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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 271/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,33 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ELENA PEZZATINI in sostituzione dell'avv. Parte_1
SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO CP_1 Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione. L'avv. Pezzatini discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo ed insistendo per il relativo accoglimento;
richiama la giurisprudenza favorevole resa in vicenda analoghe depositata in PCT.
Il dott. Burgello si riporta agli scritti difensivi e, con riferimento alla giurisprudenza di merito depositata da parte ricorrente in data di ieri osserva quanto segue: in replica alla sentenza della Corte di
Appello di Venezia, richiama quando dedotto a pag. 7 della propria memoria;
in replica alla sentenza del al Tribunale di Asti, richiama pag. 10 della propria memoria e sentenza n. 221/1205 del Tribunale di Firenze prodotta come proprio doc. 10.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA CIRO, elettivamente domiciliata in VIA AMATO 7 CASTELLAMMARE DI
STABIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO e della dott.ssa PIZZUTI SUSANNA, elettivamente domiciliato in
VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
Cont
(d'ora in avanti, anche ), formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalle graduatorie ATA terza fascia, triennio 2018/2021, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
4. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
5. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”. La ricorrente ha allegato:
- di aver presentato in data 30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
III fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Firenze per i profili professionali di Assistente
Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, indicando in domanda il servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario “San Remigio” di OC Superiore (SA) dal 1.9.2012 al 31.8.2014 e il servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Paritario “Centro Paideia” di OC RI (SA) dal 2.1.2017 al 30.10.2017;
- di aver conseguito il punteggio di 18,80 per il profilo Collaboratore Scolastico e di essere stata individuata dall' quale titolare di rapporti di Controparte_3 lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 (dal 17.9.2018 al 30.6.2019) e per l'a.s. 2019/2020
(dal 13.9.2019 al 30.6.2020), nonché dall' per l'a.s. Controparte_4
2020/2021 (dal 11.9.2020 al 30.6.2021);
- che, maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 5.5.2021, ha inoltrato all' di Firenze domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno Controparte_5
scolastico 2021/22 e, ottenuto il relativo inserimento, egli è stato assunto il 1.9.2021con contratto di CP_ lavoro a tempo indeterminato presso l' “Amerigo Vespucci” di Firenze con la mansione di
Collaboratore Scolastico;
- che, inopinatamente, l' di Firenze, con nota prot. 1768/2024 del 1.2.2024 gli ha Controparte_3
comunicato avvio di un procedimento di esclusione dalla graduatoria ATA terza fascia, triennio
2018/2021 e disconoscimento del servizio prestato, procedimento di esclusione avente origine dalla nota prot. 1219 del 29.01.2024 emessa dall' del seguente tenore: “Si fa presente che, a CP_6
Con seguito di quanto comunicato dal Dipartimento il Sistema , Controparte_8
con nota prot. DRTO n.20447/2022 che si allega, in ordine all'attività di accertamento in corso da parte della Procura della Repubblica di OC RI, quest'Ufficio ha avviato gli accertamenti del caso in ordine alle posizioni segnalate, nello specifico riferite a aspiranti inclusi nelle graduatorie ATA di terza fascia triennio 2017/2020 – profilo collaboratore scolastico – assistente amministrativo – assistente tecnico, con dichiarazione di servizio prestato in scuole paritarie. Nell'ambito dell'attività di controllo da parte di questo Ufficio, la sede di OC RI, con nota acquisita al prot. CP_9
DRTO n. 192 DEL 08/01/2024, ha comunicato quanto segue: “A seguito di accertamento ispettivo alla sig.ra CF: sono stati annullati i rapporti di lavoro Parte_1 C.F._1
intercorsi tra la lavoratrice in questione e: - la scuola paritaria “Associazione San Remigio” per il periodo dal 01/09/2012 al 31/08/2014. Alla lavoratrice è stato notificato tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento avente prot.
N.0016370 del 24/01/2020.
- la scuola paritaria “Associazione Centro Paideia” per il periodo dal 02/01/2017 al 31/10/2017. Alla lavoratrice è stato notificato tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento avente prot.
