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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/09/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 66/2024 R.G.
promossa
da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore Sig. , con sede legale in 39100 Parte_2
Bolzano Via Tre Santi 12, P.IVA e C.F. , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in 39100 Bolzano (BZ), Vicolo della
Parrocchia 3 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Cannarsa
(C.F. ; PEC. e fax C.F._1 Email_1
0471/262227) che la rappresentata e difende giusta procura vergata in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
1 corrente in 39100 Bolzano, via Controparte_1
Galvani N° 41, codice fiscale e partita IVA , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella CP_2
Campostrini, codice fiscale , con posta C.F._2
elettronica certificata e Email_2
Rainer Graf, codice fiscale , con posta C.F._3
elettronica certificata e numero di Email_3
Telefax 0471/977878, entrambi di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bolzano, Corso Libertà N° 35,
giusta delega a margine dell'atto di citazione di primo grado
- appellata -
Oggetto: Arricchimento senza causa
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 825/2023 emessa dal Tribunale di Bolzano nell'ambito del giudizio N.R.G. 2101/2022, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.10.2023, accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui
2 abbiansi integralmente trascritte e conseguentemente rigettare tutte le domande spiegate dall'appellata in primo grado dinanzi al Tribunale di Bolzano.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con conseguente condanna della società appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 9.964,97,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo, da quest'ultima già
versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Trento sezione distaccata di
Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Bolzano N° 825/2023 pubblicata in data
14.10.2023.
Condannare l'appellante a rifondere all'appellata Pt_1
le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre CP_3
rimborso spese forfetarie del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. con sede in Bolzano, è Controparte_1
concessionaria autorizzata per la rivendita dei marchi
Mercedes-Benz e Smart. invece, opera nel Controparte_4
commercio di autovetture nuove ed usate.
In data 3 giugno 2021, il sig. legale Pt_2
3 rappresentante di contattava al fine Pt_1 Controparte_1
di richiedere un controllo sulla batteria ad alto voltaggio di una vettura Smart Electric Drive, a propulsione elettrica, acquistata in Germania tramite asta al prezzo di € 3.576,00.
La vettura veniva consegnata lo stesso giorno presso la sede di in stato non marciante, priva di targa e Controparte_1
di documentazione attestante la proprietà.
Originariamente la vettura in questione era stata venduta in Germania con la formula contrattuale “Sale & Care”, in base alla quale la batteria rimaneva di proprietà di Mercedes-Benz
Financial Services ed era concessa a noleggio all'acquirente tramite contratto separato rispetto alla compravendita del veicolo, con garanzia totale fino a dieci anni dalla prima immatricolazione.
In data 7 giugno 2021, presso l'officina di
, veniva effettuata una diagnosi tecnica che Controparte_1
evidenziava un grave malfunzionamento della batteria,
rendendone necessaria la sostituzione.
L'accettatore AL OB, tramite il sistema Eskulab di
Mercedes-Benz/Smart, inoltrava richiesta di sostituzione della batteria in garanzia sulla base delle informazioni disponibili. Il
sistema approvava l'intervento, confermando la compatibilità
tecnica del guasto con i criteri previsti per la garanzia del produttore.
Con comunicazione e-mail del giorno successivo, 8 giugno
4 2021, il sig. OB informava dell'esito positivo della Pt_1
richiesta. a propria volta, chiedeva ed otteneva Pt_1
conferma che la sostituzione sarebbe avvenuta senza costi aggiuntivi.
A seguito della conferma della copertura in garanzia,
ordinava la nuova batteria presso Mercedes- Controparte_1
Benz/Smart, sostenendo un costo pari a € 11.462,34 (IVA
inclusa). Una volta ricevuta, la batteria veniva installata sulla vettura Smart Fortwo Electric Drive e veniva avviata la procedura burocratica prevista da Mercedes-Benz Italia per la concessione della garanzia.
Durante tale fase, apprendeva da Controparte_1
Mecedes-Benz Italia che il contratto di noleggio della batteria non risultava più attivo, venendo meno i presupposti per la copertura in garanzia.
Il diniego della garanzia è dipeso dal fatto che, dopo l'ordinativo della batteria, il veicolo aveva subito due trasferimenti di proprietà: il 14 luglio 2021 ne ha Pt_1
curato la prima immatricolazione al PRA, dopo l'importazione dalla Germania;
successivamente, il 30 settembre 2021, lo ha ceduto alla sig.ra al prezzo di € 9.600,00. Parte_3
Poiché tali passaggi sono avvenuti dopo la consegna dell'auto per la riparazione, la garanzia relativa al noleggio della batteria
è decaduta, non essendo i nuovi proprietari subentrati nel relativo contratto.
5 In considerazione del mancato pagamento, da parte di dell'importo richiesto a titolo di costo della batteria, Pt_1
ha rifiutato la restituzione della vettura, Controparte_1
esercitando il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756, ultimo comma, c.c.. Successivamente, ha instaurato un Pt_1
procedimento d'urgenza dinanzi al Tribunale di Bolzano,
all'esito del quale, in ottemperanza all'ordine giudiziale,
ha provveduto alla consegna della vettura in Controparte_1
data 29 novembre 2021.
2. Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2022,
ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_1 Pt_1
Tribunale di Bolzano, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 11.462,34.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che tra le parti si sarebbe perfezionato un contratto di appalto avente ad oggetto la riparazione della vettura e la sostituzione della batteria, con conseguente obbligo di al pagamento del Pt_1
corrispettivo.
In via subordinata, ha dedotto che, Controparte_1
qualora si ritenesse che l'accordo prevedeva la riparazione e la sostituzione della batteria a titolo gratuito, tale previsione sarebbe stata il risultato di un comportamento decettivo posto in essere da la quale, dopo aver ottenuto l'assenso Pt_1
alla riparazione in garanzia, ne avrebbe determinato la decadenza immatricolando la vettura al PRA per poi cederla alla
6 sig.ra Per tale ipotesi, ha Parte_3 Controparte_1
chiesto l'annullamento del contratto, con conseguente riconoscimento del diritto al pagamento del prezzo a titolo di risarcimento del danno.
In ulteriore via gradata, l'attrice ha invocato l'annullamento del contratto per errore, avendo inconsapevolmente ritenuto che la sostituzione della batteria fosse coperta da garanzia.
Ancora in via subordinata, ha sostenuto che l'efficacia del contratto fosse condizionata alla sussistenza della garanzia,
sicché, una volta venuta meno per decadenza, il contratto si sarebbe risolto.
In conseguenza della caducazione del contratto per annullamento o risoluzione, ha chiesto la Controparte_1
condanna di al pagamento del corrispettivo della Pt_1
prestazione eseguita a titolo di arricchimento senza causa.
Infine, l'attrice ha dedotto che, anche qualora si ritenesse che tra le parti non fosse stato validamente ed efficacemente concluso alcun contratto, la domanda di pagamento troverebbe comunque giustificazione nel medesimo titolo giuridico dell'arricchimento senza causa.
3. Si è costituita in giudizio contestando le Pt_1
allegazioni di controparte in ordine ad un presunto proprio comportamento reticente, se non addirittura doloso,
asseritamente volto a indurre in errore l'attrice mediante la
7 deliberata comunicazione di informazioni non veritiere circa l'esistenza di un contratto di noleggio della batteria, ovvero mediante l'omessa indicazione dell'intervenuto trasferimento di proprietà del veicolo.
