Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 463/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente a [...] (avv. Maria Isabella Stancanelli)
[...]
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_2
in via Via Centofanti n. 78 (avv. Maria Isabella Stancanelli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
06/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Ravenna in data
30.08.1997, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 188, Parte II, serie A, anno 1997;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I signori e vivranno legalmente separati, fermo il loro Parte_1 Parte_2
obbligo di mutuo rispetto reciproco.
2. Il sig. rimarrà ad abitare nella casa coniugale di Via Centofanti n. 78, di sua Parte_2
proprietà, mentre la signora ha trovato un'abitazione in affitto, dove ha già Parte_1
trasferito la residenza e portato i propri effetti personali. I beni in comproprietà tra i coniugi e presenti nella ex casa coniugale verranno divisi equamente tra di loro.
3. I figli della coppia e continueranno ad abitare nella casa familiare insieme Per_1 Per_2
al padre ed i genitori hanno deciso che, anche se i ragazzi sono entrambi economicamente autosufficienti, il sig. continuerà a provvedere al loro mantenimento in via esclusiva con Pt_2
riferimento alle loro spese di vitto e di alloggio.
4. In considerazione del fatto che alla data odierna entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa (la signora a far data dal mese di aprile 2024 lavora come commessa) e Pt_1
che ciascuno di loro ha dei risparmi frutto anche della vendita di un immobile in comproprietà, tenuto altresì conto del fatto che i coniugi hanno deciso che i figli continueranno ad essere mantenuti dal padre e che la signora è gravata da un canone di locazione, il sig. Pt_1 Pt_2
s'impegna a versare alla moglie con decorrenza dal mese di febbraio 2025 ed entro e
[...]
non oltre il giorno 10 del mese di riferimento, quale contributo per il suo mantenimento, la somma di € 580,00 al mese rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a far data dal mese di febbraio 2026.
5. Le parti dichiarano con la sottoscrizione della presente scrittura di avere risolto ogni questione patrimoniale loro riguardante e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, eccettuata la divisione della mobilia presente nella casa familiare.
6. Le spese inerenti la presente separazione saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi