Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2026REG.PROV.COLL.
N. 06245/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6245 del 2023, proposto da
Società Benvegnu' NI BA e AN S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
AdER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00227/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AdER - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. TA IO e udita per parte appellante l’avvocato Angela Palmisano in sostituzione dell'avvocato Maddalena Aldegheri;
Dato atto che l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio l’azienda agricola appellante ha impugnato la cartella di pagamento n. 124 2021 00273455 26 000, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 42.436,67 per “prelievi latte” relativi all’annata 1996/97, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”; l’impugnazione è stata estesa a tutti gli atti connessi, presupposto o conseguenti.
2. In esito al giudizio, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto respingeva il ricorso.
3. La Società ha proposto appello.
4. l’Agenzia delle Entrate e Riscossione – AdER si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, in occasione della quale il Collegio, con ordinanza n. 5782 del 4 luglio 2025, ha disposto istruttoria al fine di acquisire:
- copia della relata di notifica della cartella di pagamento n. 124 2021 00273455 26 000, impugnata nel presente giudizio;
- copia della intimazione di pagamento PROT. AGEA.AGA.2018.0028507, CODICE 862198 92642, del 16/11/2018, richiamata nella cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, e della relativa notifica;
- copia dei provvedimenti giurisdizionali richiamati, eventualmente, nella indicata intimazione di pagamento PROT. AGEA.AGA.2018.0028507, CODICE 862198 92642, del 16/11/2018;
- copia dei provvedimenti giurisdizionali richiamati nella intimazione di pagamento prot. AGEA.AGA.2018.0025542, del 2 ottobre 2018, prodotta da parte appellante;
- copia dei provvedimenti giurisdizionali richiamati nella intimazione di pagamento prot. AGEA-AGA.2014.0042376, prodotta da parte appellante;
- copia della documentazione che dimostra l’avvenuta notifica alla azienda agricola appellante dell’atto che ha individuato, per l’annata lattiera 1996/1997, il relativo Quantitativo di Riferimento Individuale e gli atti di compensazione nazionale.
6. Evaso l’ordine istruttorio da parte di ADER e da parte di Agea, quest’ultima depositando una relazione, la causa è stata nuovamente chiamata alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo d’appello la Società deduce l’erroneità dell’appellata sentenza laddove ha individuato l’atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata nella comunicazione AGEA ex art. 8-quinques, L. n. 33/09 di Prot. n. AGEA.AGA.2018.0028542 del 2.10.2018, facendo discendere da tale circostanza la declaratoria di inammissibilità di alcune delle censure articolate in primo grado, aventi ad oggetto non direttamente la cartella di pagamento impugnata, quanto piuttosto il titolo sul quale essa si fonda, appunto individuato nella citata comunicazione del 2 ottobre 2018, la cui impugnazione è stata dichiarata a sua volta inammissibile.
7.1. In effetti l’appellata sentenza, dopo aver richiamato il principio per cui gli atti posti a valle di una cartella di pagamento non possono essere impugnati per vizi propri di tale cartella, se questa non è stata a sua volta tempestivamente impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorso secondo, quarto, sesto in parte, settimo e ottavo in parte, nella misura in cui tali censure facevano valere vizi propri dell’atto presupposto alla cartella di pagamento, atto che la appellata decisione identifica chiaramente nell’atto di intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018, emessa ai sensi della L. n. 33/2009: infatti - si legge nella sentenza – “ è sulla scorta di quest’ultimo che l’Amministrazione ha iscritto a ruolo il proprio credito in forza del quale, poi, ha esperito la procedura di riscossione coattiva .”.
7.2. L’appellante sostiene, invece, che l’unico atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata deve individuarsi nella comunicazione riportante gli esiti della compensazione nazionale 1996/1997, a suo tempo inviata al primo acquirente, ossia la comunicazione inviata alla Società Agricola Cooperativa San Pio X n. 76759905508, con racc. n. 107946054775 del 12.10.1999, non conosciuta dal ricorrente e- a dire dell’appellante - espressamente posta a base del ruolo di cui alla cartella impugnata, dalla quale risultano gli importi imputati a titolo di prelievo a carico della stessa Azienda Agricola Isolan; sarebbe dunque l’atto di accertamento del prelievo, quale atto presupposto alla cartella, l’oggetto reale delle censure.