Ha proseguito la convenuta affermando che l'attrice era stata posta sin dall'inizio in condizione di acquisire tutte le informazioni necessarie per verificare l'operatività della garanzia del produttore e, solo a seguito dell'assenso che questa le aveva comunicato per iscritto, essa si era determinata ad autorizzare la riparazione della vettura.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha sostenuto di avere concluso con l'attrice un contratto d'appalto (o in subordine, d'opera) e che quest'ultima sia risultata inadempiente rispetto all'impegno assunto, consistente nell'assicurare che tanto la batteria quanto i lavori di sostituzione fossero coperti dalla garanzia del produttore, senza oneri aggiuntivi per la committente.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione delle prove orali da esse dedotte. Il giudizio si è concluso con la sentenza n.
825 del 14 ottobre 2023.
Il Tribunale ha accolto le domande dell'attrice esclusivamente in forza del titolo dell'arricchimento senza causa, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 6.024,00, oltre alle spese di lite.
8 5. Il Tribunale ha osservato, sul piano giuridico, che la garanzia del produttore per i vizi dei veicoli costituisce un'obbligazione normalmente attuata mediante convenzioni con le concessionarie venditrici e le relative officine autorizzate riconducibili allo schema del contratto a favore di terzi.
Nel caso di specie, tuttavia, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che tale schema negoziale non poteva trovare applicazione, poiché non era legittimata a far valere la Pt_1
garanzia del produttore, non essendo subentrata nel contratto di noleggio in forza del quale Mercedes-Benz aveva autorizzato e garantito l'uso della batteria.
aveva accettato l'incarico ed eseguito la Controparte_1
riparazione, rappresentando espressamente a che la Pt_1
sostituzione e l'installazione della nuova batteria sarebbero state coperte dalla garanzia del produttore.
Dal canto suo, si era rivolta ad Pt_1 Controparte_1
per la riparazione del veicolo, rispetto alla quale era per essa essenziale conoscere preventivamente i costi, trattandosi di vettura destinata alla rivendita, ed aveva autorizzato l'intervento solo dopo che le era stata assicurata la copertura del costo da parte del produttore.
Il Tribunale ha quindi concluso che non risultava dimostrata la volontà delle parti di concludere un contratto d'appalto (o d'opera) a titolo gratuito, bensì quella di dare esecuzione al contratto a favore di terzo sotteso alla garanzia
9 del produttore, la cui operatività è poi venuta meno per l'opposizione della stipulante Mercedes-Benz all'assunzione del costo della nuova batteria.
Non poteva, inoltre, fondare l'esistenza di un contratto gratuito d'appalto (o d'opera) il legittimo affidamento di ingenerato dalle erronee informazioni fornite da Pt_1
con riguardo alla garanzia del produttore, Controparte_1
atteso che – ha osservato il Tribunale – la buona fede può
integrare, ma non sostituire, le obbligazioni negoziali, con conseguenze meramente risarcitorie in caso di violazione.
Il Tribunale ha concluso osservando che anche volendo accogliere la tesi della convenuta circa la sussistenza di un valido contratto per la sostituzione della batteria era evidente che la stessa aveva autorizzato l'esecuzione Pt_1
dell'intervento senza costi a proprio carico solo perché aveva confidato nell'operatività della garanzia del produttore. Poiché,
dunque, le parti avevano sottoposto il contratto ad una condizione che non si era verificata, esso risultava risolto di diritto e privo di effetto giuridici.
L'accertata insussistenza di un valido ed efficace vincolo contrattuale giustificava, ad avviso del Tribunale, l'applicazione del rimedio residuale dell'ingiustificato arricchimento, posto che ritenendo la vettura riparata e cedendola alla sig.ra Pt_1
, aveva inequivocabilmente manifestato la Parte_3
volontà di avvantaggiarsi dell'opera gratuitamente prestata da
10 . Controparte_1
Ritenuto che, per effetto della sostituzione gratuita della batteria, si fosse arricchita nei limiti del guadagno Pt_1
conseguito dalla rivendita della vettura riparata, il Tribunale ha quantificato l'indennizzo dovuto ad in € Controparte_1
6.024,00, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di ricollocazione del veicolo.
6. Avverso la sentenza n. 825/2023, con citazione d.d. 9
aprile 2024, ha proposto appello . CP_4
L'appellata si è costituita chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10
settembre 2025.
7. L'appello, articolato in tre motivi di impugnazione,
investe le statuizioni del Tribunale in ordine alla formazione del consenso, alla qualificazione giuridica dei rapporti negoziali e ai relativi effetti.
8. L'appellante censura, anzitutto, l'affermazione del
Tribunale secondo cui tra le parti odierne non si sarebbe perfezionato alcun contratto, ritenendo che tale conclusione non trovi riscontro nelle risultanze istruttorie.
Le prove assunte evidenzierebbero che si era Pt_1
rivolta ad per conoscere i costi di riparazione Controparte_1
della propria vettura e che, in riscontro alla propria richiesta,
aveva ricevuto un preventivo nel quale la controparte indicava
11 che il corrispettivo per la sostituzione della batteria era pari a zero, in quanto coperto dalla garanzia del produttore.
L'accettazione di tale preventivo – sostiene l'appellante –
avrebbe determinato la conclusione del contratto, in forza del quale non era dovuto alcun pagamento per la sostituzione della batteria.
9. La sentenza di primo grado è ulteriormente censurata nella parte in cui, in via subordinata rispetto all'insussistenza del contratto, afferma che l'accordo sarebbe stato comunque sottoposto alla condizione dell'approvazione della garanzia da parte del produttore e che esso si sarebbe risolto di diritto per il mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione.
L'appellante osserva che non aveva mai Controparte_1
indicato la garanzia come condizione sospensiva del contratto,
bensì come elemento certo e già confermato. Le rassicurazioni fornite sin dall'inizio, prive di dubbi o riserve, unitamente al successivo comportamento delle parti – in particolare l'incondizionata esecuzione della riparazione – dimostravano che il contratto era stato validamente perfezionato e che la garanzia non costituiva un elemento eventuale, ma parte integrante delle condizioni economiche dell'accordo.
Il Tribunale, inoltre, aveva del tutto trascurato di considerare la fattura emessa da , che Controparte_1
rappresentava un riscontro documentale dell'esistenza del rapporto contrattuale, con l'unica contestazione limitata
12 all'obbligo di pagamento del corrispettivo indebitamente fatturato per la sostituzione della batteria.
L'intervenuto perfezionamento del negozio trovava, infine,
conferma dirimente anche nella condotta di , la Controparte_1
quale aveva chiesto sia stragiudizialmente, sia giudizialmente la risoluzione ovvero l'annullamento dell'accordo, dimostrando così di ritenere anch'essa esistente il vincolo contrattuale.
Anche a voler ricondurre il rapporto allo schema del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) – prosegue l'appellante – il diniego della garanzia da parte del produttore era intervenuto dopo l'adesione alla stipulazione espressa da
Poiché l'accettazione del terzo beneficiato aveva reso Pt_1
irrevocabile la prestazione promessa, doveva ritenersi esclusa qualsiasi modifica unilaterale dell'accordo.
10. Le censure veicolate dagli ora riassunti motivi d'impugnazione sono infondate. Queste le ragioni.
11. Che, nella specie, le parti oggi in lite non abbiano concluso un contratto gratuito per la sostituzione della batteria del veicolo di proprietà di risulta dalle seguenti Pt_1
considerazioni.
