuncia di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di in proprio: infatti, dall'esame del contratto di ospitalità Controparte_1 stipulato in data 21.04.2017 si evince che l'appellato ha sottoscritto il contratto assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta per il ricovero della moglie e non nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore;
pertanto, essendosi egli obbligato in proprio al pagamento della retta, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei suoi confronti.
Passando all'esame delle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ravvisato, con un'ulteriore ratio decidendi, la nullità del credito azionato in via monitoria, si osserva quanto segue.
Con la pronuncia n. 4558/2012 la Corte di legittimità ha affermato come “l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del , ai sensi dell'art. 30 della Controparte_9 legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino”.
In senso analogo si è poi espressa la Cassazione con la pronuncia n. 22776/2016, statuendo che “in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha CP_10 menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario
e, pertanto di competenza del CP_10
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo Con sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del quando risulti, in base ad una valutazione operata
pagina 11 di 14 in concreto, che tenga conto – come qui del resto ha fatto il decidente – della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie;
dunque nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN” (così Cass. pronuncia n.
4752/2024, che richiama le pronunce della Cass. Sez. I, 4/09/2023, n. 25660 e Cass., Sez. III,
11/12/2023, n. 34590).
Esaminando le doglianze di parte appellante alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità qui esposto, si osserva quanto segue.
La normativa che disciplina la materia in esame è rappresentata dall'art. 30 L. 833/1978, il quale prevede espressamente che sono a carico del servizio sanitario nazionale “le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” e dal DPCM 14.02.2001, il quale a sua volta dispone che hanno natura gratuita “le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” (art. 3 comma 1 D.P.C.M.
14/02/2001) e quelle a carattere “socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria” (art. 3 comma 3).
Da ciò si desume, quindi, che le disposizioni in esame non possono essere derogate dalla normativa regionale, che prevede invece la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%, sicché le doglianze svolte con il primo motivo d'appello debbono essere respinte.
Dovendo poi valutare, nel caso concreto, se le prestazioni di natura assistenziale, erogate dalla RSA alla sig.ra non potessero essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio- CP_2 assistenziale, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione medica, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, è emerso che
“ era affetta da Malattia di con grave ipovisus di Controparte_2 Persona_12 origine centrale, parkinsonismo acinetico bilaterale, demenza avanzata, afasia e disfagia severa condizionante posizionamento di gastrotomia endoscopica percutanea” oltre che “da esiti di recente pagina 12 di 14 polmonite perilare inferiore sinistra da verosimile ab ingestis”…. La severa patologia cronica neurovegetativa rendeva il soggetto totalmente dipendente nelle attività di vita quotidiana, avendo cagionato la perdita di ogni autonomia funzionale”, tant'è che “l'alto carico assistenziale richiesto per la gestione della paziente comportò la necessità dei ricoveri, dapprima, presso la RSA IO VI
e, successivamente, presso il sunnominato Istituto Geriatrico Fondazione Ca' d'Industria”.
Dai Piani Assistenziali individuali redatti dagli operatori della si evince poi che la Parte_1 CP_2 aveva la necessità di prestazioni di carattere sanitario e infermieristico, consistenti in “visite mediche bimestrali o secondo necessità, somministrazione quotidiana di terapia farmacologica;
impostazione della nutrizione enterale e dell'idratazione; cura della lesione da decubito presente in regione sacrale al momento del ricovero;
aspirazione delle vie aeree;
somministrazione di O2 terapia a bassi flussi al bisogno;
somministrazione di vaccino antinfluenzale;
esami laboratoristici periodici ed al bisogno;
ECG periodici;
adozione di misure di sicurezza (spondine al letto)” che, per la loro natura, non potevano essere effettuate presso la sua abitazione.
Di conseguenza, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, le prestazioni di carattere assistenziale debbono ritenersi strettamente connesse a quelle socio-sanitarie, perché entrambe necessarie al fine di contenere l'esito degenerativo, sia pure irreversibile della patologia e contribuire,
“anche se in minima misura, a migliorare il modo di manifestarsi ed atteggiarsi della persona ricoverata, pur peggiorato nelle proprie capacità cognitive, verso il mondo esterno” (così pag. 6 sentenza di primo grado).
Quanto alle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado per essersi discostata dalle conclusioni del
CTU, deve rilevarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente disatteso le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto ha interpretato il D.P.C.M. 14.02.2001, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, innanzi richiamato.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto delle censure mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di retta.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza. pagina 13 di 14 Le spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1159/2024 pubblicata il 31 ottobre
2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 Controparte_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
ES D'LA
pagina 14 di 14