Oltre ad aver commesso tale errore, il primo giudice avrebbe anche errato nel richiamare il precedente di cui alla ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 3743 del 2020 ed alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3910/2022, atteso che nel caso di specie l’atto viziante, ma non ritualmente impugnato, sarebbe una mera comunicazione, atto che in sé non farebbe sorgere il credito e non legittimerebbe la pretesa di AGEA, non essendo equiparabile all’atto di accertamento del prelievo. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto a suo tempo avverso la intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018 non potrebbe ridondare in termini di inammissibilità sulle censure articolate avverso la cartella di pagamento.
7.3. La censura è fondata.
7.3.1. La cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio reca la menzione del ruolo “ 2021/002923 Tributi coattivi anno 1996 ”, del quale si precisa essere ordinario e reso esecutivo il 23-06-2021 e consegnato il 25 luglio 2021; si richiama, inoltre l’ “ ATTO EX L. 33/09 DEL 16/11/2018, PROT. AGEA.AGA.2018.0028507, CODICE 862198 92642, RACC. 617237757778 ”. Nella descrizione del tributo dovuto si fa riferimento all’anno 1996, con la dicitura “ Prelievo latte sulle consegne ”, con l’indicazione del numero e della data delle raccomandate spedite alla Società Agricola Cooperativa San Pio X.
7.3.2. Ebbene, la statuizione qui in esame é effettivamente erronea nella misura in cui richiama la comunicazione effettuata ai sensi della legge 33/2009, Prot. n. AGEA.AGA.2018.0025542 del 02 ottobre 2018, la quale sarebbe stata impugnata con ricorso dichiarato inammissibile: invero, tale comunicazione non è affatto richiamata nella cartella di pagamento impugnata, mentre nulla si sa circa l’avvenuta impugnazione della comunicazione effettivamente richiamata nella cartella di pagamento, cioè la comunicazione ex L. 33/2009 AGEA.AGA.2018.0028507, del 9.11.2018 ( e non 16.11.2008), che peraltro AGEA aveva inviato ad evasione della istanza di rateizzazione e che, come tale, non aveva di per sé efficacia lesiva, quantomeno in punto an della debenza.
7.3.3. Oltre a ciò, ed in linea generale, si deve rilevare che con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio l’appellante ha correttamente impugnato, chiedendone l’annullamento, sia la cartella che il ruolo ivi indicato, che ne costituiva il presupposto; si deve quindi convenire con l’appellante circa il fatto che la eventuale mancata rituale impugnazione della comunicazione notificata ai sensi della L. n. 33/2009, effettivamente richiamata nella successiva cartella di pagamento impugnata, comunque non poteva costituire ragione sufficiente per dichiarare la inammissibilità di una serie di censure che l’appellante ha articolato nei confronti degli atti impugnati, sul presupposto della mancata notificazione dell’atto di accertamento del prelievo.
7.3.4. Si richiama sul punto l’orientamento, ormai costante, assunto dalla Sezione, secondo cui l’annullamento dell’atto di prelievo ha effetti caducanti rispetto ai successivi atti esecutivi, rappresentati dal ruolo e dalla cartella di pagamento ( ex multis : sentenze n. 523 del 16 gennaio 2024 e 645 del 19 gennaio 2024), sicché mentre l’impugnazione e l’annullamento dell’atto di prelievo è di per sé sufficiente a determinare la perdita di efficacia degli atti esecutivi a valle di essi, nel caso di mancata impugnazione dell’atto di accertamento del prelievo si impone, al fine di bloccare l’esecuzione, l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale conseguenti, annullabili solo per vizi propri: tale principio è stato affermato in analogia al principio affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui “ un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta ”; si tratta di affermazione che può considerarsi espressiva di un principio generale applicabile anche dal giudice amministrativo nelle materia di sua giurisdizione (tra le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, n. 4939/2025); tuttavia, esso principio non può trovare automatica applicazione quando una comunicazione abbia preceduto il ruolo e la cartella di pagamento, esplicando tale atto, semmai, rilevanza sulla prescrizione.
7.3.5. La fondatezza della censura dianzi esaminata consente dunque l’esame delle censure dichiarate inammissibili dal primo giudice, che l’appellante ha fatto oggetto di altrettante censure d’appello.
8. Con il secondo motivo d’appello si impugna il capo della sentenza che ha ritenuto inammissibile, in ragione della mancata rituale impugnazione della comunicazione del 2 ottobre 2018, l’originario quinto motivo di ricorso, con cui si eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria in riferimento al prelievo per l’anno 1996/1997, sul presupposto che l’atto del 2018 sarebbe stata notificato alla Società appellante quando ormai il credito era prescritto: precisa l’appellante che l’eventuale declaratoria di inammissibilità della impugnazione proposta avverso tale nota, e la mancata impugnazione di tale pronuncia, non potrebbe valere di per sé quale atto di rinuncia a far valere la prescrizione. L’appellante rileva, ancora, che costituendosi nel giudizio di primo grado AGEA non aveva contestato l’intervenuta prescrizione del credito, ragione per cui la appellata sentenza si sarebbe pronunciata, sul punto, anche in violazione dell’art. 64 c.p.a.
8.1. Il Collegio rileva che in esito all’ordinanza istruttoria del 4 luglio 2025 AdER ha prodotto vari documenti, da ritenersi tutti ammissibili tenuto conto del fatto che il primo giudice non ha esercitato alcun potere istruttorio. Da tali documenti si evince che:
- con sentenza n. 2219/2014, resa in esito al giudizio n. R.G. 1521/2002, nei confronti della quale non risulta essere stato proposto appello, il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Cooperativa Agricola San Pio X s.c.a.r.l. avverso la comunicazione MA datata 9 marzo 2000, avente ad oggetto la determinazione del prelievo supplementare rettificato ex D.M. n. 310 del 1999, dovuto per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 dai produttori conferenti latte in esubero rispetto alla quota latte loro assegnata, oltre che per l’annullamento dei provvedimenti dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Treviso avente ad oggetto intimazione pagamento prelievi supplementari relativi ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, e alla circolare MA, prot. 3778 del 31 marzo 2000, avente ad oggetto la compensazione nazionale periodi 1995/1996, 1996/1997;
- con sentenza 41/2012, resa in esito al giudizio n. R.G. 13567/99, nei confronti della quale non risulta proposto appello, il TAR per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, tra l’altro, dalla Cooperativa Agricola San Pio X s.c.a.r.l. per l'annullamento dei provvedimenti emessi da MA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne relative alle annate 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;
- con sentenza n. 7158/2012, resa in esito al giudizio n. R.G. 13580/1999, nei confronti della quale non risulta proposto appello, il TAR per il Lazio, pronunciandosi su ricorso proposto dalla odierna appellante avverso gli atti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicati da MA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 con note pervenute in data 13 luglio 1999 e 14 ottobre 1999, l’ha accolto limitatamente alla imputazione degli interessi, sul presupposto che con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97 gli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare debbano decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non da data antecedente;
- con sentenza n. 4107/2014, pronunciata anche nei confronti della Cooperativa San pio X, questo Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto avverso le determinazioni recanti la compensazione nazionale delle produzioni di latte relative alle annate lattiere 1995/96 e 1996/97;
- in data 8 maggio 1998 l’odierna appellante ha ricevuto la notifica delle comunicazioni del Quantitativo di Riferimento Individuale e dell’accertamento del prelievo supplementare per la campagna lattiera 1996/97;
- in data 13 ottobre 2018 l’odierna appellante ha ricevuto l’intimazione di pagamento ex L. 33/09, n. AGEA.AGA.2018.0025542, del 2 ottobre 2018, riferita alla campagna lattiera 1996/97;
- con provvedimento AGEA n.AGA.2018.0028507 del 09 novembre 2018, notificata il 10 dicembre 2018, alla odierna appellante è stato comunicato il provvedimento AGEA prot. AGEA.2018.0086738, recante l’accoglimento della domanda di rateizzazione presentata dalla appellante il 5 novembre 2018 con riferimento alla campagna lattiera 1996/97.
8.2. L’eccezione di prescrizione deve quindi essere disattesa in quanto gli atti di prelievo risultano essere stati ritualmente impugnati sia dalla prima acquirente che dalla odierna appellante, dando luogo ad un contenzioso che ha interrotto e mantenuto la sospensione del decorso del termine di prescrizione quantomeno sino al 2014. Risulta, inoltre, che, quando non era ancora maturata la prescrizione – in virtù della pendenza dei citati giudizi -, nel 2018 AGEA ha intimato il pagamento del prelievo relativo all’annualità in considerazione, di seguito a che l’appellante ha presentato domanda di rateizzazione, che è stata accolta.
8.3. E’ dunque evidente che nel momento in cui l’appellante riceveva, il 10 settembre 2021, la notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, la prescrizione non poteva essere maturata, né con riferimento al capitale, né con riferimento agli interessi
9. Con il terzo motivo d’appello si contesta la statuizione dell’appellata sentenza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’originario secondo motivo di ricorso, per la ragione che con esso si indicavano vizi propri della intimazione di pagamento del 2018, la cui impugnativa è stata a sua volta dichiarata inammissibile.
9.1. L’appellante ribadisce che il giudizio R.G. 2/2019 pendente avanti al TAR Veneto aveva ad oggetto l’intimazione del 2 ottobre 2018 ex L. 33/2009, che non costituisce l’atto di accertamento del prelievo; conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione non impediva, e non impedirebbe, ex se di esaminare le questioni poste a base della censura, con cui si deduceva l’illegittimità delle operazioni di compensazione operate dallo Stato italiano, operazioni che sono poi state effettivamente censurate dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18. L’appellante rileva, inoltre, che l’atto di compensazione nazionale relativo al periodo 2000/2001 è stato annullato con sentenza di questo Consiglio n. 7985/2020, con efficacia erga omnes .
Inoltre l’appellante ribadisce che il “titolo” sulla base del quale è stato iscritto il debito dell’appellante relativamente alla annata 1996/1997, è rappresentato dagli esiti della compensazione nazionale eseguita nel 1999 - sulla base di norme interne, attributive del potere, non conformi al diritto unionale, come confermato dalla Corte di Giustizia con la Sentenza 27.06.19 in causa C-348/18, e che pertanto debbono essere disapplicare, anche d’ufficio, dai Giudici interni - i cui risultati sono stati inviati al (solo) primo acquirente dell’appellante con la comunicazione indicata nella medesima cartella, ossia la comunicazione inviata a Società Agricola Cooperativa San Pio X n. 76759905508 con racc. 107946054775 del 12.10.1999, comunicazione mai conosciuta dalla appellante,
9.2. Il Collegio rileva che, quantunque le censure articolate con l’originario secondo motivo di ricorso siano rivolte all’originario atto di accertamento del prelievo, e non alla intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018, va confermata la declaratoria di inammissibilità della censura sul diverso rilievo che - come già precisato - le determinazioni recanti gli esiti della compensazione nazionale sono state contestate sia dalla prima acquirente che dall’appellante, con ricorsi che sono stati respinti con sentenze passate in giudicato: in particolare, la sentenza del TAR per il Lazio n. 7158/2012, resa in esito al giudizio n. R.G. 13580/1999, è stata pronunciata proprio su ricorso promosso dalla odierna appellante per l’annullamento degli atti di compensazione nazionale relativi all’annata 1996/1997.
9.3. Ne consegue che in questa sede l’appellante non può più riproporre vizi relativi all’atto con cui è stato determinato il suo QRI relativo all’anno 1996/1997, né vizi dell’atto di compensazione nazionale relativo alla medesima annualità.
10. Con il quarto motivo d’appello si contesta la statuizione del TAR che ha respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale era stata eccepita l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata in ragione del mancato rispetto del termine di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/73.
10.1. Il capo della sentenza qui in contestazione ha respinto la censura richiamando l’orientamento giurisprudenziale che sostanzialmente afferma l’inapplicabilità dei termini decadenziali previsti dal suddetto art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 con riferimento alla riscossione dei crediti per i quali è causa, soggiungendo che “ anche laddove si ritenga astrattamente applicabile alla fattispecie in esame l’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973, il termine decadenziale ivi previsto non risulta essere decorso nel caso in esame, poiché l’atto di “accertamento” – che in questo caso è rappresentato dall’atto di intimazione ex art. 8 quinquies, l. n. 33 del 2009 – al momento della notifica della cartella di pagamento non era ancora divenuto “definitivo” perché, come detto, impugnato con ricorso sub RG n. 2 del 2019. ”.
10.2. L’appellante osserva che l’art. 8 quinquies, comma 10, della L. n. 33/09 richiama l’art. 17, comma 1 e 18, del D. L.vo n. 46/1999, quanto alla procedura da seguire, a decorrere dal 1° aprile 1999, per la riscossione dei prelievi supplementari latte, e poiché l’art. 18 stabilisce che le disposizioni di cui al Titolo I, capo II e Titolo II del d.P.R. n. 602/71 si applicano a tutte le entrate riscosse ai sensi dell’art. 17, sarebbe evidente l’applicabilità dell’art. 25 anche al procedimento di riscossione per il recupero dei prelievi supplementari sul latte. L’appellata sentenza avrebbe poi errato, ancora una volta, nel calcolare il termine decadenziale dalla notifica della intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018, che non è un atto di accertamento.
10.3. Come la Sezione ha già avuto occasione di precisare in varie occasioni ( ex multis , tra le più recenti: Cons Stato, Sez. VI, n. 4939 del 6 giugno 2025), la censura va respinta sulla dirimente considerazione che l’applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 207/73 è limitata alle sole imposte dirette e all’IVA, mentre invece il credito relativo al prelievo supplementare latte non ha natura tributaria, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772): benché il recupero del prelievo supplementare latte debba seguire la procedura di riscossione coattiva, si tratta di un credito sottoposto alle norme ordinarie, sicché il rinvio all’art. 25 citato non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare una volta decorso il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero decorsi due anni dall’accertamento del debito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504).
11. Con il quinto motivo d’appello si impugna il capo della sentenza che ha respinto la censura con cui si sosteneva l’illegittimità del ruolo posto a base della cartella impugnata, in quanto frutto di una duplicazione.
11.1. L’appellata sentenza sul punto ha richiamato l’insegnamento di cui alla sentenza di questo Consiglio n. 5281/2021, secondo cui “ l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, 1° comma, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, L. n. 33/2009; ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo (erroneamente interpretato dal ricorrente) contenuto nella cartella di pagamento alla legge n. 33/2009 ”.
11.2. Secondo l’appellante, tale statuizione sarebbe completamente erronea, poiché non considera che AGEA di fatto utilizza due ruoli: uno portato dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8 ter della L. 33/09, che viene aggiornato con i pagamenti effettuati mediante compensazione con i premi AC, l’altro formato, invece, per l’avvio delle procedure di riscossione, che è distinto e non viene aggiornato con i recuperi AC, e che sarebbe alla base del “ruolo residuo” AGEA sul quale l’AdER forma la prima cartella e le successive intimazioni di pagamento. L’appellante rileva, inoltre, che il ruolo richiamato nella cartella di pagamento qui impugnata non sarebbe quello formato sulla base del Registro debitori, che ai sensi dell’art. 8 ter, comma 4, della L. n. 33/2009 è l’unico ruolo che legittima le procedure di recupero e che può essere utilizzato da AGEA per procedere alla compensazione con i premi AC.
11.3. La censura va respinta richiamando la giurisprudenza della Sezione, secondo cui l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8-ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AGEA, pur equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell’art. 8-ter, 2° comma, della legge n. 33 del 2009, non comporta che il debito venga riscosso due volte (cfr. Consiglio Stato, sez. III, n. 5281 del 2021; sez. VI n. 9772 del 2023 e n. 4939 del 6 giugno 2025). Il debito rimane dunque unico, ed i pagamenti effettuati per compensazione con i premi AC debbono essere portati in deduzione dell’unico debito, ascrivibile all’atto di accertamento del prelievo.
11.3.1. Quanto al fatto che AGEA possa aver proceduto alla compensazione con premi AC anche durante il periodo di sospensione della cartella esattoriale e del ruolo impugnati nel presente giudizio, il Collegio rileva che la mera sospensione di un ruolo accordata in via giurisdizionale non equivale a cancellazione del sottostante debito, per prelievo supplementare latte, dal Registro nazionale di cui all’art. 8 ter del D.L. n. 5/2009, e impedisce solo che siano posti in essere ulteriori atti della riscossione coattiva. Le compensazioni con i premi AC, però, non sono atti di esecuzione, ma forme di pagamento previste direttamente dalle norme europee a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, che risultano legittimi nella misura in cui il debito relativo al prelievo supplementare sia iscritto nel Registro nazionale, e sia quindi certo e liquido.
11.3.2. Si osserva, a tale proposito, che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono agli Stati membri di accertare il debito " in conformità alla legislazione nazionale, ma a tale accertamento consegue necessariamente la deduzione degli "importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario ". E’ quindi lo stesso Regolamento del 2008 ad aver imposto agli Stati membri di " rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri ", ed il legislatore italiano, stabilendo che " l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero " (L. n. 33 del 2009, art. 8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009), e poi prevedendo che “ In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito ” (art. 8 ter, comma 5, del D.L. n. 5/2009), ha appunto introdotto una modalità specifica di accertamento del debito che consente di applicare l’indicata compensazione, c.d. cosiddetta atecnica o impropria.
11.3.3. Come osservato anche nella ordinanza della Cass. Civ., Sez. I, n. 22827 del 13 agosto 2024, “ La compensazione si pone quindi quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema AC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n. 1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della AC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la AC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C-303/2000 e C451/00) consistente nel "ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera ".
11.4. Il Collegio osserva, ancora, che l’art. 8 ter del D.L. n. 5/2009 (convertito con L. n. 33/2009) non contiene previsioni dalle quali si possa evincere che il recupero del prelievo supplementare delle quote latte possa avvenire solo sulla base del Registro nazionale, che costituisce piuttosto un dispositivo che si aggiunge al ruolo ai fini di operare la compensazione con i premi AC (come desumibile dal comma 2 dell’art. 8 ter, secondo cui il Registro nazionale è istituito “Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni…..”) e che costituisce anche il punto di riferimento per la valutazione delle istanze di rateizzazione ai sensi del successivo art. 8 quater.
11.5. La censura va, conclusivamente, respinta, non essendovi ragione, in mancanza di più specifiche allegazioni, di dubitare della legittimità del ruolo posto a base della cartella impugnata, per il solo fatto dell’esistenza di un diverso ruolo. Resta fermo, tuttavia, che l’unicità del debito implica che tutti i pagamenti effettuati dall’appellante, anche tramite compensazione “impropria”, a estinzione del prelievo supplementare relativo alla annata 1996/1997, debbono andare a decurtazione del debito complessivo iscritto nel ruolo e nella cartella impugnati nel presente giudizio.
12. Con il sesto motivo d’appello si impugna il capo della sentenza che ha respinto l’originario settimo motivo, dedicato a contestare l’ an e il quantum del debito portato dagli atti impugnati sul presupposto che questi ultimi non tenevano conto dei premi AC portati, illegittimamente, in compensazione già prima del 2021, ed anche sul presupposto dell’erroneo conteggio degli interessi.
12.1. L’appellata sentenza sul punto ha ritenuto inammissibili le contestazioni inerenti il capitale e gli interessi già individuati nell’atto di intimazione ex art. 8 quinquies, l. n. 33 del 2009, atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, in ragione della non contestabilità della suddetta intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018: le problematiche concernenti la compensazione con i premi AC avrebbero dovuto formare oggetto di censura avverso l’atto di intimazione e non nei confronti della successiva cartella di pagamento. Per quanto riguarda, invece, gli interessi e gli oneri, nonché i premi AC maturati o riconosciuti successivamente alla notifica dell’atto di intimazione presupposto alla cartella di pagamento, la censura di parte ricorrente è stata ritenuta dal TAR del tutto generica e non provata: in particolare, il primo giudice ha ritenuto non utile a tal fine la produzione in giudizio di un mero tabulato, di cui risulta sconosciuta la stessa origine.
12.2. L’appellante ribadisce che l’intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018 non costituisce l’atto di accertamento, sicché ricevendo la cartella l’appellante aveva diritto di contestarne il contenuto anche nel quantum. Quanto alla mancata considerazione delle compensazioni con i primi AC, l’appellante richiama il precedente di cui alla sentenza n. 4514/2023 di questo Consiglio per sostenere che si tratta di eccezione che può essere dedotta autonomamente dalla cartella di pagamento, come vizio dell’atto di riscossione. Quindi l’appellante ribadisce che nel corso degli anni AGEA avrebbe portato in compensazione premi AC ad estinzione di prelievi privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, anche dopo l’intimazione del 2 ottobre 2018: la relativa prova emergerebbe chiaramente dal tabulato prodotto in primo grado come doc. 6. Circa la contestazione sugli interessi, l’appellante richiama l’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, sostenendo che con tale norma il legislatore avrebbe espressamente previsto che i prelievi relativi alle campagne dal 1995/96 al 2001/02 vengano versati senza interessi e possano anche essere rateizzati senza interessi.
12.3. Il Collegio rileva che il tabulato prodotto come doc. 6 dall’appellante dà atto dell’effettuato pagamento, tramite compensazione su premi AC, di circa 200.000,00 euro: ma quello che non si evince dal suddetto tabulato è l’annata del prelievo supplementare al quale si riferiscono le compensazioni; inoltre non è nota al Collegio la situazione generale della appellante, la quale, per quanto è dato sapere, potrebbe essere debitrice per prelievo supplementare anche con riferimento ad annate lattiere precedenti e successive a quella 2000/2001. In questa condizione non è possibile al Collegio stabilire se il debito portato dalla cartella impugnata nel presente giudizio sia stato, o meno, correttamente quantificato tenendo conto di eventuali pagamenti per compensazione di premi AC.
12.4. Relativamente alla pretesa di pagamento degli interessi la Sezione ha già avuto modo di rilevare (cfr. sentenza n. 6907 del 5 agosto 2025) che l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma: trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003). La censura va quindi respinta.
12.5. Nell’ambito dello stesso motivo d’appello si deduce l’erroneità della sentenza appellata anche laddove, respingendo l’ottavo motivo di ricorso originario, non ha rilevato la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione.
12.6. Il TAR ha respinto la censura richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione civile di cui alla sentenza n. 72349 del 4 marzo 2022, secondo cui è sufficiente che la cartella di pagamento rechi elementi che consentano di individuare l’atto di accertamento : nel caso di specie l’atto di accertamento sarebbe desumibile dalla intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018, chiaramente individuata nella cartella di pagamento, che l’appellante ha ammesso di aver ricevuto; la cartella, inoltre, reca chiaramente gli importi richiesti a titolo di capitale e interessi.
12.7. L’appellante ribadisce che l’intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018 non costituisce l’atto di accertamento presupposto alla cartella impugnata; pertanto il precedente richiamato dal TAR non sarebbe pertinente in quanto nel caso di specie è mancata la notifica all’appellante dell’atto di accertamento presupposto. Per tale ragione dovrebbe applicarsi il diverso principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nell’Ordinanza n. 15467/19 (cit.) secondo cui l’esatta indicazione della data di notifica dell’atto di accertamento presupposto è un elemento essenziale della cartella di pagamento, la cui omissione o anche la cui semplice erroneità comporta la nullità radicale della cartella stessa.
12.8. La censura va respinta sul rilievo che la cartella, oltre che l’intimazione di pagamento PROT. AGEA.AGA.2018.0028507 del 16.11.2018 (rectius: 9.11.2018).in essa richiamata, reca l’indicazione delle causali (prelievo supplementare relativo all’annata lattiera 1996/1997), distinguendo il capitale dagli interessi; l’intimazione di pagamento indica, inoltre, gli atti giurisdizionali sui quali l’intimazione si fonda, tra i quali le sentenze emesse nei confronti del primo acquirente relativi all’atto di accertamento del prelievo per l’annata in considerazione. Di fatto, dunque, non solo la cartella consentiva all’appellante di comprendere la causale della debenza, ma in ogni caso l’appellante aveva potuto difendersi spiegando ricorso al TAR sia avverso l’atto di accertamento del prelievo, sia avverso la stessa intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018, indicata nella cartella di pagamento: può pertanto operare quantomeno la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 e 160 c.p.c.
13. Con il settimo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza anche laddove ha respinto l’originario terzo motivo, sul presupposto che le censure ivi articolate, afferendo a vizi dell’atto presupposto, sarebbero inammissibili in ragione della consolidazione della intimazione del pagamento del 2 ottobre 2018, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato.
13.1. L’appellante ribadisce che l’atto presupposto non può essere individuato nella citata intimazione di pagamento, che non costituisce l’atto di accertamento del prelievo; quest’ultimo, inoltre, nella cartella si afferma essere stato notificato al primo acquirente, mentre non è provato che sia mai stato notificato all’appellante. L’appellante deduce inoltre che con sentenza del TAR per il Veneto n. 580/2015 sarebbe già stata accertata la non debenza degli interessi in riferimento al prelievo supplementare per l’annata 1996/1997, ai sensi dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/2003.
13.2. La censura va respinta sul rilievo che l’appellante ha proposto ricorso avverso l’intimazione di pagamento ex L. n. 33/2009, come risulta dalla sentenza del TAR per il Veneto n. 580/2015, e che tale sentenza risulta essere stata riformata con sentenza di questa Sezione n. 2971/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti, ragione per cui non esiste tra le parti un giudicato relativo alla non debenza degli interessi sul prelievo dovuto in relazione alla annata 1996-1997.
14. Con l’ottavo motivo d’appello si contesta la sentenza laddove ha respinto la censura - originario decimo motivo di ricorso - con cui si deduceva la nullità della notifica della cartella di pagamento per difetto di motivazione in relazione alla mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e alla mancata indicazione del conteggio degli interessi.