In via generale, vale osservare che, ai sensi dell'art. 1657
c.c., il prezzo costituisce elemento essenziale del contratto d'appalto; ne consegue che, ove le parti non si siano accordate sulla misura del corrispettivo, né abbiano stabilito il modo di determinarlo, né risulti che esse si siano rimesse ai criteri legali
13 indicati nella norma cit., il contratto di appalto non può dirsi perfezionato.
In tale prospettiva, la pretesa “gratuità” dell'intervento presuppone la prova di un patto specifico di esonero dall'onere del pagamento.
L'allegazione di peraltro documentalmente Pt_1
suffragata, secondo cui avrebbe accettato di Controparte_1
eseguire la sostituzione “a costo zero”, non è di per sé
dimostrativa di tale patto.
Occorre, sul punto, osservare che è Controparte_1
un'impresa commerciale, rispetto alla cui attività tipica è,
all'evidenza, estranea l'elargizione di liberalità.
La gratuità di un intervento economicamente rilevante,
eseguito nell'ambito di un'attività di impresa, richiedeva una pattuizione espressa ed univoca, la cui prova incombe su chi intende giovarsene (art. 2697 c.c.). Tale prova, nella specie, non
è stata fornita.
È, per converso, coerente con le acquisite evidenze istruttorie la ricostruzione accolta dal Tribunale, secondo cui ha eseguito la sostituzione non già Controparte_1
gratuitamente, bensì nella (erronea) convinzione di essere tenuta alla prestazione in forza della garanzia promessa dal produttore della batteria.
Conferma questa conclusione la stessa prospettazione dell'appellante, che a p. 17 dell'atto di citazione in appello del
14 09.04.2024 afferma testualmente: “Ciò che ovviamente era ed è
in contestazione è l'obbligo di corrispondere l'importo ivi indicato
(nella fattura emessa da , n.d.e.)trattandosi di Controparte_1
lavori che, secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, avrebbero
dovuto essere eseguiti in garanzia”.
Tale passaggio riscontra l'affermazione che sin dall'origine la fonte dell'obbligazione assunta da non è un Controparte_1
contratto gratuito concluso con bensì il debito da lei Pt_1
contratto nei confronti del produttore (Mercedes-Benz),
produttore e noleggiatore della batteria, che ne aveva garantito il buon funzionamento per dieci anni.
Ne discende che: non è configurabile, tra e Pt_1
, un autonomo contratto gratuito avente ad Controparte_1
oggetto la sostituzione della batteria;
l'attività è stata eseguita da in adempimento (o nell'affidamento) del Controparte_1
diverso vincolo contrattuale intercorrente con il produttore/noleggiatore del componente;
l'inoperatività della garanzia non trasforma l'intervento in prestazione liberale né
vale, da sola, a fondare un patto di gratuità con l'utilizzatore finale.
12. Tanto chiarito, occorre ora esaminare la natura dei rapporti che si instaurano tra il produttore/noleggiatore/garante, il possessore garantito e il soggetto incaricato dell'esecuzione della prestazione nell'ambito della garanzia convenzionale oggetto di causa.
15 La garanzia offerta nella specie dal produttore/noleggiatore, che ha assicurato al noleggiante la riparazione gratuita presso le officine autorizzate, assume la struttura della promessa del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c..
Il produttore/noleggiatore ha potuto assumere tale obbligazione in quanto le officine autorizzate ad eseguire le riparazioni sono soggetti a lui legati da rapporti contrattuali,
che ne consentono il coordinamento operativo.
Il rapporto in esame si presta, altresì, a essere ricondotto allo schema del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 c.c., secondo il quale: il produttore/noleggiatore riveste la qualità di stipulante;
il soggetto incaricato dell'intervento
(officina autorizzata) è il promittente;
il possessore garantito
(noleggiante) è il terzo beneficiario, che, per effetto della stipulazione, acquista il diritto di ottenere la riparazione.
Nella specie, il terzo non è stato nominativamente individuato al momento della stipulazione, ma è stato reso identificabile in base a criteri oggettivi, ossia quale soggetto che aveva in noleggio la batteria garantita (C. n. 15442/2021:
“Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del
terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante,
l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la
sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di
quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione
16 in proprio favore”).
Ne discende che: il produttore/noleggiatore ha promesso al noleggiante che qualsiasi officina appartenente alla propria rete commerciale avrebbe effettuato la riparazione;
il prestatore d'opera (officina) era tenuto a eseguire l'intervento senza corrispettivo nei confronti del noleggiante, in virtù del contratto stipulato con il produttore;
il possessore/noleggiante vantava un diritto di credito verso il prestatore d'opera ex art. 1411 c.c.
13. Nel contratto a favore di terzo, la titolarità del rapporto contrattuale permane in capo ai contraenti originari,
mentre la titolarità del diritto spetta al terzo beneficiario, il quale non diviene mai parte del contratto. L'adesione del terzo si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto.
Ai sensi dell'art. 1413 c.c., “il promittente può opporre al
terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il
suo diritto”.
Ne consegue che tra le eccezioni opponibili rientra anche quella relativa al difetto dei presupposti oggettivi stabiliti nella stipulazione, ivi compresa la mancanza della titolarità della garanzia in capo al soggetto che invoca la prestazione.
Nel caso di specie, è stato accertato che non era Pt_1
subentrata nel contratto di noleggio della batteria e, pertanto,
non aveva titolo per aderire alla stipulazione conclusa tra il produttore/noleggiatore e il prestatore d'opera.
17 Di conseguenza, ha legittimamente Controparte_1
rifiutato di eseguire gratuitamente la sostituzione del componente non funzionante, dal momento che era Pt_1
priva della qualità di beneficiario ai sensi dell'art. 1411 c.c..
14. Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda attorea fondata sull'arricchimento senza causa.
contesta la sussistenza dei presupposti richiesti Pt_1
dalla legge per l'applicazione del rimedio previsto dagli artt.
2041 e 2042 c.c.. Sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che non era priva di altri Controparte_1
strumenti giuridici per ottenere l'indennizzo del pregiudizio lamentato.
In particolare, l'appellante evidenzia che tra le parti era stato stipulato un valido contratto di appalto/d'opera a titolo gratuito. Le pretese attoree avrebbero dovuto essere valutate esclusivamente nell'ambito di tale cornice negoziale. Il mancato pagamento del corrispettivo per i lavori di riparazione trovava giustificazione nel rapporto contrattuale intercorso e nel consenso liberamente prestato da , espressione Controparte_1
della sua volontà negoziale.
Ne consegue che l'azione di arricchimento era improponibile anzitutto per difetto del requisito dell'ingiustizia dell'arricchimento
L'azione era altresì improponibile anche per la non
18 sussidiarietà del rimedio.
A conferma di ciò, l'appellante richiama il fatto che aveva già esperito – senza successo – le azioni Controparte_1
contrattuali, chiedendo l'annullamento del contratto per vizio del consenso e/o la risoluzione ed il risarcimento per inadempimento. Tali domande sono state rigettate nel merito per assenza di errore o dolo e per mancata prova di qualsivoglia inadempimento imputabile a Ciò esclude la Pt_1
possibilità di ricorrere al rimedio residuale dell'arricchimento senza causa.
Infine, anche qualora si volesse ricondurre la fattispecie allo schema del contratto a favore di terzo, Controparte_1
avrebbe potuto – e potrebbe ancora – far valere nei confronti di
Mercedes-Benz, nell'ambito del contratto di concessione di vendita e/o assistenza, la violazione di obblighi contrattuali o delle regole di buona fede e correttezza, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
In conclusione, l'appellante sottolinea che il rigetto, per carenza probatoria, delle azioni contrattuali proposte contro unitamente alla totale inerzia dell'appellata nei Pt_1
confronti del produttore – verso cui avrebbe potuto esperire un'azione autonoma – esclude che l'azione di ingiustificato arricchimento possa considerarsi l'unico strumento idoneo a tutelare il diritto di . Controparte_1
15. I rilievi veicolati dal motivo d'impugnazione in
19 disamina sono infondati per le seguenti considerazioni.
16. In merito alla mancata prova dell'esistenza di uno specifico accordo tra e volto a Pt_1 Controparte_1
esonerare la prima dal pagamento del corrispettivo per la riparazione del veicolo, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 11 della presente motivazione.
Deve escludersi la sussistenza di una giustificazione contrattuale del depauperamento subito da , la Controparte_1
quale ha acquistato e installato una nuova batteria senza ricevere alcun corrispettivo, nonché del corrispondente arricchimento di che ha beneficiato della sostituzione Pt_1
del componente senza sostenere alcun esborso.
Tale conclusione discende dalla seguente duplice considerazione: da un lato, dall'indimostrata esistenza di un patto autonomo tra le parti volto a giustificare la gratuità
dell'intervento; dall'altro, dalla constatazione che ha proceduto alla riparazione richiesta da Controparte_1
nella convinzione – condivisa con quest'ultima – che il Pt_1
relativo costo sarebbe stato coperto dalla garanzia promessa dal produttore.
Deriva che, in difetto di un accordo specifico con per l'esecuzione gratuita della prestazione, Pt_1
non disponeva di strumenti contrattuali idonei Controparte_1
a tutelare il proprio diritto al pagamento, rendendo pertanto ammissibile il ricorso all'azione di arricchimento senza causa.
20 La valutazione del primo giudice, che ha escluso la configurabilità di un titolo giuridico idoneo a giustificare l'arricchimento di deve pertanto ritenersi corretta e Pt_1
meritevole di conferma.
17. Con riferimento al dedotto difetto di sussidiarietà,
fondato sull'assunto che avrebbe potuto agire Controparte_1
giudizialmente nei confronti del produttore, va osservato che tale argomentazione non si confronta con la circostanza – non impugnata e puntualmente accertata nella sentenza di primo grado – secondo cui la garanzia del produttore era già venuta meno al momento dell'intervento riparatore.
In particolare è incontroverso che dopo aver Pt_1
autorizzato la sostituzione della batteria, ha proceduto all'immatricolazione del veicolo in Italia e alla successiva vendita a terzi, omettendo di attivarsi per subentrare nel contratto di noleggio del componente, determinando così – sia pure non intenzionalmente – la decadenza dal beneficio della garanzia.
Ne deriva che l'eventuale azione nei confronti del produttore non avrebbe potuto sortire alcun effetto utile,
risultando preclusa dalla condotta della stessa Deve Pt_1
pertanto escludersi la sussistenza di un alternativo rimedio nei confronti del produttore, idoneo a elidere l'operatività dell'azione di arricchimento.
18. Infine, l'azione di ingiustificato arricchimento risulta
21 ammissibile anche alla luce dei principi enunciati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 33954/2023,
secondo cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., tale azione può essere proposta – sia autonomamente sia in via subordinata – quando la diversa azione, fondata su contratto, su disposizione di legge o su clausola generale, risulti carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, l'azione di arricchimento è preclusa qualora la diversa azione venga rigettata per prescrizione,
decadenza, carenza di prova del danno o nullità per illiceità del titolo contrattuale.
La massima è del seguente letterale tenore: “Ai fini del
rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la
domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata
autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra
domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia
essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione
di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab
origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove
quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto
azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per
nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto
con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, ogni azione contrattuale esperita dall'attrice è stata disattesa con la sentenza di primo grado non
22 per ragioni di prescrizione, decadenza o carenza probatoria in ordine al pregiudizio economico subito da , Controparte_1
bensì per la mancata dimostrazione dell'esistenza di un accordo autonomo con relativo alla sostituzione della batteria, Pt_1
distinto dall'obbligo di eseguire la prestazione in garanzia derivante dal contratto in favore di terzo stipulato con il produttore.
Tale carenza originaria del titolo giustificativo di natura contrattuale rende, pertanto, ammissibile il ricorso all'azione di ingiustificato arricchimento, in coerenza con i criteri di sussidiarietà delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
19. Più precisamente, la legittimazione di Controparte_1
ad esperire l'azione di ingiustificato arricchimento trova conferma nei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la precedente sentenza n. 24772/2008, in tema di arricchimento indiretto.
Secondo tale pronuncia, l'azione ex art. 2041 c.c. è
ammissibile solo in presenza di due presupposti: (a) l'assenza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b)
l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, che si realizza quando la prestazione resa dall'impoverito vada direttamente a vantaggio dell'arricchito. In linea generale, sono esclusi i casi di arricchimento indiretto, nei quali il vantaggio economico è
conseguito da un soggetto diverso dal destinatario della prestazione. Tuttavia, per ragioni di equità, l'azione è ritenuta
23 ammissibile anche nei casi di arricchimento indiretto, quando il vantaggio sia stato conseguito dalla Pubblica Amministrazione o da un terzo a titolo gratuito.
La massima è del seguente tenore: “L'azione di
ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. può
essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la
mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore
dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo
dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa
dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con
conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento
indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa
rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno
scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso
di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato
realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa
dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito
dal terzo a titolo gratuito.”
Nel caso di specie, si configura un'ipotesi di arricchimento indiretto, poiché il soggetto che ha beneficiato della prestazione
( è diverso da quello con cui ha Pt_1 Controparte_1
instaurato il rapporto diretto (il produttore/garante), secondo lo schema del contratto in favore di terzo. ha Controparte_1
eseguito la prestazione in adempimento dell'obbligo assunto nei
24 confronti del produttore, ma il vantaggio economico è stato acquisito da che ha ricevuto la sostituzione della Pt_1
batteria senza corrispettivo.
Poiché tale vantaggio è stato conseguito a titolo gratuito,
si configura una delle ipotesi eccezionali in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento è ammissibile anche in presenza di un arricchimento indiretto.
14. All'infondatezza dei motivi di impugnazione segue l'integrale rigetto dell'appello, con conseguente addebito delle spese del presente grado all'appellante soccombente.
Le spese vengono liquidate secondo i parametri medi previsti per cause di valore pari a € 6.024,00, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, atteso che all'udienza di trattazione la causa è stata rinviata al solo fine di essere rimessa in decisione. Per la fase decisoria si applicano i minimi tariffari, tenuto conto che l'appellata si è limitata a reiterare,
nello scritto conclusionale, quanto già dedotto nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 825/2023 del 14.10.2023 del Tribunale di
Bolzano così provvede:
25 1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel loro
[...]
intero ammontare nell'importo di € 3.011,00, oltre 15% per spese generali forfettarie, CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 17.09.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 66/2024 R.G.
promossa
da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore Sig. , con sede legale in 39100 Parte_2
Bolzano Via Tre Santi 12, P.IVA e C.F. , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in 39100 Bolzano (BZ), Vicolo della
Parrocchia 3 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Cannarsa
(C.F. ; PEC. e fax C.F._1 Email_1
0471/262227) che la rappresentata e difende giusta procura vergata in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
1 corrente in 39100 Bolzano, via Controparte_1
Galvani N° 41, codice fiscale e partita IVA , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella CP_2
Campostrini, codice fiscale , con posta C.F._2
elettronica certificata e Email_2
Rainer Graf, codice fiscale , con posta C.F._3
elettronica certificata e numero di Email_3
Telefax 0471/977878, entrambi di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bolzano, Corso Libertà N° 35,
giusta delega a margine dell'atto di citazione di primo grado
- appellata -
Oggetto: Arricchimento senza causa
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 825/2023 emessa dal Tribunale di Bolzano nell'ambito del giudizio N.R.G. 2101/2022, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.10.2023, accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui
2 abbiansi integralmente trascritte e conseguentemente rigettare tutte le domande spiegate dall'appellata in primo grado dinanzi al Tribunale di Bolzano.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con conseguente condanna della società appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 9.964,97,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo, da quest'ultima già
versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Trento sezione distaccata di
Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Bolzano N° 825/2023 pubblicata in data
14.10.2023.
Condannare l'appellante a rifondere all'appellata Pt_1
le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre CP_3
rimborso spese forfetarie del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. con sede in Bolzano, è Controparte_1
concessionaria autorizzata per la rivendita dei marchi
Mercedes-Benz e Smart. invece, opera nel Controparte_4
commercio di autovetture nuove ed usate.
In data 3 giugno 2021, il sig. legale Pt_2
3 rappresentante di contattava al fine Pt_1 Controparte_1
di richiedere un controllo sulla batteria ad alto voltaggio di una vettura Smart Electric Drive, a propulsione elettrica, acquistata in Germania tramite asta al prezzo di € 3.576,00.
La vettura veniva consegnata lo stesso giorno presso la sede di in stato non marciante, priva di targa e Controparte_1
di documentazione attestante la proprietà.
Originariamente la vettura in questione era stata venduta in Germania con la formula contrattuale “Sale & Care”, in base alla quale la batteria rimaneva di proprietà di Mercedes-Benz
Financial Services ed era concessa a noleggio all'acquirente tramite contratto separato rispetto alla compravendita del veicolo, con garanzia totale fino a dieci anni dalla prima immatricolazione.
In data 7 giugno 2021, presso l'officina di
, veniva effettuata una diagnosi tecnica che Controparte_1
evidenziava un grave malfunzionamento della batteria,
rendendone necessaria la sostituzione.
L'accettatore AL OB, tramite il sistema Eskulab di
Mercedes-Benz/Smart, inoltrava richiesta di sostituzione della batteria in garanzia sulla base delle informazioni disponibili. Il
sistema approvava l'intervento, confermando la compatibilità
tecnica del guasto con i criteri previsti per la garanzia del produttore.
Con comunicazione e-mail del giorno successivo, 8 giugno
4 2021, il sig. OB informava dell'esito positivo della Pt_1
richiesta. a propria volta, chiedeva ed otteneva Pt_1
conferma che la sostituzione sarebbe avvenuta senza costi aggiuntivi.
A seguito della conferma della copertura in garanzia,
ordinava la nuova batteria presso Mercedes- Controparte_1
Benz/Smart, sostenendo un costo pari a € 11.462,34 (IVA
inclusa). Una volta ricevuta, la batteria veniva installata sulla vettura Smart Fortwo Electric Drive e veniva avviata la procedura burocratica prevista da Mercedes-Benz Italia per la concessione della garanzia.
Durante tale fase, apprendeva da Controparte_1
Mecedes-Benz Italia che il contratto di noleggio della batteria non risultava più attivo, venendo meno i presupposti per la copertura in garanzia.
Il diniego della garanzia è dipeso dal fatto che, dopo l'ordinativo della batteria, il veicolo aveva subito due trasferimenti di proprietà: il 14 luglio 2021 ne ha Pt_1
curato la prima immatricolazione al PRA, dopo l'importazione dalla Germania;
successivamente, il 30 settembre 2021, lo ha ceduto alla sig.ra al prezzo di € 9.600,00. Parte_3
Poiché tali passaggi sono avvenuti dopo la consegna dell'auto per la riparazione, la garanzia relativa al noleggio della batteria
è decaduta, non essendo i nuovi proprietari subentrati nel relativo contratto.
5 In considerazione del mancato pagamento, da parte di dell'importo richiesto a titolo di costo della batteria, Pt_1
ha rifiutato la restituzione della vettura, Controparte_1
esercitando il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756, ultimo comma, c.c.. Successivamente, ha instaurato un Pt_1
procedimento d'urgenza dinanzi al Tribunale di Bolzano,
all'esito del quale, in ottemperanza all'ordine giudiziale,
ha provveduto alla consegna della vettura in Controparte_1
data 29 novembre 2021.
2. Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2022,
ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_1 Pt_1
Tribunale di Bolzano, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 11.462,34.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che tra le parti si sarebbe perfezionato un contratto di appalto avente ad oggetto la riparazione della vettura e la sostituzione della batteria, con conseguente obbligo di al pagamento del Pt_1
corrispettivo.
In via subordinata, ha dedotto che, Controparte_1
qualora si ritenesse che l'accordo prevedeva la riparazione e la sostituzione della batteria a titolo gratuito, tale previsione sarebbe stata il risultato di un comportamento decettivo posto in essere da la quale, dopo aver ottenuto l'assenso Pt_1
alla riparazione in garanzia, ne avrebbe determinato la decadenza immatricolando la vettura al PRA per poi cederla alla
6 sig.ra Per tale ipotesi, ha Parte_3 Controparte_1
chiesto l'annullamento del contratto, con conseguente riconoscimento del diritto al pagamento del prezzo a titolo di risarcimento del danno.
In ulteriore via gradata, l'attrice ha invocato l'annullamento del contratto per errore, avendo inconsapevolmente ritenuto che la sostituzione della batteria fosse coperta da garanzia.
Ancora in via subordinata, ha sostenuto che l'efficacia del contratto fosse condizionata alla sussistenza della garanzia,
sicché, una volta venuta meno per decadenza, il contratto si sarebbe risolto.
In conseguenza della caducazione del contratto per annullamento o risoluzione, ha chiesto la Controparte_1
condanna di al pagamento del corrispettivo della Pt_1
prestazione eseguita a titolo di arricchimento senza causa.
Infine, l'attrice ha dedotto che, anche qualora si ritenesse che tra le parti non fosse stato validamente ed efficacemente concluso alcun contratto, la domanda di pagamento troverebbe comunque giustificazione nel medesimo titolo giuridico dell'arricchimento senza causa.
3. Si è costituita in giudizio contestando le Pt_1
allegazioni di controparte in ordine ad un presunto proprio comportamento reticente, se non addirittura doloso,
asseritamente volto a indurre in errore l'attrice mediante la
7 deliberata comunicazione di informazioni non veritiere circa l'esistenza di un contratto di noleggio della batteria, ovvero mediante l'omessa indicazione dell'intervenuto trasferimento di proprietà del veicolo.
Ha proseguito la convenuta affermando che l'attrice era stata posta sin dall'inizio in condizione di acquisire tutte le informazioni necessarie per verificare l'operatività della garanzia del produttore e, solo a seguito dell'assenso che questa le aveva comunicato per iscritto, essa si era determinata ad autorizzare la riparazione della vettura.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha sostenuto di avere concluso con l'attrice un contratto d'appalto (o in subordine, d'opera) e che quest'ultima sia risultata inadempiente rispetto all'impegno assunto, consistente nell'assicurare che tanto la batteria quanto i lavori di sostituzione fossero coperti dalla garanzia del produttore, senza oneri aggiuntivi per la committente.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione delle prove orali da esse dedotte. Il giudizio si è concluso con la sentenza n.
825 del 14 ottobre 2023.
Il Tribunale ha accolto le domande dell'attrice esclusivamente in forza del titolo dell'arricchimento senza causa, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 6.024,00, oltre alle spese di lite.
8 5. Il Tribunale ha osservato, sul piano giuridico, che la garanzia del produttore per i vizi dei veicoli costituisce un'obbligazione normalmente attuata mediante convenzioni con le concessionarie venditrici e le relative officine autorizzate riconducibili allo schema del contratto a favore di terzi.
Nel caso di specie, tuttavia, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che tale schema negoziale non poteva trovare applicazione, poiché non era legittimata a far valere la Pt_1
garanzia del produttore, non essendo subentrata nel contratto di noleggio in forza del quale Mercedes-Benz aveva autorizzato e garantito l'uso della batteria.
aveva accettato l'incarico ed eseguito la Controparte_1
riparazione, rappresentando espressamente a che la Pt_1
sostituzione e l'installazione della nuova batteria sarebbero state coperte dalla garanzia del produttore.
Dal canto suo, si era rivolta ad Pt_1 Controparte_1
per la riparazione del veicolo, rispetto alla quale era per essa essenziale conoscere preventivamente i costi, trattandosi di vettura destinata alla rivendita, ed aveva autorizzato l'intervento solo dopo che le era stata assicurata la copertura del costo da parte del produttore.
Il Tribunale ha quindi concluso che non risultava dimostrata la volontà delle parti di concludere un contratto d'appalto (o d'opera) a titolo gratuito, bensì quella di dare esecuzione al contratto a favore di terzo sotteso alla garanzia
9 del produttore, la cui operatività è poi venuta meno per l'opposizione della stipulante Mercedes-Benz all'assunzione del costo della nuova batteria.
Non poteva, inoltre, fondare l'esistenza di un contratto gratuito d'appalto (o d'opera) il legittimo affidamento di ingenerato dalle erronee informazioni fornite da Pt_1
con riguardo alla garanzia del produttore, Controparte_1
atteso che – ha osservato il Tribunale – la buona fede può
integrare, ma non sostituire, le obbligazioni negoziali, con conseguenze meramente risarcitorie in caso di violazione.
Il Tribunale ha concluso osservando che anche volendo accogliere la tesi della convenuta circa la sussistenza di un valido contratto per la sostituzione della batteria era evidente che la stessa aveva autorizzato l'esecuzione Pt_1
dell'intervento senza costi a proprio carico solo perché aveva confidato nell'operatività della garanzia del produttore. Poiché,
dunque, le parti avevano sottoposto il contratto ad una condizione che non si era verificata, esso risultava risolto di diritto e privo di effetto giuridici.
L'accertata insussistenza di un valido ed efficace vincolo contrattuale giustificava, ad avviso del Tribunale, l'applicazione del rimedio residuale dell'ingiustificato arricchimento, posto che ritenendo la vettura riparata e cedendola alla sig.ra Pt_1
, aveva inequivocabilmente manifestato la Parte_3
volontà di avvantaggiarsi dell'opera gratuitamente prestata da
10 . Controparte_1
Ritenuto che, per effetto della sostituzione gratuita della batteria, si fosse arricchita nei limiti del guadagno Pt_1
conseguito dalla rivendita della vettura riparata, il Tribunale ha quantificato l'indennizzo dovuto ad in € Controparte_1
6.024,00, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di ricollocazione del veicolo.
6. Avverso la sentenza n. 825/2023, con citazione d.d. 9
aprile 2024, ha proposto appello . CP_4
L'appellata si è costituita chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10
settembre 2025.
7. L'appello, articolato in tre motivi di impugnazione,
investe le statuizioni del Tribunale in ordine alla formazione del consenso, alla qualificazione giuridica dei rapporti negoziali e ai relativi effetti.
8. L'appellante censura, anzitutto, l'affermazione del
Tribunale secondo cui tra le parti odierne non si sarebbe perfezionato alcun contratto, ritenendo che tale conclusione non trovi riscontro nelle risultanze istruttorie.
Le prove assunte evidenzierebbero che si era Pt_1
rivolta ad per conoscere i costi di riparazione Controparte_1
della propria vettura e che, in riscontro alla propria richiesta,
aveva ricevuto un preventivo nel quale la controparte indicava
11 che il corrispettivo per la sostituzione della batteria era pari a zero, in quanto coperto dalla garanzia del produttore.
L'accettazione di tale preventivo – sostiene l'appellante –
avrebbe determinato la conclusione del contratto, in forza del quale non era dovuto alcun pagamento per la sostituzione della batteria.
9. La sentenza di primo grado è ulteriormente censurata nella parte in cui, in via subordinata rispetto all'insussistenza del contratto, afferma che l'accordo sarebbe stato comunque sottoposto alla condizione dell'approvazione della garanzia da parte del produttore e che esso si sarebbe risolto di diritto per il mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione.
L'appellante osserva che non aveva mai Controparte_1
indicato la garanzia come condizione sospensiva del contratto,
bensì come elemento certo e già confermato. Le rassicurazioni fornite sin dall'inizio, prive di dubbi o riserve, unitamente al successivo comportamento delle parti – in particolare l'incondizionata esecuzione della riparazione – dimostravano che il contratto era stato validamente perfezionato e che la garanzia non costituiva un elemento eventuale, ma parte integrante delle condizioni economiche dell'accordo.
Il Tribunale, inoltre, aveva del tutto trascurato di considerare la fattura emessa da , che Controparte_1
rappresentava un riscontro documentale dell'esistenza del rapporto contrattuale, con l'unica contestazione limitata
12 all'obbligo di pagamento del corrispettivo indebitamente fatturato per la sostituzione della batteria.
L'intervenuto perfezionamento del negozio trovava, infine,
conferma dirimente anche nella condotta di , la Controparte_1
quale aveva chiesto sia stragiudizialmente, sia giudizialmente la risoluzione ovvero l'annullamento dell'accordo, dimostrando così di ritenere anch'essa esistente il vincolo contrattuale.
Anche a voler ricondurre il rapporto allo schema del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) – prosegue l'appellante – il diniego della garanzia da parte del produttore era intervenuto dopo l'adesione alla stipulazione espressa da
Poiché l'accettazione del terzo beneficiato aveva reso Pt_1
irrevocabile la prestazione promessa, doveva ritenersi esclusa qualsiasi modifica unilaterale dell'accordo.
10. Le censure veicolate dagli ora riassunti motivi d'impugnazione sono infondate. Queste le ragioni.
11. Che, nella specie, le parti oggi in lite non abbiano concluso un contratto gratuito per la sostituzione della batteria del veicolo di proprietà di risulta dalle seguenti Pt_1
considerazioni.
In via generale, vale osservare che, ai sensi dell'art. 1657
c.c., il prezzo costituisce elemento essenziale del contratto d'appalto; ne consegue che, ove le parti non si siano accordate sulla misura del corrispettivo, né abbiano stabilito il modo di determinarlo, né risulti che esse si siano rimesse ai criteri legali
13 indicati nella norma cit., il contratto di appalto non può dirsi perfezionato.
In tale prospettiva, la pretesa “gratuità” dell'intervento presuppone la prova di un patto specifico di esonero dall'onere del pagamento.
L'allegazione di peraltro documentalmente Pt_1
suffragata, secondo cui avrebbe accettato di Controparte_1
eseguire la sostituzione “a costo zero”, non è di per sé
dimostrativa di tale patto.
Occorre, sul punto, osservare che è Controparte_1
un'impresa commerciale, rispetto alla cui attività tipica è,
all'evidenza, estranea l'elargizione di liberalità.
La gratuità di un intervento economicamente rilevante,
eseguito nell'ambito di un'attività di impresa, richiedeva una pattuizione espressa ed univoca, la cui prova incombe su chi intende giovarsene (art. 2697 c.c.). Tale prova, nella specie, non
è stata fornita.
È, per converso, coerente con le acquisite evidenze istruttorie la ricostruzione accolta dal Tribunale, secondo cui ha eseguito la sostituzione non già Controparte_1
gratuitamente, bensì nella (erronea) convinzione di essere tenuta alla prestazione in forza della garanzia promessa dal produttore della batteria.
Conferma questa conclusione la stessa prospettazione dell'appellante, che a p. 17 dell'atto di citazione in appello del
14 09.04.2024 afferma testualmente: “Ciò che ovviamente era ed è
in contestazione è l'obbligo di corrispondere l'importo ivi indicato
(nella fattura emessa da , n.d.e.)trattandosi di Controparte_1
lavori che, secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, avrebbero
dovuto essere eseguiti in garanzia”.
Tale passaggio riscontra l'affermazione che sin dall'origine la fonte dell'obbligazione assunta da non è un Controparte_1
contratto gratuito concluso con bensì il debito da lei Pt_1
contratto nei confronti del produttore (Mercedes-Benz),
produttore e noleggiatore della batteria, che ne aveva garantito il buon funzionamento per dieci anni.
Ne discende che: non è configurabile, tra e Pt_1
, un autonomo contratto gratuito avente ad Controparte_1
oggetto la sostituzione della batteria;
l'attività è stata eseguita da in adempimento (o nell'affidamento) del Controparte_1
diverso vincolo contrattuale intercorrente con il produttore/noleggiatore del componente;
l'inoperatività della garanzia non trasforma l'intervento in prestazione liberale né
vale, da sola, a fondare un patto di gratuità con l'utilizzatore finale.
12. Tanto chiarito, occorre ora esaminare la natura dei rapporti che si instaurano tra il produttore/noleggiatore/garante, il possessore garantito e il soggetto incaricato dell'esecuzione della prestazione nell'ambito della garanzia convenzionale oggetto di causa.
15 La garanzia offerta nella specie dal produttore/noleggiatore, che ha assicurato al noleggiante la riparazione gratuita presso le officine autorizzate, assume la struttura della promessa del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c..
Il produttore/noleggiatore ha potuto assumere tale obbligazione in quanto le officine autorizzate ad eseguire le riparazioni sono soggetti a lui legati da rapporti contrattuali,
che ne consentono il coordinamento operativo.
Il rapporto in esame si presta, altresì, a essere ricondotto allo schema del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 c.c., secondo il quale: il produttore/noleggiatore riveste la qualità di stipulante;
il soggetto incaricato dell'intervento
(officina autorizzata) è il promittente;
il possessore garantito
(noleggiante) è il terzo beneficiario, che, per effetto della stipulazione, acquista il diritto di ottenere la riparazione.
Nella specie, il terzo non è stato nominativamente individuato al momento della stipulazione, ma è stato reso identificabile in base a criteri oggettivi, ossia quale soggetto che aveva in noleggio la batteria garantita (C. n. 15442/2021:
“Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del
terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante,
l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la
sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di
quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione
16 in proprio favore”).
Ne discende che: il produttore/noleggiatore ha promesso al noleggiante che qualsiasi officina appartenente alla propria rete commerciale avrebbe effettuato la riparazione;
il prestatore d'opera (officina) era tenuto a eseguire l'intervento senza corrispettivo nei confronti del noleggiante, in virtù del contratto stipulato con il produttore;
il possessore/noleggiante vantava un diritto di credito verso il prestatore d'opera ex art. 1411 c.c.
13. Nel contratto a favore di terzo, la titolarità del rapporto contrattuale permane in capo ai contraenti originari,
mentre la titolarità del diritto spetta al terzo beneficiario, il quale non diviene mai parte del contratto. L'adesione del terzo si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto.
Ai sensi dell'art. 1413 c.c., “il promittente può opporre al
terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il
suo diritto”.
Ne consegue che tra le eccezioni opponibili rientra anche quella relativa al difetto dei presupposti oggettivi stabiliti nella stipulazione, ivi compresa la mancanza della titolarità della garanzia in capo al soggetto che invoca la prestazione.
Nel caso di specie, è stato accertato che non era Pt_1
subentrata nel contratto di noleggio della batteria e, pertanto,
non aveva titolo per aderire alla stipulazione conclusa tra il produttore/noleggiatore e il prestatore d'opera.
17 Di conseguenza, ha legittimamente Controparte_1
rifiutato di eseguire gratuitamente la sostituzione del componente non funzionante, dal momento che era Pt_1
priva della qualità di beneficiario ai sensi dell'art. 1411 c.c..
14. Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda attorea fondata sull'arricchimento senza causa.
contesta la sussistenza dei presupposti richiesti Pt_1
dalla legge per l'applicazione del rimedio previsto dagli artt.
2041 e 2042 c.c.. Sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che non era priva di altri Controparte_1
strumenti giuridici per ottenere l'indennizzo del pregiudizio lamentato.
In particolare, l'appellante evidenzia che tra le parti era stato stipulato un valido contratto di appalto/d'opera a titolo gratuito. Le pretese attoree avrebbero dovuto essere valutate esclusivamente nell'ambito di tale cornice negoziale. Il mancato pagamento del corrispettivo per i lavori di riparazione trovava giustificazione nel rapporto contrattuale intercorso e nel consenso liberamente prestato da , espressione Controparte_1
della sua volontà negoziale.
Ne consegue che l'azione di arricchimento era improponibile anzitutto per difetto del requisito dell'ingiustizia dell'arricchimento
L'azione era altresì improponibile anche per la non
18 sussidiarietà del rimedio.
A conferma di ciò, l'appellante richiama il fatto che aveva già esperito – senza successo – le azioni Controparte_1
contrattuali, chiedendo l'annullamento del contratto per vizio del consenso e/o la risoluzione ed il risarcimento per inadempimento. Tali domande sono state rigettate nel merito per assenza di errore o dolo e per mancata prova di qualsivoglia inadempimento imputabile a Ciò esclude la Pt_1
possibilità di ricorrere al rimedio residuale dell'arricchimento senza causa.
Infine, anche qualora si volesse ricondurre la fattispecie allo schema del contratto a favore di terzo, Controparte_1
avrebbe potuto – e potrebbe ancora – far valere nei confronti di
Mercedes-Benz, nell'ambito del contratto di concessione di vendita e/o assistenza, la violazione di obblighi contrattuali o delle regole di buona fede e correttezza, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
In conclusione, l'appellante sottolinea che il rigetto, per carenza probatoria, delle azioni contrattuali proposte contro unitamente alla totale inerzia dell'appellata nei Pt_1
confronti del produttore – verso cui avrebbe potuto esperire un'azione autonoma – esclude che l'azione di ingiustificato arricchimento possa considerarsi l'unico strumento idoneo a tutelare il diritto di . Controparte_1
15. I rilievi veicolati dal motivo d'impugnazione in
19 disamina sono infondati per le seguenti considerazioni.
16. In merito alla mancata prova dell'esistenza di uno specifico accordo tra e volto a Pt_1 Controparte_1
esonerare la prima dal pagamento del corrispettivo per la riparazione del veicolo, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 11 della presente motivazione.
Deve escludersi la sussistenza di una giustificazione contrattuale del depauperamento subito da , la Controparte_1
quale ha acquistato e installato una nuova batteria senza ricevere alcun corrispettivo, nonché del corrispondente arricchimento di che ha beneficiato della sostituzione Pt_1
del componente senza sostenere alcun esborso.
Tale conclusione discende dalla seguente duplice considerazione: da un lato, dall'indimostrata esistenza di un patto autonomo tra le parti volto a giustificare la gratuità
dell'intervento; dall'altro, dalla constatazione che ha proceduto alla riparazione richiesta da Controparte_1
nella convinzione – condivisa con quest'ultima – che il Pt_1
relativo costo sarebbe stato coperto dalla garanzia promessa dal produttore.
Deriva che, in difetto di un accordo specifico con per l'esecuzione gratuita della prestazione, Pt_1
non disponeva di strumenti contrattuali idonei Controparte_1
a tutelare il proprio diritto al pagamento, rendendo pertanto ammissibile il ricorso all'azione di arricchimento senza causa.
20 La valutazione del primo giudice, che ha escluso la configurabilità di un titolo giuridico idoneo a giustificare l'arricchimento di deve pertanto ritenersi corretta e Pt_1
meritevole di conferma.
17. Con riferimento al dedotto difetto di sussidiarietà,
fondato sull'assunto che avrebbe potuto agire Controparte_1
giudizialmente nei confronti del produttore, va osservato che tale argomentazione non si confronta con la circostanza – non impugnata e puntualmente accertata nella sentenza di primo grado – secondo cui la garanzia del produttore era già venuta meno al momento dell'intervento riparatore.
In particolare è incontroverso che dopo aver Pt_1
autorizzato la sostituzione della batteria, ha proceduto all'immatricolazione del veicolo in Italia e alla successiva vendita a terzi, omettendo di attivarsi per subentrare nel contratto di noleggio del componente, determinando così – sia pure non intenzionalmente – la decadenza dal beneficio della garanzia.
Ne deriva che l'eventuale azione nei confronti del produttore non avrebbe potuto sortire alcun effetto utile,
risultando preclusa dalla condotta della stessa Deve Pt_1
pertanto escludersi la sussistenza di un alternativo rimedio nei confronti del produttore, idoneo a elidere l'operatività dell'azione di arricchimento.
18. Infine, l'azione di ingiustificato arricchimento risulta
21 ammissibile anche alla luce dei principi enunciati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 33954/2023,
secondo cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., tale azione può essere proposta – sia autonomamente sia in via subordinata – quando la diversa azione, fondata su contratto, su disposizione di legge o su clausola generale, risulti carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, l'azione di arricchimento è preclusa qualora la diversa azione venga rigettata per prescrizione,
decadenza, carenza di prova del danno o nullità per illiceità del titolo contrattuale.
La massima è del seguente letterale tenore: “Ai fini del
rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la
domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata
autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra
domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia
essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione
di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab
origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove
quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto
azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per
nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto
con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, ogni azione contrattuale esperita dall'attrice è stata disattesa con la sentenza di primo grado non
22 per ragioni di prescrizione, decadenza o carenza probatoria in ordine al pregiudizio economico subito da , Controparte_1
bensì per la mancata dimostrazione dell'esistenza di un accordo autonomo con relativo alla sostituzione della batteria, Pt_1
distinto dall'obbligo di eseguire la prestazione in garanzia derivante dal contratto in favore di terzo stipulato con il produttore.
Tale carenza originaria del titolo giustificativo di natura contrattuale rende, pertanto, ammissibile il ricorso all'azione di ingiustificato arricchimento, in coerenza con i criteri di sussidiarietà delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
19. Più precisamente, la legittimazione di Controparte_1
ad esperire l'azione di ingiustificato arricchimento trova conferma nei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la precedente sentenza n. 24772/2008, in tema di arricchimento indiretto.
Secondo tale pronuncia, l'azione ex art. 2041 c.c. è
ammissibile solo in presenza di due presupposti: (a) l'assenza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b)
l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, che si realizza quando la prestazione resa dall'impoverito vada direttamente a vantaggio dell'arricchito. In linea generale, sono esclusi i casi di arricchimento indiretto, nei quali il vantaggio economico è
conseguito da un soggetto diverso dal destinatario della prestazione. Tuttavia, per ragioni di equità, l'azione è ritenuta
23 ammissibile anche nei casi di arricchimento indiretto, quando il vantaggio sia stato conseguito dalla Pubblica Amministrazione o da un terzo a titolo gratuito.
La massima è del seguente tenore: “L'azione di
ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. può
essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la
mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore
dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo
dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa
dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con
conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento
indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa
rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno
scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso
di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato
realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa
dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito
dal terzo a titolo gratuito.”
Nel caso di specie, si configura un'ipotesi di arricchimento indiretto, poiché il soggetto che ha beneficiato della prestazione
( è diverso da quello con cui ha Pt_1 Controparte_1
instaurato il rapporto diretto (il produttore/garante), secondo lo schema del contratto in favore di terzo. ha Controparte_1
eseguito la prestazione in adempimento dell'obbligo assunto nei
24 confronti del produttore, ma il vantaggio economico è stato acquisito da che ha ricevuto la sostituzione della Pt_1
batteria senza corrispettivo.
Poiché tale vantaggio è stato conseguito a titolo gratuito,
si configura una delle ipotesi eccezionali in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento è ammissibile anche in presenza di un arricchimento indiretto.
14. All'infondatezza dei motivi di impugnazione segue l'integrale rigetto dell'appello, con conseguente addebito delle spese del presente grado all'appellante soccombente.
Le spese vengono liquidate secondo i parametri medi previsti per cause di valore pari a € 6.024,00, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, atteso che all'udienza di trattazione la causa è stata rinviata al solo fine di essere rimessa in decisione. Per la fase decisoria si applicano i minimi tariffari, tenuto conto che l'appellata si è limitata a reiterare,
nello scritto conclusionale, quanto già dedotto nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 825/2023 del 14.10.2023 del Tribunale di
Bolzano così provvede:
25 1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel loro
[...]
intero ammontare nell'importo di € 3.011,00, oltre 15% per spese generali forfettarie, CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 17.09.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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