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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D' APPELLO
DI ROMA
Sezione Quinta civile
Composta dai seguenti magistrati :
Dott. ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott. ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio per lo scioglimento della riserva nel procedimento camerale ex art. 351 c.p.c. trattato all' udienza in presenza del 20/03/2025 , rubricato al n. rg. 751-1/2025 al quale è riunito il procedimento n. rg. 790-1/2025 e il procedimento 891-1/2025 , di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 12/2025 del
Tribunale di Rieti il 16/1/2025 , ha emesso la seguente
ORDINANZA
Esaminate le deduzioni svolte a sostegno della misura cautelare invocata dalle parti ricorrenti ex art. 351 c.p.c. , avverso il capo esecutivo della sentenza di condanna degli attori ( odierni appellanti) alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti risultati vittoriosi nel primo grado , liquidate in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 64.138.000 (da ritenersi chiaramente frutto di errore materiale del giudicante – in luogo di
64.138,00 - anche in ragione della non corrispondenza al risultato della sommatoria delle singole voci indicate in sentenza) oltre accessori , e quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in favore del solo appellato in euro 4.975,10 , oltre accessori;
CP_1
Rilevato che a norma dell' art. 283 c.p.c. testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dall' art. 3, comma 22, lett. A) del D.L.vo. 10/10/2022
n. 197 a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ratione temporis alla presente controversia , il giudice d' appello …sospende in tutto o in parte l' efficacia esecutiva o l' esecuzione della sentenza impugnata , se l' impugnazione appare manifestamente fondata o se dall' esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile ,pur quando la
condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
Considerato che le censure avverso l' eccessiva liquidazione delle spese di lite operata secondo il criterio del disputatum invece che secondo il criterio indeterminabile complessità alta, desumibile dalle richieste avanzate negli atti difensivi, non appaiono manifestamente infondate e meritano di essere approfondite in sede decisoria , alla luce del consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il valore della causa deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti ( cfr. in tal senso Cass. 11213/2022, Cass.
10984/2021e Cass. 19455/ 2018);
Rilevato che in ragione della evidente eccessività degli importi liquidati,
rispetto a tale parametro, sussistono i presupposti per la sospensione, nelle more della definizione del gravame e relativamente alle parti ordierne ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , in proprio e quale erede di e Parte_5 Persona_1 Per_2
, e , in proprio e n.q. di erede di ,
[...] Parte_6 Persona_2
l' esecuzione del capo di condanna della sentenza limitatamente alla parte eccedente la somma di euro 14.103,00 , quali spese di lite dovute dai soccombenti nei confronti di ciascuno dei cinque convenuti vittoriosi,
calcolate in base al valore indeterminabile di complessità alta della causa,
e nella misura media dei compensi (fermo restando il compenso liquidato in favore del solo appellato per il giudizio di ATP e relativi CP_1
accessori);
P.Q.M.
-accoglie l' istanza di inibitoria proposta da , Parte_1 Pt_2
, , , in proprio
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6
e n. q. di erede di e , in proprio e n. q. Persona_2 Parte_5
di erede di e e per l' effetto sospende, Persona_2 Persona_1
nei confronti dei predetti ricorrenti, l' efficacia esecutiva del dispositivo della sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Rieti il
16/1/2025, nella parte riguardante la condanna degli attori in solido a rifondere ai convenuti vittoriosi le spese di lite liquidate in complessivi euro
64.138.000 ( rectius 64.138,00 ), in favore di ciascun convenuto vittorioso oltre accessori, ed euro 4.975,10 per l' appellato oltre accessori, per CP_1
la parte eccedente la somma di euro 14.103,00 oltre accessori spettanti a ciascun convenuto vittorioso, ferma restando la somma di euro 4.975,00 più accessori spettante all' appellato per il giudizio di ATP, e la statuizione CP_1
sulla attribuzione per i difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi. Roma, 24/3/2025.
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
DI ROMA
Sezione Quinta civile
Composta dai seguenti magistrati :
Dott. ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott. ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio per lo scioglimento della riserva nel procedimento camerale ex art. 351 c.p.c. trattato all' udienza in presenza del 20/03/2025 , rubricato al n. rg. 751-1/2025 al quale è riunito il procedimento n. rg. 790-1/2025 e il procedimento 891-1/2025 , di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 12/2025 del
Tribunale di Rieti il 16/1/2025 , ha emesso la seguente
ORDINANZA
Esaminate le deduzioni svolte a sostegno della misura cautelare invocata dalle parti ricorrenti ex art. 351 c.p.c. , avverso il capo esecutivo della sentenza di condanna degli attori ( odierni appellanti) alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti risultati vittoriosi nel primo grado , liquidate in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 64.138.000 (da ritenersi chiaramente frutto di errore materiale del giudicante – in luogo di
64.138,00 - anche in ragione della non corrispondenza al risultato della sommatoria delle singole voci indicate in sentenza) oltre accessori , e quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in favore del solo appellato in euro 4.975,10 , oltre accessori;
CP_1
Rilevato che a norma dell' art. 283 c.p.c. testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dall' art. 3, comma 22, lett. A) del D.L.vo. 10/10/2022
n. 197 a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ratione temporis alla presente controversia , il giudice d' appello …sospende in tutto o in parte l' efficacia esecutiva o l' esecuzione della sentenza impugnata , se l' impugnazione appare manifestamente fondata o se dall' esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile ,pur quando la
condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
Considerato che le censure avverso l' eccessiva liquidazione delle spese di lite operata secondo il criterio del disputatum invece che secondo il criterio indeterminabile complessità alta, desumibile dalle richieste avanzate negli atti difensivi, non appaiono manifestamente infondate e meritano di essere approfondite in sede decisoria , alla luce del consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il valore della causa deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti ( cfr. in tal senso Cass. 11213/2022, Cass.
10984/2021e Cass. 19455/ 2018);
Rilevato che in ragione della evidente eccessività degli importi liquidati,
rispetto a tale parametro, sussistono i presupposti per la sospensione, nelle more della definizione del gravame e relativamente alle parti ordierne ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , in proprio e quale erede di e Parte_5 Persona_1 Per_2
, e , in proprio e n.q. di erede di ,
[...] Parte_6 Persona_2
l' esecuzione del capo di condanna della sentenza limitatamente alla parte eccedente la somma di euro 14.103,00 , quali spese di lite dovute dai soccombenti nei confronti di ciascuno dei cinque convenuti vittoriosi,
calcolate in base al valore indeterminabile di complessità alta della causa,
e nella misura media dei compensi (fermo restando il compenso liquidato in favore del solo appellato per il giudizio di ATP e relativi CP_1
accessori);
P.Q.M.
-accoglie l' istanza di inibitoria proposta da , Parte_1 Pt_2
, , , in proprio
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6
e n. q. di erede di e , in proprio e n. q. Persona_2 Parte_5
di erede di e e per l' effetto sospende, Persona_2 Persona_1
nei confronti dei predetti ricorrenti, l' efficacia esecutiva del dispositivo della sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Rieti il
16/1/2025, nella parte riguardante la condanna degli attori in solido a rifondere ai convenuti vittoriosi le spese di lite liquidate in complessivi euro
64.138.000 ( rectius 64.138,00 ), in favore di ciascun convenuto vittorioso oltre accessori, ed euro 4.975,10 per l' appellato oltre accessori, per CP_1
la parte eccedente la somma di euro 14.103,00 oltre accessori spettanti a ciascun convenuto vittorioso, ferma restando la somma di euro 4.975,00 più accessori spettante all' appellato per il giudizio di ATP, e la statuizione CP_1
sulla attribuzione per i difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi. Roma, 24/3/2025.
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta