Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 13.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6136/2024 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA
n. il 04.04.83, Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Fabrizio de Luca. opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Paola Janes Carratù. opposto
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 opposto contumace
Oggetto: opposizione a carta esattoriale. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2024 l'epigrafata ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120230129344626000, notificata il 30 gennaio 2024 relativa a contributi previdenziali in oggetto per l'anno 2011, pari ad euro 941,48, somme delle quali è ente impositore , per quanto di competenza. Ella ha eccepito l'inesistenza originaria del CP_2 titolo esecutivo;
la prescrizione del diritto di credito;
in via meramente subordinata, ha eccepito la decadenza dell'ente impositore dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs n. 46/99; il difetto di motivazione e la violazione dello statuto del contribuente e ha chiesto “A) Dichiarare inesistente il diritto ad agire esecutivamente per tutti i motivi suesposti in fatto e diritto, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione,
1
B)
Condannare le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese di giudizio, diritti, onorari, oltre accessori di legge”.
È stata rigettata l'istanza, non ricorrendo i gravi motivi.
costituitasi in data 28.10.2024 rispetto all'udienza di discussione del 29.10.2024, ha CP_3 eccepito la nullità del ricorso per tardività della notifica e/o estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica del ricorso;
la sua carenza di legittimazione passiva a resistere all'eccezione di prescrizione, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio;
ha confutato i vizi formali dedotti dalla ricorrente e ha chiesto: “In via preliminare la declaratoria di nullità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 415 5° co c.p.c o per la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata rinnovazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; sempre in via preliminare la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente , con conseguente Controparte_1 estromissione della stessa dal presente giudizio;
in via principale per la declaratoria di infondatezza in fatto e diritto della domanda e, per l'effetto, per il rigetto della stessa;
in ogni caso, per la declaratoria di piena legittimità e validità dell'operato del , con conseguente rigetto di tutte le domande Controparte_4 proposte nei confronti della stessa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, per la condanna dell'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne la medesima
, da ogni somma che dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi incluse le Controparte_1 spese di lite, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Dopo la rinnovazione della notifica del ricorso ai convenuti e il deposito di memoria integrativa da parte di , la , benché ritualmente citata (cfr. notifica a mezzo PEC effettuata CP_3 CP_2 il 27.12.2024 entro il termine perentorio concesso dal Giudicante), non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Giudicante, al termine della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza letta in udienza.
Le doglianze formulate dall'opponente sono: 1) prescrizione del diritto azionato alla data della notifica del 30 Gennaio 2024 della cartella in oggetto;
2) decadenza dell'ente impositore dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs n. 46/99; 3) Difetto di motivazione. Violazione Statuto del contribuente.
Quanto alla legittimazione passiva, per i vizi formali della cartella vi è legittimazione passiva di in quanto soggetto tenuto, per i contributi pretesi dalla , alla formazione del CP_3 CP_2 ruolo, mediante iscrizione del debito, alla formazione e notifica della cartella di pagamento;
per l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione la legittimazione passiva è dell'ente impositore, in questo caso della . CP_2
I vizi di cui ai nn. 2 e 3 sono stati tardivamente prospettati dal momento che essi, rientrando nel novero delle censure di carattere formale, andavano proposti nel termine di 20 gg dalla notifica della cartella (cfr. 30.01.2024), ai sensi del combinato disposto degli artt.29 d.lgs. 46/99 e 617, 1°
2 comma c.p.c. laddove il ricorso risulta invece depositato in data 11.03.2024. Tale riscontro assorbe la valutazione nel merito delle eccezioni proposte.