N.0004855 del 09/01/2020”;
- che, conseguentemente, l' di Firenze, con decreto n. 8918/2024 del 23.5.2024, Controparte_3 ha disposto l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021 e l'invalidità giuridica dei servizi statali svolti nel triennio di riferimento;
e, ancora, l' di Controparte_10
Firenze, con decreto prot. 5177 del 23.07.2024, visto il decreto prot. n. 8918/2024 del Dirigente
Scolastico dell'Istituto di disconoscimento del servizio prestato nel triennio Controparte_3
2018/2021, ha disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- che, a questo punto, l'Istituto Comprensivo “Amerigo Vespucci” di Firenze, sede di titolarità, con decreto prot. 7145/2024 del 7.8.2024, ha comunicato la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente, preso quindi atto che l'Amministrazione scolastica – contestata la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario svolto presso l'Associazione San Remigio e presso l'Associazione Centro Paideia, presenti nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia
ATA del triennio 2018/2021 – ha ritenuto non validi giuridicamente i servizi statali svolti negli
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, ha domandato l'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2018/2021,
l'accertamento della validità giuridica dei servizi statali svolti, l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Firenze per il profilo Collaboratore Scolastico, a.s. 2021/2022 e la reintegra del posto di lavoro a tempo indeterminato, facendo valere:
a) l'illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio di tempestività della verifica, avvenuto in violazione del termine di cui all'art. 21-nonies L. 241/1990
(18 mesi, ridotto a 12 per effetto della modifica introdotta dall'art. 63 L. 77/2021);
b) l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie III fascia ATA, triennio 2018/2021, per insussistenza di una propria dichiarazione mendace;
c) l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, perché i
24 mesi risultano maturati anche senza considerare il servizio persso l'istituto paritario, senza quindi che sussista un nesso causale tra la asserita dichiarazione non veritiera e il conseguimento dei benedici, che in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebnbe conseguito, con conseguente non operatività della decadenza di cui all'art. 75 DPR 445/2000. Cont Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Sono pacifici i fatti di causa.
La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2021/2022 nel profilo di collaboratore scolastico perché inclusa, a domanda, nella graduatoria c.d. dei 24 mesi - concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti (cd. ATA) dell'area A e B, di cui all'art. 554 D.Lgs. 297/1994 (docc.
7-8 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.).
A seguito di quanto comunicato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del convenuto in ordine all'attività di accertamento in corso da parte della Procura della CP_1
Repubblica di OC RI, con nota prot. DRTO n. 20447/2022 (doc. 14 fasc. ric.; doc. 2 fasc.
Cont
) l'Amministrazione resistente ha avviato accertamenti relativamente a posizioni di alcuni aspiranti inclusi nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia triennio 2017/2020, che avrebbero prestato fittiziamente servizio presso una serie di scuole paritarie al solo fine di accumulare punteggio utile da dichiarare per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA triennio 2017/2020.
Nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell' , è stata Controparte_11 acquisita la nota prot. DRTO n. 192 dell'8.1.2024 della sede di OC RI (doc. 4 fasc. CP_9
Cont
), che – per quanto qui rileva – ha annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la scuola paritaria “Associazione San Remigio” per il periodo dal 01/09/2012 al 31/08/2014 e il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la scuola paritaria “Associazione Centro Paideia” per il periodo dal
02/01/2017 al 31/10/2017 (servizi dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2017/2020, scadenza prorogata al 2021).
CP_ Con nota di avvio del procedimento prot. n. 1768/2024 del 1.2.2024, il Dirigente Scolastico dell'
di Firenze ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo di
[...] Controparte_3
esclusione dalla graduatoria di terza fascia ATA per il triennio 2018-2021, ai sensi dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640/2017, e il conseguente disconoscimento dei servizi prestati presso le scuole statali nel predetto triennio (doc. 9 fasc. ric.). Con successivo decreto, il medesimo D.S. ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di
III fascia personale ATA triennio 2017-2020, in applicazione dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M.
640/2017, con conseguente decadenza dai benefici e con l'effetto che il servizio prestato nelle scuole statali nel triennio di riferimento sia da considerarsi servizio prestato di fatto, non suscettibile di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale ATA, per aver la ricorrente effettuato una dichiarazione mendace circa i servizi prestati nelle scuole paritarie di cui sopra, non risultando essere stati effettivamente prestati i predetti servizi, come da comunicazione della sede CP_9
di OC RI (doc. 11 fasc. ric.; doc. 3b fasc. MIM).
Quindi, l' di Firenze, con decreto prot. 5177 del 23.07.2024, visto il decreto prot. n. CP_12
8918/2024 del Dirigente Scolastico dell'Istituto di disconoscimento del servizio Controparte_3
prestato nel triennio 2018/2021, ha disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale)
e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 12 fasc. ric.) e, infine, il Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Amerigo Vespucci” di Firenze, con decreto prot. 7145/2024 del
7.8.2024, ha comunicato la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sulla base del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi (doc. 13 fasc. ric.).
Le doglianze sollevate dalla ricorrente contro i provvedimenti in questa sede impugnati non sono fondate, dal momento che:
• il disconoscimento dei rapporti di lavoro tra il ricorrente e l'istituto paritario “Associazione San
Remigio” e istituto paritario “Associazione Centro Paideia” è stato operato sulla base delle Cont convergenti risultanze condotte dall' (doc. 4 fasc. ) e dalla PG (nell'ambito del CP_9
procedimento penale richiamato in atti: vd. ordinanza di applicazione delle misure cautelari del
28.10.2022 emessa dal GIP del Tribunale di OC RI:);
Cont
• escluso quindi che il disconoscimento sia stato operato dal unicamente in ragione dell'omesso versamento dei contributi previdenziali (circostanza che rende inconferente rispetto al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale che reputa insufficiente, ai fini del disconoscimento del servizio prestato, la mera irregolarità contributiva), sarebbe stato onere della ricorrente fornire dimostrazione dell'effettività dei servizi prestati presso le due scuole paritarie (“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina
o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”: così le note alla Tabella di Valutazione allegata al D.M. 640/2017);
• tale onere non può dirsi assolto, in quanto:
✓ la lettera di assunzione in atti (doc. 16 fasc. ric.) reca una firma illeggibile con riferimento alla parte datoriale, di talchè non risulta la persona che lo abbia sottoscritto e il ruolo dalla medesima rivestito nell'ambito dell'istituto paritario;
✓ le buste paga in atti, peraltro non depositate per tutti i mesi (doc. 17 fasc. ric.), non forniscono prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni, in difetto di deposito di ulteriore documentazione idonea a tal fine (contabili di bonifico, estratti di conto corrente, quietanze di pagamento ecc.);
✓ i certificati di servizio in atti (doc. 15 fasc. ric.), che non hanno efficacia probatoria di atto pubblico (in quanto sottoscritti dai rispettivi coordinatori delle attività scolastiche della scuola paritaria, che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale), indica incarichi annuali “senza specificare i giorni di effettivo servizio e, correlativamente, i giorni di assenza, né indicare l'orario di servizio osservato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la retribuzione concordata” (così, in vicenda del tutto analoga, Trib.
Firenze, sentenza n. 646/2021, dott.ssa ; Per_1
✓ il certificato C” storico rilasciato dal Centro per l'Impiego (doc. 8 fasc. ric.) riporta espressamente la possibilità di rettificare in autotutela amministrativa quanto ivi attestato su stato e anzianità di disoccupazione in caso di riscontrate irregolarità/falsità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'utente ai sensi del DPR 445/2000;
✓ la nota doc. 19 fasc. ric. riporta il medesimo certificato di servizio relativo al Centro
Paideia di cui al doc. 15 cit., mentre la nota doc. 20 (relativa all'Associazione San Remigio)
è priva anch'essa di efficacia probatoria privilegiata , facendo esclusivamente riferimento a quanto risultante dai registri della scuola paritaria
• la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo alla ricorrente, che ha attestato una certificazione che, riguardando un rapporto giuridico che lo riguardava, non poteva non sapere essere falsa;
• né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/20171, né l'art. 72 D.P.R. 445/20012 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al CP_9
Cont
l'8.1.2024 è seguita già in data 29.1.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato al depennamento dalle graduatorie;
• non rileva la disciplina dell'art. 21-novies L. 241/1990, posto che il provvedimento oggetto di causa non ha costituito espressione del potere di autotutela amministrativa, bensì è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt. 71 e ss. DPR 445/2000, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità dei contratti di lavoro in esame, senza che possa rilevare la circostanza che la ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio contestato (vd. in questo senso, Tribunale di Firenze, ord. n. 9162/2024 del
27.12.2024, nel procedimento di reclamo R.G. 3741/2024; Tribunale di Firenze, sent.
9.1.2025 in
RG 3645/24, dott.ssa . Persona_2
In conclusione, ile domande del ricorso devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, già ridotte ai sensi dell'art. 152-bis disp. att c.p.c., sulla base di una controversia di valore indeterminabile e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.951,20 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda”. 2 “
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione”.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 271/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,33 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ELENA PEZZATINI in sostituzione dell'avv. Parte_1
SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO CP_1 Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione. L'avv. Pezzatini discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo ed insistendo per il relativo accoglimento;
richiama la giurisprudenza favorevole resa in vicenda analoghe depositata in PCT.
Il dott. Burgello si riporta agli scritti difensivi e, con riferimento alla giurisprudenza di merito depositata da parte ricorrente in data di ieri osserva quanto segue: in replica alla sentenza della Corte di
Appello di Venezia, richiama quando dedotto a pag. 7 della propria memoria;
in replica alla sentenza del al Tribunale di Asti, richiama pag. 10 della propria memoria e sentenza n. 221/1205 del Tribunale di Firenze prodotta come proprio doc. 10.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA CIRO, elettivamente domiciliata in VIA AMATO 7 CASTELLAMMARE DI
STABIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO e della dott.ssa PIZZUTI SUSANNA, elettivamente domiciliato in
VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
Cont
(d'ora in avanti, anche ), formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalle graduatorie ATA terza fascia, triennio 2018/2021, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
4. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
5. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”. La ricorrente ha allegato:
- di aver presentato in data 30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
III fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Firenze per i profili professionali di Assistente
Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, indicando in domanda il servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario “San Remigio” di OC Superiore (SA) dal 1.9.2012 al 31.8.2014 e il servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Paritario “Centro Paideia” di OC RI (SA) dal 2.1.2017 al 30.10.2017;
- di aver conseguito il punteggio di 18,80 per il profilo Collaboratore Scolastico e di essere stata individuata dall' quale titolare di rapporti di Controparte_3 lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 (dal 17.9.2018 al 30.6.2019) e per l'a.s. 2019/2020
(dal 13.9.2019 al 30.6.2020), nonché dall' per l'a.s. Controparte_4
2020/2021 (dal 11.9.2020 al 30.6.2021);
- che, maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 5.5.2021, ha inoltrato all' di Firenze domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno Controparte_5
scolastico 2021/22 e, ottenuto il relativo inserimento, egli è stato assunto il 1.9.2021con contratto di CP_ lavoro a tempo indeterminato presso l' “Amerigo Vespucci” di Firenze con la mansione di
Collaboratore Scolastico;
- che, inopinatamente, l' di Firenze, con nota prot. 1768/2024 del 1.2.2024 gli ha Controparte_3
comunicato avvio di un procedimento di esclusione dalla graduatoria ATA terza fascia, triennio
2018/2021 e disconoscimento del servizio prestato, procedimento di esclusione avente origine dalla nota prot. 1219 del 29.01.2024 emessa dall' del seguente tenore: “Si fa presente che, a CP_6
Con seguito di quanto comunicato dal Dipartimento il Sistema , Controparte_8
con nota prot. DRTO n.20447/2022 che si allega, in ordine all'attività di accertamento in corso da parte della Procura della Repubblica di OC RI, quest'Ufficio ha avviato gli accertamenti del caso in ordine alle posizioni segnalate, nello specifico riferite a aspiranti inclusi nelle graduatorie ATA di terza fascia triennio 2017/2020 – profilo collaboratore scolastico – assistente amministrativo – assistente tecnico, con dichiarazione di servizio prestato in scuole paritarie. Nell'ambito dell'attività di controllo da parte di questo Ufficio, la sede di OC RI, con nota acquisita al prot. CP_9
DRTO n. 192 DEL 08/01/2024, ha comunicato quanto segue: “A seguito di accertamento ispettivo alla sig.ra CF: sono stati annullati i rapporti di lavoro Parte_1 C.F._1
intercorsi tra la lavoratrice in questione e: - la scuola paritaria “Associazione San Remigio” per il periodo dal 01/09/2012 al 31/08/2014. Alla lavoratrice è stato notificato tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento avente prot.
N.0016370 del 24/01/2020.
- la scuola paritaria “Associazione Centro Paideia” per il periodo dal 02/01/2017 al 31/10/2017. Alla lavoratrice è stato notificato tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento avente prot.