14.1. Il TAR ha ritenuto la censura in parte inammissibile, nella misura in cui attingerebbe un atto presupposto, in parte infondata, sia perché generica sia per la ragione che il rinvio all’atto presupposto consentiva all’appellante di effettuarne il conteggio applicando il tasso di interesse indicato. Inoltre il TAR ha osservato che il debito per interessi sorge ex lege , di talché è irrilevante l’omesso richiamo all’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 nella cartella impugnata, richiamando anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22281/2022 secondo cui non è necessaria la specifica del calcolo degli interessi nella cartella di pagamento, quando essa segua atti prodromici in cui il conteggio è già stato effettuato. Infine il TAR ha respinto la censura di difetto di motivazione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 72359/2022, secondo cui non è necessario, ai fini della adeguatezza della motivazione, che la cartella di pagamento indichi gli estremi identificativi o la data di notifica dell’atto di accertamento., soggiungendo che nel caso di specie la cartella reca l’indicazione degli atti di intimazione ex l. n. 33 del 2009 “ che parte ricorrente ha dato conto di aver chiaramente individuato sia nel numero di
protocollo corretto che nella data di notifica, tanto da precisare di averli impugnati ”.
14.2. L’appellante ribadisce che la comunicazione AGEA ex art. 8-quinques, L. n. 33/09 non costituisce e non è stato da essa indentificato quale atto di accertamento presupposto alla cartella impugnata; pertanto il precedente richiamato dal TAR non sarebbe pertinente in quanto nel caso di specie è mancata la notifica all’appellante dell’atto di accertamento presupposto. Per tale ragione dovrebbe applicarsi il diverso principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nell’Ordinanza n. 15467/19 (cit.) secondo cui l’esatta indicazione della data di notifica dell’atto di accertamento presupposto è un elemento essenziale della cartella di pagamento, la cui omissione o anche la cui semplice erroneità comporta la nullità radicale della cartella stessa.
14.3. La censura va respinta sul rilievo che la cartella, oltre che l’intimazione di pagamento del 16 (rectius: 9) novembre 2018 in essa richiamata, reca l’indicazione delle causali (prelievo supplementare relativo all’annata lattiera 2000/2001), distinguendo il capitale dagli interessi; l’intimazione di pagamento indica, inoltre, gli atti giurisdizionali sui quali l’intimazione si fonda, tra i quali le sentenze emesse nei confronti del primo acquirente, e quella emessa nei confronti della stessa appellante, relativi all’atto di accertamento del prelievo per l’annata in considerazione. Di fatto, dunque, non solo la cartella consentiva all’appellante di comprendere la causale della debenza, ma in ogni caso l’appellante aveva potuto difendersi spiegando ricorso al TAR sia avverso l’atto di accertamento del prelievo, sia – come risulta dalla sentenza del TAR Veneto n. 1611/2022, depositata da AGEA a seguito dell’ordinanza istruttoria del Collegio - avverso la stessa intimazione di pagamento del 2 ottobre 2018: può pertanto operare quantomeno la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 e 160 c.p.c.
15. Con il nono motivo d’appello si deduce l’erroneità della sentenza per aver respinto la censura con cui si deduceva la nullità della notifica della cartella impugnata in quanto effettuata da una casella PEC non risultante da pubblici registri.
15.1. Anche questa censura è già stata esaminata e respinta dalla Sezione (cfr. tra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4939/2025 cit) sul rilievo che “ ai fini della validità della notifica è sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell'indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell'atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo P.E.C. dal quale sia evincibile il mittente. Spetta comunque al ricorrente dimostrare eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri. La notificazione non è, infatti, un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto che si porta a conoscenza, ma una sua condizione integrativa dell’efficacia, sicché la inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto quando ne risulti, inequivocabilmente, la piena conoscenza da parte del destinatario (da ultimo, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025 n. 385; sez. VI, 24 marzo 2025, n. 2441; sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504). L’ipotesi dell’inesistenza ricorre infatti nel solo caso di «totale mancanza materiale dell’atto», nonché «nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 14916 e n. 14917 del 20 luglio 2016). Può farsi quindi applicazione nella vicenda che occupa della sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 e 160 c.p.c. In particolare, deve rilevarsi che la notificazione effettuata non ha impedito all’azienda agricola odierna appellata di conoscere e di impugnare nei termini l’atto dell’AGEA, proponendo ricorso dinanzi al T.a.r. ”.
16. In conclusione, sebbene risulti fondato il primo motivo d’appello, relativo alla erronea declaratoria di inammissibilità di alcune delle censure articolate in primo grado, la sentenza di primo grado va nondimeno confermata per infondatezza di tali censure, e delle altre censure articolate in appello avverso statuizioni contenute nell’appellata sentenza.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma l’appellata sentenza con motivazione in parte diversa ed integrata.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €.4.000,00 (quattromila), oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
TA IO, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IO | RI ON |
IL SEGRETARIO