Quanto al vizio n.1, il corso prescrizionale dei contributi richiesti dalla è CP_2 divenuto decennale per effetto dell'entrata in vigore della nuova norma contenuta dall'articolo 66 della 247/2012, vigente soltanto dal 2 febbraio 2013. I giudici di merito hanno ritenuto concordemente che “in tema di prescrizione delle cartelle notificate dalla cassa forense, il termine decennale di prescrizione si applica solo alle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della nuova norma non era ancora decorso il termine previsto dalla L. n. 335 del 1995, ossia il termine quinquennale” (Corte appello
Catania sez. lav., 27/02/2019, n.202; Corte di Appello di Roma 3.2.2020 n. 313; Corte di Appello di
Roma, n. 134/2020, n. 5523/2017, Corte di Appello di Bologna, n. 447/2019, Corte di Appello di
Salerno, n. 667/2019, Corte di Appello di Milano, n. 1361/2019 e n. 1132/2018, Corte di Appello di
Palermo, Tribunale di Roma, n. 10674/2020, n. 2202/2020, n. 1267/2020, n. 9441/2019, n.
8808/2019). La giurisprudenza di merito si è così pronunciata adeguandosi al principio espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729/2013, che ha sancito che: “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi -quale quella in esame- in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 18953/2014, ove, analizzando la problematica della prescrizione relativamente ad una contribuzione del 1990, ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dal 2/02/2013, “non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua”..
Rispetto al periodo di maturazione della prescrizione, decorrente dal 2011, va detto che la contribuzione reclamata dalla , è denominata “contrib.integrativo autoliquidazione (art.11 CP_2
l.576/1980)” oltre sanzioni e interessi dovuti.
I contributi integrativi, di cui all'art. 11 della L.20/09/1980, n. 576, sono contributi rapportati al volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ammontanti alla misura del 2% e disancorati dal reddito professionale prodotto, il cui obbligo di versamento trova il suo presupposto nella iscrizione all'albo professionale e al suo pagamento non segue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale, ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico- solidaristico (cfr. Corte Costituzionale Sentenza n. 104/2022), tant'è vero che non vanno restituiti
3 nel caso in cui venga accertato l'esercizio della professione in regime di incompatibilità con conseguente cancellazione retroattiva da (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 24141 CP_2 del 30 ottobre 2020, conf. sentenze n. 30571 del 2019 e n. 10458 del 1998). Il termine per il pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione connesso al Mod.5/TER è il 30 settembre dell'anno di riferimento, dovendosi assolvere da parte del professionista al momento della presentazione del mod.5 ed è da tale data che inizia a decorrere la prescrizione. Il decorso della prescrizione, nel diverso caso del professionista che non abbia assolto all'obbligo di comunicazione del modello 5, può ancorarsi al termine per il versamento e quindi può farsi risalire al 31.12 dell'anno successivo a quello di competenza.
Nel caso in esame, il dies a quo per tali contributi decorre dal 30.09.2012 prorogato al 1° ottobre, cadendo il 30 settembre di domenica) e il medesimo corso prescrizionale hanno le sanzioni civili la cui natura giuridica è la stessa dell'obbligazione principale per cui “restano soggette al medesimo regime prescrizionale» (ex plurimis: Cass. n. 16262/2018).
Avuto riguardo al caso in esame, difettando atti interruttivi notificati medio tempore la cui prova doveva essere assolta sia da che da e considerando che il primo atto CP_2 CP_3 pervenuto alla ricorrente è la notifica della cartella di pagamento, la prescrizione decennale si è consumata. Non giova ad la deduzione dell'applicabilità al corso prescrizionale delle CP_3 sospensioni dei versamenti e delle attività esecutive, previste per legge a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Ed invero, le disposizioni citate dall Controparte_1 riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
4 Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni
è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarato che l'opponente non è tenuta al pagamento della contribuzione richiesta nella cartella esattoriale in oggetto, perché prescritta.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione della metà delle spese;
per la restante parte vanno poste in solido a carico di entrambi i convenuti, dal momento che la responsabilità in ordine alla maturazione della prescrizione cede a carico sia del legittimato passivo sia di , in considerazione della tardività della notifica della cartella. CP_3
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che l'opponente non è tenuta al pagamento della contribuzione richiesta nella cartella esattoriale in oggetto, perché prescritta;
rigetta l'opposizione ex art. 29 d.lgs. 46/99 perché tardiva;
liquida le spese in € 392,15 comprensivi di spese generali di cui compensa la metà e condanna i convenuti al pagamento in solido all'opponente della restante metà oltre IVA e CPA.
Napoli 13.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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