N.0004855 del 09/01/2020”;
- che, conseguentemente, l' di Firenze, con decreto n. 8918/2024 del 23.5.2024, Controparte_3 ha disposto l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021 e l'invalidità giuridica dei servizi statali svolti nel triennio di riferimento;
e, ancora, l' di Controparte_10
Firenze, con decreto prot. 5177 del 23.07.2024, visto il decreto prot. n. 8918/2024 del Dirigente
Scolastico dell'Istituto di disconoscimento del servizio prestato nel triennio Controparte_3
2018/2021, ha disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- che, a questo punto, l'Istituto Comprensivo “Amerigo Vespucci” di Firenze, sede di titolarità, con decreto prot. 7145/2024 del 7.8.2024, ha comunicato la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente, preso quindi atto che l'Amministrazione scolastica – contestata la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario svolto presso l'Associazione San Remigio e presso l'Associazione Centro Paideia, presenti nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia
ATA del triennio 2018/2021 – ha ritenuto non validi giuridicamente i servizi statali svolti negli
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, ha domandato l'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2018/2021,
l'accertamento della validità giuridica dei servizi statali svolti, l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Firenze per il profilo Collaboratore Scolastico, a.s. 2021/2022 e la reintegra del posto di lavoro a tempo indeterminato, facendo valere:
a) l'illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio di tempestività della verifica, avvenuto in violazione del termine di cui all'art. 21-nonies L. 241/1990
(18 mesi, ridotto a 12 per effetto della modifica introdotta dall'art. 63 L. 77/2021);
b) l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie III fascia ATA, triennio 2018/2021, per insussistenza di una propria dichiarazione mendace;
c) l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, perché i
24 mesi risultano maturati anche senza considerare il servizio persso l'istituto paritario, senza quindi che sussista un nesso causale tra la asserita dichiarazione non veritiera e il conseguimento dei benedici, che in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebnbe conseguito, con conseguente non operatività della decadenza di cui all'art. 75 DPR 445/2000. Cont Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Sono pacifici i fatti di causa.
La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2021/2022 nel profilo di collaboratore scolastico perché inclusa, a domanda, nella graduatoria c.d. dei 24 mesi - concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti (cd. ATA) dell'area A e B, di cui all'art. 554 D.Lgs. 297/1994 (docc.
7-8 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.).
A seguito di quanto comunicato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del convenuto in ordine all'attività di accertamento in corso da parte della Procura della CP_1
Repubblica di OC RI, con nota prot. DRTO n. 20447/2022 (doc. 14 fasc. ric.; doc. 2 fasc.
Cont
) l'Amministrazione resistente ha avviato accertamenti relativamente a posizioni di alcuni aspiranti inclusi nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia triennio 2017/2020, che avrebbero prestato fittiziamente servizio presso una serie di scuole paritarie al solo fine di accumulare punteggio utile da dichiarare per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA triennio 2017/2020.
Nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell' , è stata Controparte_11 acquisita la nota prot. DRTO n. 192 dell'8.1.2024 della sede di OC RI (doc. 4 fasc. CP_9
Cont
), che – per quanto qui rileva – ha annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la scuola paritaria “Associazione San Remigio” per il periodo dal 01/09/2012 al 31/08/2014 e il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la scuola paritaria “Associazione Centro Paideia” per il periodo dal
02/01/2017 al 31/10/2017 (servizi dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2017/2020, scadenza prorogata al 2021).
CP_ Con nota di avvio del procedimento prot. n. 1768/2024 del 1.2.2024, il Dirigente Scolastico dell'
di Firenze ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo di
[...] Controparte_3
esclusione dalla graduatoria di terza fascia ATA per il triennio 2018-2021, ai sensi dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640/2017, e il conseguente disconoscimento dei servizi prestati presso le scuole statali nel predetto triennio (doc. 9 fasc. ric.). Con successivo decreto, il medesimo D.S. ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di
III fascia personale ATA triennio 2017-2020, in applicazione dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M.
640/2017, con conseguente decadenza dai benefici e con l'effetto che il servizio prestato nelle scuole statali nel triennio di riferimento sia da considerarsi servizio prestato di fatto, non suscettibile di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale ATA, per aver la ricorrente effettuato una dichiarazione mendace circa i servizi prestati nelle scuole paritarie di cui sopra, non risultando essere stati effettivamente prestati i predetti servizi, come da comunicazione della sede CP_9
di OC RI (doc. 11 fasc. ric.; doc. 3b fasc. MIM).
Quindi, l' di Firenze, con decreto prot. 5177 del 23.07.2024, visto il decreto prot. n. CP_12
8918/2024 del Dirigente Scolastico dell'Istituto di disconoscimento del servizio Controparte_3
prestato nel triennio 2018/2021, ha disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale)
e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 12 fasc. ric.) e, infine, il Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Amerigo Vespucci” di Firenze, con decreto prot. 7145/2024 del
7.8.2024, ha comunicato la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sulla base del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi (doc. 13 fasc. ric.).
Le doglianze sollevate dalla ricorrente contro i provvedimenti in questa sede impugnati non sono fondate, dal momento che:
• il disconoscimento dei rapporti di lavoro tra il ricorrente e l'istituto paritario “Associazione San
Remigio” e istituto paritario “Associazione Centro Paideia” è stato operato sulla base delle Cont convergenti risultanze condotte dall' (doc. 4 fasc. ) e dalla PG (nell'ambito del CP_9
procedimento penale richiamato in atti: vd. ordinanza di applicazione delle misure cautelari del
28.10.2022 emessa dal GIP del Tribunale di OC RI:);
Cont
• escluso quindi che il disconoscimento sia stato operato dal unicamente in ragione dell'omesso versamento dei contributi previdenziali (circostanza che rende inconferente rispetto al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale che reputa insufficiente, ai fini del disconoscimento del servizio prestato, la mera irregolarità contributiva), sarebbe stato onere della ricorrente fornire dimostrazione dell'effettività dei servizi prestati presso le due scuole paritarie (“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina
o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”: così le note alla Tabella di Valutazione allegata al D.M. 640/2017);
• tale onere non può dirsi assolto, in quanto:
✓ la lettera di assunzione in atti (doc. 16 fasc. ric.) reca una firma illeggibile con riferimento alla parte datoriale, di talchè non risulta la persona che lo abbia sottoscritto e il ruolo dalla medesima rivestito nell'ambito dell'istituto paritario;
✓ le buste paga in atti, peraltro non depositate per tutti i mesi (doc. 17 fasc. ric.), non forniscono prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni, in difetto di deposito di ulteriore documentazione idonea a tal fine (contabili di bonifico, estratti di conto corrente, quietanze di pagamento ecc.);
✓ i certificati di servizio in atti (doc. 15 fasc. ric.), che non hanno efficacia probatoria di atto pubblico (in quanto sottoscritti dai rispettivi coordinatori delle attività scolastiche della scuola paritaria, che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale), indica incarichi annuali “senza specificare i giorni di effettivo servizio e, correlativamente, i giorni di assenza, né indicare l'orario di servizio osservato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la retribuzione concordata” (così, in vicenda del tutto analoga, Trib.
Firenze, sentenza n. 646/2021, dott.ssa ; Per_1
✓ il certificato C” storico rilasciato dal Centro per l'Impiego (doc. 8 fasc. ric.) riporta espressamente la possibilità di rettificare in autotutela amministrativa quanto ivi attestato su stato e anzianità di disoccupazione in caso di riscontrate irregolarità/falsità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'utente ai sensi del DPR 445/2000;
✓ la nota doc. 19 fasc. ric. riporta il medesimo certificato di servizio relativo al Centro
Paideia di cui al doc. 15 cit., mentre la nota doc. 20 (relativa all'Associazione San Remigio)
è priva anch'essa di efficacia probatoria privilegiata , facendo esclusivamente riferimento a quanto risultante dai registri della scuola paritaria
• la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo alla ricorrente, che ha attestato una certificazione che, riguardando un rapporto giuridico che lo riguardava, non poteva non sapere essere falsa;
• né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/20171, né l'art. 72 D.P.R. 445/20012 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al CP_9
Cont
l'8.1.2024 è seguita già in data 29.1.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato al depennamento dalle graduatorie;
• non rileva la disciplina dell'art. 21-novies L. 241/1990, posto che il provvedimento oggetto di causa non ha costituito espressione del potere di autotutela amministrativa, bensì è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt. 71 e ss. DPR 445/2000, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità dei contratti di lavoro in esame, senza che possa rilevare la circostanza che la ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio contestato (vd. in questo senso, Tribunale di Firenze, ord. n. 9162/2024 del
27.12.2024, nel procedimento di reclamo R.G. 3741/2024; Tribunale di Firenze, sent.
9.1.2025 in
RG 3645/24, dott.ssa . Persona_2
In conclusione, ile domande del ricorso devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, già ridotte ai sensi dell'art. 152-bis disp. att c.p.c., sulla base di una controversia di valore indeterminabile e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.951,20 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda”. 2 “
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione”.